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NORMATIVA L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza.

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Presentazione sul tema: "NORMATIVA L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza."— Transcript della presentazione:

1 Novità legislative: conseguenti sanzioni disciplinari Maria Teresa Camera

2 NORMATIVA L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte degli stessi all’attuazione della “riforma Bersani” (d.l. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006) rilevando un mancato adeguamento dei C.D. ai principi concorrenziali concernenti: l’abolizione dei minimi tariffari; l’accesso alle professioni e della formazione dei professionisti; la costituzione di società multidisciplinari. Art. 3 del d.l. n. 158/2012, convertito nella L. n. 189/2012: responsabilità professionale; accertamento colpa lieve; fondo copertura assicurativa; contratti assicurativi D.l. n. 138/2011, convertito, dalla L. n. 48/2011 e in attuazione dell’art. 3, co. 5, DPR n.137/2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali: accesso ed esercizio dell’attività professionale; albo unico nazionale; libera concorrenza e pubblicità informativa; obbligo di assicurazione. Art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012: abrogazione delle tariffe; pattuizione del compenso; la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso del professionista Art. 10 legge n.183/2011 modificato ed integrato dall'art. 9 bis d.l. n.1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 e relativo regolamento decreto interministeriale Ministero giustizia di concerto con sviluppo economico n. 34/2013 : società tra professionisti (S.t.p.) D.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 229/1999 artt. da 16 bis a 16 sexies: risvolti disciplinari nell’obbligo ECM Posta elettronica certificata , privacy e consenso informato - M.T.CAMERA

3 Per una responsabilità del sanitario riconducibile
La responsabilità disciplinare sorge per l’inosservanza: della violazione delle norme deontologiche delle norme giuridiche e tecniche che governano l’attività del sanitario, anche dovuta solo a colpa Per una responsabilità del sanitario riconducibile ad un’azione od omissione colpevole si richiede: -la sussistenza del dolo o colpa un nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento verificatosi, così come previsto dall’art. 40 c.p., che trova applicazione anche in sede civile, secondo il quale “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione (co.1)”,escludendosi il rapporto di causalità nel caso in cui le cause sopravvenute siano da sole in grado di determinare l’evento (co. 2). La giurisprudenza ha affermato che la responsabilità del sanitario inserito organicamente in una struttura sanitaria (pubblica o privata) è disciplinata in via analogica da norme che regolano la responsabilità del libero professionista per le prestazioni erogate, alla quale va aggiunta una responsabilità scaturente dalla sua posizione di inserimento nella struttura. M.T.CAMERA 3

4 La responsabilità professionale dell’odontoiatra e regime probatorio
- L’odontoiatra è responsabile per un comportamento colpevole, imprudente e negligente nel caso in cui il trattamento posto in essere produca un effetto peggiorativo non desiderato dal paziente. - Egli deve informare del suo intervento ottenendo il consenso e la sua responsabilità di natura contrattuale, comporta un risarcimento di danno biologico con conseguente decadenza del diritto alla parcella per risoluzione del contratto di cura. - incombe al paziente: l’onere di dimostrare la non adeguatezza della struttura sanitaria (pubblica o privata) in cui è stato ricoverato; la carente prestazione professionale nelle varie fasi curative per aver il sanitario posto in essere una condotta imperita o negligente; l’esistenza di un danno riportato e provare che sussiste un nesso causale tra il danno patito e l’inadempimento della struttura o del professionista sanitario. - incombe sul titolare della struttura sanitaria e sul sanitario l’onere di non addebito, disponendo essi degli elementi utili per dimostrare la loro estraneità ai fatti denunziati provando che: non vi è stato inadempimento e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (alea terapeutica); pur non essendovi stata una condotta inadempiente, essa non è stata causa del danno lamentato (e quindi non sussiste nesso causale tra condotta del struttura/professionista sanitario e pregiudizio del paziente). M.T.CAMERA 4

