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LE FONTI PRIMARIE.

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Presentazione sul tema: "LE FONTI PRIMARIE."— Transcript della presentazione:

1 LE FONTI PRIMARIE

2 LEGGE ORDINARIA ART. 70 COST.
Legge Ordinaria = Fonte primaria per eccellenza, manifestazione della sovranità popolare, deliberata dalle Camere e promulgata dal PdR. Limiti alla legislazione si trovano solo in via diretta e/o indiretta nella Costituzione L’art. 70 Cost. disciplina il procedimento di formazione delle leggi

3 PROCEDIMENTO FORMATIVO LEGGI ORDINARIE
L’Art. 70 Cost. suddivide il procedimento formativo in 3 fasi: INIZIATIVA ISTRUTTORIA E DELIBERAZIONE INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA

4 1° FASE: INIZIATIVA L’INIZIATIVA può essere esercitata da:
Ciascun parlamentare; Governo; elettori; CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) Ciascun Consiglio Regionale Ciascun altro soggetto al quale venga attribuito tale potere da una legge costituzionale.

5 2° FASE: ISTRUTTORIA E DELIBERAZIONE
Il progetto e/o disegno di legge redatto in articoli è presentato ad una delle due Camera del Parlamento Il progetto è poi assegnato alla Commissione Parlamentare competente per materia La COMMISSIONE PARLAMENTARE (= organo permanente necessariamente formati proporzionalmente in ciascuna Camera di appartenenza, sono competenti per materia) può agire in 3 modi a seconda che si trovi in Sede Referente; in Sede Redigente e/o in Sede Legislativa

6 Commissione Parlamentare in SEDE REFERENTE (Proc. Ordinario)
La Commissione Parlamentare competente per materia esamina discute ed eventualmente modifica il progetto di legge, Al termine dell’esame prepara la relazione di maggioranza (approvata a maggioranza dei suoi componenti) ed una di minoranza a seconda degli eventuali contrasti al suo interno evidenziando i pregi ed i difetti del progetto ed invitando l’Assemblea ad approvarlo o meno Nomina un comitato di 9 membri che hanno il compito di approvare o meno gli emendamenti proposti in Commissione Nomina il relatore in Assemblea Dopo aver riferito, l’Assemblea vota il progetto articolo x articolo e poi passa alla votazione finale. Obbligatoriamente approvati in sede referente i progetti in materia costituzionale ed elettorale, leggi di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare i trattati e di approvazione di bilanci e consultivi.

7 Commissione Parlamentare in SEDE REDIGENTE (Proc. Misto)
Procedimento non previsto in Costituzione ma disciplinato dai regolamenti parlamentari Caratteristica di tale procedimento è la collaborazione tra Commissione ed Assemblea La Commissione Parlamentare competente per materia esamina il progetto non solo nelle linee generali, ma procede anche all’approvazione degli articoli votando in Commissione articolo per articolo e rimettendo all’Assemblea la votazione finale del progetto.

8 Commissione Parlamentare in SEDE LEGISLATIVA (Proc. Deliberante)
L’art. 72 comma 3 della Cost. rinvia ai regolamenti parlamentari la disciplina delle modalità e forme di approvazione di tale procedimento La particolarità di tale procedura consiste nel fatto che l’esame del progetto, la sua discussione, la votazione articolo x articolo e la votazione finale avviene tutta in Commissione. Il progetto non arriva mai in Assemblea. Il procedimento deliberante non è MAI ammesso per le materie indicate nell’art. 72 Cost. per le quali è previsto il procedimento ordinario 1/10 dei componenti di ciascuna camera o 1/5 dei componenti la commissione competente possono richiedere che il progetto di legge sia rimesso in assemblea per la votazione finale o per la votazione articolo per articolo

9 3° FASE: INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
La legge una volta approvata dalle Camere è Perfetta ma Non Efficace Ai sensi dell’art. 73 Cost. il PdR è tenuto a promulgare la legge entro 1 mese dalla sua approvazione VETO Sospensivo= il PdR può rinviare alle Camere il testo normativo accompagnato da un messaggio con il quale si chiede alle Camere di deliberare nuovamente, qualora rilevi un vizio nell’atto approvato dal Parlamento. La promulgazione è un’attività di controllo di legittimità svolta dal PDR. Dopo la promulgazione vi è il VISTO DEL GUARDASIGILLI che attesta che non vi siano delle irregolarità formali Dopo di che la legge è portata a conoscenza dei cittadini mediante la puvbblicazione nella Gazzetta ufficiale VACATIO LEGIS= dopo il periodo di vacatio legis che di regola è di 15 giorni dalla sua pubblicazione la legge entra in vigore e spiega efficacia erga omnes.

