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Il bilancio dello Stato

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Presentazione sul tema: "Il bilancio dello Stato"— Transcript della presentazione:

1 Il bilancio dello Stato
APPUNTI DELLE LEZIONI ANNO ACCADEMICO 2001/02 Dott. Flaviano Moscarini

2 Organizzazione delle lezioni sul Bilancio dello Stato
Orario delle lezioni: Venerdì ore (aula III) Ricevimento studenti: Venerdì (dopo la lezione) presso l’Istituto di Ragioneria (3° piano) Materiale didattico per gli studenti frequentanti: gli appunti delle lezioni ed eventuale altro materiale didattico sono disponibili sul sito: w3.uniroma1.it/laghi Le slides sono intese come un supporto didattico agli appunti presi a lezione. Materiale didattico per gli studenti NON frequentanti: Dispense e altro materiale da richiedere al Prof. Laghi.

3 Programma d’esame sul Bilancio dello Stato
Perché possiamo definire lo Stato come “azienda” Attività – gestione – sistema informativo dello Stato La gestione patrimoniale La gestione finanziaria La programmazione economico – finanziaria: Le fonti normative Il Documento di Programmazione economico-finanziaria Il bilancio annuale di previsione I fondi di bilancio Il bilancio pluriennale La legge finanziaria I provvedimenti collegati Le relazioni economico-finanziarie Il rendiconto generale Le modifiche al bilancio approvato

4 Un quadro di sintesi della “manovra finanziaria”
Lezione del 12/10/01 “sessione di bilancio” 30/06/2001 Dpef 30/09/2001 Ddl bilancio annuale 2002 Ddl bilancio pluriennale Ddl legge finanziaria 2002 Relazione previsionale e programmatica 15/11/2001 Ddl “collegati” 31/12/2001 Approvazione: Legge finanziaria 2002 Bilancio annuale 2002 Bilancio pluriennale

5 Un quadro di sintesi della “manovra finanziaria” (continua)
Lezione del 12/10/01 Anno finanziario 2002 30/03/2002 30/04/2002 (Durata max dell’esercizio provvisorio) 30/06/2002 Rendiconto generale Legge di “assestamento” Relazione sulla situazione economica del paese

6 Definizione di Stato Lezione del 19/10/01 Lo Stato è un ente politico, territoriale, sovrano. E’un ente politico perché può assumere a contenuto della propria azione tutte le finalità che ritenga opportuno assumere ( -> libertà di scelta dei fini). Il territorio costituisce la sfera di validità e di efficacia dell’ordinamento dello Stato ( -> il territorio è elemento costitutivo dello Stato). Senza il territorio lo Stato non potrebbe esistere. Enti pubblici territoriali sono – oltre lo Stato – le regioni, le province e i comuni (art.114 Cost.). Lo Stato è un ente sovrano perché è un ordinamento che si autolegittima. Lo Stato afferma la sua autorità su tutte le entità o istituzioni esistenti nell’ambito del proprio territorio. Gli elementi costitutivi dello stato sono, quindi: Il popolo Il territorio La sovranità

7 Definizione di azienda
Lezione del 19/10/01 L’azienda è un istituto economico duraturo composto da persone, beni e operazioni che produce beni e servizi destinati a soddisfare i bisogni umani. ISTITUTO: complesso coordinato di elementi (persone, beni, operazioni); ECONOMICO: l’azienda adatta i mezzi scarsi a disposizione ai fini molteplici da conseguire; DURATURO: l’azienda permane oltre la vita fisica dei beni e delle persone; l’azienda è composta da: persone -> organizzazione beni -> capitale operazioni -> gestione l’azienda PRODUCE beni e servizi destinati a soddisfare i bisogni umani: questa è la “missione” dell’azienda.

8 Perché possiamo definire lo Stato come “azienda”
Lezione del 19/10/01 Lo Stato: è un ISTITUTO in quanto è un complesso coordinato di elementi (tra cui gli organi costituzionali, il patrimonio dello Stato, la gestione finanziaria); è un istituto ECONOMICO in quanto adatta i mezzi scarsi a disposizione (entrate tributarie su tutte) ai fini molteplici (ordine pubblico, giustizia, assistenza sanitaria, previdenza….); è DURATURO in quanto permane oltre la vita dei governanti e dei cittadini; è composto da: una struttura organizzativa (gli organi dello Stato: Capo dello Stato, Parlamento, Governo,Capo del Governo, ministri….); un patrimonio (territorio dello Stato, immobili, partecipazioni in imprese….); un insieme di operazioni (gestione patrimoniale e gestione finanziaria); PRODUCE beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto o indiretto della popolazione presente sul territorio (attività di produzione, di autoproduzione e di erogazione) Governo mezzi scarsi Parlamento fini molteplici

9 Caratteristiche dello Stato-Azienda
Lezione del 19/10/01 Lo Stato si può configurare come “azienda” in quanto: ha personalità giuridica di diritto pubblico (la personalità giuridica risulta dalla Costituzione e da tutto l’ordinamento); Svolge attività di: erogazione in senso stretto (attività volta a soddisfare direttamente i bisogni di soggetti esterni allo Stato in favore dei quali lo Stato agisce; es. stranieri presenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani residenti all’estero….); autoproduzione (attività volta a soddisfare direttamente i bisogni dei soggetti interni allo Stato; es. cittadini residenti); produzione (produce beni e servizi destinati ad essere scambiati sul mercato; es. energia elettrica tramite la controllata Enel, servizi postali……); Presenta una struttura organizzativa articolata in organi con diverse caratteristiche e funzioni. Tali organi si suddividono in: costituzionali (es. Parlamento, Governo…..); di amministrazione attiva (es. ministeri); consultivi (es. Avvocatura dello Stato); di controllo (es. Corte dei Conti).

