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MF1 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze politiche Corso di Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi.

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Presentazione sul tema: "MF1 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze politiche Corso di Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi."— Transcript della presentazione:

1 MF1 Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze politiche Corso di Laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali Anno Accademico 2005/2006 Scienza delle Finanze: Corso e laboratorio per lo sviluppo locale: politiche, metodologie, strumenti, pratiche

2 MF2 mercoledì 30 novembre 2005 Conversazione su: Gli Aiuti di Stato a finalità regionale

3 MF3 Assi di conversazione Le norme esistenti: –gli aiuti di stato a finalità regionale Metodo di calcolo e massimali Rapporto tra aiuti di stato e fondi strutturali Riforme in corso

4 MF4 Gli Aiuti di Stato: il contesto normativo Articolo 87 TCE, versione consolidata 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

5 MF5 Aiuti di Stato a finalità regionale Ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 3 del trattato alcune aree possono beneficiare di una deroga al principio dellincompatibilità sancito dallarticolo 87, paragrafo 1

6 MF6 Aiuti di Stato a finalità regionale L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Le regioni ex lettera a) coincidono in gran parte con le regioni Obiettivo 1 dei fondi strutturali dellUE. In pratica una regione ricade nella lettera a) se, come unità geografica al livello II della NUTS (in Italia corrisponde alle Regioni), ha un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE: In Italia. La NUTS è la Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. La riclassificazione comune vigente é stata introdotta con il Regolamento (CE) N.1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, GUCE serie L n.154 del 21 giugno 2003.

7 MF7 Aiuti di Stato a finalità regionale Larticolo 87, paragrafo 3, lettera c) stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre ché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Larticolo 87, paragrafo 3, lettera c) lascia un margine discrezionale più ampio dellarticolo 87, paragrafo 3, lettera a) nel definire le difficoltà che possono essere alleviate ricorrendo a misure di aiuto. Tuttavia, poiché si tratta di aiutare regioni meno svantaggiate di quelle cui si riferisce la lettera a), solo una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato membro può essere considerato a priori ammesso agli aiuti in questione.

8 MF8 Aiuti di Stato a finalità regionale Secondo gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale l'estensione totale delle regioni beneficiarie di aiuti nella Comunità deve restare inferiore a quella delle regioni non ammesse a tale beneficio. Ciò significa che la copertura totale degli aiuti regionali nella Comunità deve rimanere inferiore al 50% della popolazione comunitaria. Per il periodo 2000-2006, la Commissione ha fissato il massimale comunitario per gli aiuti regionali al 42,7% della popolazione comunitaria. I massimali nazionali di territori che possono beneficiare degli aiuti regionali, espressi in percentuale di popolazione, per ciascuno Stato membro sono i seguenti: Le regioni di uno Stato membro ammesse a fruire delle deroghe ed i massimali dintensità degli aiuti agli investimenti iniziali o degli aiuti alla creazione di occupazione approvati per ogni regione costituiscono insieme la carta degli aiuti regionali di uno Stato membro BDKDELEFIRLILNLAPFINSUK 30.917.134.910079.236.710043.6321527.510042.215.928.7

9 MF9 Aiuti di Stato a finalità regionale Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono quegli aiuti che vengono concessi, attraverso norme statali o regionali, al fine di favorire lo sviluppo delle regioni o parti di regioni svantaggiate del territorio comunitario

10 MF10 Aiuti di Stato a finalità regionale In relazione al loro differente grado di sviluppo, esistono due categorie di aree ammissibili a tali aiuti, dette zone in deroga, a cui corrispondono differenti massimali di aiuto: –(aree in deroga ai sensi dellart. 87.3.a TCE) regioni con gravi ritardi nello sviluppo economico dove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una forte disoccupazione, in cui il prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria; si tratta delle regioni ricadenti nellobiettivo 1 comunitario, che in Italia corrispondono alle regioni del Mezzogiorno; –(aree in deroga ai sensi dellart.87.3.c) aree sub-regionali in difficoltà, definite sulla base di indicatori statistici determinati a livello nazionale, ma riconosciuti a livello comunitario; tali zone coincidono in misura prevalente con le aree eleggibili allobiettivo 2 comunitario, che in Italia corrispondono alle regioni del Centro- Nord, oltre allAbruzzo e al Molise.

