La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Note introduttive alla discussione

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Note introduttive alla discussione"— Transcript della presentazione:

1 Note introduttive alla discussione
Linee guida per la pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree interessate dal rischio di incidente rilevante RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II Comitato tecnico-scientifico nazionale per l’attuazione del DM 9 maggio 2001 Note introduttive alla discussione

2 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Le modifiche introdotte all’articolo 12 della direttiva 96/82/CE dalla direttiva 2003/105/CE indicano agli Stati membri di: prevedere nella […] loro politica in materia di assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall’altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell’articolo 5, per non accrescere i rischi delle persone. collaborare con la Commissione affinché, entro il 31 dicembre 2006 siano emanati, da parte della medesima […] orientamenti che definiscano una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate presso i gestori e di tutte le informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.

3 Governo del territorio Legislazione concorrente (art.117, comma 3
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Materie interessate Potestà Funzioni dello Stato Governo del territorio Legislazione concorrente (art.117, comma 3 Cost.) Determinazione dei principi fondamentali – vedi sentenza 303/2003 e 362/2003 Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema Legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 2, lettera s) Cost.) Potestà regolamentare – sistema normativo “complesso e differenziato” - vedi sentenza 407/2002 Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 2, lettera m) Cost.) Potestà regolamentare Beni Culturali e paesistico-ambientali Tutela – Legislazione esclusiva dello Stato Valorizzazione – Legislazione concorrente Con Legge statale sono disciplinate le forme di coordinamento tra Stato e Regioni (T.U. Beni Culturali D.lgs. n.42/2004, …)

4 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Altre materie Il PDL AC 153 e altri “Governo del territorio” definisce tale materia come […] l’insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.

5 Il governo del territorio, quindi, comprende:
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Il governo del territorio, quindi, comprende: l’urbanistica (edilizia ed espropriazione); parte qua dei lavori pubblici e della difesa del suolo (Cost. 303/03 e 362/03); il sistema di coordinamento con le materie pertinenti e correlate (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, …)

6 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Osservazioni sintetiche circa lo stato di attuazione del D.M. 9 maggio 2001 A tre anni dall’entrata in vigore, il DM 9 maggio 2001 ha dimostrato di poter essere attuato in particolare nelle regioni ove esiste una legislazione sul governo del territorio di recente formazione, anche con significative implementazioni della normativa “minima” tramite gli strumenti di pianificazione. In alcune regioni, in base a quanto suggerito dallo stesso DM, il “controllo dell’urbanizzazione” è stato incardinato nell’ambito delle procedure di pianificazione ordinaria anche indipendentemente dall’ambito oggettivo della direttiva “Seveso II”.

7 livello “minimo” prescrittivo omogeneo sul territorio nazionale;
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Punti da mantenere: livello “minimo” prescrittivo omogeneo sul territorio nazionale; funzione e struttura di “guida” per la pianificazione nelle aree RIR; flessibilità di utilizzazione all’interno delle diverse L.U.R. e nel processo ordinario di pianificazione; forma di “pianificazione strategica”, integrabile dagli strumenti tipici del governo del territorio (PRG, PTCP);

8 Punti da migliorare, sulla base dell’esperienza pregressa:
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Punti da migliorare, sulla base dell’esperienza pregressa: generalizzazione del metodo di verifica della compatibilità territoriale, tenendo conto della classificazione delle destinazioni d’uso della disciplina urbanistica; metodo di verifica della compatibilità ambientale, tenendo conto delle declaratorie di tutela già definite dagli strumenti di pianificazione e dai vincoli esistenti, nonché della pericolosità degli stabilimenti; semplificazione e unificazione dello scambio e archiviazione delle informazioni; definizione di processi, anche economici, per l’attuazione delle previsioni di pianificazione e dei programmi integrati di intervento, con il coinvolgimento del gestore nelle forme di perequazione e di compensazione fondiaria laddove previste dalle LUR; definizione delle aree “intorno” agli stabilimenti ove agisce la normativa; incentivazione del processo di pianificazione in sostituzione del regime “transitorio”, definizione dei criteri di miglioramento edilizio degli immobili potenzialmente interessati da scenari di danno;

9 Punti da innovare, in base all’esperienza pregressa:
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Punti da innovare, in base all’esperienza pregressa: inserimento del “rischio tecnologico” nella struttura normativa regionale sul “governo del territorio”, e differenziazione dei livelli di pianificazione urbanistica anche per il RIR (strutturale / operativo-conformativo); definizione di livelli di “messa in sicurezza” da raggiungere tramite l’attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e conseguente applicazione dei principi di perequazione e compensazione a tutti i soggetti privati, inclusi i gestori; verifica degli effetti e della sostenibilità socio-economica delle misure di pianificazione delle aree a rischio di incidente rilevante (ritenendo applicabile la direttiva sulla VAS per la verifica della sostenibilità ambientale e assorbita tale verifica nelle VAS / VALSAT derivanti da legislazioni regionali (Emilia e Romagna, Veneto, Basilicata, Calabria, …) ;

