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Potenziamento della cultura della prevenzione degli infortuni e della normativa vigente rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro.

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Presentazione sul tema: "Potenziamento della cultura della prevenzione degli infortuni e della normativa vigente rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro."— Transcript della presentazione:

1 Potenziamento della cultura della prevenzione degli infortuni e della normativa vigente rispetto a stage, tirocini e alternanza nel mondo del lavoro.

2 LEVOLUZIONE NORMATIVA

3 Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera più serena domani. La prudenza non è mai troppa e la sicurezza non è mai abbastanza.

4 La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì lesigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro allinterno delle fabbriche e dalluso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza. Il legislatore dellepoca, che considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale. Le origini

5 Larticolo 2087 codice civile del 1942 impone allimprenditore di adottare: nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale norma, infatti, ha sin dallorigine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone allimprenditore lobbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con ladozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile Le origini

6 Con la Costituzione, promulgata nel 1948, la tutela della salute e della salubrità dellambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, nellart. 32 in base al quale il diritto alla salute ed allintegrità fisica diventa un diritto fondamentale dellindividuo, nellart. 35 che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, nellart. 41 in virtù del quale liniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana Dalla Cost i tuzione al D.lgs 626

7 Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni 50 quando grazie ad una delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro. Dalla Cost i tuzione al D.lgs 626

8 I quattro caratteri fondamentali della normativa degli anni cinquanta erano: Lo scopo di realizzare la protezione obiettiva; il principio di tassatività secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili; il criterio di presunzione assoluta di pericolo; il primato assoluto delle esigenze di sicurezza. Dalla Cost i tuzione al D.lgs 626

9 Dopo lampia produzione normativa degli anni 50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni 70 quando nello Statuto dei lavoratori viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a: controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300). Dalla Cost i tuzione al D.lgs 626

10 Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dallapplicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nellart. 249 del Trattato di Nizza. Dalla Cost i tuzione al D.lgs 626

11 Le principali fonti di diritto comunitarie sono: Regolamenti (obbligatori e direttamente applicabili) Direttive (applicabili mediante atti dei singoli stati) Decisioni (obbligatorie verso i singoli destinatari) Raccomandazioni (non vincolanti) Dalla Cost i tuzione al D.lgs 626

12 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 19 SETTEMBRE 1994

13 Le principali novità del d. lgs. n. 626 del 1994 erano: una maggiore specificazione del contenuto dellobbligo di sicurezza; la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; lampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza; una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il Decreto Legislativo 626

14 La gerarchia delle fonti di diritto interne e comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro la Costituzione e le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; i regolamenti e le direttive comunitarie dotate di completezza di contenuto dispositivo; le leggi ordinarie, regionali e i trattati internazionali ratificati; le direttive comunitarie; i contratti collettivi corporativi e i contratti collettivi post-corporativi validi erga omnes; lautonomia privata con i contratti collettivi di diritto comune; gli usi e la consuetudine. Il Decreto Legislativo 626

15 La materia prevenzionale non è più statica, ma dinamica, legata allevoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza. Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri. Il Decreto Legislativo 626

16 I principali obiettivi perseguiti con il D.lgs. n. 626/94: la valutazione dei rischi la successiva redazione del piano di sicurezza ladozione di misure di sicurezza individuali o collettive. Il Decreto Legislativo 626

17 Nel piano di sicurezza erano inserite: la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro che spiegasse i criteri utilizzati nella formazione; lindividuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale che consentissero leliminazione oppure la riduzione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il Decreto Legislativo 626

18 Le misure di sicurezza individuali o collettive si distinguono in: misure tecniche che rientrano nellambito della prevenzione oggettiva e sono applicate sulle fonti del rischio, come le macchine, gli impianti, le attrezzature; misure organizzative e gestionali che riguardano lorganizzazione del lavoro e precisamente i fattori di rischio legati alla ripetitività dei gesti, alla monotonia; misure procedurali che comprendono tutti i procedimenti da porre in essere per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, come le procedure per i casi di emergenza. Il Decreto Legislativo 626

19 La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva allinterno dellambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli. Il Decreto Legislativo 626

20 Nelle misure generali di tutela era collocata anche linformazione dei lavoratori che riguardava: i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva, le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione, i pericoli legati alluso di sostanze pericolose, le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio, i nominativi del RSPP e del medico competente. Il Decreto Legislativo 626

21 Laddestramento serviva ad impratichire i lavoratori sulluso pratico delle nozioni apprese con la formazione e linformazione. Esso riguardava, ad esempio: le attrezzature di lavoro, luso dei dispositivi di protezione individuali, la protezione dagli agenti chimici. Il Decreto Legislativo 626