5 contiene una attenuazione ex lege della responsabilità sanitaria.
Art. 3 , co. 1, L. n. 189/2012 contiene una attenuazione ex lege della responsabilità sanitaria. Nell’accertamento della colpa (lieve) del professionista , il giudice deve tenere conto, nella propria attività di ricostruzione dei fatti e di valutazione del nesso causale, se l’esercente la professione sanitaria nello svolgimento della propria attività si è attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. In tal caso non risponde penalmente per colpa lieve. (Cass. pen. n 16237/2013) - Resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c. risarcimento per fatto illecito (Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c e 2947 risarcimento del danno e prescrizione del diritto; c.p. 185 Restituzioni e risarcimento del danno, 198 Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili] ) - Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, deve tener debitamente conto se la condotta del sanitario che si è attenuta alle linee guida e buone pratiche accreditate (Il risarcimento è valutato sulla base delle apposite tabelle previste dal d.lgs.n.209/2005, artt.138 danno biologico per lesioni di non lieve entità e 139 danno biologico per lesioni di lieve entità) M.T.CAMERA

6 Art. 3 , co. 1, L. n. 189/2012 Il Tribunale di Milano (febbraio 2013), sez. penale, con ordinanza ha rimesso alla Corte Costituzionale gli atti del procedimento in quanto ha ritenuto che l’art. 3, comma 1, delinea un’area di non punibilità riservata esclusivamente a tutti gli operatori sanitari che commettono un qualsiasi reato lievemente colposo nel rispetto delle linee guida e delle buone prassi. Quindi, le conseguenze sostanziali e processuali di tale area di non punibilità appaiono stridere con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 25 (giudice naturale precostituito per legge), 27(responsabilità penale è personale), 28 (responsabilità civile dipendenti e amministrazioni pubbliche), 32 (diritto alla salute), 33 (diritto allo studio), 111 (principi sul giusto processo) M.T.CAMERA

7 Alla sanità si applica:
DPR n.137/2012 emanato in attuazione dell’art. 3, co. 5, D.l. n. 138/2011, convertito, dalla L. n. 48/2011: ambito di applicazione Si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini/Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Alla sanità si applica: accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2) albo unico nazionale (art. 3) libera concorrenza e pubblicità informativa (art.4) obbligo di assicurazione (art. 5) La sanità resta esclusa dall’applicazione delle disposizioni generali concernenti: - la formazione continua (art. 7) - il tirocinio professionale (art. 6) - il procedimento disciplinare (art. 8) M.T.CAMERA 7

8 Accesso ed esercizio dell’attività professionale
(art. 2 DPR n. 137/2012) E’ garantita la libertà dell’accesso alle professioni regolamentate (La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge). L'esercizio della professione è libero e fondato: sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. M.T.CAMERA 8

9 Albo unico nazionale (art. 3 DPR n. 137/2012)
I Consigli territoriali forniscono per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun Ordine/Collegio. La rete intranet della Federazione sarà strutturata in modo da rendere tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli Ordini/Collegi non debbano compiere alcun ulteriore adempimento. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell’Ordine/Collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. I provvedimenti disciplinari devono essere esecutivi e presi sulla base di un provvedimento definitivo, cioè non più soggetto ad impugnativa. Essendo l’annotazione relativa ai soli provvedimenti di natura disciplinare non è annotabile una sospensione cautelare (per es. in caso di procedimento penale) in quanto non è un provv. disciplinare. Non è previsto un termine per l’annotazione del provvedimento disciplinare, quindi, ad oggi, si presuppone che l’annotazione sia indefinita nel tempo. M.T.CAMERA 9

10 Pubblicazione del provvedimento disciplinare
L’Autorità Garante della Privacy ha già da tempo affermato che la pubblicazione nell’ufficio di segreteria del provvedimento disciplinare divenuto definitivo lo rende conoscibile : - sia da parte dei sanitari iscritti, in quanto assume carattere di orientamento deontologico esemplificativo; - sia da parte di terzi (riviste , notiziari ecc.) I motivi di interesse pubblico connessi a ragioni di giustizia sono prevalenti rispetto all’interesse alla riservatezza del singolo professionista. Conseguentemente: - le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine sono soggette a forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendano consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti; - la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari non integra necessariamente il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti e, pertanto, non fonda il diritto al risarcimento del danno morale da reato (Cass. civ., sez. III, n° 20819/2009) M.T.CAMERA