10 Struttura organizzativa dello Stato
Lezione del 19/10/01 Corte Costituzionale organi di amministrazione attiva organi di controllo Corte dei Conti Ministeri Tecnici Parlamento Governo organi costituzionali Ministeri Finanziari (Tesoro e Finanze) Cariche Istituzionali Capo del Governo

11 Attività – Gestione – Sistema Informativo dello Stato
Attività – Gestione – Sistema Informativo dello Stato Lezione del 26/10/2001 [Nell’ambito delle aziende, il SISTEMA INFORMATIVO viene definito come l’insieme dei dati, informazioni procedure e centri destinati alla rilevazione dei fatti di gestione a alla determinazione e interpretazione dei risultati della gestione]. Il Sistema Informativo (S.I.) dello Stato-Azienda permette di determinare ed interpretare i risultati della propria gestione patrimoniale e finanziaria. Gli organi dello Stato preposti alla rilevazione dei fatti di gestione e alla determinazione ed interpretazione dei risultati sono: Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: è un organo che dipende dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento. Esercita controlli e verifiche sull’andamento della spesa pubblica. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e alla relativa quantificazione degli oneri; da esso dipende gerarchicamente l’Ispettorato per le Politiche di Bilancio che predispone il bilancio di previsione; gli Uffici Centrali di Bilancio: sono organi che dipendono gerarchicamente dalla Ragioneria Generale ma sono dislocate presso i vari ministeri (cioè non dipendono dai ministeri). Rilevano contabilmente i fatti di gestione compiuti dai ministeri di appartenenza e concorrono alla predisposizione del progetto di bilancio di previsione.

12 Organigramma (parziale) del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministro Dipartimento del Tesoro Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Dipartimento per l’Amministrazione Generale del Personale Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione U.C.B difesa Ispett. per le Politiche di bilancio finanze sanità Ispett. Generale di Finanza interno Ispett. per l’informatizzazione della contabilità di Stato tesoro …………….. Ispett. per i rapporti finanziari con l’ Unione Europea ……………..

13 La gestione patrimoniale dello Stato Lezione del 26/10/2001
La gestione patrimoniale riguarda l’insieme di operazioni inerenti le acquisizioni, la conservazione e le alienazioni relative al complesso patrimoniale a disposizione. I beni dello Stato si classificano in: beni demaniali ; beni patrimoniali. I beni demaniali sono: inalienabili (non possono essere venduti); imprescrittibili (non possono essere acquistati); infruttiferi (e quindi non valutabili); esempi di beni demaniali sono: il mare, la spiaggia, porti… I beni patrimoniali si classificano in: beni indisponibili: sono beni inalienabili fino a quando un’apposita legge non ne consente la vendita (esempi: foreste, cave, caserme, miniere…); beni disponibili: sono tutti gli altri bei di proprietà dello Stato (esempi: beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni…..). I beni demaniali e patrimoniali dello Stato esistenti in un dato momento sono indicati e descritti negli “inventari” redatti dal Ministero (adesso Dipartimento) del Tesoro.

14 Il Conto Patrimoniale dello Stato Lezione del 26/10/2001
Nel conto patrimoniale dello Stato figurano soltanto i beni patrimoniali poiché i beni demaniali non sono valutabili e quindi non possono essere considerati sotto l’aspetto quantitativo (cioè non hanno natura economica); Conto Generale del Patrimonio dello Stato ATTIVITA’ Beni indisponibili Beni disponibili Attività finanziarie Residui attivi (entrate accertate non riscosse) Crediti di tesoreria (es. crediti c/c presso Banca d’Italia) Denaro (DEFICIT PATRIMONIALE) PASSIVITA’ Debiti a medio-lungo termine (es. BTp, CcT,…) Debiti a breve termine Residui passivi (uscite impegnate e non pagate) Debiti di finanziamento a breve (es.BoT) Debiti di tesoreria (es. crediti c/c presso Banca d’Italia) PATRIMONIO NETTO La differenza tra il valore delle Attività e il valore delle Passività rappresenta il Patrimonio Netto dello Stato (se A-P>0) oppure il Deficit Patrimoniale (se A-P<0).

15 Schema di riepilogo della lezione precedente Lezione del 9/11/01
Ministero dell’Economia Ragioneria Generale Sistema informativo dello Stato Uffici Centrali del Bilancio Gestione patrimoniale dello Stato Beni demaniali indisponibili inventari Conto Generale del Patrimonio dello Stato Beni patrimoniali disponibili

16 La gestione finanziaria dello Stato Lezione del 9/11/01
La gestione finanziaria dello Stato riguarda: la programmazione e la raccolta delle risorse, che danno luogo a ENTRATE; la programmazione e l’impiego delle risorse, che danno luogo ad USCITE (denominate SPESE). Le ENTRATE si classificano in: entrate tributarie (es. imposte, tasse,…); entrate extra-tributarie (es. redditi patrimoniali, dividendi da società, proventi diversi…); entrate di natura patrimoniale (es. vendita di immobili); entrate per accensione di prestiti (es.emissione di BTp, BoT,….). Le USCITE si classificano in: spese correnti (es. stipendi a dipendenti statali, spese per servizi…); spese in conto capitale (es. investimenti in beni reali…); spese per rimborso di prestiti (es. rimborso BTp, BoT,….). La differenza tra entrate ed uscite determina il RISULTATO FINANZIARIO: se E-U >0 allora si avrà un AVANZO finanziario Se E-U =0 allora si avrà un PAREGGIO finanziario Se E-U <0 allora si avrà un DISAVANZO finanziario

17 La gestione finanziaria dello Stato: le fasi delle entrate e delle uscite Lezione del 9/11/01
Le entrate e le uscite finanziarie si manifestano in più fasi. Le fasi delle entrate sono: Previsione: è la fase in cui vengono previste le entrate. Un’entrata è detta prevista quando è iscritta in un apposito bilancio finanziario di previsione. Accertamento: è la fase in cui sorge il diritto a riscuotere un’entrata. In questa fase sono definiti: nome del debitore causale ammontare dell’entrata data di scadenza Riscossione: è la fase in cui il concessionario della riscossione (esattore) riceve il pagamento. Versamento: è la fase in cui il concessionario della riscossione versa le somme riscosse al tesoriere (cassiere).

