La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ECONOMIA

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ECONOMIA"— Transcript della presentazione:

1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ECONOMIA
LA CONTABILITA’ ECONOMICA E IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Rag. P. Fiumara) Torino, 13 marzo 2008

2 PRINCIPI DI CONTABILITA ECONOMICA PER GLI ENTI LOCALI
FONTI NORMATIVE: “i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità Art. 55 – c. 6 - L.142/90 economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio” “...applicazione dei principi contenuti nella L. 142/90, con Art. 4 – c. 2 - L.421/92 l’introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica…..”

3 LA CONTABILITA’ ECONOMICA NEGLI EE.LL.
D. Lgs. 267/ Riferimenti alla contabilità economica Art. 227 Rendiconto della gestione Art. 229 Conto Economico Art. 230 Conto del Patrimonio Art. 231 Relazione al Rendiconto Art. 232 Contabilità economica

4 PRINCIPI DI CONTABILITA ECONOMICA PER GLI ENTI LOCALI
Art.69 – D. lgs. 77/95 Art. 227 – D. Lgs. 267/00 “LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE AVVIENE MEDIANTE IL RENDICONTO, IL QUALE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO, IL CONTO ECONOMICO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO” ne discende: che il conto economico e il conto del patrimonio sono ormai parti integranti del rendiconto della gestione; che eventuali inesattezze, errori e/o approssimazioni nell’ambito del conto economico e del conto del patrimonio vanificano la rendicontazione complessiva e rendono illegittima l’approvazione da parte dell’Organo Consiliare.

5 LA CONTABILITA’ ECONOMICA
AMBITO DI APPLICAZIONE COMUNI PROVINCE CITTA’ METROPOLITANE COMUNITA’ MONTANE COMUNITA’ ISOLANE UNIONI DI COMUNI CONSORZI DI FUNZIONI E SERV. SOCIALI

6 ESONERI FINANZIARIA 2006 “L , n. 266” Art. 1 comma 164: LA DISCIPLINA DEL CONTO ECONOMICO PREVISTA DALL’ART. 229 DEL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 28 AGOSTO N. 267, NON SI APPLICA AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A ABITANTI.

7 CONTABILITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICA A CONFRONTO
SI BASA SUL PRINCIPIO DELL’AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE E A PAGARE RILEVA LE OPERAZIONI FINANZIARIE (RISCOSSIONI – PAGAMENTI – CREDITI – DEBITI) CONTABILITA’ ECONOMICA SI BASA SUL PRINCIPIO DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E PATRIMONIALE OLTRE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE RILEVA ANCHE I COSTI ED I RICAVI

8 CONTABILITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICA A CONFRONTO
E’ UN SISTEMA CONTABILE VINCOLATO DA APPOSITE NORME RILEVA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (CASSA + RESIDUI ATTIVI – RESIDUI PASSIVI) CONTABILITA’ ECONOMICA E’ UN SISTEMA DI CONTABILITA’ “LIBERO” – FATTI SALVI GLI SCHEMI DI RENDICONTAZIONE RILEVA IL RISULTATO ECONOMICO (UTILE O PERDITA) E L’INCREMENTO O DECREM. PATRIMONIALE

9 LA CONTABILITA’ ECONOMICA NEGLI EE.LL.
Per rilevare i risultati dell’attività di gestione che determinano variazioni della consistenza del patrimonio è necessario rilevare COSTI e RICAVI attraverso la contabilità economica….. ART. 232 “Gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze” In via minimale attraverso il “PROSPETTO DI CONCILIAZIONE”

10 IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
E’ accluso al conto economico e, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio (accertamenti e impegni), con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio (art. 229/9). Collega il risultato finanziario al risultato economico. Evidenzia le differenze tra accertamenti e ricavi e tra impegni e costi. Evidenzia, più in generale, le differenze tra il concetto di “competenza finanziaria” e quello di “competenza economica”.

11 Procedura semplificata (per gli enti di modeste dimensioni).
I SISTEMI CONTABILI Procedura semplificata (per gli enti di modeste dimensioni). Contabilità economica separata dalla contabilità finanziaria. Contabilità unica integrata.

12 Il sistema della partita doppia
I SISTEMI CONTABILI Il sistema della partita doppia Metodo “integrato”. Contabilità generale separata da quella finanziaria. Indipendentemente dalle soluzioni adottate è sempre necessaria la conciliazione dei dati finanziari con quelli economici.

13 Procedura semplificata (per gli enti di modeste dimensioni)
I SISTEMI CONTABILI Procedura semplificata (per gli enti di modeste dimensioni) Memorie contabili in corso d’anno Gestione dei cespiti Rilevazioni economiche di chiusura dell’esercizio Raccordo tra le risultanze del conto del bilancio ed il conto economico attraverso il prospetto di conciliazione

14 PROCEDURA SEMPLIFICATA
Memorie contabili in corso d’anno RICAVI E COSTI PLURIENNALI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI PROVENTI DA CONCESS. DI EDIFICARE

15 PROCEDURA SEMPLIFICATA
Gestione dei cespiti Immobilizzazioni; Quote di ammortamento; Fondi di ammortamento; Plusvalenze; Minusvalenze.

