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Legislazione cinetelevisiva a cura di Andrea Piqué

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Presentazione sul tema: "Legislazione cinetelevisiva a cura di Andrea Piqué"— Transcript della presentazione:

1 Legislazione cinetelevisiva a cura di Andrea Piqué

2 Legislazione cinetelevisiva
Il corso di legislazione cinetelevisiva 2008/2009 comprende tre argomenti : Legislazione cinematografica Legislazione televisiva Product Placement (Questa presentazione include alla fine cenni sulla disciplina legale della pubblicità commerciale) I primi due argomenti sono trattati in questa sede mentre il Product Placement è oggetto di una monografia del docente pubblicata nella collana dei Galaxini. andrea piqué

3 Legislazione cinematografica
Parleremo in questa sezione di: Diritto d’autore Censura cinematografica Sostegno pubblico al cinema (contributi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, ecc.) andrea piqué

4 Legislazione cinematografica
Secondo la legge sul diritto di autore, ogni film per essere definito tale e quindi per essere tutelato contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale e per essere ammesso ai benefici previsti dalla legge a sostegno del cinema deve essere OPERA DELL’INGEGNO cioè un prodotto intellettuale dotato di carattere CREATIVO andrea piqué

5 Legislazione cinematografica
La CREATIVITA’, rappresentata nell’opera intellettuale da un insieme di idee e concetti espressi dall’autore, può essere più o meno qualificata (semplice o di elevato pregio). L’opera, per essere tutelata, deve avere comunque il carattere della NOVITA’ (deve essere oggettivamente diversa da precedenti creazioni) e la capacità di soddisfare, in modo esauriente, gli interessi artistici e culturali del percettore/spettatore (c.d. COMPIUTEZZA ESPRESSIVA). Per comprendere quest’ultimo concetto prendiamo ad esempio il “soggetto cinematografico”, cioè l’esposizione sommaria della trama del film su cui si basa la sceneggiatura. Per ricadere nella protezione della legge sul diritto d’autore, il soggetto cinematografico deve consistere in un’idea ( di per sé non tutelabile) adeguatamente sviluppata con un’articolazione narrativa esauriente, una descrizione di massima degli ambienti e una sufficiente caratterizzazione dei personaggi. andrea piqué

6 Legislazione cinematografica
In particolare la legge sul diritto d’autore include tra le opere intellettuali oggetto di protezione: Le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione. In tale definizione vengono ricomprese tutte le opere da immagini in movimento (dinamiche), con o senza suono, che, a loro volta, si distinguono in: andrea piqué

7 Legislazione cinematografica
Opera cinematografica (trasposizione in parole e immagini di un soggetto, opera letteraria) Opera assimilata (film per la TV, telefilm, soap opera) Opera audiovisiva (videoclip musicale) Sequenze di immagini in movimento (filmato amatoriale, sigle e stacchi televisivi) Opera di documentazione cinematografica (a contenuto informativo, e quindi senza trama narrativa, ma tale da fornire un’interpretazione personale dei fatti documentati) andrea piqué

8 Legislazione cinematografica
Scopo della legge sul diritto d’autore è l’attribuzione di diritti patrimoniali e morali all’autore o agli autori dell’opera dell’ingegno. Pertanto una, seppur sintetica, analisi della legge, non può prescindere dall’esame, per quanto riguarda l’opera cinematografica, dei seguenti due aspetti: A chi va attribuita la paternità dell’opera. Quali sono, in particolare, i singoli diritti spettanti all’autore o agli autori. andrea piqué

9 Legislazione cinematografica
Autori dell’opera cinematografica e assimilata sono: Il soggettista (cioè colui che scrive la trama narrativa, sviluppando l’ambientazione e le caratteristiche dei personaggi) Lo sceneggiatore (cioè colui che elabora la trasposizione cinematografica del soggetto, scrivendo i dialoghi e illustrando le scene) L’autore della colonna musicale originale Il direttore artistico (il regista, cioè colui che trasforma il narrato in immagini) andrea piqué

10 Legislazione cinematografica
Autori dell’opera audiovisiva sono l’autore della musica, il soggettista, il regista. Per le sequenze in movimento e le opere di documentazione la paternità va valutata caso per caso. andrea piqué

11 Legislazione cinematografica
I diritti patrimoniali consistono nel potere esclusivo di sfruttare economicamente l’opera dell’ingegno. Sono di durata limitata (70 anni dalla morte dell’autore). Possono essere trasferiti, cioè ceduti a terzi dall’autore. L’autore può rinunciare ai diritti patrimoniali sulla sua opera. L’autore può cedere in tutto o in parte i diritti patrimoniali sull’opera (c.d. frammentazione). L’autore può far valere i suoi diritti patrimoniali in ogni forma e modo, originale o derivato, di sfruttamento dell’opera. andrea piqué

12 Legislazione cinematografica
I diritti patrimoniali dell’autore si estrinsecano nel diritto di: Pubblicazione Riproduzione Trascrizione (dalla forma orale a quella scritta) Esecuzione Rappresentazione Comunicazione (mediante qualsiasi mezzo di diffusione) Distribuzione e messa in commercio Elaborazione Noleggio e prestito andrea piqué

13 Legislazione cinematografica
I diritti morali consistono nell’essere riconosciuto autore dell’opera. Sono imprescrittibili (durano per sempre). Sono intrasferibili (non possono essere ceduti a terzi). Sono inalienabili (un eventuale atto di rinuncia da parte dell’autore è nullo). Sono tassativamente indicati dalla legge. andrea piqué

