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Marcatura La sicurezza del materiale elettrico La direttiva 2006/95

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Presentazione sul tema: "Marcatura La sicurezza del materiale elettrico La direttiva 2006/95"— Transcript della presentazione:

1 Marcatura La sicurezza del materiale elettrico La direttiva 2006/95
C.C.I.A.A. Ancona ,31 marzo 2011 Roberto Cavenaghi . Istituto Italiano del Marchio di Qualità Documentazione realizzata a scopo didattico

2 I RES nelle Direttive del nuovo approccio
Procedure di valutazione Norme armonizzate Direttiva BT 2006/95 Marcatura e Marchio di qualita

3 Requisiti Essenziali di Sicurezza Il concetto di “nuovo approccio”
OBIETTIVO: Realizzare un grande mercato garantendo la libera circolazione di persone, capitali, merci e servizi. • Preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, la sicurezza e la protezione dell’ambiente e dei consumatori Sostituzione delle direttive “rigide”, contenenti prescrizioni tecniche obbligatorie settoriali e destinate col tempo a divenire obsolete e ad “imbavagliare” lo sviluppo tecnologico del settore in questione. Emissione di Direttive per la regolamentazionedella produzione e del commercio

4 Requisiti Essenziali di Sicurezza I principi base del nuovo approccio
L’armonizzazione legislativa regolamenta i R.E.S .(Requisiti Essenziali di Sicurezza) che i prodotti immessi nel mercato comunitario devono soddisfare Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in “norme armonizzate” L’applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche La presunzione di conformità: i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai rispondenti R.E.S. Le procedure di valutazione della conformità possono essere scelte dal fabbricante tra le varie previste dalla direttiva applicabile

5 Conformità alle Direttive

6 Requisiti Essenziali di Sicurezza
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES) I requisiti fissano gli elementi essenziali alla protezione dell’interesse pubblico, sono vincolanti e sono applicati in funzione dei rischi insiti in un determinato prodotto I requisiti essenziali sono concepiti in modo da garantire un livello elevato di protezione rispetto ai rischi associati al prodotto: resistenza meccanica e fisica Infiammabilità Caratteristiche chimiche, elettriche o biologiche Igiene Radioattività Progettazione, costruzione, fabbricazione, uso, manutenzione…

7 : valutazione della conformità
L’approccio globale ha introdotto un approccio modulare,suddividendo la procedura di valutazione della conformità in una serie di operazioni, i cosiddetti moduli.

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9 Moduli di valutazione di conformità

10 Moduli di valutazione di conformità

11 Moduli di valutazione di conformità

12 Strutture Normative Internazionali Prodotti elettrotecnici/elettronici
Atre aree Telecomunicazioni IEC (62 paesi) ISO (94 paesi) ITU (189 paesi) Livello mondiale CENELEC CEN ETSI LIVELLO EUROPEO CEI ITALY UNI ITALY CONCIT (CEI/UNI/ISTC) Livello Nazionale NORME EN (Europee) diventano armonizzate ai fini di una specifica Direttiva solo quando vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale Europea ( ultimo aggiornamento )

13 Norme Armonizzate Direttiva 2006/95/CE (LVD)
Articolo 5 …. Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.

14 18.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 87/1
Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

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16 FIGURE E RUOLI FABBRICANTE IMPORTATORE DISTRIBUTORE
Le figure principali interessate nell’applicazione delle direttive inerenti il nuovo approccio sono: FABBRICANTE IMPORTATORE DISTRIBUTORE ORGANISMO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE ORGANISMO NOTIFICATO IMQ= CE 0051 AUTORITA’ PER LA VIGILANZA DEL MERCATO (Ministero è l’autorità responsabile che delega )

17 GLI ORGANISMI NOTIFICATI (NB)
L’Organismo Notificato (NB) viene coinvolto, secondo quanto specificato nelle singole Direttive, in tutti i moduli escluso il modulo A e C Progettazione Fabbricazione Modulo A Modulo C Modulo D Fabbricante Modulo B Modulo E Modulo F Module G Module H

18 GLI ORGANISMI NOTIFICATI (NB)

19 La direttiva di bassa tensione
Direttiva 2006/95/CE La direttiva di bassa tensione (LVD) Direttiva 2004/108/CE La direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