11 Libera concorrenza e pubblicità informativa
(art. 4 DPR n. 137/2012) D.l. n. 138/2011, convertito in L. 148/2011 (art. 3, co. 5, lett.g) ha disposto che gli ordinamenti professionali, dovranno essere riformati ai seguenti principi E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali prescrizioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) e d.lgs. n. 145/2007 (Pubblicità ingannevole: la competenza è dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust). Il controllo della pubblicità veritiera e corretta viene effettuato dall’Ordine di appartenenza dell’iscritto all’Albo che ha un potere di verifica, al fine dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, della trasparenza e della veridicità del messaggio pubblicitario sulla base del C.D. e su parametri oggettivi (il messaggio pubblicitario non è soggetto a forme di preventiva autorizzazione: precedentemente era previsto il nulla osta dell’Ordine) M.T.CAMERA 11

12 Sindacato della CCEPS su valutazioni di carattere tecnico/specialistico formulate dall’organo disciplinare La CCEPS, nel respingere il ricorso di un sanitario sanzionato da un Ordine per aver promosso terapie la cui efficacia non risultava supportata da conferma scientifica, ha ritenuto che, valutare i casi dal punto di vista medico scientifico e non solo deontologico, non rientrava tra le sue competenze. Diversamente, la Cassazione (Cass. Civ. sez. III , n /11) ha disposto che “rientra nelle attribuzioni della CCEPS, in quanto organo giurisdizionale speciale, il sindacato su valutazioni di carattere tecnico/specialistico formulate dall’organo disciplinare di prima istanza”. Quindi, l’Ordine, nell’irrogare la sanzione disciplinare, deve adeguatamente esporre argomentazioni tecniche in base alle quali emerga chiaramente la fondatezza degli addebiti posti a base del provvedimento sanzionatorio in ordine alla violazione del C.D. Lo strumento di valutazione tecnico/specialistico deve essere utilizzato dall’Ordine anche per valutare la veridicità, correttezza e trasparenza della pubblicità sanitaria M.T.CAMERA

13 Obbligo di assicurazione (art. 5 DPR n. 137/2012)
E’ stato introdotto per il professionista l’obbligo di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. La stipula dell’assicurazione può avvenire anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti previdenziali, L’obbligo di idonea copertura assicurativa è affiancato da un obbligo informativo nei confronti del cliente circa: gli estremi della polizza; il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.
 La violazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale costituisce illecito disciplinare. L’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto 2013. M.T.CAMERA 13

14 il soggetto gestore del Fondo, competenze e finanziamento;
Legge n. 189/2012 art. 3, co. 2 : in considerazione dell’ aumento delle azioni giudiziarie avanzate nei confronti dei sanitari da parte di pazienti che lamentano una loro responsabilità nell’espletamento dell’esercizio professionale è stato stabilito il ricorso ad un sistema assicurativo la cui regolamentazione avverrà con DPR (da emanarsi, entro 30/6/2013, su proposta del Ministro salute, di concerto con il MEF e Svilup. econom., sentite l'Associaz. Naz. fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Feder. Naz. Profes. Sanit.e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate) per determinare: i casi, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo di garantire idonea copertura assicurativa; il soggetto gestore del Fondo, competenze e finanziamento; la stipula dei contratti di assicurazione anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva. M.T.CAMERA

15 Art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 : sono abrogate le TARIFFE delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico A seguito dell’abrogazione delle tariffe, la regola è quella del mercato e viene ripristinata la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art c.c. Soltanto in mancanza di accordo, subentra la norma di legge speciale che ha come punti di riferimento, in sede giurisdizionale, l’importanza e complessità dell’opera che riflette il decoro della professione. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (il D.M. Giustizia n. 140/2012. Il Ministero della Salute deve ancora provvedere: iter in corso di definizione). Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2012 continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale Il Ministero, per l’individuazione dei parametri da adottare tramite DM (natura regolamentare), si è avvalsa, in analogia, del parere del CSS del 24/9/2003 che ha definito i parametri di riferimento delle tariffe mediche Rimane inalterata la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002). M.T.CAMERA 15