14 Legislazione cinematografica
I diritti morali dell’autore si estrinsecano nel diritto: All’apposizione del proprio nome sull’opera All’integrità dell’opera A non pubblicare l’opera (c.d. diritto di inedito) A ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali andrea piqué

15 Legislazione cinematografica
L’artista Gli artisti, cioè coloro che rappresentano, cantano, declamano od eseguono, in qualunque modo, opere dell’ingegno hanno diritti patrimoniali e morali legati alla loro prestazione artistica purché quest’ultima sia di notevole importanza, sia resa con riferimento ad un’opera protetta, sia eseguita con originalità. andrea piqué

16 Legislazione cinematografica
L’artista ha il diritto patrimoniale ad un’equa rimunerazione e il diritto morale di opporsi alla diffusione, trasmissione e riproduzione dell’opera quando essa possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. L’artista ha altresì diritto alla menzione del suo nome sull’opera. andrea piqué

17 Legislazione cinematografica
La legge sul diritto d’autore prevede altresì la figura del PRODUTTORE CINEMATOGRAFICO, cioè di colui che organizza la produzione, mettendo a disposizione del direttore artistico le persone e gli strumenti tecnici necessari per la realizzazione filmica, sostenendo il relativo investimento economico. andrea piqué

18 Legislazione cinematografica
Al produttore cinematografico spettano i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica (riproduzione, distribuzione, noleggio) solitamente in accordo con gli autori che gli cedono contrattualmente i loro diritti patrimoniali di sfruttamento economico. andrea piqué

19 Legislazione cinematografica
CENSURA CINEMATOGRAFICA La censura cinematografica consiste nel controllo preventivo del contenuto dell’opera cinematografica da parte di un’autorità. La prima legge risale al 1913 (epoca giolittiana) allorquando venne istituita una commissione di revisione presso il Ministero dell’Interno con il compito di vietare la proiezione al pubblico di film offensivi della morale, del buon costume, dell’ordine pubblico e del decoro nazionale. andrea piqué

20 Legislazione cinematografica
Durante il fascismo la censura venne rafforzata in funzione non solo di tutela dei valori sanciti dalla legge del 1913 ma soprattutto in termini essenzialmente repressivi al fine di vietare opere che potessero ledere i valori del regime. Con tali obiettivi venne in tale periodo istituita la Direzione Generale per la Cinematografia. andrea piqué

21 Legislazione cinematografica
Con la Costituzione del 1948 la censura viene limitata all’ipotesi dei casi di offesa al buon costume (art. 21 comma 6 Cost.). Per una riforma completa dell’istituto censorio bisognerà attendere la legge 21 aprile 1962 n. 161 ( revisione dei film e dei lavori teatrali) che (per quanto riguarda i film) è tuttora in vigore. In base a tale legge, ogni film, italiano e straniero, prima di essere proiettato in pubblico, deve ottenere un nulla osta, oggi rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di un parere vincolante espresso da una “Commissione per la revisione cinematografica”, articolata in otto sezioni. Ciascuna sezione è presieduta da docenti di diritto o magistrati ed è composta da docenti di psicologia dell’età evolutiva, da esperti di cultura cinematografica, rappresentanti dei genitori, rappresentanti delle categorie del settore cinematografico e da esperti designati dalle associazioni per la protezione degli animali. La legge del 62 presta speciale attenzione alla tutela dei minori, prevedendo il divieto alla visione al minore di 14 o 18 anni, “in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale”. andrea piqué

22 Legislazione cinematografica
Eventuali restrizioni alla visione rilevano ai fini dello sfruttamento televisivo del film ( divieto di diffusione per i film vietati ai minori di 18 anni e obbligo di programmazione nelle ore notturne per quelli vietati ai minori di 14 anni). La critica più importante all’attuale sistema censorio sta nell’ampio margine di discrezionalità nelle valutazioni espresse dalla commissione. I parametri per accertare l’offesa al buon costume e il modo in cui si intende accordare la tutela ai minori sono molto generici. andrea piqué

23 Legislazione cinematografica
Sono stati negli ultimi anni presentati vari progetti di legge, mai approvati dal Parlamento, per l’abolizione della censura preventiva e, in alcuni di tali progetti, per la sua sostituzione con una autocertificazione da parte del produttore sulla base di una classificazione prestabilita. Con la proposta di una autocertificazione si passerebbe in sostanza ad un sistema volontario simile a quello americano dove i film sono classificati secondo un rating attribuito dalla Motion Picture Association of America, associazione di produttori, che fissa 5 tipologie di classificazione (G, PG, PG-13, R, N-17). andrea piqué

24 Legislazione cinematografica
Dove le sigle stanno per: G General Audience , per tutti PG Parental Guidance Suggested (alcune scene non sono adatte ai bambini) PG-13 non adatto ai minori di 13 anni R Restricted, visione consentita ai minori di 17 anni accompagnati da un adulto N-17 vietato l’ingresso ai minori di 17 anni andrea piqué

25 Legislazione cinematografica
Il sostegno pubblico al cinema in Italia e in Europa andrea piqué

26 Legislazione cinematografica
Principi generali in Italia e in Europa Autorità centrale deputata alla concessione dei benefici di legge Ciascun paese sostiene principalmente i film di produzione nazionale, e in taluni casi, di coproduzione internazionale Il sistema di sostegno può essere selettivo (sulla base del contenuto estetico, artistico e tecnico della produzione) e/o automatico (sulla base dei risultati commerciali: box office, sfruttamento televisivo) I fondi per il finanziamento pubblico possono provenire dal budget statale, da una percentuale degli incassi, dalla National Lottery (in UK) , da proventi e contributi dell’industria cinematografica e televisiva andrea piqué

