La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Crisi e crisi attuale Crisi ed emergenza in generale La tematica dei commissari I rifiuti Il terremoto La crisi attuale di natura soprattutto finanziaria.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Crisi e crisi attuale Crisi ed emergenza in generale La tematica dei commissari I rifiuti Il terremoto La crisi attuale di natura soprattutto finanziaria."— Transcript della presentazione:

1 Crisi e crisi attuale Crisi ed emergenza in generale La tematica dei commissari I rifiuti Il terremoto La crisi attuale di natura soprattutto finanziaria Settembre 2008 (fallimento Lehman Brothers) Nazionalizzazione di AIG (gruppo assicurativo)

2 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 2 Risposte multiformi A) Il decreto anticrisi: d.l. 185/2008 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) B) le vicende precedenti del 2005 es. Parmalat, Cirio Il tema della vigilanza sui mercati C) Altra tipologia di crisi: collocamento di strumenti finanziari derivati presso le amministrazioni V. audizione alle Camere 19 febbraio 2009 della Corte dei conti –736 comuni hanno sottoscritto derivati D) La crisi finanziaria in senso proprio (d.l. 185/2008 e d.l. 155/2008)

3 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 3 A) Decreto anticrisi e regime processuale (art. 20) I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il T.a.r. entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita' previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (fissazione entro 25 giorni dallavvenuta notifica) ; il dispositivo della sentenza e' pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo' comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

4 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 4 Regime processuale Velocizzazione del processo come strumento in grado di arginare la crisi? Processo come ostacolo Ovvero: ostacoli al processo Incidenza del diritto comunitario (direttiva ricorsi 66/2007) Strumento di garanzia

5 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 5 Altra norma anti crisi: Art. 9 Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali … possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilita' del credito medesimo. Diniego certificazione? Diritto soggettivo: giudice ordinario

6 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 6 B) Vigilanza e giudice il tema della responsabilità delle authorities Il problema della giurisdizione: Cass. sezioni unite civili; ordinanza, 29- 07-2005, n. 15916 Il problema dellillecito Cass. 3 marzo 2001, n. 3132, responsabilità della Consob per omessa vigilanza Il problema della legittimazione ad agire Corte giustizia Comunità europee, 12-10-2004, n. 222/02 Tar Lazio, n. 3861/2003 e 1715/2004 d.leg. 29 dicembre 2006 n. 303: Banca dItalia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato, nellesercizio delle loro funzioni di controllo, rispondano dei danni cagionati da propri atti o comportamenti soltanto ove gli stessi siano posti in essere con dolo o colpa grave; lo stesso principio vale per i componenti degli organi e per i dipendenti

7 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 7 C) Strumenti finanziari derivati Nellambito delle operazioni di ristrutturazione del debito (estinzione anticipata di mutui) D.lgs. 164/2007: future (trattati in borsa), swap (scambio di pagamenti futuri) e forwards Lo strumento utilizzato è linterest rate swap: si corrispondono differenziali tra due flussi di interessi calcolati su di un capitale (scommetto sulle oscillazioni di mercato) + limiti inferiori o superiori (floors o caps) L. 244/ 2007: finalità di copertura e corrispondenza tra strumenti derivati e passività + obblighi informativi a carico degli enti territoriali verso ministero tesoro ai fini di verifica della trasparenza D.l. 112/2008, convertito nella l. 133/2008 e l. 203/2008: divieto di emettere prestiti obbligazionari e di far ricorso agli strumenti derivati fino alemanazione di apposito regolamento e comunque per un anno

8 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 8 Il codice dei contratti Art. 19 - contratti esclusi: anche quelli concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia Art. 27: principi applicabili: L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

