La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

EcoDomus.vi: uno strumento concreto per certificare gli edifici

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "EcoDomus.vi: uno strumento concreto per certificare gli edifici"— Transcript della presentazione:

1 EcoDomus.vi: uno strumento concreto per certificare gli edifici
prof. Paolo Baggio - Università di Trento DICA - Dip. di Ingegneria Civile e Ambientale prof. Piercarlo Romagnoni - Università IUAV di Venezia DCA – Dip. di Costruzione dell’Architettura

2 Direttiva 2002/91/CE – 16 dic. 2002 (Energy Performance of Buildings Dir. - EPBD)
Art. 1 – Obiettivo L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

3 Direttiva 2002/91/CE – 16 dic. 2002 (Energy Performance of Buildings Dir. - EPBD)
I tre “pilastri” della direttiva sono: Metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici Certificazione energetica degli edifici Ispezione periodica degli impianti Agli stati membri (e/o regioni e province autonome) spetta l’applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici (di nuova costruzione ed esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni)

4 Direttiva 2002/91/CE – 16 dic. 2002 (Energy Performance of Buildings Dir. - EPBD)
Recepimento : Articolo 15 “1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio ……..”

5 Rendimento energetico – definizione (Energy performance)
“…. quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. “

6 Rendimento energetico (energy performance)
Espresso da uno o più descrittori calcolati tenendo conto di: coibentazione, caratteristiche tecniche e di installazione, progettazione e posizione in relazione agli aspetti climatici, esposizione al sole e influenza delle strutture adiacenti, esistenza di sistemi di generazione propria di energia, clima degli ambienti interni. Può indicare il valore delle emissioni di CO2.

7 Recepimento – Legislazione nazionale
Legge 306 del 16 novembre 2003: legge “comunitaria” che inserisce la Direttiva EPBD tra le direttive da recepire Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (GU n. 222 del Suppl. Ordinario n.158) Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 Certificazione obbligatoria da 8 Ottobre 2006

8 Recepimento – Legislazione nazionale
Il D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 Recepisce la direttiva 2002/91/CE (EPBD) Fissa dei requisiti minimi nazionali (relativi alle prestazioni invernali per gli edifici di nuova costruzione) sia per i consumi energetici degli edifici che per la trasmittanza (U) dei componenti dell’involucro Attribuisce alle Regioni/ Province Autonome il compito di emanare una propria di attuazione della normativa 2002/91/CE (Art.17) …. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.

9 Metodologia di calcolo del rendimento energetico
Può essere differenziata a livello regionale Deve seguire una impostazione comune in modo da contribuire alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurre un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario

10 Certificato energetico
Emissione di energia primaria e di CO2 Fattori di conversione Energia rilasciata Produzione di acqua calda Illuminazione Caratteristiche del sistema di riscaldamento Caratteristiche del sistema di condizionamento Sistema di ventilazione Automazione e controlli Fabbisogno energetico edificio Dati di partenza Condizioni climatiche interne ed esterne Guadagni interni Dispersioni termiche Ricambi d’aria Guadagni solari e luminosi

11 Metodologia di calcolo del rendimento energetico Flussi di energia (da “Umbrella document” del CEN)

12 Costituisce insomma un “MANUALE”
LA NORMATIVA TECNICA NON DEVE ESSERE VISTA COME UN VINCOLO ASTRATTO ma come un ausilio scientificamente basato sul consenso Costituisce insomma un “MANUALE” Nonostante la corposità delle norme inerenti all’efficienza energetica degli edifici, la maggior parte riguarda l’istituzione di procedure o algoritmi per l’implementazione di codici di calcolo

13 Il Legislatore redige leggi e regolamenti
mentre gli aspetti tecnici sono demandati agli enti normatori preposti Enti di normazione Preparano norme tecniche di dettaglio (volontarie) che possono divenire obbligatorie per consentire l’attuazione degli obiettivi stabiliti per legge (recepimento) Legislatore Fissa obbiettivi e requisiti di qualità e sicurezza di prodotti e servizi Regole tecniche (obbligatorie) Norme giuridiche e norme tecniche sono complementari

14 Mandato M343 Energy performace of buildings:
la comunità europea ha incaricato il CEN di produrre tutti i documenti (norme) necessari per l’attuazione della Direttiva 2002/91/CE A livello CEN - “Project Group on EPBD”: raggruppa alcuni comitati tecnici che trattano materie inerenti all’uso dell’energia nell’edilizia …riscaldamento, condizionamento, ventilazione, illuminazione, pompe di calore, impianti solari, teleriscaldamento, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti, ecc.