27 Legislazione cinematografica
Le forme di sostegno pubblico possono riguardare: la creazione e/o la produzione e/o la distribuzione di film e consistere in: Anticipi in percentuale sugli incassi (prestito restituibile senza interessi) Finanziamenti (mutui) sul costo di produzione Contributi (in percentuale sugli incassi e al valore delle cessioni all’estero) alla distribuzione Finanziamenti e contributi all’esercizio cinematografico Agevolazioni fiscali (credito d’imposta) andrea piqué

28 Legislazione cinematografica
Cenni sui sistemi di sostegno pubblico al cinema in Europa andrea piqué

29 Legislazione cinematografica
FRANCIA Centre National de Cinematographie Fondi provenienti da imposte (sui biglietti) e tasse su TV e home video Sostegno può essere automatico (su box office e TV) e selettivo (anticipo incassi) ed è principalmente rivolto alla produzione Previsto sistema di sostegno alle sale cinematografiche andrea piqué

30 Legislazione cinematografica
UK Film Council Fondi da National Lottery Complesso sistema di incentivi fiscali principalmente a favore della produzione di film (tax shelter : sistema di defiscalizzazione che favorisce il reinvestimento degli utili nel settore cinema) andrea piqué

31 Legislazione cinematografica
GERMANIA Comitato cinematografico tedesco (FFA) e Comitato federale per gli affari culturali e i media (BKM) Fondi FFA da proventi industria cine e audiovisiva e da contributi di TV pubbliche e private; fondi (BKM) da entrate fiscali Importanti contributi dalle Regioni andrea piqué

32 Legislazione cinematografica
SVEZIA Istituto cinematografico svedese (SFI) Fondi da imposte sui biglietti, contributi TV, budget statale. Finanziamenti a fondo perduto a favore della produzione Nessun sgravio fiscale andrea piqué

33 Legislazione cinematografica
SPAGNA Instituto de la cinematografia y de las artes audiovisuales (ICAA) Fondi principalmente dal budget statale Sistema basato su finanziamenti anticipati (prestiti) alla produzione , sovvenzioni mirate allo sviluppo di progetti di rilevanza culturale o sperimentali, sgravi fiscali andrea piqué

34 Legislazione cinematografica
Sostegno pubblico al cinema in ITALIA La legge di riferimento è il c.d. Decreto Urbani e cioè il Decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n.28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche (“Legge”) e i decreti di attuazione che specificano i parametri tecnici e i requisiti formali di accesso ai finanziamenti pubblici andrea piqué

35 Legislazione cinematografica
Punti principali della Legge : Riconoscimento del cinema quale attività di rilevante interesse generale, in quanto “fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”, anche in considerazione della sua importanza economica e industriale andrea piqué

36 Legislazione cinematografica
Scopo della Legge è favorire lo sviluppo dell’industria cinematografica nei suoi diversi settori : valorizzazione del cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale, tutela del diritto d’autore, conservazione del patrimonio filmico, promozione di attività di studio e ricerca. Autorità competente è il Ministero per i beni e le attività culturali, che opera attraverso la Direzione Generale per il Cinema. andrea piqué

37 Legislazione cinematografica
Presso la Direzione Generale per il Cinema sono istituite le seguenti commissioni ( : Consulta per lo spettacolo - sezione cinema (esprime pareri sui criteri di attribuzione dei contributi) Giuria per i premi di qualità (valuta i film concorrenti alla attribuzione dei premi di qualità) Commissione per la cinematografia articolata in due sottocommissioni, 1) per il riconoscimento dell’interesse culturale, 2) per la promozione e per i film d’essai Consulta territoriale (adotta il programma triennale per l’individuazione degli obiettivi e delle aree di intervento) Commissione per la revisione cinematografica (c.d. censura) andrea piqué

38 Legislazione cinematografica
L’intervento dello Stato Italiano copre l’insieme delle attività che, partendo dalla creazione dell’opera cinematografica e passando attraverso la produzione e la distribuzione , arrivano alla fase di fruizione del film nelle sale cinematografiche. In armonia con le leggi europee, ai fini della concessione dei benefici viene attribuita maggiore rilevanza alla fase di produzione. andrea piqué

39 Legislazione cinematografica
I BENEFICI DELLA LEGGE ITALIANA L’intervento dello Stato Italiano a sostegno del cinema consiste in : Premi di qualità (per i lungometraggi aventi particolari qualità artistiche e culturali riconosciute da una apposita giuria con attestato di qualità) Contributi di incentivo (in percentuale rispetto agli incassi lordi nelle sale cinematografiche realizzati nei primi 18 mesi di programmazione) per le imprese di produzione finalizzati all’ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell’opera, alla copertura del residuo costo industriale dell’opera, alla realizzazione per il residuo di altre opere filmiche di nazionalità italiana Contributi (di abbattimento del tasso di interesse dei mutui, contributi a fondo perduto, mutui a tasso agevolato) e finanziamenti (mutui, di durata triennale, subordinati al reperimento delle residue risorse finanziarie per la produzione del film) erogati attraverso il FUS (Fondo unico spettacolo) istituito presso il Ministero, per la produzione, la distribuzione, l’esercizio, e le industrie tecniche (c.d. credito cinematografico) Aiuti indiretti tramite enti pubblici (Cinecittà, Istituto Luce, ecc.) Agevolazioni fiscali e finanziarie (contratti a imposta fissa di registro, crediti di imposta) andrea piqué