16 PROCEDURA SEMPLIFICATA
Rilevazioni economiche di chiusura SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE VARIAZIONI RIMANENZE AMMORTAMENTI ECONOMICI ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZ. CREDITI

17 LA CONTABILITA’ ECONOMICA NEGLI EE.LL.
Percorso operativo nell’ordine: Conto del bilancio Prospetto di conciliazione Conto economico Conto del patrimonio

18 LA CONTABILITA’ ECONOMICA NEGLI EE.LL.
IL FINE E’: “tradurre” e misurare entrate e spese in eventi economicamente rilevanti (costi e ricavi), nel rispetto del principio della competenza economica per rilevare: non solo permutazioni patrimoniali (contabilità finanziaria), ma anche e soprattutto le variazioni di consistenza del patrimonio per effetto dell’attività di gestione (costi e ricavi).

19 CONTABILITA’ FINANZIARIA CONTABILITA’ ECONOMICA
“COMPETENZA ECONOMICA” propria della contabilità economico-patrimoniale attiene alla quantità di risorse consumate (costi) ed alla quantità di risorse affluite (ricavi) a prescindere dalla manifestazione finanziaria giuridica (obbligazione giuridica) e dalla manifestazione numeraria (incassi/pagamenti)

20 PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA
Pertanto: Componenti positivi e negativi devono essere imputati nell’esercizio in relazione alla loro maturazione economica, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria-numeraria (incassi/pagamenti).

21 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA
Ciò significa che: Alla data di chiusura dell’esercizio (31/12/….) occorre rilevare contabilmente le seguenti scritture (di assestamento): Scritture di integrazione (RATEI ATTIVI/PASSIVI, ACCANTONAMENTI RISCHI); Scritture di rettifica (RISCONTI ATTIVI/PASSIVI, RIMANENZE FINALI); Scritture di ammortamento (ECONOMICO).

22 CONTABILITA’ FINANZIARIA CONTABILITA’ ECONOMICA
LA CONTABILITA’ FINANZIARIA è un sistema contabile che utilizza il metodo della PARTITA SEMPLICE le operazioni e gli eventi di gestione vengono rilevati solo nell’aspetto finanziario secondo il criterio della competenza finanziaria (accertamenti/impegni)

23 CONTABILITA’ FINANZIARIA CONTABILITA’ ECONOMICA
LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE è un sistema contabile che utilizza il metodo della PARTITA DOPPIA le operazioni e gli eventi di gestione vengono rilevati nel duplice aspetto patrimoniale ed economico secondo il principio della competenza economica

24 RIFLESSI ECONOMICI SULLA PROGRAMMAZIONE
AMMORTAMENTI FINANZIARI (intervento non obbligatorio, ma fondamentale)

25 RIFLESSI ECONOMICI SULLA PROGRAMMAZIONE
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (intervento obbligatorio)

26 RIFLESSI ECONOMICI SULLA PROGRAMMAZIONE
FONDO DI RISERVA (intervento obbligatorio)

27 RIFLESSI ECONOMICI SULLA PROGRAMMAZIONE
PERDITE SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI COPERTURE DI RISCHI PER VERTENZE IN CORSO

28 PRINCIPIO CONTABILE N. 2 (Osservatorio EE.LL.)
Principio della competenza economica L’economicità della gestione mira a garantire l’equilibrio tra costi e ricavi. Il mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell’ente locale. La gestione deve essere orientata a garantire le informazioni sugli andamenti economici, per la formulazione di un giudizio completo sul futuro andamento dell’ente.

29 IL CONTO ECONOMICO Art. 229 – T.u.e.l. “… il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i criteri della competenza economica ….. “

30 “RELAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO” VALUTAZIONI ECONOMICO - PATRIMONIALI
IL CONTO ECONOMICO “RELAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO” VALUTAZIONI ECONOMICO - PATRIMONIALI Valutazione dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai “costi” sostenuti. Criteri adottati per la valutazione del patrimonio e delle componenti “economiche”.

31 PRINCIPIO CONTABILE N. 3 (Osservatorio EE.LL.)
Il Rendiconto deve permettere di verificare la situazione economica e patrimoniale-finanziaria e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall’ente. L’equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell’ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione. La comunicazione istituzionale assume le caratteristiche della comunicazione sulle attività svolte e gli aspetti tipici della “comunicazione economica”.

32 Fine presentazione Grazie Saluti


Scaricare ppt "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ECONOMIA"

Presentazioni simili


Annunci Google