11 MF11 Aiuti di Stato a finalità regionale Il quadro complessivo delle zone che possono beneficiare di questa tipologia di aiuti, la cd. Carta degli aiuti regionali, viene adottata dalla Commissione, per un periodo corrispondente al ciclo di programmazione dei Fondi strutturali Essa contiene: –lelenco delle regioni di uno Stato membro ammesse a beneficiare delle deroghe di cui allart. 87.3.a) e c), in cui possono essere concessi alle imprese aiuti pubblici agli investimenti, sia nazionali che comunitari, –i massimali dintensità degli aiuti autorizzati per ciascuna regione dalla Commissione.

12 MF12 Aiuti di Stato a finalità regionale Aree in deroga ai sensi dellart.87.3.a TCE Autorizzazione degli aiuti di Stato, pubblicata nella GUCE serie C n.175 del 24 giugno 2000 Le regioni italiane che rientrano tra queste aree in deroga sono quelle del mezzogiorno, incluse anche nellObiettivo 1 dei Fondi strutturali. In entrambe le classificazioni rientra lintero territorio regionale, senza zonizzazioni interne. Lunica regione Obiettivo 1 (in regime transitorio) che non rientra in queste aree in deroga, ma rientra in quelle di cui allart.87.3.c TCE è il Molise.

13 MF13 Aiuti di Stato a finalità regionale Aree in deroga ai sensi dellart.87.3.c del Trattato (Centro-nord) Decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, [notificata con il numero C(2000) 2752] Le regioni che rientrano tra queste aree in deroga hanno una articolazione dei regimi di incentivazione più complesso Infatti in tutte le regioni interessate e per entrambe le classificazioni (Aiuti dei Fondi strutturali comunitari e Aiuti di Stato) non rientra lintero territorio regionale, ma parti zonizzate di esso. Si hanno aree in deroga che si sovrappongono ad aree in regime transitorio Obiettivo 1 (intera regione del Molise) o ad aree Obiettivo 2 o in regime transitorio Obiettivo 2 (parti delle restanti regioni del Centro-nord). Ma anche aree in deroga che non coincidono con aree zonizzate a titolo dei Fondi strutturali comunitari. Cosi come vi sono aree che non rientrano né nell'una né nell'altra classificazione. Nelle aree in deroga di cui allart. 87.3.c, individuate sulla base di determinati parametri statistici (alto tasso di disoccupazione, elevato livello di occupazione industriale, etc.), possono essere applicati, per le misure di incentivazione alle imprese (leggi nazionali tra cui la 488/92, leggi regionali, agevolazioni comunitarie), massimali dintensità degli aiuti più elevati rispetto ai tassi standard previsti dalla disciplina comunitaria.

14 MF14 Aiuti di Stato a finalità regionale Massimali Soggetti destinatari Metodo di calcolo

15 MF15 Aiuti di Stato a finalità regionale Massimali di Aiuto concedibile: –I massimali di intensità di aiuto, costituiscono dei massimali di cumulo applicabili al totale dell'aiuto sia in caso d'intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, sia indipendentemente dalla provenienza dellaiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie, fatte salve deroghe previste dal TCE –Ai massimali sopraindicati possono aggiungersi i supplementi a favore delle PMI previsti nella Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti alle PMI, cioè un supplemento del 15% di ESL nelle aree in deroga di cui allart.87.3.a e del 10% di ESL nelle aree in deroga di cui allart.87.3.c (con esclusione delle imprese del settore trasporti)

16 MF16 Aiuti di Stato a finalità regionale Soggetti destinatari: –le imprese cui sono rivolti gli aiuti vengono classificate in piccole, medie o grandi, secondo determinati parametri

17 MF17 Aiuti di Stato a finalità regionale Metodo di calcolo Per gli aiuti di stato la percentuale di incentivazione viene calcolata secondo due parametri di intensità: –lEquivalente sovvenzione lordo (ESL), che è il valore nominale dell'aiuto concesso (attualizzato in caso di abbuoni di interessi) espresso come percentuale del costo totale ammissibile del progetto. –L'Equivalente sovvenzione netto (ESN), che è il valore reale dellaiuto concesso, dopo il pagamento dellimposta sugli utili dellimpresa. –LEquivalente Sovvenzione, è lunità di misura utilizzata per calcolare lentità dellaiuto erogato caso per caso.