40 Legislazione cinematografica
Requisito essenziale per l’ammissione di un film ai benefici di legge è la realizzazione di un’opera dell’ingegno, la sua destinazione al pubblico prioritariamente nelle sale cinematografiche, il riconoscimento della NAZIONALITA’ ITALIANA e la presenza di “qualità culturali o artistiche o spettacolari oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica” (art. 9 Decreto Urbani). Il riconoscimento della nazionalità italiana viene concesso dal Ministero se: L’impresa cinematografica ha sede legale e domicilio fiscale in Italia Il film è stato o sarà realizzato con componenti artistiche e tecniche italiane (regista, autore del soggetto, sceneggiatore, ripresa sonora, troupe di nazionalità italiana, almeno il 30% della spesa realizzata in Italia e inoltre la maggioranza italiana di altre componenti artistiche: interpreti, autore musica, scenografo, uso di teatri di posa italiani, ecc.) andrea piqué

41 Legislazione cinematografica
La distinzione prevista dalla Legge tra lungometraggio (durata sup. a 75 minuti), cortometraggio (durata inf. a 75 minuti), film di animazione, film di interesse culturale, film d’essai rileva ai fini della misura del beneficio concesso dalla legge (es. per lungometraggi di interesse culturale: mutuo triennale in misura non sup. al 50% del costo di produzione e fino al 90% per le opere prime e seconde, per i cortometraggi di interesse culturale: mutuo fino al 100%) andrea piqué

42 Legislazione cinematografica
Introduzione del cosiddetto “reference system” nella valutazione dei soggetti e dei progetti oggetto di esame da parte delle commissioni per la concessione dei benefici di legge. Viene attribuito un punteggio all’impresa di produzione o al progetto filmico sulla base del curriculum del produttore o dall’autore secondo parametri di qualità (premi vinti) e (per il produttore) di capacità e stabilità commerciale. andrea piqué

43 Legislazione cinematografica
Vantaggi del reference system Limitata discrezionalità nel giudizio delle commissioni esaminatrici Maggiore celerità e trasparenza nella concessione del finanziamento andrea piqué

44 Legislazione cinematografica
La Legge prevede altresì contributi in conto interessi per mutui e locazione finanziaria (c.d. leasing) per la realizzazione e ristrutturazione di sale cinematografiche nonché mutui decennali a tasso agevolato o contributi in conto interessi a favore delle industrie tecniche (teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, ecc.) andrea piqué

45 Legislazione cinematografica
La Legge prevede infine contributi per attività di promozione delle attività cinematografiche (manifestazioni, festival, ecc.) andrea piqué

46 Legislazione cinematografica
Cos’è la SIAE E’ un ente pubblico a base associativa che: Esercita attività di concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per l’utilizzazione di opere tutelate Percepisce i proventi derivanti da tali licenze ed autorizzazioni Ripartisce i proventi tra gli aventi diritto andrea piqué

47 Legislazione cinematografica Lo sviluppo, in sintesi, dei rapporti contrattuali nella realizzazione di un’opera cinematografica Contratti per la realizzazione, produzione e distribuzione dell’opera cinematografica Contratto di acquisto dei diritti di adattamento o riduzione cinematografica di un’opera letteraria Contratto tra soggettista/sceneggiatore e il produttore per la cessione dei diritti di utilizzazione economica del soggetto/sceneggiatura andrea piqué

48 Legislazione cinematografica
Contratto tra produttore e autore musicale Contratto di direzione artistica tra produttore e regista Contratto tra produttore e artista interprete andrea piqué

49 Legislazione cinematografica
Contratto tra produttore e direttore della fotografia Contratto di coproduzione (finanziaria, tecnica, organizzativa) Contratto tra produttore committente e produttore esecutivo andrea piqué

50 Legislazione cinematografica
Contratto tra produttore e distributore Contratto tra produttore/distributore e impresa di doppiaggio Contratto di noleggio tra produttore/distributore e gestore della sala cinematografica andrea piqué

51 Legislazione cinematografica
Riproduzione abusiva di un’opera cinematografica E’ reato (Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.128) punito con sanzione amministrativa e nei casi più gravi con la reclusione, a condizione che il fatto è commesso per uso non personale e al fine di trarne profitto. Non costituisce quindi reato scaricare una copia per uso personale da Internet (c.d. file sharing) andrea piqué

52 Legislazione televisiva
andrea piqué

53 Legislazione televisiva
La storia dell’ordinamento radiotelevisivo italiano inizia nel 1923 quando con Regio Decreto viene stabilita la riserva allo Stato, con possibilità di concessioni, del servizio di radiodiffusione e arriva al 2005 con la pubblicazione del c.d. Testo Unico della Radiotelevisione, che riproduce in gran parte le norme contenute nella Legge Gasparri (Legge 3 maggio 2004 n. 112) andrea piqué

54 Legislazione televisiva
E’ la storia complessa e singolare di un settore, dove: Le sentenze della Corte Costituzionale hanno avuto un ruolo determinante nell’evoluzione normativa Le leggi , più che riformare, hanno piuttosto mirato a legittimare la situazione di fatto preesistente La politica ha pesato di più che in altri settori Le normative comunitarie hanno pesato di meno che in altri settori A dispetto di norme antimonopolistiche (limiti a posizioni dominanti) e costituzionali (pluralismo ex art. 21 Cost.) si è passati dalla legittimazione di una situazione di monopolio a quella di un duopolio La continua riforma degli organi di controllo ha seriamente limitato la loro capacità di intervento andrea piqué

55 Legislazione televisiva
1923. Nasce il regime di riserva allo Stato delle frequenze radiofoniche. 1924. Il servizio di radiofonia viene dato in concessione alla URI (Unione Radiofonica Italiana) poi denominata EIAR (Ente Italiano per le audizioni radiofoniche), sostituita nel 1944 dalla RAI (Radio Audizioni Italia), a capitale privato (SIP). andrea piqué

