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NUOVE SANZIONI E DEFINIZIONE DELL’IMPOSIZIONE FISCALE

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Presentazione sul tema: "NUOVE SANZIONI E DEFINIZIONE DELL’IMPOSIZIONE FISCALE"— Transcript della presentazione:

1 NUOVE SANZIONI E DEFINIZIONE DELL’IMPOSIZIONE FISCALE
SEMINARIO COMMISSIONE CULTURALE RAGIONIERI TOSCANA Presentano: Gianfranco Borio Marcello De Michelis

2 LA SANZIONE PERSONALIZZAZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPIO DI LEGALITA’
IMPUTABILITA’ DELLA SANZIONE E COLPEVOLEZZA CAUSE DI NON PUNIBILITA’ CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE INTRASMISSIBILITA’ CONCORSO DI PIU’ PERSONE AUTORE MEDIATO SOGGETTI RESPONSABILI

3 PERSONALIZZAZIONE Art. 2 la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso nella violazione

4 PRINCIPIO DI LEGALITA’
Art. 3 principio della irretroattività della sanzione principio del favor rei

5 IMPUTABILITA’ DELLA SANZIONE E COLPEVOLEZZA
Articoli 4 e 5 non è soggetto a sanzione chi non aveva la capacità di intendere e di volere ciascuno risponde della propria azione colpa grave dolo

6 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
Art. 7 la condotta la personalità (precedenti fiscali) le condizioni economiche e sociali la sanzione può essere aumentata o ridotta sino alla metà

7 CONCORSO DI PIU’ PERSONE
Art. 9 Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta quindi sono applicati i criteri di determinazione della sanzione (art.7)

8 AUTORE MEDIATO Art.10 chi inducen altri in errore incolpevole risponde in luogo dell’autore materiale salva l’applicazione dell’art. 9

9 SOGGETTI RESPONSABILI
Art.11 Contribuente rappresentante legale amministratore rappresentante negoziale

10 DOVE STIAMO ANDANDO? Il problema della nostra responsabilità
L’applicabilità degli istituti deflativi

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13 LA RESPONSABILITA’ DEL RAGIONIERE QUALE AUTORE DELLA VIOLAZIONE
CASI: 1 E’ provato che ha colpevolmente compiuto atti illeciti (art. 11/2) 2 E’ dimostrato che ha concorso con il soggetto d’imposta alla violazione (art. 9/1) 3 Risulta provato che ha indotto il soggetto d’imposta in errore (art.10)

14 QUALI CONSEGUENZE? RESPONSABILE DELLE SANZIONI AUTORE DELLA VIOLAZIONE
1 La partita sulla responsabilità del ragioniere si gioca esclusivamente con l’Ufficio. 2 Le responsabilità del ragioniere e del soggetto d’imposta sono autonome. 3 Come al punto (1). Responsabilità attualmente non assicurabile. Si prevede lo sia in futuro (escluso i casi di dolo)

15 DIFESA DEL RAGIONIERE Deve dimostrare che non vi è stata colpa (uso di procedure) Riferirsi a problemi di difficile soluzione In ogni caso applicati i criteri: condotta e personalità autore della violazione. Il cliente deve essere informato. l’Ufficio sanziona solo il cliente, quindi resta assicurabile il caso di responsabilità del rag. Non è vero che se il cliente coinvolge il consulente (autore mediato) si salva… spesso l’Ufficio inserirà entrambi nel concorso...

16 LA PROVA Quali strumenti può utilizzare l’Amministrazione per provare la colpa del professionista? Non prove per testi

17 RAGIONIERE COMMERCIALISTA
OGGI UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN CONTINUA EMERGENZA

18 LA SEMPLIFICAZIONE FISCALE
PRATICAMENTE una pioggia di norme, di circolari; un fiume in piena di adempimenti; una caccia al tesoro per la ricerca dei codici di modulistica.

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20 Risposte del professionista
Dopo aver riesaminato la documentazione della dichiarazione relativa all’anno in questione reagiamo in questo modo all’atteggiamento provocatorio.

21 Un’altra risposta del professionista
Raccogliamo la sfida ed iniziamo una di quelle competizioni che finiscono solo con la… fine del rapporto di consulenza.

22 Il comportamento giusto
Occorre spiegare, spiegare ed ancora spiegare per far capire al nostro cliente che siamo sulla stessa barca, che abbiamo un interesse comune da salvaguardare...

23 ISTITUTI DEFLATIVI RAVVEDIMENTO art. 13 (472/97)
AUTOTUTELA operativo con D.M.37/97 DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOLE SANZIONI art. 16 (472/97) DEFINIZIONE AGEVOLATA NON IMPUGNA art. 17 (472/97) ACCERTAMENTO CON ADESIONE art (218/97) CONCILIAZIONE GIUDIZIALE art. 14 (218/97)

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25 RAVVEDIMENTO Se per esempio da una verifica interna risulta una violazione e l’Ufficio A) non ha notificato un atto impugnabile e B) iniziato una qualsiasi attività d’indagine possiamo regolarizzare

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27 Calcolo nel ravvedimento
+ Imposta + Interessi al tasso legale sino al (5%) + Interessi al tasso legale dal (2,50%) = Totale da versare Importo sanzione moltiplicato per 1/8 oppure per 1/6 = Importo da versare

28 IL CLIENTE CONSEGNA UN AVVISO DI ACCERTAMENTO
Valutiamo insieme al cliente i motivi sostenuti dall’Ufficio studiamo bene la pratica e analizziamo il comportamento del contribuente e le argomentazioni difensive.

29 AUTOTUTELA Dall’esame emerge che la pretesa dell’Ufficio è palesemente errata in questo caso è possibile attivare il sistema di autotutela vedi circolare

30 DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOLE SANZIONI

31 UNA RESA ONOREVOLE Un esame approfondito ci convince che non vi sono argomentazioni a sostegno di una tesi difensiva. Si è trattato di un errore e quindi la migliore difesa è una resa onorevole

32 DEFINIZIONE PER MANCATA IMPUGNAZIONE

33 Proposta di accertamento con adesione
Da un sommario esame non siamo ancora in grado di valutare la situazione. Quindi abbiamo bisogno di tempo... Riteniamo di poter convincere l’Ufficio con motivi validi.

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35 DURANTE IL PROCESSO TRIBUTARIO
Prima della prima udienza riteniamo utile un tentativo di conciliazione L’Ufficio ci fa una proposta di conciliazione L’incontro delle intenzioni conciliatorie avviene in udienza

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37 Art. 5 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivita` di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficolta` sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave. 2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non e` commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo` essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita` prevista a carico della persona fisica, della societa`, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puo` essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4. 3. La colpa e` grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e` possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. 4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivita` amministrativa di accertamento.

38 Articoli 9 - 10 Articolo 9 ) Concorso di persone
Quando piu` persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido piu` soggetti, e` irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso. Articolo 10 ) Autore mediato Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

39 Art. 11 Responsabili per la sanzione amministrativa
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. 3. Quando la violazione e` commessa in concorso da due o piu` persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societa`, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione piu` grave. 4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu` grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1. 5. Quando la violazione non e` commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu` grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita` della persona fisica, della societa`, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e` limitata all'eventuale eccedenza.

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