18 MF18 Aiuti di Stato a finalità regionale Per determinare lentità dellagevolazione occorre innanzi tutto tradurre laiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi, agevolazione fiscale, garanzia sul rischio di cambio, ecc.) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare lelemento dono dellaiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sullinvestimento, della durata del finanziamento, dellammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione. Questo valore, calcolato in percentuale sullinvestimento (relativamente alle spese ammissibili), rappresenta lEquivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Sottraendo allESL la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene lEquivalente Sovvenzione Netta (ESN).

19 MF19 Aiuti di Stato a finalità regionale Questo calcolo è piuttosto complesso e varia a seconda del settore di appartenenza del beneficiario, della forma societaria, della tipologia degli investimenti, della localizzazione, ecc. Il risultato di questa operazione dà il vantaggio finale di cui gode liniziativa agevolata dopo avere pagato le imposte sugli utili di esercizio che laiuto presumibilmente ha prodotto. Il calcolo non viene fatto sui risultati di esercizio reali, ma si ipotizza che lintera agevolazione costituisca un utile e su questo debbano essere prelevate le imposte.

20 MF20 Aiuti di Stato a finalità regionale Indirizzo utile per il software di calcolo dellESL e dellESN (realizzato dal Ministero per le attività produttive e dallIstituto per la Promozione Industriale - I.P.I.): http://www.bdamap.it/index.jsp Indirizzo utile sulla modulistica per notifica Aiuti di Stato a finalità regionale: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_ai d/notification_forms/regional_aid/it.pdf http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_ai d/notification_forms/regional_aid/it.pdf

21 MF21 Gli aiuti comunitari: i Fondi strutturali

22 MF22 Rapporto tra Aiuti di Stato e Fondi strutturali Competenza giuridica diritto primario Competenza di controllo normativo Competenza produzione normativa Procedura di attivazione Competenza finanziaria Metodi di gestione e controllo

23 MF23 Aiuti di Stato: le riforme in corso Riforma generale –Piano di Azione 2005-2009 Riforma degli aiuti di stato a finalità regionale –Orientamenti 2007-2013

24 MF24 Aiuti di Stato: riforma generale Piano di Azione 2005-2009 –Documento di consultazione Aperta il 15 luglio e conclusa il 15 settembre 05 –Itinerario indicativo di riforma Principio base –Aiuti meno numerosi e più mirati

25 MF25 Aiuti di Stato: riforma generale Principi di orientamento per la riforma (1): –Approccio economico allanalisi degli aiuti di stato opportunità e definizione dei criteri e della metodologia di tale approccio –Es. analisi dei fallimenti del mercato –Concentrazione sulle priorità fondamentali e coordinamento con il rilancio della Strategia di Lisbona Rinforzare alcuni obiettivi orizzontali, quali innovazione, capitale umano e occupazione Rinforzare la normativa sui servizi di interesse economico generale Ampliare la normativa sui capitali di rischio: Opportunità di un regime più ampio Aiuti a tutela dellambiente più orientati alleco-innovazione, di processi e prodotti, e eco-efficienza della produttività Aiuti a finalità regionale più mirati a obiettivi verticali e meno a quelli orizzontali –Innovazione: Definizione di innovazione –De minimis: Validità in termini di efficacia del regime e opportunità di incrementare il plafond