56 Legislazione televisiva
Il controllo dello Stato viene all’inizio esercitato dal Ministero delle Comunicazioni (tramite il Comitato superiore di Vigilanza sulle radio diffusioni), poi sostituito in epoca fascista dal Ministero per la Stampa e la Propaganda, e infine nel dopoguerra dal nuovo Ministero delle poste e telecomunicazioni. Viene sottoscritta una nuova convenzione tra Governo e RAI, che diventa di proprietà pubblica (IRI). andrea piqué

57 Legislazione televisiva
1960. Prima sentenza (n. 59) della Corte Costituzionale che riconosce la legittimità del monopolio statale in materia di emittenza radiotelevisiva facendo riferimento all’art. 43 della Costituzione (che recita: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”). andrea piqué

58 Legislazione televisiva
Le motivazioni adottate dalla Corte nel 1960 per giustificare la riserva allo Stato del servizio radio televisivo sono sostanzialmente due: Limitatezza dei canali TV disponibili “l’ingresso dei privati nell’etere sarebbe privilegio di pochi” (pericolo di insorgenza di situazioni monopolistiche e oligopolistiche) La Corte afferma altresì il principio secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione non comporta automaticamente il diritto ad esercitare tale libertà con ogni mezzo. andrea piqué

59 Legislazione televisiva
Con due sentenze (n.225 e n.226) pronunciate quasi contemporaneamente la Corte Cost. dichiara che: È incostituzionale la riserva allo Stato in materia di emittenza televisiva relativamente alla ripetizione in Italia di programmi radiotelevisivi irradiati da emittenti estere È incostituzionale la riserva allo Stato in materia di emittenza televisiva via cavo in ambito locale È costituzionalmente legittima la riserva allo Stato in materia di emittenza televisiva in ambito nazionale. andrea piqué

60 Legislazione televisiva
Secondo la Corte le ragioni che giustificano il monopolio dello Stato in materia di emittenza televisiva su base nazionale (limitatezza dei canali TV disponibili e necessità di ingenti risorse economiche per l’avvio dell’attività) non sussistono nel caso della ripetizione in Italia di trasmissioni estere (che non operano su frequenze italiane) e dell’installazione di impianti via cavo su base locale (che operano su canali che non interferiscono con quelli nazionali) andrea piqué

61 Legislazione televisiva
Le due decisioni del 1974 della Corte Costituzionale sono importanti non solo per aver messo in discussione per la prima volta il monopolio pubblico nel settore radiotelevisivo ma anche per aver influenzato l’evoluzione successiva del sistema radiotelevisivo per le seguenti ragioni : L’aver dichiarato l’illegittimità del monopolio TV via cavo in ambito locale sul presupposto tecnico errato che la TV via cavo potesse essere solo “monocanale”, cioè suscettibile di istradare una sola trasmissione, ha portato ad un ritardo tuttora esistente nell’espansione della TV via cavo in Italia (per il carattere non remunerativo di un investimento consistente nella posa di una rete di cavi coassiali di rame per un solo programma). I giudici hanno indicato i criteri fondamentali per una nuova legge sul sistema radiotelevisivo. Sono i famosi cinque “comandamenti”. andrea piqué

62 Legislazione televisiva
I cinque “comandamenti” della Corte Costituzionale Indipendenza del servizio pubblico dall’esecutivo e parlamentarizzazione dei poteri di indirizzo e controllo (che porterà alla lottizzazione politica della RAI) Obbligo istituzionale di obiettività dell’informazione (imparzialità e molteplicità delle fonti) Obbligo di garantire il pluralismo informativo e culturale (anche attraverso il decentramento regionale) Diritto di accesso in favore dei gruppi politici, religiosi, culturali e comunque socialmente rilevanti Riconoscimento del diritto di rettifica in radio e TV (analogo a quello esistente per la carta stampata) andrea piqué

63 Legislazione televisiva
I cinque comandamenti verranno accolti dalla Legge 14 aprile 1975 n. 103 (“nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”) che istituisce la commissione parlamentare di vigilanza, conferma il monopolio statale Radio e TV a livello nazionale via etere e disciplina le trasmissioni via cavo monocanale e quelle provenienti dall’estero. andrea piqué

64 Legislazione televisiva
1976. La Corte Cost. con sentenza n. 202 dichiara l’illegittimità del monopolio statale televisivo via etere in ambito locale. La Corte giustifica tale apertura con la considerazione che a livello locale le frequenze sono ampiamente disponibili, non c’è rischio di monopolio od oligopolio e comunque già operano molte emittenti locali. La Corte Cost. conferma tuttavia la legittimità del monopolio statale Radio TV su scala nazionale, osservando che “esso costituisce un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale”. andrea piqué

65 Legislazione televisiva
La sentenza n. 202 del 1976 porta alla crescita rapida e considerevole di emittenti radio e televisive private su tutto il territorio nazionale che nessuna autorità può fermare in mancanza di un preciso quadro normativo di riferimento (che avrebbe dovuto disciplinare il diritto dei privati a diffondere via etere). andrea piqué

66 Legislazione televisiva
Al fine di aggirare il monopolio statale a livello nazionale le emittenti locali più forti si consorziano attraverso una rete che opera in tutto il paese. Nasce il Network (i consorziati locali vendono il tempo di trasmissione al gestore del Network il quale cede loro programmi aggiungendoci la pubblicità sulla quale fa profitto). Con il metodo della interconnessione funzionale (detta anche per cassettazione) le Tv private (superando il problema tecnico del monopolio pubblico dei ponti radio) cominciano a diffondere gli stessi programmi (pre-registrati) nello stesso momento su tutto il territorio nazionale. andrea piqué