16 Art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito in legge, dalla L. n. 27/2012 :
Il COMPENSO per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e il professionista deve rendere noto al cliente: il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; la misura del compenso con un preventivo di massima adeguato all'importanza dell'opera, indicando per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Per il professionista Il PREVENTIVO è obbligatorio, ma non deve necessariamente essere redatto per iscritto: il conferimento dell’incarico; il preventivo di massima; il grado di complessività dell’incarico; indicazione dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (d.l. n. 138/2011 convertito nella l. n. 148/2011 prevede apposite convenzioni tra consigli nazionali e compagnie assicurative volte a tutelare il professionista da condizioni contrattuali svantaggiose) Gli obblighi informativi potrebbe acquistare rilievo deontologico M.T.CAMERA 16

17 - Possono anche far parte della società tra professionisti:
Società tra professionisti (Stp): Art. 10 legge n.183/2011 modificato ed integrato dall'art. 9 bis d.l. n.1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, decreto interministeriale Ministero giustizia di concerto con lo sviluppo economico n. 34/2013 Società multidisciplinari, costituite cioè per l’esercizio di una pluralità di attività professionali è iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come «prevalente» nello statuto o atto costitutivo. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale dell’albo o del registro, tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Entrambe devono essere iscritte anche nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alla «società tra professionisti» (art. 16, co.2, d.lgs. n. 96/2001) con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. - Possono anche far parte della società tra professionisti: soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni tecniche; soggetti che vogliono investire (soci di capitale) nella società. Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice); Cooperative (un minimo di 3 soci) e Società di capitali (s.r.l., s.p.a., società in accomandita p.a.: soci di capitale devono avere una presenza minoritaria rispetto ai soci professionisti e sia il numero dei soci professionisti che la loro partecipazione al capitale sociale deve comunque determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La società si scioglie se viene meno la maggioranza numerica dei soci professionisti.) M.T.CAMERA 17 17 17

18 Le S.t.p.: art. 12 D.I. (giustizia –svilup.ec.)n. 34/2013
- I professionisti sono tenuti all’osservanza del proprio C.D., mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine/Collegio al quale risulti iscritta ed entrambi possono essere sottoposti a proc. discipl. (occorrerà individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari del professionista e quelli della società) Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società Per i soci di capitale l’appartenenza a una Stp è subordinata al rispetto di due condizioni: non aver riportato condanne definitive e possedere i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta. I professionisti possono partecipare soltanto a una società o solo ad una società multidisciplinare Rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività professionale, anche se questi acquisiscono la qualità di soci nell’esercizio associato della professione Obbligo per la società di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali(estremi e relativo massimale) Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui assegnate (quindi, anche nelle Stp tra il socio professionista e il cliente si instaura un rapporto prettamente fiduciario basato sulla riservatezza e sul segreto professionale).   M.T.CAMERA 18 18 18

19 Violazione dell’obbligo formativo
I sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze aggiornate per offrire una assistenza qualitativamente utile dei propri pazienti. Gli Ordini/Collegi hanno da tempo integrato i propri CD, includendovi l’obbligo di formazione continua o di aggiornamento, ma sono ancora manchevoli di previsioni sanzionatorie. I fase (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992): La Corte Costituzionale (sentenza n. 328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «formazione professionale» e dunque «sul lavoro» e quindi oltre la formazione universitaria e anzi al di fuori di questa. Conseguentemente rimaneva dubbia la questione relativa all’applicabilità dell’obbligo formativo mancando una conseguente sanzione (nulla poena sine lege). Non c’era: una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale; una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini/Collegi dei crediti conseguiti. II fase (art. 3, commi 5, e 5 bis, d.l.n. 138/2011, convertito in L. n.148/2011, modificato ed integrato dalla l n. 214/2011 e dal d.l , n. 158): la formazione professionale è obbligatoria e determina un illecito disciplinare del sanitario e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale con ripercussioni gravi in tema di responsabilità nel caso in cui l’autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato dal professionista a terzi, derivato da imperizia, e accertate carenze o incompletezze nell’aggiornamento tecnico scientifico (teorico e pratico). Vi possono essere possibili ripercussioni nella stipula dell’assicurazione da parte dei professionisti e di trasparenza nei confronti dei clienti. M.T.CAMERA 19