26 MF26 Aiuti di Stato: riforma generale Principi di orientamento per la riforma (2): –Governance: Miglioramento della Governance, anche in relazione al recente Allargamento dellUE, attraverso una maggiore semplificazione (procedurale e documentale), consolidamento e trasparenza delle norme –Autorità indipendenti: Opportunità di istituire autorità indipendenti per la valutazione degli aiuti in ciascuno Stato membro, loro ruolo e definizione della ripartizione di competenze tra Commissione e Stati membri –In Italia: ampliamento delle competenze dellAutorità garante della concorrenza e del mercato –Controlli e recupero degli aiuti indebiti: Opportunità di prevedere un sistema di controllo e recupero, nonché criteri di definizione degli interessi –Corti nazionali: attribuzione di specifiche competenze in materia di aiuti di stato ai giudici nazionali –Network: Opportunità di istituire una rete di contact points a beneficio di imprese e amministrazioni, aumento della cooperazione tra Commissione e Stati membri, diffusione di punti di vista e best practices

27 MF27 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Orientamenti 2007-2013 –Molteplici Progetti di comunicazione della Commissione –Il più recente e innovativo è di luglio 2005

28 MF28 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 1. Incremento del tetto massimo di popolazione: determinazione di un tetto comunitario di popolazione ammissibile agli aiuti più alto (da 35,3% a 43,1%, con un incremento del 7,8%). –la Commissione fissa il tetto massimo di popolazione per ogni Stato in questo modo: Tetto massimo = popolazione delle regioni "effetto economico" (Sardegna) + popolazioni delle regioni scarsamente popolate + quota parte del residuo 7,8% (include la safety net) La chiave di riparto del 7,8% per ciascuno Stato membro è calcolata sulla base del grado di disparità regionale in PIL e disoccupazione, e corretta sulla base della posizione relativa tra gli Stati membri. Per lItalia il tetto è il 34,1% della popolazione.

29 MF29 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 2. Ammissibilità delle Regioni allart.87.3.c) del TCE: –ritorno all'ammissibilità del sostegno per le aree 87. 3 c). Le regioni 87.3 c) non sono più scelte dalla Commissione, ma sono ora individuate in due steps: la Commissione fissa il tetto massimo di popolazione per ogni Stato (vedi slide precedente); ogni Stato decide come individuare le regioni 87.3 c), nel rispetto del tetto di popolazione e di criteri indicati nel documento (vedi slide seguente).

30 MF30 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 3. Individuazione regioni UE ammissibili allart. 87.3.c) TCE: regioni a effetto economico: – gli Stati membri continueranno a supportare tali regioni per tutta la durata 2007-2013; regioni a bassa densità di popolazione; regioni che formano aree contigue con almeno 100mila abitanti situate in regioni NUTS2 o NUTS3 e che abbiano PIL pro capite inferiore alla media EU-25 (nel periodo 2000-2002) o disoccupazione che supera di almeno il 115% la media nazionale (calcolata sulla media degli ultimi 3 anni – dati EUROSTAT); regioni NUTS3 che abbiano PIL pro capite inferiore alla media EU-25 (nel periodo 2000-2002) o disoccupazione che supera di almeno il 115% la media nazionale (calcolata sulla media degli ultimi 3 anni – dati EUROSTAT); isole o altre zone geograficamente isolate che abbiano PIL pro capite inferiore alla media EU-25 (nel periodo 2000-2002) o disoccupazione che supera di almeno il 115% la media nazionale (calcolata sulla media degli ultimi 3 anni – dati EUROSTAT); regioni NUTS3 confinanti con aree 87.3 a) o con Stati non UE o EFTA Per lItalia sembrerebbe venga attribuito, complessivamente, un plafond di popolazione pari al 3,9%

31 MF31 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 4. Regioni a effetto statistico: resteranno ammissibili alla deroga art. 87.3 a) fino al 31 dicembre 2009. Nel 2009 la Commissione rivedrà la posizione di tali regioni sulla base della performance economica con la possibilità di estendere lo status di 87.3 a) fino alla fine del 2013.