15 riunisce i seguenti Comitati Tecnici di Sistema:
Il Project Group on EPBD riunisce i seguenti Comitati Tecnici di Sistema: CEN/TC 89 - Prestazioni termiche degli edifici e dei componenti per l'edilizia CEN/TC Impianti di ventilazione per edifici CEN/TC Luce ed illuminazione CEN/TC Impianti di riscaldamento negli edifici CEN/TC Regolazioni per le installazioni meccaniche negli edifici Questi comitati tecnici trattano materie relative ai vari tipi di edifici e di loro componenti, sia per quanto attiene all’edificio, che per quanto attiene agli impianti.

16 E’ inoltre stabilito un collegamento con i seguenti Comitati Tecnici di Prodotto
CEN/TC 33 - Porte, finestre, tapparelle, altri accessori di chiusura degli edifici CEN/TC 46 - Stufe a gasolio CEN/TC Scambiatori di calore CEN/TC 48 - Riscaldatori d’acqua per uso domestico CEN/TC 57 - Generatori di calore per riscaldamento centrale CEN/TC 62 - Riscaldatori d’ambiente indipendenti funzionanti a gas CEN/TC 88 - Materiali e prodotti isolanti CEN/TC Generatori di calore per riscaldamento centrale funzionanti a combustibili gassosi CEN/TC Pompe di calore e condizionatori d’aria CEN/TC Murature CEN/TC Vetro per l’edilizia CEN/TC Apparecchi di riscaldamento senza sorgente interna di calore CEN/TC Riscaldatori d’acqua a gas CEN/TC Sistemi di refrigerazione, requisiti di sicurezza e di protezione ambientale CEN/TC Sistemi di riscaldamento solari e relativi componenti

17 Attestato di certificazione energetica
Definizione: “un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia ……..”

18 Attestato di certificazione energetica
Deve contenere: Valore del rendimento energetico risultante dal calcolo Valori di riferimento (quali i requisiti minimi di legge e quelli relativi allo stock edilizio) con i quali il consumatore possa effettuare il confronto Raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici

19 Attestato di certificazione energetica
Altri obblighi: In fase di costruzione/compravendita/locazione deve essere messo a disposizione del proprietario/acquirente/locatario Vale al massimo 10 anni Deve essere esposto al pubblico negli edifici pubblici con superficie superiore ai 1000 m2

20 Confronto con i valori di riferimento
L’indice principale con cui esprimere la prestazione energetica dell’edifico dovrebbe essere il fabbisogno energetico annuale per unità di superficie calpestabile, espresso in kWh/(m2 anno). Il confronto con i valori di riferimento dovrebbe consentire la classificazione dell’edificio dal punto di vista delle prestazioni energetiche. Il problema più difficile resta però quello di reperire informazioni attendibili sugli indici di riferimento, in particolare per il periodo estivo !

21 Etichetta energetica (Energy label)
In sostanza la certificazione dovrebbe dotare l’edificio di un etichetta energetica non dissimile da quella di frigoriferi e lavatrici

22 Classi energetiche prEN 15217 – CEN/TC 89
Energy performance of buildings – Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings Valori di riferimento e benchmarks (per tipologia di edificio): Indice EPR (Energy Performance Regulation) Indice dello stock edilizio Indice zero Classificazione degli edifici: Sulla base di un calcolo (asset rating) Sulla base del consumo misurato (operational rating) Le classi energetiche: Devono essere 7: dalla lettera A alla lettera G Il limite inferiore della classe C è l’indice EPR Il limite inferiore della classe E corrisponde all’indice di stock edilizio

