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1 AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Torino, 26 marzo 2012.

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Presentazione sul tema: "1 AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Torino, 26 marzo 2012."— Transcript della presentazione:

1 1 AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Torino, 26 marzo 2012

2 2 LA NORMA La mediazione (Il reclamo e la mediazione) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario (articolo 17-bis del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11)

3 3 ESPERIENZE ESTERE A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170.000 controversie allanno contro atti dellAgenzia In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: FRANCIA: pregiudiziale amministrativa SPAGNA: procedura di riesame GERMANIA: Beschwerde

4 4 IN ITALIA E IN PIEMONTE In Italia: Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. 170.403 (2011) Di cui potenzialmente mediabili n. 113.253 (ossia il 66,5%) In Piemonte In Piemonte: Ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie sono stati n. 5.715 (2011) Di cui potenzialmente mediabili n. 3.649 (ossia il 63,8%)

5 5 RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI La mediazione è generale; è obbligatoria obbliga lAgenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente; assolve a una funzione sostanzialmente decisoria (anticipa il giudizio delle Commissioni tributarie); tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non sempre prospettati in sede di adesione)

6 6 CONTROVERSIE MEDIABILI Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1) di valore non superiore a 20.000 (art. 17 bis c. 1) ricompresi nellelenco di cui allart 19 D.Lgs 546/92) (art.17 bis c. 6) notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL98/11) i ritengono mediabili anche si ritengono mediabili anche le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dellistanza di rimborso (Circ. 9/2012) sono esclusi ex art. 17 bis c. 4 gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato

7 7 LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA Il presupposto normativo concernente lAgenzia dellentrate quale emittente dellatto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata passiva nel processo latto non è mediabile se lAgenzia non è legittimata passivamente

8 8 CARTELLA DI PAGAMENTO CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA : NO MEDIAZIONE CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO : SI MEDIAZIONE CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA: MEDIAZIONE SU RUOLO

9 9 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA Valgono i criteri generali dellart. 12, comma 5, DLGS 546/92; atto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con listanza cumulativa accertamento minor perdita dimpresa: valore della controversia è dato dallimposta virtuale relativa alla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata.

10 10 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO Listanza avvia un procedimento amministrativo para-processuale La presentazione dellistanza vale come notifica del ricorso (chiamata in causa) Listanza coincide sostanzialmente con il ricorso

11 11 CONTENUTO DELLISTANZA In aggiunta al contenuto del ricorso, listanza può contenere: richiesta di sospensione dellesecuzione dellatto motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dellammontare della pretesa Allistanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nelleventuale giudizio

12 12 IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO Listanza e gli atti prodotti nellambito del procedimento di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a mediare) sono esenti da imposta di bollo (Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E del 2011) Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nellipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dellatto o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011)

13 13 EFFETTI DELLISTANZA Effetti processuali chiamata in giudizio la notificazione dellistanza equivale alla notificazione del ricorso – chiamata in giudizio la notificazione dellistanza rileva ai fini del calcolo del termine per la costituzione in giudizio Effetti sostanziali Interruzione del decorso dei termini di decadenza o prescrizione (effetto ricondotto al momento della notifica del ricorso)

14 14 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO In caso di: diniego (o accoglimento parziale) dellistanza silenzio dellUfficio protrattosi per 90 giorni il contribuente può costituirsi in giudizio, depositando listanza in Commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni dalla: comunicazione del diniego (o dellaccoglimento parziale) scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dellistanza A pena di inammissibilità del ricorso: i motivi esposti nellistanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso

15 15 ESAME PRELIMINARE DELLISTANZA Motivi di inammissibilità 1.presentazione dellistanza di mediazione oltre il termine di decadenza 2.carenza di elementi che consentano di riferire listanza al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore) 3.carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto minimo indispensabile dellistanza (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o delloggetto) Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di inammissibilità del ricorso

16 16 IMPROPONIBILITÀ DELLISTANZA Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dellimpugnazione

17 17 ESITI Accoglimento dellistanza (annullamento atto) Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio) Proposta di mediazione al solo fine di ottenere la riduzione delle sanzioni Diniego dellistanza

18 18 RIDUZIONE DELLE SANZIONI Sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in base allammontare del tributo risultante dalla mediazione La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 48 DLGS 546/92)

19 19 PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE Versamento dellimporto dovuto o della prima rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione in ununica soluzione o in forma rateale mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione

20 20 DINIEGO DELLISTANZA In caso di: Inammissibilità dellistanza Assenza dei presupposti per annullare latto o per concludere la mediazione Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di mediazione

21 21 CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE La parte soccombente in giudizio (che non ha inteso definire il rapporto in sede di mediazione ) è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, quantificate in ragione del 50% delle spese del giudizio


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