20 Tutti i «professionisti della sanita» (Accordo Stato regioni 2007 e 2009), ovvero liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private e dipendenti del SSN (o convenzionati): Il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro. SOGGETTI: Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private : l’ECM è un dovere per i liberi professionisti, visto anche che la normativa tende a liberalizzare del tutto le professioni e a non ostacolare la libera concorrenza, affermando, in tale ottica, l’obbligo di aggiornamento continuo. (Corte Cass.civ., sez.III, n.2235/2010, ha respinto il ricorso di un notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli dall'Ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici) SOGGETTI: Dipendenti del SSN (o convenzionati): non sussiste a carico delle Ausl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, né un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Asl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività (Corte Cass. civ. n /2011 La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Ausl con la motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l'obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il provider,anche se è un'Asl, va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è automatico che debba attivare la formazione. E’ il professionista sanitario che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi). M.T.CAMERA 20

21 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’art. 27 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008: le procedure cartacee sono state informatizzate, ai sensi (c.d. “Tagliacarte”) Codice di Amministrazione Digitale – CAD (d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazione avvenute con d.lgs. n. 235/2010), finalizzato alla semplificazione della normativa informatica nelle pubbliche amministrazioni ed all’introduzione di nuovi diritti e nuovi strumenti con validità giuridica (l’art. 57-bis, ha disposto che, con l’istituzione dell'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, le comunicazioni tramite posta elettronica, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini, hanno validità a tutti gli effetti di legge) Legge n. 2/2009: art. 16, co. 7: Gli iscritti agli albi comunicano ai rispettivi Ordini /Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via a telematica esclusivamente dalle Pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di PEC L’attivazione della Posta elettronica certificata da parte dell’iscritto è un obbligo di legge. Quindi in caso di inadempimento la violazione può essere sanzionata disciplinarmente art. 16, co. 8: Le amministrazioni pubbliche, tra le quali, ai sensi del d.lgs. n.165/2001 [art. 1, co. 2], sono compresi gli enti pubblici non economici (Ordini/Colegi), istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che dovrà provvedere alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica M.T.CAMERA

22 Violazione dell’obbligo della privacy
l. 675/1996; d.lgs. n. 135/1999; d.lgs n. 196/2003; C.D.: art. 11 Riservatezza dei dati personali e art. 12 Trattamento dei dati sensibili I sanitari e gli organismi sanitari pubblici possono rivelare lo stato di salute soltanto con il consenso dell’interessato o chi ne esercita la potestà. La struttura sanitaria deve assicurare un trattamento non solo di cura, ma anche di rispetto della riservatezza dell’ammalato circa il trattamento dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e i dati devono essere conservati separatamente da ogni dato personale ed avvenire con sistemi di identificazione degli interessati solo in caso di necessità ed autorizzati da espressa disposizione di legge. Non si applicano le disposizioni relative al consenso dell’interessato nel caso di (art. 85 d.lgs n. 196/2003): attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN; programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria; vigilanza sulle sperimentazioni, farmaco vigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; attività certificatorie; applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; instaurazione, gestione, pianificazione e controllo tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del SSN. M.T.CAMERA

