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15 luglio 2010Rosanna Iacovera Riconoscimento di malattie professionali: quali ricadute per il datore di lavoro?

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Presentazione sul tema: "15 luglio 2010Rosanna Iacovera Riconoscimento di malattie professionali: quali ricadute per il datore di lavoro?"— Transcript della presentazione:

1 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Riconoscimento di malattie professionali: quali ricadute per il datore di lavoro?

2 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Tutela obbligatoria Inail: fonti normative. Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (art.3 e 139) D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 (art.10)

3 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Lassicurazione è obbligatoria per i lavoratori addetti alle attività considerate a rischio specifico (diretto od ambientale) con presunzione juris et de jure secondo i criteri fissati dallart. 1 DPR 1124/65. Esonera il datore di lavoro (dirigenti, preposti, lavoratori) da responsabilità civile per le voci di danno oggetto dellassicurazione. Tutela il lavoratore (escluso dolo e rischio elettivo) erogando prestazioni per inabilità temporanea assoluta al lavoro (a decorrere dal 4° giorno) e/o per invalidità permanente assoluta o parziale (a decorrere dal 6%).

4 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Riconoscimento delle malattie professionali- sistema cd. misto La malattia rientra nella tutela obbligatoria: se indicate nella tabella allegato n. 4 al DPR 1124/65, le quali siano contratte nellesercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nellart.1… (art.3, tabella/riconoscimento delle prestazioni, DPR 482/1975, DPR 336/94, D.M. 9.4.2008); ovvero se contratta nellesercizio e a causa delle lavorazioni assicurate con onere a carico del lavoratore di dimostrarne il rapporto causale con il lavoro ( sentenza Corte Costituzionale n.179/88).

5 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale - in riferimento allart.38, co.2 - dellart.3, comma primo in quanto, in aggiunta alla previsione tabellare,non consente (nellambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli artt.1, 206…DPR 1124/65) lindagine sulleziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge. Concludendo, condizione essenziale per la sussistenza della tutela Inail non è il rapporto di lavoro ma lesercizio delle attività protette individuate dallart.1, pertanto, rientrano nella tutela obbligatoria tutte le MP (previste in tabella, o non previste ma di cui si dimostri lorigine professionale) causate dalle lavorazioni assicurate.

6 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Tutela codice civile Se il lavoratore non rientra nellassicurazione obbligatoria o la patologia non è riconducibile alle lavorazioni protette ex art.1 DPR 1124/65 potrà agire in sede civile nei confronti del datore di lavoro, provandone la responsabilità (contrattuale).

7 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Obbligo di denuncia del medico (art.139 DPR n.1124/65) E obbligatoria per ogni medico che ne riconosca lesistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministero del lavoro di concerto con quello della sanità.. La denuncia deve essere fatta alla ASL competente per territorio, in caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa, maggiorata per il medico di fabbrica. Il primo D.M. è datato 18 aprile 1973 e sostanzialmente ricalca la tabella delle malattie professionali.

8 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Art.10 D. Lgs. 38/2000 Indica gli strumenti per laggiornamento sistematico dellelenco previsto dallart.139 DPR 1124/65 e della tabella prevista dallart.3 DPR citato: istituzione commissione scientifica per revisione periodica elenco malattie di cui artt. 139, 3 e 211 obbligo per medico accertatore di inoltrare anche allInail la denuncia di malattia indicata in apposito elenco prevista ex art.139 per Asl (D.M.18.4.73, DM 27.4.2004, D.M. 14.1.2008, D.M. 11.12.2009); istituzione registro nazionale malattie causate da lavoro o correlate, presso banca dati Inail

9 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Tabelle a carattere prevenzionale- statistico/epidemiologico (art.139 T.U. n.1124/65) D.M. 27 aprile 2004 (Lista I, II, III); Lista II, Gruppo 7 Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dellorganizzazione del lavoro D.M. 14 gennaio 2008 D.M. 11.12.2009

10 15 luglio 2010Rosanna Iacovera

11 15 luglio 2010Rosanna Iacovera TAR Lazio sentenza n.5454/2005 Annulla la circ.71/2003 con cui LInail dava indicazioni operative per listruttoria delle patologie da disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro; conferma il sistema basato..sullindennizzo sia delle malattietabellate sia delle patologie non predefinite ma solo nel senso che la malattia professionale è indennizzata, indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle allegate al DPR 1124/65 se ne sia accertata la sua derivazione causale dallesercizio duna delle lavorazioni di cui al precedente art.1.Non vè indennizzo se non per rischio lavorativo specifico..Il limite legislativo dellassicurazione sociale si basa proprio sullequilibrio tra requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini della concessione dellindennizzo, senza possibilità di forzature…

12 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Consiglio di Stato sentenza 1576/2009 Conferma sentenza TAR per cui..il sistema misto opera nel senso che la malattia professionale è indennizzata se trova la sua derivazione causale nellesercizio di una lavorazione di cui allart.1 del DPR…che condiziona lintervento dellassicurazione obbligatoria per le malattie professionali anche non tabellate, alla sussistenza di un rischio specifico (e non già comune)cui è esposto il lavoratore addetto a determinate lavorazioni, presuntivamente e preventivamente valutate pericolose dal legislatore mediante, appunto, lespressa previsione delle attività protette di cui allo stesso art.1..

