La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma."— Transcript della presentazione:

1 LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma

2 OPERAZIONI STRAORDINARIE Articoli 170 – 181 del D. Lgs. n. 344/2003 TRASFORMAZIONE (artt. 170-171) TRASFORMAZIONE (artt. 170-171) FUSIONE (art. 172) FUSIONE (art. 172) SCISSIONE (art. 173 SCISSIONE (art. 173 CONFERIMENTI (di aziende o partecipazioni) (artt. 175-176) CONFERIMENTI (di aziende o partecipazioni) (artt. 175-176) SCAMBI DI PARTECIPAZIONI (art. 177) SCAMBI DI PARTECIPAZIONI (art. 177) OPERAZIONI INTRA UE (artt. 178-181) OPERAZIONI INTRA UE (artt. 178-181) Nessuna previsione specifica per le cessioni di aziende o rami dazienda

3 Art. 4, comma 1, lettera m) della legge delega: -Abrogazione dellimposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione di cui al D. Lgs. n. 358/97; -Mantenimento dei regimi di neutralità e di determinazione del reddito previsti sia dal D. Lgs. n. 358/97 che dal D. Lgs. n. 544/92 OPERAZIONI STRAORDINARIE Principi ispiratori della Riforma Lintroduzione della participation exemption e la riduzione dellaliquota IRES non giustificava più un prelievo sostitutivo che si prestava ad arbitraggi fiscali (cedente/cessionario)

4 Relazione governativa al decreto IRES Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema. Limposta sostitutiva si prestava ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione in quanto consentiva all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori aventi rilevanza ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena. Effetti distorsivi tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono comuni interessi. OPERAZIONI STRAORDINARIE Principi ispiratori della Riforma

5 Le norme contenute nel D. Lgs. N. 344/2003 (decreto IRES) entrano in vigore nel periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 1) Le norme contenute nel D. Lgs. N. 358/97 sono abrogate con riguardo alle operazioni perfezionate dopo il 31.12.2003 (art. 3, comma 2) Problematiche per i contribuenti con esercizio non coincidente con lanno solare (es. 1.7.2003 – 30.6.2004) che dal 1° gennaio 2004 non possono più applicare limposta sostitutiva del decreto n. 358 e non possono ancora fruire delle regole introdotte dalla riforma (nellesempio sino al 1° luglio 2004). OPERAZIONI STRAORDINARIE Decorrenza

6 E stata oggetto di revisione in sede di riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) Principali caratteristiche: -continuità dei rapporti giuridici in capo allente trasformato -possibilità di trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale (purché compatibile con finalità) -impossibilità di pronunciare linvalidità a seguito delladempimento degli obblighi di pubblicità (salvo il diritto al risarcimento del danno) -Possibilità di trasformazione eterogenea di società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni dazienda, associazioni e fondazioni e viceversa OPERAZIONI STRAORDINARIE La trasformazione delle società

7 Regola generale: determinazione del reddito della frazione di esercizio anteriore alla trasformazione sulla base di apposito conto economico; Trasformazione da società non soggetta ad IRES in società soggetta (es. da S.n.c a S.r.l.) Regime delle riserve: se costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza ed iscritte in bilancio con indicazione della origine non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione Si evita una palese doppia imposizione OPERAZIONI STRAORDINARIE La trasformazione omogenea (art. 170) Non sono state inserite novità di rilievo

8 OPERAZIONI STRAORDINARIE La trasformazione omogenea Trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta (es. da S.r.l. a S.n.c.) Regime delle riserve Sono imputate ai soci: - nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite (se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione dellorigine); - nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non sono iscritte in bilancio o siano iscritte senza indicazione dellorigine Fanno eccezione le riserve di cui al comma 5 dellart. 47 (sovrapprezzo, interessi di conguaglio, versamenti a fondo perduto e saldi di rivalutazione monetaria)

9 OPERAZIONI STRAORDINARIE La trasformazione eterogenea (art. 171) Novità introdotta dalla Riforma del diritto societario (Artt. 2500-septies e 2500-octies del codice civile) Trasformazione da società di capitali in: consorzio - società consortile - società cooperativa - comunione dazienda - associazione non riconosciuta - fondazione Regime dei beni: Si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nellazienda o complesso aziendale dellente stesso.