10 ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Gli atti aventi forza di legge sono quegli atti (D.L. e D.LGS) emanati dal Governo ai quali è attribuito il valore e la forza di una legge Tutti Deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal PDR. Negli Atti aventi forza di legge il Parlamento non si spoglia mai della propria funzione legislativa ed interviene sempre, con un proprio atto (legge di conversione e legge di delegazione), a legittimare ed a giustificare la forza di legge del D.L. e del D.Lgs.

11 DECRETI LEGISLATIVI ART. 76 COST.
Il d.lgs. È un atto avente forza di legge, atto normativo primario caratterizzato da una struttura duale cioè composto da due atti la legge delega ed il d.lgs. vero e proprio. La legge delega è la legge con cui il parlamento delega al governo la deliberazione di un atto avente forza di legge. Senza legge delega non ci può essere d.lgs. La legge delega viene approvato con un procedimento di formazione della legge ordinario con commissione in sede referentee deve contenere gli oggetti definiti, il tempo limitato i principi ed i criteri direttivi: Oggetti definiti= materia oggetto della delegacon ambito ben delimitato Termine limitato= il termini entro il quale il Governo deve deliberare viene fissato anche se il mancato rispetto non comporta sanzioni. La previsione di un limite è fondamentale per evitare che venga conferito il potere legislativo al Governo. Principi = norme fondamentali riguardanti la materia delegata Criteri direttivi= finalità che deve essere perseguita con l’atto Il d.lgs. Viene poi deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Pdr viene pubblicato ed entra in vigore dopo il peridio di vacatio legis

12 DECRETO LEGGE ART. 77 COT. D.L.= Atto avente forza di legge, atto normativo di rango primario che può essere adottato autonomamente dal Governo in casi eccezionali di necessità ed urgenza (situazioni imprevedibili) Deliberato dal Consiglio dei Ministri, Emanato dal PdR, deve contenere l’indicazione delle circostanze di necessità ed urgenza che ne hanno determinato l’emanazione. E’ Pubblicati sulla Gazz. Uff. ed entra immediatamente in vigore. Il giorno stesso della propria pubblicazione deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge. Se le Camere sono sciolte si riuniscono nei 5 gg successivi. La conversione in legge del D.L. deve avvenire entro 60 gg pena la perdita di efficacia ex tunc, cioè i suoi effetti vengono meno retroattivamente. Il legislatore può comunque intervenire per disciplinare i rapporti sorti sulla base del decreto legge non convertito mediante una legge di sanatoria. Reiterazione= si ha reiterazione quando un decreto riproduce senza variazioni sostanziali il contenuto di un decreto non convertito in legge. In passato il Governo davanti all’inerzia del legislatore aveva incominciato a riprodurre in nuovi decreti legge il contenuto dei decreti legge non convertiti.E’ intervenuta su tale fenomeno anche la Corte Cost. la quale ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dei decreti leggi reiterati in quanto privi dei motivi di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 Cost.

13 REFERENDUM ABROGATIVO ART. 75 COST.
Il referendum abrogativo è un atto normativo primario ed un istituto di democrazia diretta in quanto con tale strumento il corpo elettorale può deliberare e decidere l’abrogazione o meno, totale o parziale, di una legge o atto avente forza di legge E’ una fonte negativa non invalidante ma abrogante E’ una fonte negativa in quanto ha la capacità di innovare il diritto abrogando disposizioni preesistenti Il referendum NON PUO’ abrogare: le norme di fonti secondarie o di leggi regionali, le norme di rango costituzionale e quelle ex art. 75, 2 comma in materia di bilancio, tributarie, amnistia ed indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati

14 I REGOLAMENTI PARLAMENTARI
I regolamenti parlamentari sono fonti del diritto subordinati solo alla costituzione con efficacia sostanziale proprie delle leggi. In virtù della riserva di regolamento disposta dall’art. 64 Cost. ( la costituzione riserva ai regolamenti parlamentari la disciplina di determinate materie su cui altre fonti non potrebbero intervenire) sono fonti del diritto che sfuggono dalla scala gerarchica delle fonti del diritto in quanto sono fonti separate che trovano la loro legittimazione nella riserva di competenza prevista dall’art. 64. I regolamenti parlamentari non sono soggetti al sindacato di legittimità costituzionale della Corte