67 Legislazione televisiva
Nasce cosi nel 1980 Canale 5 (con 11 stazioni locali connesse in network). Nel 1981 la Corte Cost. con sentenza n. 148, nel riaffermare il monopolio nazionale dello Stato via etere, ammette che le ragioni che lo giustificano potrebbero venir meno in presenza di una adeguata normativa antitrust. Nel si formano i networks di Italia 1 e Retequattro. Si passa da un monopolio di diritto a un duopolio di fatto. andrea piqué

68 Legislazione televisiva
In tale situazione di assoluta incertezza normativa, in data 13 , 15 e 16 Ottobre 1984 intervengono i Pretori di Torino, Napoli e Pescara i quali ordinano il sequestro penale degli impianti operanti in interconnessione dei networks Retequattro e Canale 5, perché in violazione della Legge n. 103 del che sancisce il monopolio statale delle trasmissioni via etere a livello nazionale. andrea piqué

69 Legislazione televisiva
In risposta all’azione dei Pretori le emittenti interessate oscurano a loro volta i loro programmi esercitando una forte pressione sull’opinione pubblica convinta che l’oscuramento totale sia una conseguenza dell’azione dei magistrati. andrea piqué

70 Legislazione televisiva
La strategia delle emittenti private ha successo e porta alla pubblicazione della Legge n. 10 del 1985, (c.d. decreto “Berlusconi bis” o “Berlusconi-Agnes”) la quale da un lato salva i networks consentendo loro di operare, anche se in via provvisoria, su scala nazionale tramite il sistema di trasmissioni via interconnessione funzionale per cassetta, dall’altro interviene per riformare l’organizzazione della RAI (aumentando i poteri del Direttore Generale e ridimensionando quelli dei membri del Consiglio di Amministrazione [CDA] tutti nominati dalla Commissione Parlamentare di vigilanza). andrea piqué

71 Legislazione televisiva
Si viene cosi affermando prima in via di fatto e poi in in via di diritto il sistema radiotelevisivo misto in cui l’iniziativa privata e pubblica convivono. Con sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale interviene di nuovo sulla questione radiotelevisiva, invitando il legislatore a regolamentare in via definitiva la materia. La definitiva consacrazione del sistema misto avviene con la legge n. 223 del 1990 (Legge Mammì) la quale introduce per la prima volta norme antitrust nel sistema radiotelevisivo prevedendo limiti alla concentrazione in un solo soggetto di reti TV (non più di 3 reti su scala nazionale o non più di 2 reti nazionali se si ha una certa presenza nella stampa) andrea piqué

72 Legislazione televisiva
Le novità della Legge Mammì Istituisce il Garante per la diffusione e l’editoria Organo monocratico (una sola persona) Compiti di garanzia e trasparenza Gli è affidata la tenuta del Registro nazionale della stampa e delle imprese radiotelevisive Poteri ispettivi e di vigilanza Controllo sul contenuto della pubblicità commerciale e sul tetto pubblicitario andrea piqué

73 Legislazione televisiva
Il Garante nasce per contrastare la lottizzazione della RAI, prodotta dalla Legge del 1975, ma la mancanza di un coordinamento con la Commissione Parlamentare di Vigilanza rende di fatto difficile il suo operare. Si avverte inoltre da parte delle forze politiche il problema della concentrazione di tutti i poteri di vigilanza in una sola persona. Comincia quindi a farsi strada la proposta di trasformare il Garante da organo monocratico a collegiale. Ciò avverrà con l’istituzione, introdotta dalla legge n. 249 del 1997, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. andrea piqué

74 Legislazione televisiva
Le novità della Legge Mammì Introduce una disciplina antitrust Obiettivo: prevenire e reprimere la costituzione di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo che, data la potenza del mezzo di diffusione, possono influenzare in maniera rilevante l’opinione pubblica. Di fatto la Legge Mammì ratifica la situazione esistente, legittimando il duopolio RAI-Mediaset andrea piqué

75 Legislazione televisiva
Il referendum popolare tenutosi nel 1995 per l’abrogazione parziale della Legge Mammì porta alla conferma della norma che ratifica il duopolio televisivo. Le condizioni per chi è anche editore della carta stampata rimangono fissate come segue: 2 concessioni Radio TV se si detiene meno dell’8 % della carta stampata (tiratura quotidiani nazionali) [e 3 concessioni se non si detiene carta stampata] 1 concessione Radio TV se si supera l’8% della carta stampata 0 concessioni Radio TV se si supera il 16% della carta stampata La norma della Legge Mammì che consente ad un solo soggetto di possedere fino a 3 reti TV era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 420 del 1994 per contrasto con il principio fondamentale del pluralismo nel settore dell’informazione; ma la sentenza non avrà alcun effetto pratico in quanto la Corte consentirà ai titolari di concessioni già autorizzate di continuare ad operare. andrea piqué

76 Legislazione televisiva
Le novità della Legge Mammì Recepisce la Direttiva TV senza frontiere(Direttiva 89/552/CEE) la quale in sintesi prevede: Divieto, a tutela dei minori, di trasmissioni con scene di violenza gratuita o pornografiche Principio della riconoscibilità della pubblicità commerciale Disciplina degli affollamenti pubblicitari (no pubblicità durante i telegiornali, una sola interruzione pubblicitaria dei film ogni 45 minuti, ecc.) andrea piqué

77 Legislazione televisiva
Per il suo carattere permissivo, per la sua lacunosità ( nulla si dice sulla TV via cavo, via satellite, via pay tv, sul digitale terrestre), per la difficoltà tecnica di attuare molte delle sue disposizioni di legge (in mancanza di un piano nazionale delle frequenze) la Legge Mammì rimane in buona parte inattuata. andrea piqué