10 Obiettivi della discussione:
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Obiettivi della discussione: Individuare, definire e trattare gli argomenti da inserire nelle “Linee guida” previste dal D.Lgs. di modifica del D.Lgs. 334/99, implementando i “requisiti minimi” previsti dal D.M. 9 maggio 2001, per: mettere a fattor comune tra Stato, regioni, province, comuni, … le esperienze realizzate nel ambito della pianificazione territoriale e urbanistica delle aree a rischio di incidente rilevante; fornire, con le “linee guida” informazioni, modalità, esempi e argomentazioni per consentire ai “soggetti destinatari” un ulteriore progresso dei metodi e degli strumenti per la “messa in sicurezza” del territorio.

11 DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n.238
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Mandato del nuovo D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n.238 Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Art. 23

12 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 334 del 1999, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della salute, delle attivita' produttive e per i beni e le attivita' culturali, previa espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 334 del Dette linee guida tengono conto della necessita' di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed individuano inoltre: a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante; b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno; c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.

13 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Resoconto della riunione del Comitato tecnico-scientifico per l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001 del 7 marzo 2005 Definizione nel D.Lgs. di recepimento della direttiva 2003/105/CE degli obiettivi e dei criteri generali per l’emanazione di un DPCM relativo a “linee guida” per il governo del territorio nelle aree a rischio di incidente rilevante, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […] ad ampia base concertativa istituzionale e non, … e d’intesa con la Conferenza Unificata per:

14 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
1. stabilire gli indirizzi nell’ambito della politica in materia di assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli, tenendo conto dei “requisiti minimi” di sicurezza stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per: insediamenti di stabilimenti nuovi; modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché realizzazione di reti e nodi delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità, nelle aree potenzialmente interessate dagli effetti di incidente rilevante quali, ad esempio, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale.

15 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. stabilire i criteri generali per la pianificazione territoriale e urbanistica relativa agli immobili interessati dal rischio di incidente rilevante per: garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso sociale; garantire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali e paesistici presenti nel contesto potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità ecologica delle imprese.

16 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
3. determinare, in base al principio di precauzione, i criteri generali con i quali, le regioni, nell’ambito del governo del territorio disciplinano gli elementi aggiuntivi di sicurezza e di tutela delle persone e dell’ambiente, ad esempio per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334 o per l’eventuale adozione di misure di sicurezza aggiuntive, nonché delle migliori tecnologie disponibili e per gli stabilimenti esistenti l’adozione delle misure tecniche complementari a norma dell’articolo […]., tenendo conto dei vantaggi dei socioeconomici dello sviluppo;

17 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
4. definire gli elementi che devono essere tenuti in considerazione dalle regioni e dalle istituzioni competenti nel quadro conoscitivo (descrizione fondativa, statuto del territorio, …) relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni paesaggistico-ambientali interessati da potenziali scenari di incidente rilevante e che possono essere utilizzati dai soggetti preposti alla pianificazione territoriale e urbanistica anche ai fini della definizione della base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e il contesto antropico e ambientale circostante, anche ai fini del rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale delle trasformazioni territoriali;

18 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
5. Introdurre eventuali previsioni di limitazioni interinali all’edificazione, in aree predefinite, nelle more dell’adozione degli strumenti urbanistici (solo manutenzione ordinaria e straordinaria) e definire i criteri generali per la tutela della sicurezza delle persone, della preservazione del capitale fisso sociale, nonché per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, ambientali-paesistici, per la disciplina da parte delle regioni di: - limitati interventi di trasformazione edilizia realizzabili negli immobili potenzialmente interessati da scenari di incidente rilevante, nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; - misure di incentivazione o sostitutive in caso di inerzia da parte dei soggetti competenti, per la formazione di tali strumenti. - definizione della valenza delle misure di salvaguardia per effetto di tale adozione;

19 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
6. individuare gli elementi di semplificazione, sinergia e unificazione delle informazioni e dei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per la verifica delle condizioni di sicurezza del territorio e dell’ambiente ai fini del controllo dell’urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante, tenendo conto, in particolare, di quanto contenuto nella legislazione regionale in materia di governo del territorio e degli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.

