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LA FINANZIARIA 2007 le novità per le istituzioni scolastiche

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Presentazione sul tema: "LA FINANZIARIA 2007 le novità per le istituzioni scolastiche"— Transcript della presentazione:

1 LA FINANZIARIA 2007 le novità per le istituzioni scolastiche
Dott. Maria Rosaria Tosiani

2 Finanziaria 2007: la nuova curva IRPEF
La legge finanziaria (Legge N. 296 del 27 dicembre 2006), composta da un solo articolo e da ben 1364 commi (provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici materie trattate), ha apportato significative modificazioni al TUIR con particolare riguardo alla determinazione dell’imposta delle persone fisiche (modificando anche la sequenza degli articoli).Il provvedimento (commi da 6 a 11) ha provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2007, a: ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di reddito); ripristinare le detrazioni d’imposta (al posto delle deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i carichi di famiglia; aggiornare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a seguito della modifica della curva IRPEF.

3 La nuova curva IRPEF Scaglioni di reddito Aliquote
Da € 0,00 a € ,00 23% Da ,01 a € ,00 27% Da ,01 a € ,00 38% Da ,01 a € ,00 41% Oltre € 43%

4 Confronto Aliquote 2006 con aliquote preposte per il 2007
Redditi Aliquote Differenza (*) 2006 2007 Da € 0,00 a € ,00 23% - Da € ,01 a € ,00 27% + 4 Da € ,01 a € ,00 33% - 6 Da € ,01 a € ,00 38% + 5 Da € ,01 a € 39% - 1 Da ,01 a € ,00 41% + 2 Da € ,01 a € ,00 43% Oltre € ,0 (*) Complessivamente per i redditi fino a € ,78%

5 Finanziaria 2007- irpef 23.688,00 ( IRPEF E ADDIZ.) 2007 IMPONIBILE
( 23%- 27%) 5.795,76 1.047,38 1290,52 3.457,86 2007 IMPONIBILE ALIQUOTE IMPOSTA LORDA MENO DETRAZIONE LAV. DIP MENO DETRAZIONE FAMILIARI IMPOSTA NETTA 4.724,45 18.963,55 2.829,75 16.133,80 ( 23%) 3.710 2006 IMPONIBILE LORDO Meno deduzione no family area IMPONIBILE ADDIZIONALI Meno deduzione non tax area IMPONIBILE NETTO DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE 1.338 X ( ,00 – ,00 : ) 0,7820 = 1.047,38 DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO CONIUGE – 690 1 FIGLIO MAGGIORE DI TRE ANNI : 800,00 X ( – ,00 : ,00) 0,7506 = 600,52

6 Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Carichi di famiglia Dal 1° , i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico a norma dell’art. 433 del codice civile) danno diritto a detrazioni d’imposta, le cui caratteristiche sono: spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica) non superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; Sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste; il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente; le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.

7 Detrazioni familiari a carico 1
Detrazioni familiari a carico 1. Coniuge non legalmente ed effettivamente separato - Reddito complessivo oltre € € 690 x [( – RC(2)) / (5)] Reddito complessivo oltre € e fino a € € 690(4) Reddito complessivo oltre € e fino a € € 800 – [110 x (RC(2) / )(3)] Reddito complessivo fino a € Detrazione annua (1) Scaglioni di reddito

8 Detrazioni familiari a carico - Coniuge - note
(1) Spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. (2) RC = reddito complessivo (3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali (4) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali

9 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE BASE PER CONIUGE: MISURA E CALCOLO MENO (110x (redd.comples.) 15.000 800 fino a 690 +…… 690 oltre e fino a PER red.compl. 40.000 Oltre e fino a Rapporto Misura fissa Reddito LA DETRAZIONE SPETTA SE IL CONIUGE NON E’ LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO

10 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER CONIUGE: MISURA 30 Oltre e fino a 20 Oltre e fino a 10 Da e fino a Da ,01 a ,00 oltre fino a Misura (euro) Reddito

11 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
LA DETRAZIONE BASE PER CONIUGE: MISURA E CALCOLO 800 Meno (110 X :15.000) 73,33 800 – 73,33 = 726,66 (fino a ) 10.000 = (oltre e fino a ) 30.000,00 690 x ( : ) 0,5000 690 x 0,500 = 345,00 (Oltre e fino a ) 60.000,00 Misura Reddito

12 Detrazioni familiari a carico 2. Figli e altre persone a carico (1)
Altri familiari a carico (art cpc)(3) € 200 € 220 € 100 Per ogni figlio ulteriore € 800  € 3.200 4 € 2.400 3 € 1.600 2 Figli (2): 1 Nucleo con almeno 4 figli Portatore di handicap Minore di 3 anni Maggiorazioni per ogni figlio (cumulabili) Detrazione annua Persone a carico