20 La direttiva di bassa tensione (LVD)
Riferimenti legislativi: Direttiva europea Legge italiana 73/23/CE Legge n. 791 93/68/CE D.Lgs n. 626 D.Lgs n. 277 2006/95/CE Rimangono validi i vecchi D.Lgs. di recepimento della 73/23/CE

21 La direttiva di bassa tensione (LVD)
La direttiva bassa tensione è la più anziana tra le direttive che oggi regolamentano la progettazione, la produzione e la messa sul mercato dei prodotti di nostro interesse; la sua prima versione, infatti, risale al 1973, come è intuibile dalla sua designazione 73/23/CEE. Essa è stata successivamente modificata dalla direttiva 93/68/CEE che ne ha armonizzato lo stile con l’approccio globale. Nel 2006 e’ stato emessa la versione codificata (consolidata) 2006/95/CE che sostituisce le precedenti versioni non modificando il contenuto

22 La direttiva di bassa tensione (LVD)
Scopo e campo di applicazione La direttiva ha lo scopo di garantire la libera circolazione e la sicurezza del materiale elettrico destinato a funzionare entro limiti di tensione compresi tra: 50 e 1000V in corrente alternata 75 e 1500V in corrente continua. La definizione comprende quindi sia componenti (interruttori, motori, relè, cavi, etc.), sia prodotti finiti contenenti un equipaggiamento elettrico (elettrodomestici, macchine industriali, etc.).

23 La direttiva BT (2006/95) Contiene le caratteristiche del nuovo approccio Vasto campo di applicazione Riferimenti ai requisiti essenziali Rinvio alle norme per i requisiti essenziali Armonizzazione totale Marcatura CE ( guida CEI Dichiarazione CE di conformità)

24 La direttiva di bassa tensione (LVD)
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva: materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione; materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; parti elettriche di ascensori e montacarichi; contatori elettrici; prese di corrente (basi e spine) a uso domestico; dispositivi di alimentazione di recinti elettrici; disturbi radioelettrici; materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite dagli organismi internazionali cui partecipano i paesi membri dell’Unione Europea.

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26 Sicurezza dei prodotti
Nuovo pacchetto legislativo comunitario: REGOLAMENTO(CE) 764/2008 REGOLAMENTO(CE) 765/2008 DECISIONE 768/2008/ CE

27 Sicurezza dei prodotti
Nuovo pacchetto legislativo comunitario: REGOLAMENTO: ha validità immediata in tutti gli stati membri e sono paragonabili alle leggi dei singoli stati DIRETTIVA: è destinata agli stati membri ed è vincolante riguardo all’obiettivo da perseguire. RACCOMANDAZIONE -PARERE: non sono vincolanti DECISIONE: è vincolante per coloro che sono denominati ( es impresa , governo ..)

28 LVD - ADCO LVD ADCO è un gruppo di lavoro indipendente presieduto dagli Stati membri. Il gruppo è un forum per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di sorveglianza del mercato.

29 La direttiva di bassa tensione (LVD)
Procedure di valutazione di conformità La direttiva BT prevede il solo modulo A; gli obblighi previsti per il fornitore consistono in: rispetto dei requisiti essenziali; predisposizione di un’opportuna documentazione che dia evidenza di come si è provveduto per garantire la conformità ai requisiti stessi (documentazione tecnica); predisposizione della Dichiarazione CE di conformità; apposizione della marcatura CE.

30 Procedura di valutazione della conformità
Progettazione Fabbricazione Modulo A Modulo C Modulo D Fabbricante Modulo B Modulo E Modulo F Module G Module H

31 La direttiva di bassa tensione (LVD)
l'Allegato I della direttiva stabilisce quali requisiti essenziali i seguenti: • presenza di adeguata marcatura e documentazione tecnica per l'uso e l'installazione; • presenza di adeguati mezzi di connessione alla sorgente di alimentazione; • protezione contro i contatti diretti ed indiretti; • corretto dimensionamento degli isolamenti sia come distanze superficiali che distanze in aria ed attraverso l'isolamento sia come scelta dei materiali in funzione della tensione di lavoro, del grado di inquinamento e della categoria di installazione; • progetto e realizzazione mirata a ridurre il pericolo di sovratemperature, archi elettrici o radiazioni pericolose; • adeguato dimensionamento e scelta dei materiali per la realizzazione degli involucri sia per la resistenza agli agenti atmosferici previsti nell'uso, sia come resistenza alle sollecitazioni meccaniche; • corretto dimensionamento delle protezioni in modo da garantire la sicurezza in condizioni di sovraccarico;

32 La direttiva di bassa tensione (LVD)
Procedure di valutazione di conformità A) Requisiti essenziali: E’ considerato rispondente ai requisiti essenziali il materiale elettrico che soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.