78 Legislazione televisiva
Con Legge n. 650 (c.d salva-RAI) si provvede ad un riordino degli organi RAI, prevedendo la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dei Presidenti delle Camere e non più dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza, la riduzione del numero dei Consiglieri RAI da 16 a 5, la nomina del Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione. A parte una norma transitoria per autorizzare le emittenti esistenti, si rinvia tutto il resto ad una legge che dovrà riordinare interamente il sistema radiotelevisivo. andrea piqué

79 Legislazione televisiva
Con Legge n. 249 (Legge Maccanico) si introducono nuovi limiti antitrust. La Legge prevede che uno stesso soggetto non possa detenere più del 20% dei canali televisivi terrestri (analogici) e neppure superare il 30% delle risorse economiche complessive del sistema radiotelevisivo (canone RAI, pubblicità, ecc). Conseguentemente viene disposta la destinazione sul satellite di Retequattro e l’eliminazione della pubblicità da RAI 3 ma a tutt’oggi queste disposizioni non sono state attuate. Con la stessa Legge viene istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che insieme al Ministero delle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare di vigilanza svolge il ruolo di garante del sistema radiotelevisivo. Nelle prossime schede riassumeremo i compiti e le funzioni di ciascun organo di vigilanza del sistema radiotelevisivo. andrea piqué

80 Legislazione televisiva
CENNI SUGLI ORGANI DI CONTROLLO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO Commissione Parlamentare di Vigilanza Istituita nel 1975 per rafforzare il controllo del Parlamento rispetto a quello del Governo sul sistema radiotelevisivo garantendo cosi il pluralismo politico, culturale, religioso. È composta da 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle Camere sulla base delle segnalazioni dei gruppi parlamentari (secondo il principio proporzionale) Ha funzione di indirizzo e controllo sulla RAI Nomina 7 consiglieri RAI su 9 e, con la maggioranza dei due terzi, si esprime sulla scelta del Presidente della RAI nominato dal CDA andrea piqué

81 Legislazione televisiva
Ministero delle comunicazioni Rilascia concessioni, licenze, autorizzazioni Controlla il mercato Provvede al piano nazionale di ripartizione delle frequenze andrea piqué

82 Legislazione televisiva
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Istituita nel sito web Organo collegiale Autorità amministrativa indipendente Ha potere di vigilanza sull’intero sistema radiotelevisivo Ha potere normativo (emana regolamenti) Ha potere istruttorio e sanzionatorio (sopratutto in materia di antitrust) Vigila sul rispetto della par condicio da parte delle emittenti private (mentre la Commissione vigila sul rispetto della par condicio da parte della RAI) andrea piqué

83 Legislazione televisiva
Par condicio Principio secondo il quale tutti i soggetti politici hanno pari opportunità di esprimersi e di essere ascoltati, attraverso i mezzi di comunicazione, a prescindere dal peso elettorale. La Legge (n. 28 del 2000) intende tutelare il diritto del cittadino a ricevere messaggi politici differenziati e di formare liberamente i suoi convincimenti politici sopratutto nel periodo precedente una consultazione elettorale. andrea piqué

84 Legislazione televisiva
Le norme più salienti della par condicio Obbligo da parte di tutte le emittenti radiotelevisive di assicurare l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica a tutte le forze politiche con imparzialità ed equità. Divieto di spot politici sia in campagna elettorale che fuori. Ammessi gli spazi autogestiti secondo precise regole. Divieto di diffusione di sondaggi sulle intenzioni di voto nei 15 giorni precedenti la consultazione elettorale. andrea piqué

85 Legislazione televisiva
2004. Entra in vigore la Legge n. 112 del 3 maggio 2004: “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”: c. d. Legge Gasparri Le norme sul sistema radiotelevisivo sono state successivamente riunite con Decreto Legislativo 31 Luglio 2005 n. 177 in un unico corpo normativo costituente il “Testo Unico della radiotelevisione” che incorpora i principi e le regole della Legge Gasparri. La Legge Gasparri ha avuto un iter legislativo complesso. andrea piqué

86 Legislazione televisiva
l punti salienti della Legge Gasparri Introduzione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC). Il SIC comprende i mercati della stampa, editoria, cinema, televisione, radio, internet, pubblicità. Uno stesso soggetto non può costituire una posizione dominante all’interno dei mercati rilevanti che compongono il SIC. Uno stesso soggetto non può conseguire ricavi superiori al 20 % dei ricavi complessivi del SIC (rispetto al 30 % della legge Maccanico). Uno stesso soggetto non può irradiare più del 20% dei programmi televisivi trasmessi su frequenze terrestri (analogico e digitale) andrea piqué

87 Legislazione televisiva
l punti salienti della Legge Gasparri La garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione televisiva è il principio fondamentale del sistema radiotelevisivo. La legge enuncia i principi a garanzia degli utenti, a tutela dei minori nella programmazione televisiva, a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo (previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento di attività nel settore radiotelevisivo), a tutela dell’informazione radiotelevisiva e di valorizzazione dell’emittenza locale. andrea piqué

88 Legislazione televisiva
l punti salienti della legge Gasparri Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo da svolgersi sotto il controllo dell’ Agcom. Riforma della RAI. CDA RAI di 9 membri, di cui 7 nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, 2 dal socio di maggioranza (Ministero dell’Economia) e il Presidente RAI nominato dal CDA su parere espresso a maggioranza di due terzi dalla Commissione parlamentare di vigilanza. andrea piqué