10 Regime delle riserve Sono imputate ai soci: - nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite (se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione dellorigine); - nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non sono iscritte in bilancio o siano iscritte senza indicazione dellorigine Trasformazione in società di capitali da: consorzio - società consortile - società cooperativa - comunione dazienda - associazione non riconosciuta - fondazione Si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nellazienda o complesso aziendale dellente OPERAZIONI STRAORDINARIE La trasformazione eterogenea

11 Riepilogo 1.Da società di capitali in altro soggetto commerciale (es. soc. cooperativa): REGIME DI NEUTRALITA; 2.Da società di capitali in soggetto non commerciale (es. fondazione): REALIZZO DEI BENI AL VALORE NORMALE (a meno che non confluiscano nellattività commerciale). Principio di destinazione dei beni a finalità estranee allesercizio dimpresa; 3.Da soggetto non commerciale a società di capitali: ASSIMILAZIONE AL CONFERIMENTO (ipotesi di realizzo). Iscrizione al valore normale e non al costo storico Introduzione della lettera m-bis) allart. 81 per includere le plusvalenze da apporto/conferimento nella trasformazione eterogenea

12 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società E stata oggetto di revisione in sede di riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 -Possono parteciparvi anche società sottoposte a procedure concorsuali -E ammessa la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (operazioni di leverage buy out) -Sono state snellite le procedure (es. approvazione da parte dellorgano amministrativo – con atto pubblico - per incorporazione di società posseduta almeno al 90 per cento) -Esclusione della relazione degli esperti per lincorporazione delle società possedute almeno al 90 per cento (salva la tutela dei soci di minoranza che possono far acquistare le azioni o quote alla incorporante)

13 13 CONFERMA DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE DELLA FUSIONE: La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 1, T.u.i.r.

14 14 RIBADITO ESPRESSAMENTE IL PRINCIPIO DELLA IRRILEVANZA FISCALE delle poste di pareggio contabile eventualmente emergenti nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante: Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dellavanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dellannullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre.Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dellavanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dellannullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 2, primo periodo

15 15 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 2, secondo periodo Corollario della irrilevanza fiscale del disavanzo NON IMPONIBILITA, nei confronti dellincorporante, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dellallocazione del disavanzo da annullamento o da concambio sui beni della società incorporata (con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa).

16 16 AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA DEI VALORI FISCALI - in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione - dei beni ricevuti dalla società fusa o incorporata. I beni ricevuti dalla società risultante dalla fusione o incorporante sono valutati fiscalmente in base allultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti (Quadro RV del Modello UNICO) OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 2, ultimo periodo

17 17 COMMA 1: PIENO RICONOSCIMENTO FISCALE dei maggiori valori iscritti in bilancio – in seguito allimputazione del disavanzo da annullamento e/o da concambio – A SEGUITO DI ASSOGGETTAMENTO ad imposta sostitutiva del 19 per cento; COMMA 1: PIENO RICONOSCIMENTO FISCALE dei maggiori valori iscritti in bilancio – in seguito allimputazione del disavanzo da annullamento e/o da concambio – A SEGUITO DI ASSOGGETTAMENTO ad imposta sostitutiva del 19 per cento; COMMA 2: AFFRANCAMENTO GRATUITO (ma soltanto in caso di imputazione di disavanzo da annullamento) QUALORA SIA DIMOSTRATO che i maggiori valori traggono origine da plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione in occasione di operazioni espressamente individuate. COMMA 2: AFFRANCAMENTO GRATUITO (ma soltanto in caso di imputazione di disavanzo da annullamento) QUALORA SIA DIMOSTRATO che i maggiori valori traggono origine da plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione in occasione di operazioni espressamente individuate. Vigente sino al 31 dicembre 2003 OPERAZIONI STRAORDINARIE Regime opzionale ex art. 6 D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 OPERAZIONI STRAORDINARIE Regime opzionale ex art. 6 D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358

