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Presentazione sul tema: "della normativa vigente"— Transcript della presentazione:

1 della normativa vigente
Evoluzione storica della normativa vigente Le fasi storiche che hanno segnato il diritto alla salute La filosofia del Decreto Legislativo 626/94 Il percorso della prevenzione dei rischi I soggetti coinvolti: attori della prevenzione

2 FASI STORICHE 1^ FASE - Nascita della MEDICINA DEL LAVORO 2^ FASE:
Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge 3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 4^ FASE - Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi G.C. Zuffo

3 1^ FASE: - Nascita della MEDICINA DEL LAVORO
1700 Bernardino Ramazzini Medico d’alto rango nella società dell’ancien régime, posò il suo sguardo - l’occhio clinico - su chi lavorando produceva e lavorando si ammalava “De Morbis Artificium” Primo studio sistematico delle malattie del lavoro 1900 Luigi Devoto

4 Fine secolo XVIII inizio XIX
2^ FASE: Rivoluzione industriale, lotte sociali: dall’autotutela alla tutela per legge Fine secolo XVIII inizio XIX Inghilterra primo paese Macchine idrauliche e a vapore Nuova organizzazione lavoro Varie problematiche sociali

5 Verso la fine XIX secolo
- meccanizzazione - nuove tecniche di produzione CONSEGUENZE spostamento manodopera dal settore agricolo a quello industriale (inadeguate istruzioni professionali)

6 CONSEGUENZE INFORTUNI crescente e preoccupante aumento ORARI
massacranti (12-14 h giorno) CONDIZIONI IGIENICHE E AMBIENTALI Precarie

7 Legge n. 3657 Regolamentava il lavoro dei fanciulli negli opifici, cave e miniere.

8 NASCITA DELLE SOCIETA’ OPERAIE CASSE DI MUTUO SOCCORSO
AUTOTASSAZIONE ISTITUZIONE DI UN FONDO COMUNE DISOCCUPAZIONE A COSA SERVIVANO? MALATTIA CASSE DI MUTUO SOCCORSO INFORTUNI INABILITA’ - INVALIDITA’

9 NASCITA DELLA CASSA NAZIONALE INFORTUNI
8 luglio 1883 fu promulgata la legge n che istituiva la Cassa Nazionale Infortuni, destinata - in regime di assicurazione facoltativa ad invogliare gli imprenditori ad assicurare i propri dipendenti, soprattutto per le tariffe di premio convenienti che vi erano praticate. Tuttavia il ricorso volontario all’assicurazione dei dipendenti non era visto di buon occhio dagli imprenditori, i quali preferivano pagare le indennità di volta in volta agli infortunati nei casi - rari - di propria colpa sentenziata in sede giudiziaria, che non versare annualmente i premi assicurativi.

10 Prevenzione degli infortuni e tutela degli infortunati
Inversione dell’onere della prova incentrando gli obiettivi sul rischio professionale e sull’assicurazione obbligatoria. Legge n. 80 (legge Guicciardini) Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni. Seguono una serie di regolamenti attuativi: Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 230 del 1899) nella cave e nelle miniere (R.D. 231 del 1899) nelle imprese o industrie esplodenti (R.D. 232 del 1899) nelle costruzioni (R.D. 205 del 1900) nelle ferrovie (R.D. 209 del 1903) nell’esercizio delle tramvie (R.D del 1911)

11 RIMANGONO ESCLUSE DI FATTO:
- piccole imprese - commercio - agricoltura - pubblico impiego

12 - Divieto di lavoro nei sotterranei
1902: IL LAVORO FEMMINILE Con la legge n.242 del 1902, nota come legge Carcano, viene regolamentato l’uso della forza lavoro femminile. - Divieto di lavoro nei sotterranei - Divieto di impiego in lavori insalubri e pericolosi; Limite di 12 ore nella durata della giornata lavorativa. Istituzione del congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile, peraltro, a tre settimane.

13 Nel 1930 viene predisposto il CODICE PENALE, nel quale
PENALE, nel quale vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dell’imprenditore (artt. 437 e 451). Nel 1942 viene predisposto il nuovo CODICE CIVILE : viene separata la tutela prevenzionistica da quella assicurativa: la tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087).

14 CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930
Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. D O L O Intenzione o consapevolezza di ledere un diritto altrui, mediante inganno o raggiro o recando danno...

