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Consolidato nazionale: operatività della norma transitoria Bruno Izzo Dipartimento per le politiche fiscali Roma, 21 ottobre 2004.

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1 Consolidato nazionale: operatività della norma transitoria Bruno Izzo Dipartimento per le politiche fiscali Roma, 21 ottobre 2004

2 2 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: Partecipazioni detenute in una società consolidata oggetto di SVALUTAZIONI operate: -dal soggetto consolidante (o da soggetti che lo controllano in via diretta o indiretta); -da società consolidate; -da società controllate dal consolidante che non hanno esercitato lopzione, pur avendone i requisiti. Casi di trasferimenti intragruppo Concetto di controllo (art. 117 del Tuir)

3 3 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI RILEVANTI 1.dedotte nei dieci periodi dimposta che precedono quello di avvio della tassazione di gruppo; 2.dedotte per un ammontare superiore ad eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione nel medesimo intervallo temporale; 3.determinate da rettifiche di valore ed accantonamenti contabilizzati dalla consolidata, ma dalla stessa non dedotti fiscalmente.

4 4 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI RILEVANTI (articolo 16, commi 1 e 2, lett. a), decreto attuativo): 1.relative ad azioni non negoziate in mercati regolamentati (di cui al previgente art. 61, comma 3, lett. b), del Tuir), ivi comprese quelle che si considerano interamente dedotte ai sensi dellart. 4, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 344 del 2003 (deducibili per quinti ai sensi del D.L. n. 209 del 2002); per coerenza, queste ultime non dovrebbero qualificarsi rettifiche di valore fiscalmente non riconosciute;

5 5 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SVALUTAZIONI RILEVANTI (articolo 16, comma 2, lett. a), decreto attuativo): 2.che non sarebbero state effettuate in assenza dei predetti accantonamenti e rettifiche di valore fiscalmente non riconosciuti (diretto rapporto causa/effetto).

6 6 NORMA TRANSITORIA (Art. 128, Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: RIVALUTAZIONI RILEVANTI 1.anche se assoggettate ad imposta sostitutiva per effetto di leggi di rivalutazione; 2.in caso di svalutazioni con causa mista, la rivalutazione riduce interamente la svalutazione cattiva.

7 7 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) NON RILEVANO le svalutazioni: -operate su azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati; -non originatesi in conseguenza di perdite di esercizio della consolidata determinatesi a causa dellimputazione dei predetti acc.ti e rettifiche; -conseguenti ad acc.ti e rettifiche operati dalla consolidata in epoca anteriore al decennio dallavvio del consolidato.

8 8 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE RILEVANTI (articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo): 1.diversi da quelli costituiti a fronte di oneri la cui irrilevanza fiscale è considerata definitiva (deve, dunque, trattarsi di oneri che originano le cd. differenze temporanee);

9 9 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: ACCANTONAMENTI-RETTIFICHE RILEVANTI (articolo 16, comma 2, lett. b), decreto attuativo): 2. operati negli esercizi in perdita ricompresi nel periodo decennale in precedenza menzionato e che hanno determinato la svalutazione (rapporto causa-effetto); 3.operati fino a concorrenza della predetta perdita (minore dei due importi).

10 10 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 3, decreto attuativo) SOGGETTO CONSOLIDANTE: -INDIVIDUA limporto delle svalutazioni rilevanti e quello degli accantonamenti e rettifiche di valore rilevanti che le hanno determinate; -COMUNICA alla consolidata interessata il minore di detti importi.

11 11 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: La necessità di rettificare sussiste quando il valore fiscale degli elementi dellattivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo risulta, rispettivamente, superiore o inferiore al corrispondente valore contabile (disallineamenti)

12 12 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) Se nel bilancio relativo allesercizio che precede quello da cui decorre la tassazione di gruppo detti disallineamenti: mancano del tutto, la consolidata non procede ad alcuna rettifica; sono presenti in misura inferiore allimporto comunicato dalla capogruppo, la consolidata opera il riallineamento nei limiti dei disallineamenti esistenti in detto bilancio.

13 13 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: -RETTIFICA i valori fiscali degli elementi dellattivo e dei fondi di accantonamento presenti nel bilancio dellesercizio precedente a quello da cui ha inizio lefficacia dellopzione, su base proporzionale (criterio per masse); -DA INDICAZIONE delle rettifiche compiute in apposito prospetto della dichiarazione.

14 14 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: Lammontare che forma oggetto del riallineamento deve essere RIPARTITO tra gli elementi dellattivo ed i fondi di acc.to del passivo (riducendo il valore fiscale dei primi ed aumentando quello dei secondi) in base al rapporto tra: -la differenza del valore fiscale rispetto a quello contabile relativo a ciascun elemento; e -lammontare complessivo di dette differenze relative a tutti gli elementi dellattivo e ai fondi di accantonamento.

15 15 NORMA TRANSITORIA (Art. 128,Tuir - Art. 16 D.M. 9 giugno 2004) MODALITA OPERATIVE del riallineamento: (articolo 16, comma 4, decreto attuativo) SOCIETA CONSOLIDATA: Una volta eseguito il riallineamento, il reddito di ciascun esercizio dovrà essere determinato sulla base dei nuovi valori fiscali (non costituisce una rettifica di consolidamento). Limponibile rettificato verrà, pertanto, a manifestarsi nellesercizio in cui in assenza del riallineamento si sarebbe verificata la doppia deduzione che la norma intende impedire (non cè tassazione immediata del riallineamento). Il riallineamento opera con riferimento al periodo di efficacia dellopzione


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