9 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 9 Il cliente professionale pubblico e la giurisdizione Se possiede esperienza, conoscenza e qualità necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni Nello schema di regolamento: stato e regioni Enti locali solo su richiesta Il risvolto giurisdizionale: art. 30, c. 15, l. 289/2002, secondo cui, qualora gli enti territoriali ricorrano allindebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, i relativi atti e contratti sono nulli e le sezioni giurisdizionali della Corte possono irrogare agli amministratori che hanno adottato la delibera la condanna a una sanzione pari ad un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte lindennità di carica percepita al momento della commissione della violazione. Il giudice contabile come giudice del comportamento virtuoso (interesse comunitario?); strumento di garanzia

10 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 10 D) Crisi finanziaria; la soluzione italiana: un insieme composito di strumenti Crisi finanziaria e banche Misure di garanzia, che non incidono immediatamente sul debito pubblico Ricapitalizzazione, mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari speciali (ove gli istituti decidano di emetterli) Garanzia sulle passività Certificazione dei crediti nei confronti della p.a. per favorire liquidità Blocco derivati (rinvio)

11 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 11 Stato e banche Interesse alla stabilità bancaria … e interesse a garantire il credito a famiglie e imprese Strumenti non utilizzati Privilegio Messaggio al mercato: accertamento della situazione di inadeguatezza patrimoniale Ingerenza del pubblico Conformazione attività

12 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 12 Il quadro normativo D.l. 185/2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 D.m. 25 febbraio 2009 (tremonti bonds: sottoscrizione di obbligazioni speciali per ricapitalizzare le banche) Valenza conformativa: vincolo a favore di imprese e famiglie; adozione di un codice etico D.l. 155/2008 convertito nella l. 190/2008 D.m. 27 novembre 2008: concessione di garanzia sulle passività delle banche, valutando ladeguatezza patrimoniale e la capacità di far fronte alle obbligazioni

13 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 13 D) Crisi finanziaria e concorrenza Impegno degli Stati a preservare mercato e concorrenza, anche in un caso di grande emergenza Lincidenza sul tema degli aiuti di Stato (valutazione spetta alla Commissione) Artt. 87-89 Trattato In particolare, art. 87, par. 3, lett. c: Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (anche comunicazione 2004/c 244/02) In questo caso, però, regole speciali, fondate sullart. citato: disciplina della Commissione (applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie: es. Comunicazione 13 ottobre 2008, n. 2008/c 270/02; sulla ricapitalizzazione, v. Comunicazione 2009/c 10/03) Presupposti indicati: turbamento grave, circostanze eccezionali, interventi temporanei e limitati al minimo indispensabile (principio ripreso dai decreti nazionali) Si prevedono coperture di passività; ricapitalizzazione di banche e liquidazioni controllate; procedimento di valutazione da parte della commissione più celere

14 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 14 procedimento Procedimento amministrativo e legittimazione ad agire Quale tutela nei confronti commissione? A livello americano; tutela sì, ma con limitazioni; contro decisioni segretario al tesoro di acquisizione, assicurazione e gestione dei titoli sotto il profilo di ingiunioni e equitable relief; riti accelerati, restrizioni legittimazione agire

15 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 15 Giudice amministrativo sempre meno giudice delleconomia? Perché la risposta alla crisi è passata attraverso un incremento della discrezionalità In sede consultiva no consiglio di Stato perché decreti non aventi natura regolamentare Perché risposta è politica USA Perché cè esigenza di celerità Perché il processo è visto come ostacolo o non è attrezzato Perché non si fanno interventi Perché interviene il giudice contabile o il giudice ordinario

16 Università Commerciale L. Bocconi - Milano 16 Giudice amministrativo sempre meno giudice delleconomia? Forse perché no necessario: diritto amministrativo di garanzia, con le sue indicazioni, che dà stabilità e fiducia al mercato Il nuovo codice La legittimazione ad agire Però ruolo di garanzia del diritto comunitario interviene a garanzia la commissione in via preventiva Corregge la disciplina poco rispettosa delle garanzie


Scaricare ppt "Crisi e crisi attuale Crisi ed emergenza in generale La tematica dei commissari I rifiuti Il terremoto La crisi attuale di natura soprattutto finanziaria."

Presentazioni simili


Annunci Google