18 18 RESTA FERMA LAPPLICAZIONE dellarticolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 358 del 1997, limitatamentealle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004. OPERAZIONI STRAORDINARIE Disposizioni transitorie (Articolo 4, comma 1, lett. a) OPERAZIONI STRAORDINARIE Disposizioni transitorie (Articolo 4, comma 1, lett. a) Vale solo per laffrancamento gratuito del disavanzo

19 19 AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE ALLA PARTE ECCEDENTE la ricostituzione e lattribuzione delle riserve in sospensione dimposta, si applica il REGIME FISCALE DELLE RISERVE della società incorporata o fusa (DIVERSE da quelle in sospensione) che hanno proporzionalmente concorso alla relativa formazione. ALLA PARTE ECCEDENTE la ricostituzione e lattribuzione delle riserve in sospensione dimposta, si applica il REGIME FISCALE DELLE RISERVE della società incorporata o fusa (DIVERSE da quelle in sospensione) che hanno proporzionalmente concorso alla relativa formazione. Problematiche ai fini dellindividuazione della natura fiscale dellincremento di patrimonio netto determinatosi per effetto dellannullamento della partecipazione o del concambio (vedi esempio). OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 6

20 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE ESEMPIO PRATICO Incorporante (A) Attività 500Capitale Sociale800 Partecipazione B300 Incorporanda (B) Attività 800Capitale Sociale600 Ris. Sovrapprezzo100 Ris. di utili100

21 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE ESEMPIO PRATICO (segue) Il patrimonio netto contabile della incorporanda è composto per l87,5% da poste aventi natura di capitale (C.S. + sovrapprezzo = 700) e per il 12,5% da poste aventi natura di utili (100) A seguito della fusione si avrà: Incorporante (A) Incorporante (A) Attività 1.300Capitale Sociale800 Avanzo di annullamento500 Attribuendo proporzionalmente le poste del patrimonio netto dellincorporata allavanzo da annullamento si avrà: 437,5 (natura di capitale) e 62,5 (natura di utile)

22 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE ESEMPIO PRATICO (segue) Nella ripartizione proporzionale delle riserve preesistenti allavanzo di fusione si è tenuto conto anche del capitale sociale della della società incorporata, ossia dellintero patrimonio netto, forzando quindi il dato letterale della norma che si riferisce alleriserve …che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione Questa soluzione sembra lunica in grado di salvaguardare la ratio legis, ossia preservare la qualificazione fiscale del patrimonio netto confluito nella incorporante. Sul punto è auspicabile un chiarimento espresso

23 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE ESEMPIO PRATICO (segue) E facile dimostrare, infatti, che una ricostruzione fondata esclusivamente sulla natura delle riserve condurrebbe molto spesso allattribuzione in capo allincorporante di riserve di utili mai prodotti dal soggetto incorporato Nellesempio precedente si avrebbe: riserve di utili: avanzo x riserve di utili / riserve totali, ossia: 500 x 100/200 = 250 importo superiore alle riserve di utili effettivamente prodotte (100)

24 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 7 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 7 RIPORTO DELLE PERDITE RESTA CONFERMATO che le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dal redito della società risultante dalla fusione o dellincorporante nel limite del rispettivo patrimonio netto risultante dallultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui allart. 2501-ter c.c. RESTA CONFERMATO che le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dal redito della società risultante dalla fusione o dellincorporante nel limite del rispettivo patrimonio netto risultante dallultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui allart. 2501-ter c.c. Non si tiene conto dei conferimenti e dei versamenti fatti nei 24 mesi anteriori

25 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 7 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 7 RIPORTO DELLE PERDITE E CONSOLIDATO FISCALE La limitazione al riporto delle perdite (pregresse) può risultare penalizzante per le operazioni di fusione per incorporazione nellambito di un Gruppo. Le società, infatti, ricorrendone i presupposti, possono optare per la tassazione di Gruppo (artt. 117 e ss. del T.u.i.r.) consolidando gli imponibili positivi e negativi, senza subire limitazioni allutilizzo delle perdite pregresse tipiche della fusione.