18 La gestione finanziaria: le fasi delle entrate e delle uscite
La gestione finanziaria: le fasi delle entrate e delle uscite Lezione del 9/11/01 Le fasi delle uscite sono: Previsione: è la fase in cui vengono previste le uscite. Un’uscita è detta prevista quando è iscritta in un apposito bilancio finanziario di previsione; ciò significa che è stata stanziata una somma. Impegno: è la fase in cui nasce l’obbligo giuridico al pagamento.Non è necessario che siano specificati il nome del creditore, la causale e l’importo. Liquidazione: è la fase in cui si perfeziona l’impegno. L’obbligo giuridico si definisce in modo puntuale in tutte le sue componenti. Ordinazione:viene emesso un mandato di pagamento con cui si autorizza il tesoriere a pagare. Pagamento: è la fase in cui il tesoriere effettua il pagamento. RESIDUI ATTIVI: le entrate accertate in un esercizio finanziario possono essere state non riscosse nello stesso periodo di tempo. Quindi, a fine esercizio si hanno dei crediti che prendono il nome di residui attivi RESIDUI ATTIVI= E accertate – E riscosse RESIDUI PASSIVI: le uscite impegnate in un esercizio finanziario possono essere state non pagate nello stesso periodo di tempo. Quindi, a fine esercizio si hanno dei debiti che prendono il nome di residui passivi RESIDUI PASSIVI= U impegnate – U pagate

19 La gestione finanziaria: le fasi delle entrate e delle uscite
La gestione finanziaria: le fasi delle entrate e delle uscite Lezione del 9/11/01 La gestione finanziaria: le fasi delle entrate e delle uscite FASI DELLE ENTRATE FASI DELLE USCITE fasi di previsione Previsione Accertamento Riscossione Versamento Previsione Impegno Liquidazione Ordinazione Pagamento fasi di diritto fasi di adempimento

20 Perenzione amministrativa Lezione del 9/11/2001
PERENZAIONE AMMINISTRATIVA I residui passivi [uscite impegnate – uscite pagate] vengono eliminati dalle scritture contabili, mediante la perenzione amministrativa, qualora non sia stato esercitato il diritto alla riscossione del credito entro un periodo di tempo. Il periodo di tempo varia a seconda della natura della spesa a cui si riferisce il residuo: SPESE CORRENTI possono essere mantenuti fino al 3°esercizio successivo SPESE DI INVESTIMENTO (c/capitale) possono essere mantenuti fino al 5° esercizio successivo. La perenzione amministrativa non fa venir meno l’obbligazione. L’obbligazione verrà meno soltanto quando saranno scaduti i termini della prescrizione previsti per legge.

21 La programmazione aziendale Lezione del 16/11/2001
La programmazione aziendale consiste nel delineare: un sistema di obiettivi strategici di medio-lungo periodo coerenti con le finalità dell’azienda; un sistema di obiettivi intermedi di breve periodo funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici; un sistema di delega delle responsabilità (ai fini dell’assegnazione delle risorse); un sistema di rilevazione (ai fini di fornire informazioni utili sia in sede preventiva che consuntiva); un sistema di controllo (ai fini di ricavare giudizi sulla gestione in maniera da orientarla e correggerla verso gli obiettivi prefissati). Le finalità della programmazione aziendale sono: la razionalizzazione delle scelte e delle decisioni; la razionalizzazione dell’esecuzione delle dette scelte e decisioni;

22 Termine di presentazione alle Camere
La programmazione economica e finanziaria dello Stato Lezione del 16/11/2001 La programmazione economico-finanziaria e le norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, sono regolate dalla legge n.468/1978 modificata dalle leggi nn. 362/1988, 94/1997, 208/1999. L’attuale sistema di programmazione è impostato su tre fondamentali momenti cui corrispondono altrettante scadenze per la presentazione alle Camere dei relativi documenti da parte del Governo (art.1 bis L.468/78). Provvedimento Termine di presentazione alle Camere Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef) 30 giugno Disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale Disegno di legge finanziaria Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale programmatico 30 settembre Disegni di legge collegati alla manovra finanziaria 15 novembre L’insieme dei provvedimenti presentati alle Camere costituiscono la “manovra finanziaria” del Governo. Essa deve essere sottoposta al dibattito parlamentare per l’approvazione. Si parla in proposito di “sessione di bilancio” (l’attività ordinaria delle Camere si sospende per far posto ai lavori che hanno per oggetto la manovra di bilancio).

23 Il documento di programmazione economico-finanziaria(art. 3 L
Il documento di programmazione economico-finanziaria(art.3 L.468/78) Lezione del 16/11/2001 E’ il primo documento che viene presentato dal Governo alle Camere nell’ambito della manovra finanziaria. Il termine di presentazione è il 30giugno. Nel Dpef si fissano gli obiettivi di finanza pubblica che il Governo intende raggiungere nel medio-lungo termine (cioè nel periodo compreso nel bilancio pluriennale, che è non inferiore a tre anni). Il Dpef non è un atto legislativo, ma ha il significato di una “dichiarazione d’intenti” del Governo. La sua approvazione da parte delle Camere costituisce un vincolo di natura politica e programmatica all’azione del Governo. Il CONTENUTO del Dpef acquisirà efficacia normativa una volta recepito dalla legge finanziaria e di bilancio.