23 Violazione dell’obbligo per il professionista sanitario di acquisire il consenso dei pazienti al trattamento terapeutico Il degente ha diritto a quel trattamento ed assistenza necessari per ottenere la guarigione garantendogli informazioni personalizzate ed esaustive che tengano conto delle capacità di discernimento e culturali dell’utente. In particolare: ha diritto ad ottenere informazioni riguardanti l’organizzazione dell’a struttura e il personale sanitario addetto alla cura, notizie comprensive relative alle diagnosi, la precisa tipologia del trattamento terapeutico e la prognosi; ha diritto al rispetto della riservatezza delle sue dichiarazioni al sanitario e delle indagini e del trattamento cui è sottoposto. Né può essere sottoposto ad interventi o terapie senza avere dato il suo consenso (c.d. consenso informato). Art. 15 C.D. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. La Cassazione ha ritenuto che l’omissione di un’adeguata informazione fa sorgere una responsabilità a carico del medico che risponde dell’omesso consenso informato, anche nel caso in cui la prestazione sanitaria venga eseguita senza errori. M.T.CAMERA

24 Competenza dell’Ordine ad aprire il procedimento disciplinare
per la violazione del C.D. e delle norme giuridiche e tecniche che governano l’attività del sanitario sia per i comportamenti del sanitario libero professionista sia per i comportamenti dei sanitari dipendenti lI procedimento disciplinare ordinistico è disciplinato dal D.lgs.C.p.S.n.233/1946 e dal DPR n. 221/1950 e i provvedimenti sanzionatori (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) adottati discrezionalmente dalla commissione disciplinare devono essere esaustivamente motivati. I provvedimenti sanzionatori irrogati sono impugnabili innanzi alla CCEPS (organo di giurisdizione speciale) le cui decisioni sono impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione (sez. unite per difetto di giurisdizione, a norma dell’art. 362 c.p.c., e sez. semplice per violazione di legge, a norma dell’art. 111 Cost.) M.T.CAMERA 24

25 Responsabilità disciplinare del sanitario dipendente.
Il sanitario dipendente SSN può incorrere in una responsabilità disciplinare per un comportamento contrastante con le norme correlate al rapporto d’impiego e la cui violazione dà origine all’irrogazione di sanzioni irrogate a seguito di un procedimento rigido e vincolante. Gli accordi collettivi nazionali hanno dettato norme di raccordo tra l’azienda sanitaria e l’istituzione ordinistica: violazioni - Se si tratta di violazioni di natura occasionale, l’ASL decide applicando la sanzione minore del richiamo verbale o del richiamo con diffida, oppure archiviando il caso. - Se si è in presenza di violazioni di maggiore gravità (riduzione del trattamento economico tra il 10 e il 20% fino a 5 mesi, della sospensione del rapporto per non meno di 1 mese, della revoca del rapporto) il provvedimento deve essere comunicato dall’azienda sanitaria all’Ordine competente per la valutazione deontologica del comportamento dell’iscritto sanitario convenzionati con il SSN (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 502/1992) M.T.CAMERA

26 La Mediazione (d. lgs. 4 marzo 2010, n
La Mediazione (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie sorte tra il sanitario ed il paziente che non desiderano usufruire degli strumenti giurisdizionali ordinari si verifica con il ricorso all’istituto della mediazione consistente in un accordo amichevole tra le parti ed è : facoltativa, quando è liberamente scelta dalle parti; giudiziale, su invito del giudice, quando la natura della causa, lo stato dell’istruttoria ed il comportamento delle parti lo suggeriscano, ed interviene prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa e qualora le parti aderiscono all’invito (il giudice fissa una successiva udienza assegnando loro il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione) (Corte Cost. sent. n. 172/2012, ha annullato per eccesso di delega legislativa la previsione dell’obbligatorietà della mediazione civile prima di potere adire il giudice ordinario, tra le varie, anche per la responsabilità medica) Gli organismi abilitati alla mediazione devono essere iscritti in un registro e sono soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia e possono anche essere istituiti dai consigli degli ordini professionali, previa autorizzazione del Ministro Giustizia con delimitazione alle materie riservate alla loro competenza (D.lgs.C.p.S.n.233/1946 art.3, lett.g.: Il consiglio direttivo può interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.) M.T.CAMERA

27 Grazie per l’attenzione
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