15 CODICE PENALE, Regio Decreto n.1398 19/10/1930
Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. C O L P A Atto, comportamento che contravviene in modo involontario a una norma giuridica o morale

16 Tutela delle condizioni di lavoro
CODICE CIVILE, 1942 Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

17 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 1947
Artt.1, 4, 32, 35, 38, 41 - L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti - Lo Stato si impegna a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, malattia...

18 D.P.R. 547 del Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. D.P.R. 303 del Norme generali per l’igiene del lavoro.

19 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
D.P.R. 1124/65 COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA A TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI -ATTIVITA’ PROTETTE: Lavori eseguiti con macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa… Lavori espletati in…attività complementari o sussidiarie rispetto a quella principale svolta dall’impresa… Lavori espletati in opifici, lavoratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti Lavorazioni specifiche (28 tipologie) previste dall’art.1

20 1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70)
3^ FASE: Lotta alla nocività, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sinergie Sindacato/ Medicina preventiva del Lavoro 1970: STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/70) ART. 5: libertà e dignità del lavoratore: vietato, al datore di lavoro, eseguire accertamenti sull’idoneità e sulle infermità per malattia o infortunio ART. 9: titolarità del diritto dei lavoratori a gestire, con il concorso di tutte le forze che ritengono opportune, la tutela della salute e dell’integrità fisica in rapporto ai rischi che il lavoro comporta

21 1970: PARITA’ DEI DIRITTI UOMO-DONNA
Con la Legge 125/91 si possono promuovere Azioni Positive nei Luoghi di lavoro per realizzare una concreta parità e dare pari opportunità di carriera a uomo e donna. Tali progetti da realizzare in accordo tra OO.SS. e azienda, sono finanziate dalla Comunità Europea 1970: PARITA’ DEI DIRITTI UOMO-DONNA Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - VIETA qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.. - RICONOSCE DIRITTO alla donna di avere la stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. - STABILISCE CRITERI COMUNI per uomini e donne dei sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni - VIETA qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. - ANNULLA tutte le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella legge stessa

22 1971: I DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI (L.1204/71)
- Divieto di licenziamento - Divieto di sospensione dal lavoro - Astensione obbligatoria dal lavoro - Spostamento ad altre mansioni - Astensione facoltativa dopo il parto - Astensione dal lavoro durante le malattie del bambino - Permessi retribuiti post-partum G.C. Zuffo

23 Le tappe significative delle normative Europee
4^ FASE: Direttive comunitarie europee: prevenzione dei rischi Le tappe significative delle normative Europee

24 1984 TRATTATO DI SCHENGHEN: abbattimento barriere terrestri e marittime tra Paesi aderenti; libera circolazione di merci e persone con semplice carta di identità

25 TRATTATO DI MAASTRICHT
: E’ stato siglato il 9 e il 10 dicembre 1991 a Maastricht, in Olanda, durante il vertice tra i Paesi della CEE che portò, il 7 febbraio 1992, alla firma del "Trattato sull'Unione europea". - creazione di una Banca Centrale Europea (BCE);  - l'adozione dell'euro entro il 1999; - la nascita di una nuova dimensione chiamata "cittadinanza europea " che implica la coscienza di una nuova appartenenza politica, geografica, culturale, sociale ed economica;  - una politica di crescita economica e di sviluppo dell'occupazione e una politica estera e della difesa comuni; - l'armonizzazione dei sistemi fiscali e delle normative pubblicitarie; - la caduta dei monopoli nazionali nel settore dei trasporti

26 D.Lgs.19.9.1994 n.626 PREVENZIONE Globale Organizzata Programmata
In-formata Partecipata

27 Legge Tecnica Legge tecnica COME E COSA CAMBIA? Qualcosa in
continua evoluzione

28 Si passa da una “protezione oggettiva”, prevalentemente tecnologica, garantita dal Datore di Lavoro, ad una prevenzione “soggettiva” ed autotutela con preminente ruolo riservato alla informazione, formazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori, direttamente responsabili e responsabilizzati ad evitare i rischi professionali prima del loro insorgere ed alla chiara e precisa stesura di regole procedurali, lavorative interne che garantiscono la tutela del lavoratore mentre esegue le sue mansioni.


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