24 Il documento di programmazione economico-finanziaria(art. 3 L
Il documento di programmazione economico-finanziaria(art.3 L.468/78) Lezione del 22/11/2001 Il contenuto essenziale del Dpef Il Dpef si compone di quattro parti: Premessa descrittiva sulla valutazione della situazione economica e finanziaria nazionale ed internazionale e sull’analisi degli scostamenti rispetto gli obiettivi fissati nei precedenti Dpef. Previsioni tendenziali dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Descrizione degli obiettivi di politica economica: OBIETTIVI MACROECONOMICI: sviluppo del reddito e occupazione; OBIETTIVI DI FINANZA PUBLICA: Deficit/PIL, Debito/PIL e l’indebitamento netto e debito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL. Esposizione degli interventi e delle riforme (es. politiche sociali e industriali) che si vogliono attuare per il conseguimento degli obiettivi indicati. Analisi dell’andamento programmatico dell’economia e della finanza pubblica italiana: valutazione degli effetti degli interventi programmati in rapporto all’andamento tendenziale dell’economia e della finanza pubblica. Indica i criteri generali di formazione dei documenti di bilancio.

25 Il bilancio annuale di previsione Lezione del 22/11/2001
Il bilancio annuale di previsione è il documento con cui si programma la gestione finanziaria di un periodo amministrativo, corrispondente all’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno (art.1 L.468/78). Il disegno di legge del bilancio annuale (predisposto dal Governo) è sottoposto all’approvazione delle Camere secondo le procedure adottate per tutti gli atti legislativi in genere (i modi di discussione in sede Parlamentare sono disciplinati da regolamenti delle Camere; sono proponibili emendamenti…). Il bilancio annuale, quindi, una volta approvato diventa legge. Con l’approvazione del bilancio, il Parlamento autorizza il Governo a riscuotere le somme iscritte a credito e a pagare le somme stanziate per la spesa. (vedi le fasi delle E e delle U). In mancanza della legge di bilancio lo Stato non sarebbe autorizzato a pagare le somme di cui è debitore e ad esigere il pagamento delle entrate (“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, art.23 Cost.). L’indicazione e la quantificazione delle entrate e delle spese avviene mediante l’approvazione di apposite leggi. Quindi il bilancio è una legge solo formale in quanto “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese” (art. 81 Cost.). Il bilancio non è invece una legge in senso sostanziale perché ha un contenuto innovativo limitato per l’ordinamento giuridico, dato che con esso non si possono variare l’assetto e la misura delle entrate e delle spese. Cioè il bilancio è a legislazione vigente in quanto viene redatto sulla base della legislazione vigente.

26 I principi di redazione del bilancio annuale Lezione del 23/11/2001
Il bilancio annuale deve rispondere ad una serie di criteri che traggono origine dalla Costituzione, dalla legislazione ordinaria e dalla dottrina. Questi criteri di redazione del bilancio sono: ANNUALITA’: “Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo” (art.811 Cost.). La gestione finanziaria dello Stato viene periodizzata come in qualsiasi altra azienda. I termini di decorrenza del periodo annuale di gestione coincidono con l’anno solare (1/1 – 31/1), come previsto dall’art.1 L.468/78. PAREGGIO: il pareggio si ottiene quando vi è equilibrio tra entrate e spese. Per lo Stato il principio del pareggio è derogabile ai fini di tener conto della situazione economico-sociale del paese. UNIVERSALITA’(art.5 L.468/78): si intende la necessità di considerare nel bilancio tutte le spese e tutte le entrate dello Stato, al fine di fornire un quadro fedele ed esauriente del complesso dell’attività statale. In realtà la costruzione di un conto consolidato delle Pubbliche amministrazioni rimane un obiettivo ancora da conseguire.

27 I principi di redazione del bilancio annuale Lezione del 23/11/2001
UNITA’(art.5 L.468/78): tutte le entrate vanno a finanziare tutte le spese. Quindi non è possibile una relazione diretta tra entrate e uscite. Da ciò consegue che non si può istituire un’imposta per pagare un determinato servizio pubblico individuale (divieto dei tributi di scopo). INTEGRITA’(art.5 L.468/78): le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese di riscossione e di ogni altra spesa a questa collegate. Le spese devono essere, quindi, iscritte INTEGRALMENTE e non sono possibili compensazioni. CHIAREZZA: il bilancio deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. VERIDICITA’: corrispondenza tra scritture contabili e norma sostanziale di entrata e di uscita. E1 U1 E2 U2 E3 U3 E U1 E U2 E U3 NO

28 I principi di redazione del bilancio annuale Lezione del 23/11/2001
SPECIALIZZAZIONE: le entrate e le spese devono essere classificate in modo analitico e sintetico al fine consentire una maggiore chiarezza e facilitare il controllo sull’attività amministrativa del Governo. PUBBLICITA’: il bilancio dello Stato deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in modo che tutti possano conoscere la gestione finanziaria ed economica dello Stato.

29 Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art. 2 L
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art.2 L.468/78) Lezione del 23/11/2001 Il bilancio dello Stato viene redatto in termini di competenza e in termini di cassa. Bilancio in termini di cassa (cs) ENTRATE RISCOSSE USCITE PAGATE Bilancio in termini di competenza (cp) ENTRATE ACCERTATE USCITE IMPEGNATE Il bilancio annuale di previsione contiene (art.2 comma 2): Ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Residui attivi = E accertate – E riscosse Residui passivi = U impegnate – U pagate Ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno a cui il bilancio si riferisce (bilancio di competenza) Ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno a cui il bilancio si riferisce (bilancio di cassa)

30 Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art. 2 L
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art.2 L.468/78) Lezione del 23/11/2001 La struttura del bilancio è stata profondamente modificata dalla L.94/97. L’obiettivo di queste modifiche era quello di rendere il bilancio più leggibile mediante l’aggregazione e la riclassificazione delle voci di bilancio. Le voci di bilancio, che erano raggruppate in una miriade di capitoli (circa 6.000), vengono aggregate in Unità previsionali di base o Upb (attualmente circa 1.000). Le Upb sono le unità fondamentali ai fini dell’approvazione parlamentare mentre i capitoli rimangono le unità fondamentali ai fini della rendicontazione. Ad ogni Upb corrisponde un unico centro di responsabilità amministrativa a cui è affidata la relativa gestione. Il bilancio di previsione annuale, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dai seguenti documenti: Stato di previsione dell’entrata; Stati di previsione della spesa (tanti quanti sono i ministeri); Quadro generale riassuntivo; allegati e appendici.