20 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
I “requisiti minimi” previsti dal D.M. 9 maggio 2001 restano validi integralmente e le linee guida rappresentano una implementazione di tali requisiti minimi, in base a quanto acquisito dai risultati del programma di accompagnamento all’attuazione del DM stesso e al contributo dei soggetti istituzionali e non, sui diversi argomenti che compongono il quadro di riferimento della pianificazione del territorio nelle aree a rischio di incidente rilevante.

21 Proposta di argomenti per le linee guida
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Proposta di argomenti per le linee guida

22 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
Premessa Contenuti minimi della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante – Il D.M. 9 maggio 2001 Legislazione regionale, implementazione delle norme relative al governo del territorio - finalità e contenuti Quadro conoscitivo territoriale e ambientale nelle aree a rischio di incidente rilevante e valutazioni di sostenibilità territoriale, ambientale e sociale Modalità di attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante Metodi e strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante e il governo del territorio, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali e paesistici Armonizzazione e coerenza delle normative di settore con la pianificazione delle aree RIR

23 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
1. Premessa Presupposti normativi per la formazione di “linee guida” per la pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree interessate dal rischio di incidente rilevante. Le modifiche introdotte dalla direttiva 2003/105/CE all’articolo 12 della Direttiva 96/82/CE. Il percorso di attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001, relativo a “requisiti minimi” per la pianificazione delle aree a rischio di incidente rilevante. Il complesso delle normative della pianificazione RIR come sistema dinamico finalizzato al miglioramento progressivo della sicurezza del territorio. Le materie interessate dalla pianificazione RIR: governo del territorio, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e paesaggistici, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. (vedi sentenze CC 303/03 – 407/02 – 215/05). Mantenimento del D.M. 9 maggio 2001 per quanto attiene modalità di attuazione (fasi di pianificazione) e i “requisiti minimi” omogenei sul territorio nazionale, individuazione dei “contenuti minimi” della pianificazione territoriale e urbanistica. Individuazione degli strumenti (legislazione, atti regolamentari, circolari, …) con i quali è possibile intervenire per integrare / implementare le parti “disponibili” e quelle considerate “indisponibili” o condizionate a limiti minimi.

24 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
2. Contenuti minimi della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante – Il D.M. 9 maggio 2001 Analisi del DM 9 maggio sotto il profilo dei “requisiti minimi” e delle eventuali parti implementabili. Ricognizione dei requisiti minimi e delle parti “disponibili” per interventi di regolamentazione regionale o per alternative proponibili negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Principi generali e limiti di intervento per i requisiti minimi. Processo di pianificazione del territorio per gli stabilimenti esistenti e possibilità di utilizzo delle misure tecniche aggiuntive e di processi di pianificazione strategica, strumenti “strutturali” e operativi.

25 La pianificazione delle aree RIR tiene conto di tutte le componenti:
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. 3. Legislazione regionale, implementazione delle norme relative al governo del territorio - finalità e contenuti Il contesto normativo del governo del territorio regionale e nazionale: nuovi istituti giuridici, strumenti e obiettivi da applicare alla pianificazione RIR. Strategie integrate di intervento per la riduzione del rischio tecnologico, la riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale e per la mitigazione degli impatti degli incidenti rilevanti. La pianificazione delle aree RIR tiene conto di tutte le componenti: territoriali, infrastrutturali, tecnologiche, ambientali ed ecologiche di tutela dei beni culturali e paesistici sociali ed economiche presenti nell’ambito considerato, in relazione al quadro conoscitivo e in base alle normative nazionali e regionali sul governo del territorio.

26 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
4. Quadro conoscitivo territoriale e ambientale nelle aree a rischio di incidente rilevante e valutazioni di sostenibilità territoriale, ambientale e sociale Analisi dei modelli di quadro conoscitivo presenti nelle normative regionali (Veneto, Emilia e Romagna, Basilicata, Calabria, …) e individuazione delle categorie territoriali e ambientali (destinazioni urbanistiche ed edilizie, densità fondiarie, elementi vulnerabili puntuali, beni ambientali, infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche, …). Rischio tecnologico e rischio naturale (in particolare: sismico e idrogelogico). Strumenti di valutazione della sostenibilità economica, sociale e ambientale presenti nelle normative regionali applicabili al rischio tecnologico – VAS (vedi VALSAT Emilia e Romagna). Informazioni relative agli stabilimenti e informazioni desumibili dei documenti di sicurezza (RDS, notifica, SGS), comparazione e coerenza delle informazioni sul rischio tecnologico. Sportello unico per la produzione di beni e servizi e documentazione da fornire al gestore (in alternativa alla presentazione da parte di quest’ultimo)