15 FONTI SECONDARIE I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
I regolamenti dell’esecutivo= sono fonti secondarie subordinate alle legge emanati dalla P.A. o dal potere esecutivo. Sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente legislativi( formalmente amministrativi in quanto emanati da organi del potere esecutivo ma sostanzialmente legislativi in quanto contenenti norme destinate ad innovare l’ordinamento giuridico) Non sono espressamente disciplinati dalla costituzione ma l’esistenza di un espresso loro riferimento all’interno della costituzione stessa insieme all’esistenza dell’istituto della riserva di legge ne giustifica e legittima la loro esistenza. Quando si parla di regolamenti dell’esecutivo occorre sempre rispettare, oltre al rpincipio della riserva di legge: Il principio della preferenza della legge: il Giudice qualora si trovi davanti ad un contrasto tra una norma contenuta in una legge ed una contenuta in un regolamento dovrà sempre applicare la legge e disapplicare il regolamento Il principio di legalità: la potestà regolamentare deve sempre trovare la propria giustificazione e/o legittimazione in una legge, deve cioè sempre esserci una legge che attribuisce il potere di emanare un regolamento.

16 CLASSIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO
I REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVO SI SUDDIVIDONO IN CATEGORIE: REGOLAMENTI GOVERNATIVI REGOLAMENTI MINISTERIALI ED INTERMINISTERIALI REGOLAMENTIO DELL’AUTORITà SUBORDINATE AI MINISTRI REGOLAMENTI DELLE AUTORITà INDIPENDENTI

17 I REGOLAMENTI GOVERNATIVI
RIDISCIPLINATI DALLA LEGGE 400/88 LA QUALE PERALTRO FUNGE ANCHE DA CLAUSA GENERALE DI ATTRIBUZIONE DEL POTERE REGOLAMENTARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DOPO AVER CHIESTO IL PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DEL CONSIGLIO DI STATO CHE DEVE PRONUNCIARSI ENTRO 45 GGED EMANATI DAL PDR

18 TIPI DI REGOLAMENTI GOVERNATIVI
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI SI SUDDIVIDONO A LORO VOLTA IN : REG. DI ESECUZIONE: REGOLAMENTI CHE NON SONO NORMATIVI MA SERVONO SOLAMENTE PER MEGLIO DARE ESECUTIONE ED ATTUAZIONE A QUANTO GIA’ COMPIUTAMENTE DISCIPLINATO ALL’INTERNO DI UNA LEGGE, ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE O REGOLAMNETO COMUNITARIO, PURCHè NON SI TRATTI DI MATERIE COPERTE DA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA REG. DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE= TALI REGOLAMENTI OLTRE A ESEGUIRE QUANTO STABILITO IN UNA LEGGE O ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE, Né INTEGRANO IL CONTENUTO IN QUANTO LA LEGGE O L’ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE PREVEDE SOLAMENTE BNORME DI PRINCIPIO. NON SI DEVE TRATTARE DI MATERIE COPERTE DA RISERVA DI LEGGE ASSOLUTA O DI MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI. REG. INDIPENDENTI= REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO UNA MATERIA CHE MANCHI IN TUTTO O IN PARTE DELLA DISCIPLINA DI RANGO PRIMARIO. Per parte della dottrina tali regolamenti risultano in palese violazione e contrasto con il principio di legalità ma nonostante ciò nel corso degli anni sono stati ammessi REG. DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO E REGOLAMENTANO L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA P.A. SULLA BASE DI QUANTO STABILITO DA UNA LEGGE PER IL RISPETTO DELL’ART. 97 COST. REG. DI DELEGIFICAZIONE: AI REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE E’ ATTRIBUITA LA CAPACITà DI RIDISCIPLINARE UNA MATERIA CHE IN PRECEDENZA ERA DISCIPLINATA DA UNA FONTE PRIMARIA. IL POTERE DI ANDARE A RIDISCIPLINARE Ciò CHE IN PRECEDENZA ERA DISCIPLINATO DA UNA FONTE PRIMARI è DATO DALLA LEGGE DI ATTUAZIONE CHE AUTORIZZA IL POTERE REGOLAMENTARE DETERMINANDO ANCHE I PRINCIPI A CUI TALE REGOLAMENTO SI DOVRà ATTENERE NEL DISCIPLINARE UNA MATERIA.. INOLTRE LA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE DISPONE L’ABROGAZIONE DELLA NORME LEGISLATIVE VIGENTI E L’EFFETTO ABROGATIVO E’ LEGATO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI DELEGIFICAZIONE.


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