31 Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art. 2 L
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art.2 L.468/78) Lezione del 29/11/2001 STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA Sono contenute tutte le Entrate dello Stato relative all’anno finanziario di riferimento. Nella nota preliminare allo stato di previsione dell’entrata (presente solo nel ddl del bilancio), sono indicati i criteri adottati per la previsione delle entrate. Le entrate sono raggruppate in: UPB Titoli Categorie Capitoli Upb. Unità fondamentali ai fini dell’approvazione parlamentare (Dipartimento Politiche Fiscali, Tesoro, Concessioni e Autorizzazioni, Beni artistici….). Titoli. Le entrate sono classificate in 4 titoli: entrate tributarie (tutte le entrate che derivano dalla riscossione delle imposte dirette / indirette e delle tasse); entrate extra-tributarie (contributi obbligatori, canoni, proventi dai servizi pubblici…); alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione crediti; entrate per accensione di prestiti. Categorie. Classificazione in base alla natura giuridica delle entrate (IRPEG, IRPEF, IVA,…). Capitoli. classificazione secondo l’oggetto dell’entrata, importante ai fini della rendicontazione

32 Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art. 2 L
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art.2 L.468/78) Lezione del 29/11/2001 STATI DI PREVISIONE DELLE USCITE Ci sono tanti stati (in forma di Tabelle) quanti sono i ministeri. Ciascuno stato di previsione è accompagnato da una nota preliminare (presente solo nel ddl del bilancio) in cui sono indicati i criteri adottati per la previsione delle spese. Le spese sono raggruppate in: Upb. Unità fondamentali ai fini dell’approvazione parlamentare. Titoli: Spese correnti (di funzionamento, per interventi, per oneri debito, per oneri comuni) Spese in conto capitale (spese investimento, oneri comuni, altre spese in c/capitale) Spese per rimborso prestiti Capitoli. Unità elementari ai fini della rendicontazione. Per meglio individuare le politiche pubbliche di settore e misurare il prodotto dell’attività amministrativa, le spese sono ripartite in FUNZIONI-OBIETTIVO in apposite tabelle riassuntive. Questa è una classificazione “esterna” alla struttura degli stati di previsione della spesa, con un significato solo conoscitivo, al fine di tenere conto dell’evoluzione degli obiettivi dell’azione pubblica. Le funzioni obiettivo esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. Esempi: servizi generali delle pubbliche amministrazioni (organi esecutivi, legislativi..), ambiente, istruzione, difesa (militare, civile..), ordine pubblico (tribunali, carceri…), …..

33 Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art. 2 L
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art.2 L.468/78) Lezione del 6/12/2001 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO In esso sono riportati i totali generali delle entrate e delle spese (distinte secondo i diversi titoli) e i risultati differenziali tra entrate e uscite. Viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE Entrate tributarie Entrate extratributarie ENTRATE CORRENTI Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e per riscossione di crediti ENTRATE FINALI Entrate per accensione di prestiti ENTRATE COMPLESSIVE SPESE Spese correnti Spese in conto capitale SPESE FINALI Spese per rimborso prestiti SPESE COMPLESSIVE

34 Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art. 2 L
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione (art.2 L.468/78) Lezione del 6/12/2001 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Saldi differenziali RISPARMIO PUBBLICO: (= entrate correnti – spese correnti). Indica la parte di entrate correnti che può andare a coprire le spese per investimenti. SALDO NETTO DA FINANZIARE O DA IMPIEGARE: (=entrate finali – spese finali) il saldo netto da impiegare (>0) indica l’ammontare delle risorse a disposizione per ulteriori impieghi e per coprire le spese per rimborso dei prestiti contratti in anni precedenti. Il saldo netto da finanziare (<0) esprime l’ammontare del debito che lo Stato deve contrarre per coprire le spese dell’anno di riferimento del bilancio, senza tener conto del rimborso di prestiti contratti negli anni precedenti. INDEBITAMENTO NETTO: (=entrate finali al netto delle entrate per riscossione dei crediti – spese finali al netto della spesa per attività finanziarie) si costruisce eliminando del “saldo netto da finanziare” tutte le entrate e le spese che hanno una caratterizzazione finanziaria (es. riscossione crediti). Esso misura l’incremento annuale dello STOCK di debito pubblico. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO: (= entrate finali – spese complessive). Indica l’ammontare del debito che lo Stato dovrà contrarre per coprire le spese dell’anno di riferimento e le spese per il rimborso di prestiti. (RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO = TITOLO IV DELLE ENTRATE)

35 I fondi di bilancio Lezione del 14/12/2001
Data la struttura del bilancio e data la natura di strumento di controllo sull’operato del governo, la legge ha previsto degli strumenti in grado di salvaguardare l’elasticità della gestione di bilancio. Tra questi strumenti rientrano i fondi di bilancio. FONDI DI RISERVA Art. 7,8,9,9 bis, 9ter L.468/78 FONDI DI BILANCIO FONDI SPECIALI Art. 11 bis L468/78

36 I fondi di riserva Lezione del 14/12/2001
I FONDI DI RISERVA sono: Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (art.7 L.468/78); Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti in conto capitale (art.8 L468/78); Fondo di riserva per spese impreviste (art.9 L.468/78); Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (introdotto dalla L.94/97, art. 9bis L.468/78); Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (introdotto dalla L.208/99, art. 9ter L.468/78).

37 I fondi di riserva Lezione del 14/12/2001
FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D’ORDINE (art.7 L.468/78) E’ istituito nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. E’ istituito per fronteggiare tre tipi di fatti: Pagamento imprevisto di residui perenti relativi a spese correnti. Incremento di spese obbligatorie (stipendi, pensioni, interessi sul debito). Incremento di spese relative all’accertamento e alla riscossione delle entrate. Utilizzo: le somme vengono trasferite dal fondo al capitolo con decreto del Ministero del Tesoro. FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI IN CONTO CAPITALE (art.8 L.468/78) E’ istituito nella parte in conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro al fine di coprire pagamenti di residui perenti relativi a spese d’investimento.