13 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Annulla il D.M. 27 aprile 2004 nella parte in cui approvando la lista II, contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità vi ha inserito il gruppo 7 malattie psicosomatiche da disfunzioni dellorganizzazione del lavoro… non legittimamente inseribili, neppure in prospettiva..tra le malattie di cui alla tabella aggiornata dellart.3 DPR cit., aggiornamento cui è volto il potere esercitato con il DM impugnato ai sensi dellarticolo 10 del D.Lgs. 38/2000.

14 15 luglio 2010Rosanna Iacovera conseguentemente….. dovrebbe risultare nulla lanaloga previsione dei successivi D.M. 14.1.2008 e D.M. 11.12.2009 (gruppo 7, lista II), emanati prima della pronuncia del Consiglio di Stato ma rientrante, quale atto amministrativo, nella disciplina legislativa della L.241/90 (è nullo il provvedimento amministrativo che…è stato adottato in violazione del giudicato, art.21 septies)

15 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Ministero del Lavoro Interpello n.9/2009..lobbligo di denuncia del datore di lavoro e della relativa sanzione in caso di ritardo/omissione risultano comunque subordinati alla trasmissione...del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art.53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore; certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa allIstituto, sia nella copia che lIstituto trasmette al datore di lavoro.La legge sulla privacy, come emerge dallo stralcio del Provvedimento Generale del 2006 consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere ai propri obblighi..in caso di denuncia di infortuni e malattie professionali; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica.

16 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Riconoscimento da parte dellInail e conseguenze per il datore di lavoro Il riconoscimento (comunicato esclusivamente allassicurato) da parte dellInail di una malattia professionale, ha conseguenze: sullandamento infortunistico aziendale, ai fini della determinazione del premio dovuto; sulleventuale responsabilità del datore di lavoro (penale, amministrativa ex art.300 D.Lgs 81/2008, civile).

17 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Azione di regresso dellInail nei confronti del datore di lavoro (artt.10/11 DPR 1124/65 ) La malattia professionale rientra nella categoria fatto-reato perseguibile dufficio (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime, con violazione di norme di igiene /prevenzione) imputabile al datore di lavoro o a coloro del cui operato debba rispondere (dirigenti, preposti, lavoratori, art.2049 c.c.): lInail, può esercitare lazione di regresso in sede penale, costituendosi parte civile (art.61 D.Lgs81/2008) oppure, in sede civile, indipendentemente dal procedimento penale, per recuperare lindennizzo corrisposto; analogamente lassicurato può costituirsi parte civile, ovvero agire civilmente, per richiedere leventuale danno differenziale

18 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Responsabilità penale, artt.589, 590 c.p. e L. 125 del 24/7/2008 I delitti previsti dagli artt. 589, 2 co. e 590, 3 co. sono fatti- reati perseguibili dufficio sanzionati con le seguenti pene omicidio colposo: reclusione da 2 a 7 anni lesioni colpose gravissime: reclusione da 1 a 3 anni lesioni colpose gravi: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 500,00/2.000,00.

19 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Responsabilità amministrativa enti (art.300 D.Lgs 81/2008, sostituisce lart. 25 septies del D.Lgs. 231/2001) Omicidio colposo- con violazione art.55, co. 2 (mancanza del DVR) - sanzione pecuniaria pari a 1000 quote (258.228,00/1.549.370,00), e possibili sanzioni interdittive di cui allart.9, c. 2 D. Lgs. 231/2001 per tre mesi /1 anno in caso di condanna; omicidio colposo, sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote (da 64.557,00 a 774.685,00) e possibili sanzioni interdittive di cui allart.9, c. 2 per tre mesi /1 anno in caso di condanna; lesioni colpose gravi gravissime, sanzione pecuniaria fino a 250 quote (fino a 387.342,00) e possibili sanzioni interdittive non superiori a sei mesi in caso di condanna.

20 15 luglio 2010Rosanna Iacovera D.M. 24 ottobre 2007 art.9 (art.1, co.1176 L.296/2006) Per fatti commessi dopo il 31 dicembre 2007, la violazione alle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nellallegato A, accertata con provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC: omicidio colposo (art.589, co.2 c.p.) per 24 mesi; rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni (art.437 c.p.) per 24 mesi; lesioni personali colpose (art.590, co. 3 c.p.) per 18 mesi altre violazioni a disposizioni specifiche in materia di sicurezza Per le imprese di tutti i settori il DURC è necessario per ottenere benefici normativi, contributivi,sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, assegnazione di appalti pubblici, abilitazione allesecuzione di appalti privati (edilizia).

21 15 luglio 2010Rosanna Iacovera Responsabilità solidale del committente Limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni – esclusi quelli derivanti dai rischi specifici propri degli appaltatori e subappaltatori - per i quali il lavoratore, dipendente dallappaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dallInail (art.26, co. 4 D.Lgs.81/2008).


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