27 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
5. Modalità di attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante Tenendo conto dei contenuti e dei requisiti “minimi”, individuazione degli argomenti e delle possibilità di introdurre alternative a quanto indicato nel DM 9 maggio 2001 indicare le possibilità e le alternative tecniche di implementazione della normativa, anche a livello degli strumenti di pianificazione, oppure con apposite normative regionali o altri atti amministrativi e interpretativi. metodo di valutazione del rischio tecnologico compatibilità territoriale compatibilità ambientale regime transitorio

28 - metodo di valutazione del rischio tecnologico
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. - metodo di valutazione del rischio tecnologico Analizzare e descrivere le diverse possibilità di valutazione del rischio tecnologico già utilizzate (DM 9 maggio 2001, metodo indicizzato, ….) ed eventualmente quelli utilizzabili. Verificare i limiti di attendibilità di ciascun metodo, da dichiarare in sede di identificazione del rischio, ai fini dell’assunzione di responsabilità per le scelte di pianificazione del territorio (requisito mimino). Valore minimo della probabilità (10-6), rispetto a valori inferiori previsti dal DM 9 maggio 2001, raggiungibile tramite l’inserimento di fattori correttivi (qualità dell’azienda, condizioni di vulnerabilità di contesto, …) da assumere con legge regionale.

29 compatibilità territoriale
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. compatibilità territoriale Proposta di Modifica della tabella 1 con indicazione delle destinazioni d’uso secondo la nomenclatura contenuta negli strumenti urbanistici con definizione delle categorie urbanistiche ed edilizie. Le categorie generali di destinazione urbanistica degli immobili sono: residenza; attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione dei beni e alla prestazione dei servizi; attività turistiche, commerciali e direzionali; attività agricole. Indice di fabbricazione fondiaria sostituibile con la densità fondiaria (effettiva o prevista). Possibilità di definire “intervalli” di compatibilità per le diverse categorie (es. fascia B ift da 1,5 a 4,5 mc/mq diviso in 1,5 – 2,5; 2,5 – 3,5; 3,5 – 4,5 Inserimento delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche (individuare metodo di valutazione della vulnerabilità).) compatibilità ambientale Livello di effetto “grave” e “significativo” requisito minimo. Individuazione di processi di valutazione della compatibilità legati a pericolosità effettiva dello stabilimento e alla vulnerabilità ambientale.

30 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
regime transitorio Definizione del rapporto tra misure di salvaguardia e regime transitorio, individuazione di misure interinali per la definizione dell’ambito di applicazione del regime transitorio, rapporto tra le verifiche di compatibilità con il rischio tecnologico e disciplina edilizia (DPR 380/2001). Introduzione, con legge regionale, di limiti alle categorie di intervento edilizio (Ma, Ms, RRC. …) nel periodo di applicazione del regime transitorio e divieto di incrementare il carico urbanistico (incremento vulnerabilità territoriale) nel periodo di applicazione del regime transitorio. […]

31 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
6. Metodi e strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante e il governo del territorio, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali e paesistici Note tecniche, modelli, strumenti, ecc. operativi da descrivere, rispetto agli argomenti elencati di seguito (l’elenco è indicativo) pianificazione territoriale e di area vasta – ambiti e possibilità di copianificazione, cooperazione istituzionale e ambiti “consortili” di pianificazione. pianificazione urbanistica, perequazione e compensazione, piano strutturale e operativo, regime transitorio e misure di salvaguardia. pianificazione integrata e complessa nelle aree RIR pianificazione delle aree RIR e disciplina edilizia prestazionale pianificazione delle aree RIR , ambiente ed ecosistema pianificazione delle aree RIR e beni culturali e paesaggistici sostenibilità economica, sociale e ambientale delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree RIR sinergie tra la pianificazione territoriale e urbanistica, la gestione del rischio tecnologico, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante e piani di emergenza esterna - Individuazione degli elementi e dei processi condivisibili tra pianificazione del territorio e pianificazione di emergenza esterna (vedi linee guida PEE). Tempi e modalità di attivazione dei due processi di pianificazione.

32 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.
7. Armonizzazione e coerenza delle normative di settore con la pianificazione delle aree RIR Rapporto con le normative sul GPL e quelle del TU PS (tabelle di comparazione, …) Effetto domino Aree di crisi ambientale, ecc.. Trasporto delle merci pericolose – vettori, infrastrutture Piani regolatori portuali e attività dei Porti, depositi costieri

33 Allegati tecnici e riferimenti internet (se necessari)
RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Allegati tecnici e riferimenti internet (se necessari) Es: archivio stabilimenti del MATT-APAT, format istituzionali acquisizioni informazioni sugli stabilimenti, per dati e informazioni sulla vulnerabilità territoriale e ambientale reperibili da esempi di pianificazione, ecc. archivi normativi, bibliografie, ecc.


Scaricare ppt "Note introduttive alla discussione"

Presentazioni simili


Annunci Google