38 I fondi di riserva Lezione del 14/12/2001
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (art.9 L.468/78) E’ istituito nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Le caratteristiche delle spese impreviste sono: Inderogabilità: la spesa deve essere necessaria i improrogabile. Non continuità: la spesa non deve impegnare i bilanci futuri con continuità. Imprevedibilità: non può essere prevista al momento della presentazione del bilancio. Non deve rientrare tra le spese previste all.art.7 punto 2) della legge 468/78. Utilizzo: le somme vengono trasferite dal fondo al capitolo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Tesoro. La legge prevede che ci sia una lista di dette spese (relative all’utilizzo del fondo) in allegato allo stato di previsione del Ministero del Tesoro. Con la legge di approvazione del Rendiconto Generale dello Stato viene presentata una lista dei decreti promulgati per l’utilizzo del fondo in cui sono indicati i motivi del suo utilizzo.

39 I fondi di riserva Lezione del 14/12/2001
FONDO DI RISERVA PER AUTORIZZAZIONI DI CASSA (art.9 bis L.468/78, introdotto dalla L.94/97) E’istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Viene utilizzato per la copertura di eventuali deficienze di dotazioni dei capitoli. Utilizzo: le somme vengono trasferite dal fondo al capitolo con decreto del Ministero del Tesoro su proposta dei ministri interessati. FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (art.9 ter L.468/78 introdotto dalla L.208/99) E’istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro; serve per coprire le spese relative a leggi permanenti che hanno esaurito le dotazioni. Utilizzo: le somme vengono trasferite dal fondo alle Upb con decreto del ministero del Tesoro.

40 Esercizio provvisorio Lezione del 14/12/2001
Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 30/9. Deve essere approvato dal Parlamento entro il 31/12. Una volta approvata, la legge di bilancio è promulgata con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Parlamento non approvi la legge di bilancio entro il 31/12, subentra l’esercizio provvisorio ai fini di evitare la paralisi dell’attività amministrativa dello Stato. L’esercizio provvisorio è previsto dall’art.81 della Cost. e dall’art.16 della L.468/78. Questi ultimi due articoli menzionati precisano che: la concessione e la durata dell’esercizio provvisorio può essere stabilita solo per legge; la durata massima è di 4 mesi (cioè fino al 30/4); l’ammontare massimo della spesa per ciascun mese per cui è concesso l’esercizio provvisorio è pari a 1/12 delle spese previste nel bilancio in corso di approvazione, ad eccezione per le spese obbligatorie e non frazionabili (capitoli non frazionabili). L’esercizio provvisorio cessa con l’approvazione del bilancio da parte del Parlamento.

41 Bilancio pluriennale Lezione del 14 /3/2002 Viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre (art. 1 bis L.468/78) Le caratteristiche e i contenuti sono disciplinati dall’art. 4 della L.468/78 (così come modificato dalla L. 362/88): È elaborato dal Ministero dell’Economia È redatto solo in termini di competenza Viene elaborato sulla base degli obiettivi indicati dal DPEF Fa riferimento a un periodo di tempo non inferiore ai 3 anni (in genere si riferisce a 3 anni) Viene aggiornato ogni anno per ciascuno degli anni di previsione Non ha alcuna funzione autorizzativa. Non comporta quindi alcuna autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguie le spese. Viene elaborato in due versioni distinte: Bilancio pluriennale a legislazione vigente: si redige sulla base della legislazione vigente e quindi sconta gli effetti della legge finanziaria e dei collegati eventualmente già approvati. Di conseguenza il primo anno del bilancio pluriennale coincide con il bilancio annuale. In pratica, si sostanzia in un Quadro Generale Riassuntivo in cui sono messi in evidenza i risultati di sintesi e i saldi differenziali. Inoltre, è riportata anche un’analisi economica delle principali voci si spesa. Bilancio pluriennale programmatico: si redige sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF. In pratica, traduce in termini contabili gli obiettivi previsti nel DPEF. Non sconta gli effetti della legge finanziaria e dei collegati. Si sostanzia in un Prospetto in cui si evidenziano i risultati di sintesi e i saldi differenziali. Nella Nota Preliminare (presente solo nel ddl) si illustrano le previsioni del bilancio pluriennale e i motivi degli scostamenti rispetto al bilancio pluriennale precedente.

42 Legge finanziaria Lezione del 22 /3/2002
L’art.81 Cost. stabilisce che con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. La legge di approvazione del bilancio si limita a “fotografare” le entrate e le uscite previste dalla legislazione vigente (legge formale). Occorre uno strumento di coordinamento della finanza pubblica, in grado di coordinare le entrate e le uscite previste dalla legislazione vigente con gli obiettivi di breve – medio termine previsti dal Governo nel Dpef. Questo strumento è le legge finanziaria. La legge finanziaria offre quindi lo strumento per superare il carattere prevalentemente ricettivo dell’impostazione di bilancio. Infatti, quelle modifiche alla normativa vigente, che sono indispensabili per attuare le misure contenute nel Dpef attraverso la manovra di bilancio, trovano collocazione nella legge finanziaria che, essendo legge ordinaria sostanziale, può modificare l’ordinamento giuridico preesistente. La struttura della legge finanziaria è disciplinata dall’art. 11 della L.468/78, così come modificato dalle disposizioni contenute nelle leggi 362/88 e 208/99.