26 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 7 OPERAZIONI STRAORDINARIE La fusione di società Art. 172, comma 7 ESEMPIO Controllante A detiene il 100% di B Controllata B - Perdite fiscali: 1.000 - Patrimonio Netto: 500 Perdite utilizzabili post fusione: 500 – Anno fusione: X Situazione anno X+1 Reddito A: 2.000 – Reddito B: 1.500 Ipotesi 1 (Fusione)Ipotesi 2 (Consolidato) Reddito (A + B) 3.500 Reddito A 2.000 Perdite fiscali 500 - Reddito B 500 Reddito imponibile 3.000 Reddito imponibile 2.500

27 Applicazione delle disposizioni relative alla fusione -Viene estesa lapplicazione delle norme sulla fusione, oltre che per le riserve in sospensione, anche con riguardo allavanzo residuo -Il regime del riporto delle perdite fiscali, attraverso il richiamo alle norme sulla fusione, si applica anche alle perdite fiscali della società beneficiaria OPERAZIONI STRAORDINARIE La scissione di società Art. 173 OPERAZIONI STRAORDINARIE La scissione di società Art. 173

28 REGIME DI NEUTRALITA per le permute con cui società di capitali o enti commerciali acquistano o integrano una partecipazione di controllo (ex art. 2359, comma 1, n. c.c.) Condizione: Il costo delle azioni o quote date in permuta deve essere attribuito alla azioni o quote ricevute in cambio Conguaglio: concorre a formare il reddito, ferma restando la possibilità di fruire dellesenzione totale o parziale Il regime di neutralità presuppone che le azioni scambiate si qualifichino per lesenzione (art. 177, c. 2 richiama art. 175, c. 2) OPERAZIONI STRAORDINARIE Scambi di partecipazioni Art. 177 OPERAZIONI STRAORDINARIE Scambi di partecipazioni Art. 177

29 Le plusvalenze non possono più scontare limposta sostitutiva dal 1° gennaio 2004. Applicazione delle regole ordinarie Regimi possibili: - tassazione integrale nellesercizio di cessione (regime normale) - tassazione in 5 esercizi (quote costanti) se posseduta da almeno 3 anni (scelta in dichiarazione) – art. 58, c. 1 e 86, c. 4 T.u.i.r. - tassazione separata, solo per imprese individuali, se posseduta da almeno 5 anni (scelta in dichiarazione) – art. 17, c. 1, lett. g) e c. 2 T.u.i.r. OPERAZIONI STRAORDINARIE Le Cessioni di azienda OPERAZIONI STRAORDINARIE Le Cessioni di azienda

30 Particolare regime opzionale di esenzione (neutralità fiscale) Plusvalenze da cessione di aziende (o rami) nellambito del gruppo societario tra società che abbiano optato per la procedura di consolidamento degli imponibili (art. 123 T.u.i.r.) La scelta deve risultare dal contratto di cessione. La plusvalenza resta latente finché lazienda rimane nel perimetro di consolidamento fiscale OPERAZIONI STRAORDINARIE Le Cessioni di azienda OPERAZIONI STRAORDINARIE Le Cessioni di azienda

31 Lottimizzazione del carico fiscale correlato al trasferimento dellazienda (bene di primo grado) può ottenersi mediante la strutturazione della operazione attraverso un conferimento e successiva cessione della partecipazione ricevuta (bene di secondo grado) Si può sfruttare la minore tassazione ma non si generano costi fiscali per lacquirente (POSSIBILI EFFETTI SUL PREZZO) OPERAZIONI STRAORDINARIE Le Cessioni di azienda OPERAZIONI STRAORDINARIE Le Cessioni di azienda