23 Classi energetiche Requisito minimo per edifici nuovi
Valore medio prestazione fabbricati esistenti (stock edilizio)

24 Certificazione Enegetica
In sostanza NON deve essere un documento formale MA uno strumento: FACILMENTE comprensibile dall’utente finale, EFFETTIVAMENTE utile per mantenere e possibilmente migliorare il livello di “prestazione energetica del sistema edificio impianto”

25 Implementazione della direttiva secondo il CTI
Coerentemente con le indicazioni della direttiva EPBD e delle norme CEN: Estensione della certificazione a qualunque edificio sia per la destinazione d’uso, sia per la conduzione (edifici nuovi, ristrutturati o in esercizio) Metodo di certificazione basato sul calcolo con l’ausilio di dati convenzionali Valutazione dell’intero sistema edificio-impianto al fine di determinare il fabbisogno globale di energia primaria Attualmente, data la carenza normativa, viene preso in considerazione soltanto il fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

26 Implementazione della direttiva secondo il CTI metodo di calcolo (1/2)
Coerentemente con le indicazioni della direttiva EPBD e delle norme CEN il metodo di calcolo deve essere quantitativo ovvero la determinazione del consumo energetico tramite: bollette o contabilizzazioni delle Società erogatrici misurazione con contabilizzatori di calore calcolo riferito all’edificio considerato integrato con dati convenzionali caratteristici per la tipologia di edifico Metodo diretto Metodo computazionale

27 Implementazione della direttiva secondo il CTI metodo di calcolo (2/2)
Si impone l’uso di tutte le norme armonizzate (serie UNI EN , UNI EN ISO e EN ISO ad es. EN ISO 13790) Non sembra ammissibile l’impiego per la certificazione energetica di metodi basati sulla compilazione di liste positive o basate su rilievi visivi.

28 IL PROGETTO ECODOMUS.VI
Il progetto di certificazione energetica EcoDomus.vi prevede la possibilità di corredare gli edifici di un attestato energetico. Considererà tutti gli usi: riscaldamento, illuminazione, climatizzazione, ecc. Si applicherà a edifici residenziali, uffici ed edifici pubblici, sia di nuova realizzazione, sia esistenti. Caratteristiche: gradualità  si parte dal riscaldamento e dalla produzione di a.c.s. volontarietà

29 IL CERTIFICATO ENERGETICO

30 ATTIVITA’ PER LA PRIMA FASE
Preparazione per la prima fase, che vedrà attività di consultazione, formazione e sperimentazione della certificazione presso un campione di comuni: definizione delle classi definizione di un metodo di calcolo la predisposizione di un foglio di calcolo 4) la verifica in alcune situazioni dei costi e dei benefici energetici e economici derivanti dall’adesione alla certificazione 5) la costituzione di una commissione tecnica permanente

31 1) DEFINIZIONE DELLE CLASSI
Sulla base dei requisiti per il nuovo (D.Lgs. 192/05) e di una prima valutazione dell’esistente sono state definite classi comprensive dei consumi per riscaldamento e a.c.s. (Valori a clima standard di Vicenza) Riscaldamento Acqua calda Totale Val. max CLASSE A 22,5 9 31 CLASSE B 45,0 18 63 CLASSE C 87,5 21 108 CLASSE D 130,0 24 154 CLASSE E 162,5 30 192 CLASSE F 195,0 36 231 CLASSE G oltre

32 1) DEFINIZIONE DELLE CLASSI
Le classi sono comprensive di entrambi gli usi: è opportuno permettere di ottenere le migliori prestazioni energetiche in forma congiunta, dato che in molti casi l’impianto di produzione è unico. I limiti complessivi sono stati arrotondati all’intero inferiore. La classe di qualità per le nuove realizzazioni è rappresentata dalla classe B. La classe A va ritenuta una categoria di eccellenza perché richiede l’adozione non generalizzabile di misure particolari (collettori solari, recupero termico nella ventilazione, …).