33 Norme di "sicurezza elettrica"
Le norme prevedono non solo la sicurezza dai pericoli elettrici, ma sono considerati anche i pericoli derivati da: • scariche elettrostatiche • fuoco • pericoli di origine meccanica • calore • radiazioni • pericoli di origine chimica

34 La direttiva di bassa tensione
PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ • Vale la presunzione di conformità ai requisiti per i prodotti che soddisfino a: - norme armonizzate EN; - norme IEC; - norme di un paese CEE purché garanti di un livello di sicurezza equivalente. • In Italia le norme relative ai settori elettrico/elettronico sono pubblicate dal CEI (ComitatoElettrotecnico Italiano). • L’uso della norma tecnica non è obbligatorio ma ove esista è consigliabile ( il costruttore è tenuto a dimostrare il soddisfacimento ai requisiti essenziali).

35 PRODOTTO INNOVATIVO La prima operazione consiste nell’identificazione dei rischi che il prodotto può presentare e definire i relativi requisiti di sicurezza applicabili. • il costruttore farà riferimento a norme esistenti tenuto presente il tipo di prodotto e la destinazione che questo ha (da chi viene usato e in quale ambiente); Se necessario si stila un capitolato aggiungendo prove appropriate tratte da altre norme. In certi casi, poi, è possibile che un solo documento normativo non sia sufficiente a coprire tutti gli aspetti di sicurezza di un prodotto; L'apparecchio deve essere conforme a tutti i requisiti delle norme selezionate.

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37 Sicurezza “ottica “

38 Rischio da sorgenti luminose
La Direttiva Europea 2006/95 CE si applica anche ai prodotti funzionanti con la nuova tecnologia LED . Deve essere valutato, a fronte di misure condotte secondo la norma EN 62471, il gruppo di rischio delle sorgenti artificiali per la sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di illuminazione con spettro di emissione nel visibile, UV (ultravioletto) e Infrarosso (IR).

39 SORGENTI LUMINOSE Il rischio di emissione da radiazioni luminose deve essere valutato ai sensi della norma EN 62471 AZIONI - esecuzione delle misure previste dalla norma; - classificazione secondo il relativo gruppo di rischio; - marcatura sul prodotto e nella documentazione di accompagnamento ( ove previsto )

40 … CONCLUSIONI NON è da intendersi come un marchio di qualità Significa
che il prodotto soddisfa i requisiti fissati dalle Direttive europee e che può circolare liberamente in Europa

41 NON … NON E’ UN FRANCOBOLLO
NON E’ UN ATTO ISOLATO ,MA L’ATTO FINALE DI UN PROCESSO NON PU0’ ESSERE CONSIDERATA UN ELEMENTO DI PROMOZIONE COMMERCIALE NON PU0’ ESSERE CONSIDERATA UN ELEMENTO PUBBLICITARIO NON E’ UN MARCHIO DI IMPRESA NON E’ RIVOLTA AI CONSUMATORI MA ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO

42 Marcatura CE e Marchio IMQ
OBBLIGATORIA Fabbricante Per ispettori controllo Valida per circolare in Europa Sul prodotto o, ove non possibile, sull’imballaggio o avvertenze d’uso o garanzia VOLONTARIO Parte terza Per mercato Riconosciuto in paesi industrializzati Sul prodotto

43 Marcatura CE e Marchio IMQ
Non si deve confondere la Marcatura CE con un marchio di qualità (es ). Il marchio di qualità indica infatti la conformità ad una Norma Europea o Nazionale ed è garantita da un Ente di Parte Terza (in Italia:IMQ ).

44 Differenza tra IMQ + CE & solo CE

45 Prodotti…..di dubbia qualità

46 Grazie per l’attenzione


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