22 APPROCCIO COMMAND E CONTROL APPROCCIO COMMAND E CONTROL APPROCCIO ORGANIZATIVO E GESTIONALE APPROCCIO ORGANIZATIVO E GESTIONALE DLgs 626 1955 199419962008 Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione Eccessiva frammentazione legislativa Rispetto formale alla conformità Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti. Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE DLgs 81/08

23 IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 AGGIORNATO AL 106/2009

24 Il Decreto Legislativo 81/2008 Nellart. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Esse mirano, precisamente, a garantire luniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

25 lattuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono unattività lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (art. 2, comma 1, lett. a); Il Decreto Legislativo 81/2008

26 ART. 3 le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8); mentre per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o nellambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti. Il Decreto Legislativo 81/2008

27 ART. 4 Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e di protezione degli infortuni sul lavoro viene introdotta una serie di norme che collegano alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di lavoro di un numero minimo di lavoratori. Ad esempio le modalità da adottare per la valutazione dei rischi o le modalità di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il Decreto Legislativo 81/2008

28 Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente: una maggiore specificazione del contenuto dellobbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro; la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; una gestione concertata della sicurezza allinterno dellimpresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati. Il Decreto Legislativo 81/2008

29 ART. 15 Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la prima volta anche linformazione e la formazione adeguate per il dirigente ed il preposto (lett. o), la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i lavoratori in genere e allallontanamento per motivi sanitari per lesposizione al rischio si affianca la possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (lett. m). Il Decreto Legislativo 81/2008

30 La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Valutazione dei rischi

31 Il datore di lavoro, titolare dellobbligo, non delegabile (art. 17, comma 1, lett. a), della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento, deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi, previsti per la prima vota, collegati allo stress lavoro – correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, alletà, alla provenienza da altri paesi (art. 28, comma 1). Valutazione dei rischi

32 Tale valutazione, come anche il relativo documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29, comma 3). Valutazione dei rischi

33 Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della partecipazione attiva alla gestione della sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, nonché di tutte le figure che nellimpresa hanno obblighi di garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sono state inserite tra le misure generali di tutela se svolte nei confronti dei lavoratori, dei dirigenti,dei preposti e dei RLS. Informazione e formazione

34 Autori ISIS VALCERESIOBISUSCHIOprof.ssaDI FORTI MARISA prof.ssaPARIS CRISTINA prof.ssaZINI LAURA IPSSCTS VERRIBUSTO ARSIZIOprof.ssaCAMMARANO GIOVANNA ISIS FACCHINETTIBUSTO ARSIZIOprof.CALAMUSA FRANCESCO prof.ssaPERONI ANNA MARIA ISSP FIORINIBUSTO ARSIZIOprof.ssaCATTANEO STEFANIA ITC TOSIBUSTO ARSIZIOprof.ssaRAMPONI MARIA ROSARIA prof.ssaMANCINI ANNA prof.ssaALOISIO CARMELA LICEO CANDIANIBUSTO ARSIZIOprof.ssaANGELERI ELENA LICEO CRESPIBUSTO ARSIZIOprof.ssaCOLOMBO MARCELLA LICEO PANTANIBUSTO ARSIZIOprof.ssaUSLENGHI MARTA IPC FALCONEGALLARATEprof.CASTELLI MAURIZIO prof.COSMA DANILO prof.GOMARASCHI SILVANO ISIS PONTIGALLARATEprof.SARMAN ENZO prof.MORETTI ALESSANDRO prof.SABELLA MAURO ITC GADDA ROSSELLIGALLARATEprof.ssaMAMMI' ANNA MARIA prof.ssaBARDELLI CRISTINA IIS STEINGAVIRATEprof.PERAZZOLO BRUNO prof.ZAGO MARCO ISIS KEYNESGAZZADAprof.ssaCERI FRANCESCA ISIS CITTA' LUINOLUINOprof.ssaSERGI DANIELA prof.ssaBINDA MARIA CORINNA IPSIA PARMASARONNOprof.ssaTORRISI MARIA prof.RANCO ALBERTO ITIS RIVASARONNOprof.MESSINA SALVATORE IIS DON MILANITRADATEprof.ssaSANTANDREA EMILIA ITPA MONTALETRADATEprof.ssaSCALISI AGATA IPA DE FILIPPIVARESEprof.SAVIANO LUIGI prof.BERNASCONI OSCAR ISIS NEWTONVARESEprof.NAZZARI ALBERICO ISIS MANZONIVARESEprof.ssaRUDI ANTONELLA ISISS DAVERIOVARESEprof.ssaBALESTRA CHIARA prof.ssaSPADOLINI MARIA LUIGIA Coordinamento, redazione: USPEmanuela Chiarenza, Vito Ilacqua INAIL Claudio Zanin


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