89 Legislazione televisiva
l punti salienti della legge Gasparri Passaggio dalla TV analogica al digitale entro il 2006 (rinviato al 2012). Tutte le emittenti in tecnica analogica esistenti possono comunque continuare a trasmettere, in via provvisoria, sino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. andrea piqué

90 Legislazione televisiva
Le critiche alla legge Gasparri I limiti antitrust al possesso di reti televisive sono di fatto stati innalzati (il limite per i ricavi è salito in valore assoluto da 12 miliardi a 26 miliardi di Euro)La Legge preserva la situazione di duopolio esistente e non assicura il pluralismo. Viene favorita la pubblicità televisiva a danno di quella sulla stampa (innalzamento del limite orario di affollamento pubblicitario televisivo dal 20% al 25%, esclusione delle telepromozioni e delle televendite dal conteggio del limite orario). Le norme di garanzia sono per la maggior parte dichiarazioni di principio che, in mancanza di una specifica regolamentazione, sono destinate a rimanere sulla carta. Ritorno alla lottizzazione nel CDA RAI. Non esiste alcun limite all’attività di raccolta pubblicitaria. La distinzione dei ruoli tra operatore di rete, fornitore di servizi, fornitore di contenuti crea da un lato un sistema complesso di autorizzazioni e licenze, dall’altro, non prevedendo la separazione proprietaria tra imprese esercenti le vari attività, preserva anche in questo caso la situazione esistente. andrea piqué

91 Legislazione televisiva
Cenni sulla normativa comunitaria La normativa comunitaria ha avuto scarsa rilevanza nell’evoluzione della disciplina italiana del sistema radiotelevisivo. Non potendo entrare in materie di competenza di uno Stato membro (come le norme a salvaguardia del pluralismo dell’informazione) la normativa comunitaria si è limitata a disciplinare alcuni aspetti “marginali” quali il divieto di ostacolare la ricezione di emittenti estere e la pubblicità televisiva. La situazione sta tuttavia cambiando. Al fine di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione e dei servizi audiovisivi e quindi l’emanazione di una normativa minima comune tra gli Stati membri il Parlamento Europeo e il Consiglio del’Unione Europea hanno intensificato i loro interventi di regolamentazione del settore, con particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie (internet, tv satellitare, ecc.). andrea piqué

92 Legislazione televisiva
La normativa comunitaria di riferimento è la Direttiva 89/552/CEE modificata dalla Direttiva 97/36/CE e successivamente dalla Direttiva 07/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. (Nota come Direttiva “Televisione senza frontiere”) andrea piqué

93 Legislazione televisiva
l punti salienti della Direttiva TV senza frontiere Obbligo del paese di origine (del servizio audiovisivo) di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali e di assicurare la libertà di ricezione di trasmissioni televisive estere Riserva ad opere di produzione europea della maggior parte del tempo di trasmissione Divieto di trasmissione in TV di film prima di 2 anni dalla prima proiezione nell’Unione Europea (o 1 anno se il film è coprodotto dall’emittente televisiva) Divieto della pubblicità subliminale e clandestina (la pubblicità deve essere riconosciuta in quanto tale) Interruzione di film in TV soltanto una volta ogni 30 minuti da pubblicità e/o televendite. Divieto pubblicità tabacco, medicinali con ricetta medica Restrizioni alla pubblicità delle bevande alcoliche e a messaggi indirizzati ai minori Affollamento pubblicitario (spot + televendita): non superiore al 20% per ora d’orologio. Diritto di rettifica per ogni persona lesa a seguito affermazione resa in un programma tv Istituzione di un comitato di contatto per l’attuazione della Direttiva Disciplina dell’inserimento di prodotti nei film e nei programmi televisivi (c.d. product placement) andrea piqué

94 Cenni sulla disciplina della pubblicità
La pubblicità può essere contestata davanti ai seguenti organi giudicanti: Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) Autorità Garante della concorrenza e del mercato (c.d. Autorità Antitrust o AGCM), sito web Giurì di Autodisciplina, organo giudicante dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria ( andrea piqué

95 Cenni sulla disciplina della pubblicità
Normative di riferimento AGO: articolo 2598 punti 2 e 3 codice civile, in tema di concorrenza sleale AGCM: Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005) GIURì: Codice di Autodisciplina andrea piqué

96 Cenni sulla disciplina della pubblicità
CODICE CIVILE Art.2598 punti 2 e 3. Compie atti di concorrenza sleale chiunque: Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e le attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; Si vale di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. andrea piqué

97 Cenni sulla disciplina della pubblicità
CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE i primi due articoli: Art. 1 – La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla. Art. 2 - La pubblicità deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori. andrea piqué

98 Cenni sulla disciplina della pubblicità
CODICE DEL CONSUMO Prevede il divieto delle pratiche commerciali scorrette, definite come quelle contrarie alla diligenza professionale, false o idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. Le pratiche commerciali scorrette si distinguono in ingannevoli e aggressive. andrea piqué

99 Cenni sulla disciplina della pubblicità
Chi può contestare la pubblicità: Il concorrente Il consumatore L’associazione dei consumatori L’autorità di controllo (AGCM o il Comitato di controllo, organo inquirente dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) andrea piqué

100 Cenni sulla disciplina della pubblicità
Il Giuri è un arbitro , non è un organo dello stato; decide sulla base di un codice privato che si applica solo a coloro che aderiscono volontariamente; la sua decisione è definitiva (non è appellabile). L’Autorità Garante e il Giudice Ordinario (Tribunale Civile) sono organi dello Stato che pronunciano decisioni impugnabili rispettivamente innanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio o alla Corte di Appello competente per territorio. andrea piqué


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