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14 novembre 2007u.o. PSAL1 APPALTO DI OPERE E SERVIZI Il ruolo dellorgano di vigilanza ASL Il ruolo dellorgano di vigilanza ASL Attilio BUSINELLI Dirigente.

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Presentazione sul tema: "14 novembre 2007u.o. PSAL1 APPALTO DI OPERE E SERVIZI Il ruolo dellorgano di vigilanza ASL Il ruolo dellorgano di vigilanza ASL Attilio BUSINELLI Dirigente."— Transcript della presentazione:

1 14 novembre 2007u.o. PSAL1 APPALTO DI OPERE E SERVIZI Il ruolo dellorgano di vigilanza ASL Il ruolo dellorgano di vigilanza ASL Attilio BUSINELLI Dirigente ASL 3 Genovese

2 14 novembre 2007u.o. PSAL2 La legge 123 si compone di una delega (art.1) e di norme immediatamente precettive (successivi articoli). Gli appalti sono contemplati in ambedue le fattispecie.

3 14 novembre 2007u.o. PSAL3 Art. 1; comma 2 lett. s (Legge 123/2007) Preannuncia la revisione della normativa in materia di appalti

4 14 novembre 2007u.o. PSAL4 1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti,anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità' tecnico- professionale delle imprese pubbliche e private,

5 14 novembre 2007u.o. PSAL5 Le attività in appalto imponevano già ante 123 al committente doveri molto stringenti che comprendevano, se interpretati nel significato più rigoroso, lo spirito, se non proprio il dettato normativo, che oggi troviamo nellaggiornamento della legge.

6 14 novembre 2007u.o. PSAL6 In relazione ai rischi relativi alle interferenze il committente doveva e deve: Informare; Informare; Cooperare; Cooperare; Coordinare. Coordinare.

7 14 novembre 2007u.o. PSAL7 Rispondeva già dei requisiti delle ditte in appalto verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; (art 7 comma 1 lett.a)

8 14 novembre 2007u.o. PSAL8 Aveva comunque un debito informativo stringente fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (art 7 comma 1 lett. b)

9 14 novembre 2007u.o. PSAL9 Doveva cooperare cioè: operare insieme, contribuire al conseguimento di un fine. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; (Art. 7 comma 2 lett. a)

10 14 novembre 2007u.o. PSAL10 Doveva coordinare cioè: organizzare insieme con un fine preordinato. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. (art. 7 comma 2 lett. b)

11 14 novembre 2007u.o. PSAL11 La 123 impone in sovrappiù che lobbligo di cooperazione e coordinamento previsto al comma 2 dellart. 7 sia dettagliato in un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

12 14 novembre 2007u.o. PSAL12 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze………….

13 14 novembre 2007u.o. PSAL13 Si può presumere che il legislatore abbia inteso contrastare una prassi diffusa tendente allaccumulazione acritica di documenti, rispondente più a preoccupazioni di ordine formale che sostanziale.

14 14 novembre 2007u.o. PSAL14 Anche la nostra esperienza testimonia una non rara, spesso grossolana, incoerenza tra il DVR dell appaltante e quello dellappaltatore relativo allo stesso ambiente di lavoro e questo è motivo di contenzioso con lOrgano di Vigilanza

15 14 novembre 2007u.o. PSAL15 Quali sono le ragioni che, più frequentemente, determinano lintervento ispettivo dellASL nei luoghi di lavoro ed in particolare negli appalti ?

16 14 novembre 2007u.o. PSAL16 indagine per infortunio ( il caso più frequente); segnalazione (lavoratori, privati cittadini, enti pubblici ed altri organi di vigilanza); Vigilanza programmata per piani di comparto (significativa in edilizia).

17 14 novembre 2007u.o. PSAL17 Per le caratteristiche intrinseche di queste tipologie di intervento gli accertamenti non possono prescindere anche dallanalisi dei documenti cartacei presenti in azienda.

18 14 novembre 2007u.o. PSAL18 Per motivi pratici, oltre che per obbligo normativo, è presumibile che il documento unico di valutazione dei rischi diventerà il documento di riferimento, in corso di vigilanza ASL, nelle attività in appalto

19 14 novembre 2007u.o. PSAL19 È intuibile che lOrgano di Vigilanza ASL sia più attento a rilevare la presenza/assenza di un rischio e/o le modalità per eliminarlo/ridurlo (procedure) piuttosto che ad entrare nel merito della metodologia utilizzata per la valutazione della probabilità di accadimento.