32 RegimeNeutralità fiscale (art. 86, c. 2) CondizioneIscrizione complessiva in bilancio dei beni ricevuti allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti ConguaglioSi considera plusvalenza (tassata) Rispetto alla prima bozza del T.u.i.r è stata eliminata la previsione che considerava plusvalenza anche il maggior valore normale rispetto a quello di libro dei beni facenti parte del complesso o ramo aziendale ceduto OPERAZIONI STRAORDINARIE La permuta di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE La permuta di aziende

33 Regola generale: Tassazione delle plusvalenze (artt. 9 e 86 T.u.i.r.) Art. 9, comma 5: Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche …. per i conferimenti in società Art. 86, comma 2: Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso Regole particolari per i conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti

34 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime a valori storici (art. 175 T.u.i.r. – riprende art. 3 D. Lgs. n. 358/97) -Applicabile ai conferimenti di aziende tra soggetti residenti che esercitano imprese commerciali (comma 1) -Se lazienda è situata nel territorio dello Stato le regole si applicano anche se il conferente o il conferitario non sono residenti (comma 3)

35 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime a valori storici (art. 175 T.u.i.r. – Relazione governativa) L'articolo 175 dispone il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende (…) confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili

36 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime a valori storici (art. 175, comma 1, T.u.i.r.) Si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio delloggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito allazienda (…) nelle scritture contabili del soggetto conferitario Rileva il maggiore dei valori contabili attribuiti (nelle scritture contabili e non il bilancio)

37 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime a valori storici (art. 175 T.u.i.r.) Il valore così determinato va confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto dellazienda allo scopo di individuare leventuale plusvalenza da tassare ai sensi dellart. 86. In sostanza il valore di realizzo è determinato attraverso la rilevazione contabile delloperazione. Limponibilità delloperazione, quindi, non è automatica ma è rimessa, sia nellan che nel quantum alla discrezione dei soggetti interessati

38 Dal punto di vista extrafiscale la cessione delle partecipazioni presenta maggiore snellezza operativa e contrattuale. Il conferimento dellazienda in una NewCo (mero contenitore) può consentire la rivalutazione (tassata) dei beni della conferitaria (es. avviamento). Il compratore potrà quindi acquistare la società contenitore il cui patrimonio è stato rivalutato, potendo recuperare fiscalmente linvestimento. Si giustifica quindi il mantenimento del prezzo concordato per la cessione dellazienda. OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende

39 Conferimento dellunica azienda dellimprenditore Lart. 175, comma 4, disciplina lipotesi della successiva cessione delle partecipazioni ricevute dallimprenditore individuale a seguito del conferimento dellunica azienda 1. Si realizza un capital gain (artt. 67, c. 1, lett. c) e 68): Tassazione sul 40% (il costo fiscale delle partecipazioni è quello risultante dalle regole dettate dallart. 175, ossia quello contabile) 2. Eliminato il vincolo del possesso triennale (NOVITA)

40 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Conferimento dellunica azienda dellimprenditore e successiva cessione della partecipazione Ci sono possibili profili elusivi ex art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 ? La norma non prevede disposizioni specifiche al contrario dellart. 176 (conferimenti in sospensione a valori effettivi) Sembrerebbe anomalo applicare le norme antielusive ad operazioni che non possono generare benefici fiscali maggiori di quelli ottenibili con i conferimenti in sospensione Telefisco 2004:Limprenditore è libero di conferire sia in regime contabile (art. 175) sia a valori effettivi (art. 176). Loperazione in ogni caso non è aggredibile con le norme anti elusione

41 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime neutrale a valori effettivi (Art. 176 T.u.i.r. – riprende art. 4 D. Lgs. n. 358/97) I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nellesercizio di imprese non costituiscono realizzo di plus o minusvalenze, a condizione che: 1.Il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui allart. 73, comma 1, lett. a) e b) (società di capitali ed enti commerciali); 2.Il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, lultimo valore fiscalmente riconosciuto dellazienda conferita; 3.Il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dellattivo e del passivo dellazienda, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione le differenze tra valori fiscali e contabili