43 Legge finanziaria Lezione del 22 /3/2002
La legge finanziaria risulta così strutturata. Ha innanzitutto un contenuto obbligatorio, che è il seguente: la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la determinazione, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; la determinazione, per le leggi di spesa permanenti, della quota di competenza da iscrivere in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. gli importi dei fondi speciali previsti dall’art. 11-bis della L.468/78. La legge finanziaria può avere, inoltre, un contenuto eventuale. Può stabilire: le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi, nonché le correzioni delle imposte dirette e indirette conseguenti all’andamento dell’inflazione; stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale; norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa caratterizzate da un rilevante contenuto economico di miglioramento dei saldi; norme che comportano aumenti di spesa o di riduzione di entrata finalizzate al sostegno o al rilancio dell’economia; altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

44 Legge finanziaria Lezione del 22 /3/2002 La legge finanziaria non può contenere norme di delega di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. La legge finanziaria, invece, NON può introdurre NUOVE TASSE o NUOVI TRIBUTI e NON può prevedere NUOVE SPESE. Iter di approvazione della legge di bilancio e della legge finanziaria (secondo quanto stabilito dalla legge di approvazione approvazione degli articoli della legge di approvazione dei bilanci di previsione; approvazione della legge finanziaria; approvazione delle note di variazione (che così modificano gli articoli approvati della legge di bilancio); approvazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione.

45 Fondi speciali (art.11 bis L.468/78)
I fondi speciali vengono annualmente indicati e determinati nella loro misura dalla legge finanziaria. I fondi speciali provvedono alla copertura finanziaria di quei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, ed in particolare di quei provvedimenti volti a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Dpef. Soltanto la quota di competenza dell’anno viene iscritta nel bilancio annuale di previsione. Vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in appositi capitoli. I fondi speciali sono: in parte corrente; in parte c/capitale.

46 Fondi speciali (art.11 bis L.468/78)
FUNZIONAMENTO DEI FONDI SPECIALI MAGGIORI SPESE e/o MINORI ENTRATE generano ACCANTONEMENTI POSITIVI AL FONDO MINORI SPESE e/o MAGGIORI ENTRATE generano ACCANTONEMENTI NEGATIVI AL FONDO FONDO SPECIALE ACCANT.NEGATIVI ACCANT.POSITIVI SALDO DA ISCRIVERE in bilancio Provvedimento legislativo Gamma (a) Provvedimento legislativo Alfa (a) Provvedimento legislativo Delta (b) Provvedimento legislativo Beta (b)

47 Fondi speciali (art.11 bis L.468/78)
La differenza tra gli accantonamenti positivi e gli accantonamenti negativi costituisce il SALDO che si iscrive in bilancio. In ossequio a quanto previsto dall’art. 81della Costituzione: ”ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve prevedere i mezzi per farvi fronte”. Si ha che: ai provvedimenti legislativi che prevedono accantonamenti positivi viene associata una lettera alfabetica che corrisponde ad uno o più provvedimenti legislativi che prevedono accantonamenti negativi; la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che prevedono accantonamenti positivi non potrà avvenire fino a quando non verranno approvati anche i provvedimenti legislativi che prevedono accantonamenti negativi ai quali è associata la medesima lettera dell’alfabeto. UTILIZZO I fondi speciali vengono utilizzati mediante decreto del Ministro del Tesoro, esclusivamente per le destinazioni indicate nelle apposite tabelle, salvo che riguardino: spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali; improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese; situazioni di emergenza economico-finanziaria. Se i fondi non vengono utilizzati nell’esercizio finanziario, costituiscono economie di bilancio* (o economie di spesa). Ci sono alcune eccezioni e cioè se le spese sono relative a: spese in c/capitale; obblighi internazionali; pubblico impiego.

48 Fondi speciali (art.11 bis L.468/78)
*economie di bilancio: stanziamenti di competenza o di cassa che non sono stati impegnati nell’esercizio e che possono esserlo in quelli successivi. t0 Approvazione bilancio annuale Legge finanziaria Bilancio pluriennale Fondo Speciale UPB 300 Saldo 50 Provvedimento Alfa (a) (+spesa 50) capitoli 100 300 t1 1- approvazione provvedimento Beta (a) 2- accantonamento negativo al fondo (+ entrata 50) 3- approvazione provvedimento Alfa (a) (+ spesa 50) 4- incremento del relativo capitolo di spesa

49 Provvedimenti collegati
I provvedimenti collegati sono leggi che hanno la funzione di modificare la legislazione vigente quando: occorre istituire nuove imposte o abolirne di preesistenti; occorre intervenire sui meccanismi giuridici di determinazione delle leggi di spesa modificando i diritti e i doveri dei cittadini relativi alle prestazioni economiche dovute (esempio: spese pubbliche relative a pubblico impiego, sanità, ecc….). Devono contenere un’autonoma clausola di copertura. La quantificazione degli effetti economici di ciascun collegato è contenuta nella manovra finanziaria. La legge 208/99 prevede che i provvedimenti collegati devono essere individuabili nei loro contenuti con riferimento alle seguenti caratteristiche: devono essere presentati dal Governo al Parlamento entro il 15/11; devono avere contenuto omogeneo cioè devono riguardare lo stesso argomento (ad es. in materia fiscale, di contenimento della spesa pubblica); non necessariamente devono avere effetti finanziari immediati ma devono avere lo scopo di modificare la legislazione vigente (legge di spesa e di entrata). Per quest’ultimo motivo possono contenere deleghe al Governo; non possono contenere leggi in materia di contabilità di Stato se queste sono approvate nella sessione di bilancio; il contenuto del provvedimento collegato deve essere presentato nel documento di programmazione economico – finanziaria presentato dal Governo e approvato dal Parlamento cono apposita risoluzione.