32 MF32 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 5. Aumento delle intensità di aiuto: Le intensità di aiuto per le regioni 87.3 a) è : –del 30 nel caso di PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-25; –del 40 nel caso di PIL pro-capite inferiore al 60% della media UE-25; –del 50% nel caso di PIL pro-capite inferiore al 45% della media UE-25. L'intensità di aiuto per le regioni 87.3 c) è: –per le grandi imprese, generalmente, del 15% ESL; –per le medie imprese, un addizionale del 10% ESL; –per le piccole imprese, un addizionale del 20% ESL; –incrementabile in caso di regioni confinanti con regioni 87.3 a) (il differenziale non deve superare il 20%) e deve essere ridotta se la regione NUTS3 ha buoni livelli di PIL/occupazione.

33 MF33 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 6. Aiuti per l'insediamento e la crescita delle piccole imprese: La Commissione propone di approvare aiuti a favore delle piccole imprese in regioni 87.3 a) e c) che siano: di importo fino a 3mln di euro per impresa in regioni 87.3 a) e fino a 2mln di euro per le 87.3 c). Se la regione ha un PIL pro capite inferiore al 50% della media EU-25 tali importi possono essere aumentati fino a 1mln di euro per impresa; per i primi tre anni, lintensità di aiuto è pari al massimo al 35% e al 25%, rispettivamente nelle regioni 87.3 a) e c). Successivamente le intensità passano al 25% e 15%; legati a spese effettivamente sostenute nelle fasi di creazione/ ampliamento dell'impresa nei primi 5 anni di vita, anche non legate ad investimenti. Sono ammissibili le spese per: personale, ammortamenti, interessi su debiti esterni, dividendi su impieghi di capitale proprio ad un tasso di riferimento, affitti, leasing per attrezzature, energia, acqua, riscaldamento, tasse e altre spese amministrative diverse dallIVA. I beneficiari rimangono ammissibili per gli aiuti allinvestimento iniziale.

34 MF34 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 7. Aiuti al funzionamento: è confermata la possibilità di aiuti al funzionamento nelle regioni 87.3 a). Per le regioni che perdono lo status di 87.3 a) (Sardegna) è previsto un periodo di 2 anni per il phasing out degli aiuti al funzionamento esistenti; 8. Vincolo al mantenimento dellinvestimento : è previsto per 5 anni, con la possibilità di ridurlo a 3 per le PMI.

35 MF35 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso Elementi di innovazione 9. Bonus PMI: il bonus PMI è +20% per le piccole e +10% per le medie 10. Deducibilità degli investimenti immateriali per le grandi imprese sale dal 25 al 50% della spesa totale. 11. Disciplina multisettoriale è inclusa negli orientamenti regionali per alcune regioni. Quando il passaggio dalle vecchie alle nuove regole comporta una riduzione degli aiuti di più di 15 punti percentuali, la riduzione può essere diluita nel tempo. 12. Presa in considerazione della situazione delle aree di confine: l'intensità può essere aumentata in caso di regioni confinanti con regioni 87.3 a) (il differenziale non deve superare il 20%) e deve, invece, essere ridotta se la regione NUTS3 ha buoni livelli di PIL/occupazione. 13. ESL/ESN: tutti gli aiuti sono espressi in ESL

36 MF36 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso tabelle riepilogative massimali popolazione Categorie aree ammissibili Massimali popolazione %n. ab. 1) Deroga art. 87.3.a) TCE - Pieno titolo29,216.696.181 - Effetto statistico (Phasing-out)1,0597.468 Totale deroga art.87.3.a) TCE30,217.293.649 2) Deroga art.87.3.c) TCE - Effetto economico (Phasing-in) (Sardegna)2,91.630.847 - Bassa densità di popolazione (< 12,5 ab/Km2)0,000,00 - Altro: a) aree contigue a art.87.3.a), in NUTS 2 o 3 1,0597.468 b) NUTS 3 con meno di 100.000 ab. c) isole o zone geograficamente isolate d) NUTS 3 di confine e) zone sotto NUTS 3, oltre 20.000 ab. Totale deroga art.87.3.c) TCE3,92.228.315 Totale Italia34,119.521.964

37 MF37 Aiuti di Stato a finalità regionale: le riforme in corso tabelle riepilogative massimali intensità aiuti Vedi lucidi


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