42 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime neutrale a valori effettivi (Art. 176 T.u.i.r.) Riprende, estendendolo, il regime previsto dallart. 4 del D. Lgs. n. 358/1997 Comporta un doppio binario tra valori contabili e fiscali: nella contabilità si recepiscono i valori di perizia (reali) mentre fiscalmente si assumono i valori storici NOVITA: Il conferente può essere qualunque contribuente (anche imprenditore individuale) Non è più previsto alcun requisito sulla anzianità dellazienda (prima doveva essere posseduta da almeno 3 anni)

43 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Regime neutrale a valori effettivi (Art. 176 T.u.i.r.) E regime normale per le operazioni tra soggetti residenti. Lart. 176, comma 2, dispone infatti che: In luogo dellapplicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti indicati possono optare, nellatto di conferimento, per lapplicazione delle disposizioni del presente testo unico E quindi necessaria lopzione per non applicare il regime neutrale.

44 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Comma 3: Sono inapplicabili le disposizioni antielusive (art. 37-bis Dpr 600/73) alloperazione di conferimento in sospensione e successiva cessione della partecipazione ricevuta in esenzione totale o parziale Comma 4: Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di neutralità si considerano possedute dal conferitario anche per il periodo di possesso del conferente Principio di continuità: rilevante per accedere alla tassazione in 5 anni (già vigente per le cessioni ex art. 6 legge n. 342/2000) Comma 5: Le eccedenze in sospensione di imposta (componenti dedotte senza imputazione al conto economico) non concorrono a formare il reddito del conferente e si trasferiscono al conferitario (che deve istituire il vincolo di sospensione)

45 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Il regime per il soggetto conferente (Art. 176, c. 4, T.u.i.r.) Verifica dei presupposti per lapplicazione, in occasione della successiva cessione della partecipazione ricevuta, dellesenzione: -Totale per i soggetti IRES (art. 87) -Parziale, in regime di impresa (art. 58) -Parziale, in regime non di impresa (art. 67, c. 1, lett. c) – partecipazioni qualificate): si applica sempre per il conferimento dellunica azienda da parte dellimprenditore individuale (comma 6)

46 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Quindi: Nessun problema si pone per il conferimento dellunica azienda dellimprenditore individuale: la plusvalenza è attratta al regime dei redditi diversi (partecipazioni qualificate = tassazione sul 40%) senza necessità di soddisfare altre condizioni Per lapplicazione dellesenzione totale (art. 87) o parziale in regime di impresa (art. 58) la partecipazione deve soddisfare i 4 requisiti per la participation exemption: a) ininterrotto possesso per 12 mesi interi b) iscrizione nelle immobilizzazioni nel primo bilancio c) residenza non CFC (da almeno 3 esercizi) (*) d) esercizio di impresa commerciale (da almeno 3 esercizi) (*) art. 87, comma 1 prevede sin dallinizio del periodo di possesso

47 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Il requisito sub b) viene considerato sussistente per espressa previsione di legge. LArt. 176, comma 4, secondo periodo, dispone infatti che: Le partecipazioni ricevute (…) si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dellazienda conferita La verifica degli altri 3 requisiti presenta profili di complessità

48 -Lettera a) (possesso ininterrotto da 12 mesi) Dovrebbe rilevare anche il precedente periodo di possesso dellazienda (ante conferimento): -per simmetria con quanto stabilito al comma 4, primo periodo (il possesso dellazienda per il conferitario include anche il periodo di possesso del conferente) -perché il requisito sub b) (iscrizione in bilancio) dovrebbe portare con sé anche quello del possesso (lett. a). Ne consegue che se lazienda è stata costituita da meno di 12 mesi dalla data di cessione della partecipazione, ottenuta a seguito del conferimento, il requisito sub a) non potrà considerarsi soddisfatto OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende

49 lettera c) (residenza non in black list) lettera d) (esercizio dimpresa) Anche per la residenza fiscale e lesercizio dimpresa dovrebbero rilevare le caratteristiche dellazienda conferita (NO esenzione, quindi, se lazienda conferita è una immobiliare di gestione) Diversamente: dopo il conferimento bisogna attendere 3 esercizi prima di cedere la partecipazione in esenzione (non avrebbe senso la previsione dellart. 176, c. 4 sulla iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni che sembra sottointendere che potrebbe non esserci mai liscrizione proprio per limmediata cessione) OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Da 3 esercizi

50 OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende Relazione governativa al D. Lgs. n. 344/2003: Le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita il contribuente società di capitali potrà decidere se: - operare nell'ambito dell'esenzione, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente recuperabili; - operare in regime di imponibilità, vendendo l'azienda e facendo concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.

51 Conferimenti non proporzionali A conferisce ramo dazienda: valore contabile 10.000 Riceve C.S per 50.000 B conferisce ramo dazienda: valore contabile 90.000 Riceve C.S per 50.000 Telefisco 2004 Non è applicabile il regime di neutralità: la Società A evidenzierà una plusvalenza tassabile (40.000) e B una minusvalenza (deducibile) di pari importo OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende OPERAZIONI STRAORDINARIE I Conferimenti di aziende

52 NESSUNA VARIAZIONE (Articolo 58, comma 1, secondo e terzo periodo) -Non costituiscono realizzo di plusvalenze dellazienda stessa -Lazienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa -La sospensione permane anche se, a seguito dello scioglimento della società esistente tra gli eredi, entro 5 anni dallapertura della successione, lazienda resti acquisita da uno solo di essi -La plusvalenza realizzata in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende costituisce reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. h-bis) OPERAZIONI STRAORDINARIE I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuito OPERAZIONI STRAORDINARIE I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuito

53 PRECEDENTE REGIME (art. 54, c. 4, T.u.i.r. e art. 16, c. 2, legge n. 383/2001) Lart. 54, comma 5, del T.u.i.r. ante Riforma subordinava la neutralità alla qualifica di familiari dei soggetti aventi causa. L'art. 16, comma 2, della legge n. 383 del 2001 aveva esteso la previsione di neutralità anche nel caso di successione per causa di morte o donazione a favore di soggetti non familiari, sempre a condizione che si verifichi la prosecuzione dell'attività di impresa.

54 Principali interventi di prassi C.M. n. 137/E del 1997: L'azienda originariamente donata a familiari pro-indiviso che ha generato una società di fatto tra familiari stessi può, successivamente, essere trasformata in una forma societaria prevista dal codice civile. C.M. n. 91/E del 2001: Indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario che prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza quindi emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. OPERAZIONI STRAORDINARIE I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuito OPERAZIONI STRAORDINARIE I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuito

55 La successione delle agevolazioni R.M. n. 129/E del 2003: Anche la donazione rientra in una logica di riorganizzazione aziendale, e quindi non può comportare automaticamente l'applicazione della norma antielusiva relativa alla revoca dell'agevolazione Tremonti-Bis, ferma restando in ogni caso l'applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso in cui l'operazione sia effettivamente caratterizzata da profili di elusività. R.M. n. 179/E del 2003: Il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ha natura soggettiva: esso infatti matura esclusivamente in capo al soggetto che effettua l'investimento e la sua fruibilità non può essere ceduta a terzi per effetto di disposizioni realizzative. L'operazione di donazione coinvolge due distinti soggetti giuridici che rimangono tali anche successivamente alla donazione stessa. Si ritiene, quindi, che il credito d'imposta maturato e non utilizzato non possa essere trasferito in capo alla Società costituitasi a seguito della donazione. OPERAZIONI STRAORDINARIE I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuito OPERAZIONI STRAORDINARIE I trasferimenti di azienda a causa di morte o per atto gratuito


Scaricare ppt "LIRES Le operazioni straordinarie Milano, 26 febbraio 2004 Gian Marco Committeri Dottore Commercialista in Roma."

Presentazioni simili


Annunci Google