La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT."— Transcript della presentazione:

1 Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT

2 Fattispecie Un giornalista realizza per conto della RAI un sito dal titolo Mondo Italia che si configura come un giornale telematico. Al venir meno del rapporto tra il giornalista e la RAI, il sito viene diffuso senza alcuna indicazione dellautore.

3 Copyright e diritto dautore Copyright -Tipico dei sistemi di common law -Tutela lopera -Riconosciuto anche alle imprese Diritto dautore -Tipico dei sistemi di civil law -Tutela lautore -Riconosciuto solo alle persone fisiche (salvo la cessione dei diritti anche a persone giuridiche)

4 Oggetto del diritto dautore Sono protette le opere dellingegno di carattere creativo (opere letterarie, drammatiche, scientifiche, le opere musicali, le opere coreografiche, le opere scultoree o della pittura, i disegni di architettura, i film, la fotografia, i programmi per elaboratore, le banche dati) Sono protette le opere collettive. Sono anche protette le elaborazioni di carattere creativo dellopera stessa, quali traduzioni, trasformazioni, modificazioni, adattamenti, riduzioni etc.

5 Lautore Il titolo originario di acquisto del diritto dautore é costituito dalla creazione dellopera, quale particolare espressione del diritto intellettuale. Nellopera collettiva é considerato autore chi organizza e dirige la creazione dellopera. Se lopera é stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto dautore appartiene in comune a tutti i coautori.

6 Contenuto del diritto dautore Diritto morale diritto di rivendicare la paternità dellopera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad ogni atto a danno dellopera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto morale é inalienabile Diritto di utilizzazione economica dellopera diritto di riprodurla, di eseguirla, di rappresentarla, di trascriverla, di diffonderla etc. I diritti di utilizzazione economica dellopera durano tutta la vita dellautore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. I diritti in questione possono essere alienati

7 Direttiva 01/29/CE sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione Articolo 3 Diritto di comunicazione di opere al pubblico Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico, delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. (…)

8 Direttiva 01/29/CE Articolo 5 (comma 1) Sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allunico scopo di consentire: a)La trasmissione in rete tra terzi con lintervento di un intermediario; b)Un utilizzo legittimo di unopera o di altri materiali

9 Direttiva 01/29/CE Articolo 6 Gli Stati membri prevedono unadeguata protezione giuridica contro lelusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. (…)

10 Utilizzazioni libere Legge 633/41 (art. 65) Gli articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso che sono stati pubblicati sul riviste e su giornali possono venire liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, purché sia indicato lautore e la fonte e purché ciò non sia espressamente riservato. (art. 66) I discorsi sopra argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purché si indichino la fonte, il nome dellautore e la data e il luogo in cui il discorso é tenuto.

11 Utilizzazioni libere (continua) (art.68) È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. (art. 70) Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso (…)

12 Tutela delle banche dati Decreto legislativo 169/99 Articolo 2 Sono protette le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

13 Tutela delle banche dati Diritto dautore L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; Diritto sui generis Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

14 Esempi di opere on line (verifica della loro tutelabilità) I siti web Le liste di discussione I motori di ricerca

15 Ordinanza Tribunale Bari 11.6.98 Il sito in questione è senza dubbio unopera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto dautore. Come lautore di un libro conserva il diritto di vedere riportato il proprio nome sulla copertina del libro da lui scritto, così lautore del sito non perde il diritto di veder indicato sulla home page il proprio nome unitamente a quello del titolo dellopera.

16 Bibliografia Per la parte speciale sulla tutela dei siti Giacomo Bonelli Il sito web quale opera dellingegno in Diritto dellInformazione e dellInformatica, Giuffrè editore 2002 pag. 199 La normativa in materia di diritto dautore è reperibile in www.siae.it.


Scaricare ppt "Lezione 3 Il diritto dautore e le tecnologie dellICT."

Presentazioni simili


Annunci Google