20 14 novembre 2007u.o. PSAL20 Il documento unico di valutazione dei rischi delle interferenze (DURVI) Requisiti indispensabili

21 14 novembre 2007u.o. PSAL21 È necessario che il documento di valutazione dei rischi consenta di individuare i soggetti titolari degli obblighi specifici in materia di sicurezza

22 14 novembre 2007u.o. PSAL22 Debito informativo Rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro (macchine, impianti,infrastrutture, agenti chimici, fisici, biologici….. Rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro (macchine, impianti,infrastrutture, agenti chimici, fisici, biologici….. Attività svolta dallappaltatore ed eventuale compartecipazione con quella dellappaltante (uso comune di attrezzature..) Attività svolta dallappaltatore ed eventuale compartecipazione con quella dellappaltante (uso comune di attrezzature..)

23 14 novembre 2007u.o. PSAL23 Debito informativo Il fine ultimo dellinformazione è quello di evitare che i DVR dellappaltante dellappaltatore: Il fine ultimo dellinformazione è quello di evitare che i DVR dellappaltante dellappaltatore: Individuino rischi differenti nella stessa occasione. Individuino rischi differenti nella stessa occasione. Individuino soluzioni e procedure operativamente conflittuali. Individuino soluzioni e procedure operativamente conflittuali.

24 14 novembre 2007u.o. PSAL24 Debito informativo È pertanto utile che oltre alla consegna darea e alla comunicazione dei rischi siano trasmessi i piani di emergenza, il pronto soccorso, le misure di prevenzione e protezione adottate (anche DPI).

25 14 novembre 2007u.o. PSAL25 Debito informativo inoltre… leventuale presenza di procedure codificate e prassi di comportamento al fine di consentire ladeguamento e ladozione di procedure ad esse compatibili. inoltre… leventuale presenza di procedure codificate e prassi di comportamento al fine di consentire ladeguamento e ladozione di procedure ad esse compatibili.

26 14 novembre 2007u.o. PSAL26 Debito informativo Non è necessario che siano comunicati tutti i rischi, sono di interesse quelli condivisi tra appaltante e appaltatore Non è necessario che siano comunicati tutti i rischi, sono di interesse quelli condivisi tra appaltante e appaltatore

27 14 novembre 2007u.o. PSAL27 Coopera e coordina Solo dopo aver acquisito i DVR delle ditte in appalto il committente, verificata la congruità/coerenza con le proprie indicazioni operative e con i rischi comunicati, provvederà alla rielaborazione e alla sintesi in un unico documento.

28 14 novembre 2007u.o. PSAL28 Coopera e coordina Solo il committente è in grado di farlo, perché conosce la sequenza temporale delle fasi del lavoro ed ha stabilito preventivamente le modalità operative.

29 14 novembre 2007u.o. PSAL29 Coopera e coordina Destinate le aree operative, ne detterà le regole per lutilizzo, riferendosi anche alle infrastrutture comuni; comunicherà inoltre la progressione temporale delle attività.

30 14 novembre 2007u.o. PSAL30 Coopera e coordina Spesso si rileva trascuratezza per problemi considerati minori….. Spogliatoi Spogliatoi Docce e lavabi Docce e lavabi Locali per la custodia dei DPI o di una pur minima documentazione amministrativa Locali per la custodia dei DPI o di una pur minima documentazione amministrativa

31 14 novembre 2007u.o. PSAL31 Coopera e coordina Naturalmente lorganizzazione varierà in relazione a: numero di ditte presenti; numero di ditte presenti; Partecipazione diretta del committente ai lavori. Partecipazione diretta del committente ai lavori.

32 14 novembre 2007u.o. PSAL32 Valutazione delle interferenze È ragionevole che, in caso di opere complesse e molteplicità di soggetti partecipanti, il documento abbia caratteristiche dinamiche, dovendosi adattare ad interferenze impreviste o a nuove specifiche tecniche.

33 14 novembre 2007u.o. PSAL33 Valutazione delle interferenze La dinamicità si mantiene anche se il dettato normativo recita …..… tale documento è allegato al contratto di appalto o dopera

34 14 novembre 2007u.o. PSAL34 Nessuna attività nel contesto dellopera appaltata potrà però prendere avvio senza che sia stata rilevata e valutata la sua interferenza e aggiornato il relativo documento.

35 14 novembre 2007u.o. PSAL35 Ci si aspetta che il DVRI indichi la ripartizione dei compiti tecnici, la loro sequenza temporale e le specifiche di coordinamento tra le varie ditte.