50 Le relazioni economico – finanziarie
Le relazioni economico – finanziarie sono dei documenti che vengono presentati dal Governo al Parlamento con diverse finalità. Le principali relazioni economico – finanziarie sono: La relazione previsionale e programmatica; La relazione sulla situazione economica del paese. Questi documenti non sono disegni di legge soggetti ad approvazione parlamentare e non sono previste procedure d’esame, di discussione e di deliberazione. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Questo documento è predisposto dal Ministero del Tesoro e deve essere presentato al Parlamento entro il 30 settembre. Ha lo scopo di illustrare gli effetti della manovra economica in termini di finanza pubblica e di inserirli nel contesto economico generale. Il contenuto è diviso in due parti: contenuto tecnico – finanziario: descrive le decisioni di bilancio e in particolare illustra il contenuto del quadro generale riassuntivo dello Stato. Dà una spiegazione della differenza rispetto al bilancio precedente; fornisce informazioni sulla parte discrezionale della spesa e sugli effetti della manovra di finanza pubblica; contenuto economico: illustra la congruità della manovra di finanza pubblica rispetto alla situazione economica del paese. In particolare: illustra la situazione economica generale del paese; dà indicazioni sugli aspetti generali sui quali si intende incidere con la manovra di finanza pubblica; dà indicazioni del fabbisogno statale.

51 Le relazioni economico – finanziarie
In allegato alla relazione previsionale e programmatica vengono presentate: relazioni programmatiche di settore; relazioni sulle leggi pluriennali di spesa. Quest’ultime sono corredate da un quadro riassuntivo che indica: la data di scadenza l’eventuale rinnovo la somma stanziata la somma pagata l’eventuale residuo In base alla L.208/99 il Governo presenta un elenco di opere pubbliche finanziate parzialmente o integralmente dallo Stato per un importo superiore a 50 miliardi.

52 Le relazioni economico – finanziarie
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE Viene presentata dal Ministero del Tesoro ogni anno entro il 30 marzo. È divisa in tre parti: 1a parte: illustra l’evoluzione dell’economia italiana in raffronto con quella internazionale. 2a parte: troviamo informazioni sulla gestione di cassa con riferimento agli incassi e pagamenti. 3a parte: riguarda il lavoro e la protezione sociale (occupazione, sanità, previdenza….).

53 Rendiconto generale dello Stato (art.21-24 L.468/78)
Art. 81 Costituzione: “le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo”. Le ragionerie centrali trasmettono entro il 30 Aprile di ogni anno i conti ministeriali alla ragioneria generale (Ministero del Tesoro). La ragioneria generale trasmette entro il 31/5 alla Corte dei Conti il rendiconto generale dello Stato. La Corte dei Conti ha un mese di tempo (quindi entro il 30 giungo) per emettere il cosiddetto giudizio di parificazione. Giudizio di parificazione: è un giudizio sull’attendibilità e la conformità del rendiconto generale al bilancio annuale di previsione e alle scritture contabili tenute dalla Corte de Conti. Il Ministro del Tesoro, entro il 30 giungo, presenta al Parlamento il rendiconto generale e il giudizio di parificazione. STRUTTURA DEL RENDICONTO GENERALE Il rendiconto generale si compone di due parti: Conto del bilancio (rendiconto finanziario) Conto generale del patrimonio a valore (rendiconto patrimoniale) A – CONTO DEL BILANCIO La struttura del conto del bilancio è simile a quella del bilancio di previsione. Esistono tanti conti parziali quanti sono gli stati di previsione: un conto consuntivo per le entrate; tanti conti quanti sono i Ministeri per le spese.

54 Rendiconto generale dello Stato (art.21-24 L.468/78)
Per ciascun conto e per ciascun capitolo, vengono indicate: le entrate di competenza accertate, riscosse o da riscuotere; le spese di competenza impegnate, pagate e da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti; le somme versate in tesoreria e le somme pagate; il conto totale dei residui attivi e passivi da rinviare all’esercizio successivo. B – CONTO PATRIMONIALE Nel conto patrimoniale vengono indicate: le attività e passività patrimoniali e finanziarie con le variazioni derivanti dalle gestioni di bilancio; I punti di concordanza tra il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

55 Le modifiche al bilancio approvato
Il bilancio è predisposto in modo da far fronte, mediante i fondi di bilancio, a fatti imprevisti e imprevedibili. Si possono verificare eventi straordinari per i quali non è previsto il ricorso ai fondi di bilancio. Questi eventi incidono sul bilancio approvato oppure sulle “circostanze” poste alla base della previsione. Per questi motivi sono necessarie modifiche al bilancio approvato. Detti fatti straordinari possono portare a due tipi di situazioni: fatti straordinari che generano un aumento delle entrate o una diminuzione delle spese; questi fatti non generano particolari problemi. Per le spese il valore indicato in bilancio rappresenta il massimo valore impegnabile o pagabile; per le entrate il valore indicato in bilancio è valutativo e non è un valore limitativo. fatti straordinari che generano una diminuzione delle entrate oppure un aumento delle spese. Sorgono alcuni problemi per due ragioni: problema della copertura finanziaria; il bilancio viene approvato mediante legge e quindi tutte le variazioni al bilancio devono avere forza normativa. Tutte le variazioni di bilancio devono essere approvate mediante legge. La legge 468/78 all’art. 17 prevede un’unica legge di assestamento che deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 30 giugno (insieme al Rendiconto generale). Tuttavia ci sono delle eccezioni. Le spese possono essere coperte: mediante l’utilizzo dei fondi di bilancio; mediante le assegnazioni di bilancio previste dall’art.12 della L.468/78.

56 Le modifiche al bilancio approvato
LE ASSEGNAZIONI DI BILANCIO Riguardano aumenti diretti di capitoli di spese. Dette spese vengono appositamente previste dall’art.12 comma 1 e 2. Comma 1: sono spese che anche in modo generico sono previste da apposite leggi per le quali è necessario modificare le previsioni: le spese relative a restituzioni di tributi indebitamente pagati; le spese relative alle vincite del lotto; le spese relative a pagamenti del debito pubblico; spese relative a pagamenti per stipendi e pensioni. Comma 2: spese per partite di giro. Sono relative a stanziamenti verso terzi per conto dei quali si era provveduto a riscuotere le entrate.


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