33 2) METODO DI CALCOLO 3) FOGLIO DI CALCOLO
Si rifà alle norme europee ed alle raccomandazioni nazionali del CTI. Considera in particolare: la capacità termica dell’involucro i ponti termici le dispersioni verso ambienti non riscaldati e verso il terreno - l’impianto (caldaie, pompe di calore, pompe di calore geotermiche, collettori solari, …) 3) FOGLIO DI CALCOLO Foglio Excel: familiarità, semplicità, immediatezza

34 4) VALUTAZIONE DI ALCUNI CASI
Come arrivare alla classe B? Le valutazioni condotte, considerati solamente interventi sul livello di isolamento, consentono di affermare che si tratta principalmente di: - aumentare lo spessore di isolante termico di pareti e copertura - diminuire la trasmittanza termica dei serramenti con il ricorso a vetrate bassoemissive con gas - eliminare i ponti termici

35 Prospettive future E’ in corso di elaborazione la normativa europea relativa a: Rischio di surriscaldamento estivo e protezione da eccessiva radiazione solare Valutazione del fabbisogno energetico per il raffrescamento / condizionamento estivo Valutazione del fabbisogno energetico per illuminazione Anche questi aspetti andranno inclusi nell’attestato di certificazione energetica

36 Prospettive future - problemi
L’orientamento del CEN è quello di introdurre un metodo per il calcolo estivo semplificato non troppo dissimile da quello usato per la determinazione del fabbisogno invernale; Il problema è di coniugare un livello sufficiente di accuratezza nella previsione delle temperature interne e dei fabbisogni energetici con un livello di complessità ragionevole della metodologia di calcolo; Non è detto che le metodologie di calcolo idonee per il Nord Europa lo siano anche per l’Europa meridionale (Italia, Spagna, Grecia)

37 Prospettive future evoluzione della metodologia di calcolo
L’orientamento del CEN sembra quello di sviluppare uno standard per il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici in cui saranno presenti tre metodi semplificati, che useranno gli stessi dati in ingresso: Energia netta per il riscaldamento, metodo mensile, come nella EN ISO 13790; Energia netta per il raffescamento, metodo mensile, (probabilmente come sviluppato dal TNO (Olanda), ma che andrà validato; Un metodo orario per il riscaldamento e raffrescamento, da usare quando il metodo mensile non assicura accuratezza sufficiente; Il metodo mensile deve fornire risultati consistenti con quello orario

38 cosa cambierà Cd, ηg e FEN sono sostituiti da:
Trasmittanza massima Umin superfici opache (pareti); Trasmittanza massima Umin superfici trasparenti (finestre); Valori limite per il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/(m2 anno) (per ora dovuti al riscaldamento e forse all’acqua calda sanitaria); I requisiti minimi verranno rivisti ogni 5 anni; Valori di riferimento per i nuovi edifici più restrittivi che in passato ( e rispetto ai minimi nazionali ).

39 che cosa cambierà La procedura di calcolo potrebbe venire (leggermente) appesantita dalla nuova serie di norme in corso di emanazione (ma ci saranno anche semplificazioni, ad esempio sul calcolo degli apporti solari gratuiti – vedi UNI EN 832); Continuerà l’obbligo di depositare la relazione di calcolo in sede di rilascio di concessione edilizia (per nuovi edifici e ristrutturazione di edifici esistenti) al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti minimi; Verrà introdotta una nuova procedura, che utilizza gli stessi metodi di calcolo della suddetta relazione, eventualmente integrata con metodi alternativi basati sulla serie storica dei consumi energetici effettivamente rilevati (bollette), per dotare TUTTI gli edifici di un certificato energetico di facile interpretazione per l’utente finale.

40 che cosa cambierà Verrà gradualmente introdotta una metodologia (semplificata) per il calcolo del fabbisogno estivo e/o della temperatura interna estiva. Verranno introdotti requisiti minimi per i componenti dell’involucro per quanto riguarda le caratteristiche che determinano il comportamento estivo Il procedimento di calcolo del fabbisogno estivo dovrebbe assomigliare, per quanto possibile, a quello invernale


Scaricare ppt "EcoDomus.vi: uno strumento concreto per certificare gli edifici"

Presentazioni simili


Annunci Google