36 14 novembre 2007u.o. PSAL36 ………….che raccolga gli elenchi delle persone con responsabilità in tema di sicurezza, le eventuali deleghe delle ditte in appalto nonché gli eventuali responsabili del coordinamento

37 14 novembre 2007u.o. PSAL37 ………..che indichi i tempi e le modalità secondo cui le figure per la sicurezza delle ditte in appalto abbiano avuto accesso preventivo al cantiere…RSPP, Addetti SSP e alle emergenze, MC, RLS..per i loro fini istituzionali

38 14 novembre 2007u.o. PSAL38 Sia per il committente che per le ditte in appalto sarà in tal modo possibile individuare e circoscrivere le proprie responsabilità e le altrui in tema di sicurezza.

39 14 novembre 2007u.o. PSAL39 Un caso particolare: lesioni personali colpose e omicidio colposo conseguenti a violazione della normativa antinfortunistica Art.li 590 e 589 CP

40 14 novembre 2007u.o. PSAL40 La responsabilità come onere individuale nella redazione del DVR : il datore di lavoro, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

41 14 novembre 2007u.o. PSAL41 La pianificazione era adeguata, ma le azioni non si sono svolte come previsto Individuare quanto lambiente abbia inciso nel rendere più probabile linfortunio Individuare quanto lambiente abbia inciso nel rendere più probabile linfortunio Un sistema efficace rende difficile fare la cosa sbagliata e facile quella giusta Un sistema efficace rende difficile fare la cosa sbagliata e facile quella giusta

42 14 novembre 2007u.o. PSAL42 Le azioni sono coerenti con i piani, ma questi non sono adeguati Per carenza di informazioni Per carenza di informazioni Perché le misure preventive e protettive erano insufficienti Perché le misure preventive e protettive erano insufficienti

43 14 novembre 2007u.o. PSAL43 Livelli di responsabilità: la responsabilità semplice La responsabilità come somma di tutti i doveri individuali (rispettare le norme adempiere ai doveri). La responsabilità come somma di tutti i doveri individuali (rispettare le norme adempiere ai doveri).

44 14 novembre 2007u.o. PSAL44 Livelli di responsabilità: la responsabilità complessa saper prevedere le conseguenze dei propri atti, in situazione di incertezza… deve saper spiegare le proprie azioni.

45 14 novembre 2007u.o. PSAL45 La responsabilità come onere dellente Le istituzioni concorrono a produrre i comportamenti responsabili dei singoli È la somma delle responsabilità dei suoi membri più linsieme delle delle relazioni tra le responsabilità dei singoli

46 14 novembre 2007u.o. PSAL46 Art. 9 della legge 123/2007 assoggetta il reato di lesioni colpose gravi ed omicidio, conseguenti a violazioni della normativa infortunistica, ai disposti del D. Lgs 231/2001 assoggetta il reato di lesioni colpose gravi ed omicidio, conseguenti a violazioni della normativa infortunistica, ai disposti del D. Lgs 231/2001.

47 14 novembre 2007u.o. PSAL47 Lente non è responsabile se: Ha adattato e attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati; Ha adattato e attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati; Il compito di vigilare sul modello sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di vigilanza. Il compito di vigilare sul modello sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di vigilanza.

48 14 novembre 2007u.o. PSAL48 modelli di organizzazione e gestione Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e lattuazione delle decisioni. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e lattuazione delle decisioni.

49 14 novembre 2007u.o. PSAL49 modelli di organizzazione e gestione che prevedano: risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; informazione nei confronti dellorganismo deputato a vigilare; informazione nei confronti dellorganismo deputato a vigilare; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure adottate.

50 14 novembre 2007u.o. PSAL50 Il documento di valutazione dei rischi è ancora un documento tecnico di programmazione e interesse sostanzialmente aziendale ?

51 14 novembre 2007u.o. PSAL51 considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

52 14 novembre 2007u.o. PSAL52 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

53 14 novembre 2007u.o. PSAL53 3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;

54 14 novembre 2007u.o. PSAL54 art 3 legge 123/2007 c. 1 lett. B (Disciplina appalti) Impone lobbligo, negli appalti, nei contratti dopera e di somministrazione, di indicare i costi della sicurezza, cui possono accedere le O.O.S.S. ed i RLS

55 14 novembre 2007u.o. PSAL55 art 3 legge 123/2007 c. 1 lett. B (Disciplina appalti) Sarà indispensabile individuare uno standard di riferimento correlabile al DVR;Sarà indispensabile individuare uno standard di riferimento correlabile al DVR; Nelle more sarà buona prassi che il committente verifichi i requisiti di confrontabilità dei datiNelle more sarà buona prassi che il committente verifichi i requisiti di confrontabilità dei dati

56 14 novembre 2007u.o. PSAL56 Art 6 (legge 123/2007) Introduce lobbligo di tessera di riconoscimento per i lavoratori di imprese in appalto ed autonomi

57 14 novembre 2007u.o. PSAL57 Ringrazio per lattenzione


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