13 Detrazioni familiari a carico - Figli - Note
(1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € ,51 al lordo degli oneri deducibili (2) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( € per n. figli successivi al primo) – reddito complessivo] : (€ € per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della detrazione stessa) (3) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ – reddito complessivo) : € = coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro decimali – a € 750). (4) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

14 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- REGOLE GENERALI Spetta per i figli legittimi, naturali , adottivi, affidati o affiliati E’ ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, eccetto il caso in cui un genitore sia a carico dell’altro. Previo accordo tra gli stessi spetta per intero al genitore che ha un reddito complessivo più elevato In caso di separazione o divorzio spetta , in mancanza di accordo , al genitore affidatario . In caso di affidamento congiunto , la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, ad entrambi nella misura del 50%

15 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
DETRAZIONI PER I FIGLI- REGOLE GENERALI Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei due genitori, in caso di affidamento congiunto , non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito , la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, il quale , salvo diverso accordo, sarà tenuto a riversare all’altro rispettivamente il 100% o il 50% della detrazione . In caso di mancanza fisica ( orfano) o giuridica ( figlio naturale) di uno dei due genitori, la detrazione per il primo figlio spetta all’altro genitore( non coniugato) in misura pari, se più favorevole , a quella prevista per il coniuge

16 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 800 x ( – : ) 0,73684 800,00 x 0,73684 = 589,47 800 X ( – reddito c. : ) DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO 1 figlio maggiore di tre anni non portatore di handicap

17 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 900,00x ( – : ) 0,73684 900,00 x 0,73684 = 663,16 900,00 X ( – reddito c. : ) DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO 1 figlio minore di tre anni non portatore di handicap (+100)

18 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 1.120,00x ( – : ) 0,73684 1.120,00 x 0,73684 = 825,26 1.120,00 X ( – reddito c. : ) DETRAZIONI PER I FIGLI- 1 FIGLIO figlio minore di tre anni portatore di handicap (+ 220,00)

19 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 1.600,00x ( – : ) 0,7727 1.600,00 x 0,7727 = 1.236,32 1.600,00 ( ) X ( – reddito c. : ) ( , ) DETRAZIONI PER I FIGLI- 2 FIGLI Entrambi maggiori di tre anni e non portatori di handicap

20 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 1.700,00x ( – : ) 0,7727 1.700,00 x 0,7727 = ,59 1.700,00 ( ) X ( – reddito c. : ) ( , ) DETRAZIONI PER I FIGLI- 2 FIGLI Uno minore ed uno maggiore di tre anni e non portatori di handicap

21 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 2.500,00x ( – : ) 0,8000 2.500,00 x 0,8000 = 2.000,00 2.500,00 ( ) X ( – reddito c. : ) ( , ) DETRAZIONI PER I FIGLI- 3 FIGLI Uno minore e due maggiori di tre anni e non portatori di handicap

22 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 4.100,00x ( – : ) 0,82114 4.100,00 x 0,82114 = 4.100,00 ( ) X ( – R.C. : ) ( , ) DETRAZIONI PER I FIGLI - 4 FIGLI Uno minore e tre maggiori di tre anni e non portatori di handicap ( + 2OO)

23 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER FAMILIARI
Reddito ,00 750,00 x ( – : ) 0,6875 750,00 x 0,6875 = 515,62 750,00 X ( – reddito c. : ) DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI La detrazione spetta per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c., gli ascendenti, i generi, le nuore, i suoceri, le suocere, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i nipoti. Si considerano a carico quando, oltre a non possedere redditi superiori a € ,51, al lordo degli oneri deducibili convivono con il contribuente, oppure percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

24 Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi Dal 1° , le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e diversi sono: Per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR lettere: a) compensi soci di cooperative; b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; h- bis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per lavori socialmente utili); Per i redditi di pensione (art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR); Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettere: e) attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g) indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro);

25 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE Rapportata a periodo di lavoro
Detrazione effettiva non inferiore a euro 690,00. Per i tempi determinati non inferiore a 1.380,00 1.840,00 Fino a 8.000,00 PER reddito compl. 40.000 1.338 Oltre e fino a PIU’ [502 x ( – redd.comp)] 7.000 Oltre e fino a DETERMINAZIONE IMPORTO BASE REDDITI

26 1840,00 fino a concorrenza con l’imposta lorda. 7.000 x 23% = 1610,00
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE Rapportata a periodo di lavoro 1.840,00 : 365 x 91= 458,73 – non può essere inferiore a 1.380,00, comunque fino a concorrenza con l’imposta lorda 7.000 x 23% = 1610,00 – 1.610,00 = 0 1840,00 fino a concorrenza con l’imposta lorda. 7.000 x 23% = 1610,00 Detrazione effettiva non inferiore a euro 690,00. Per i tempi determinati non inferiore a 1.380,00 CALCOLO 1.840,00 Fino a 8.000,00 7.000 ( per tutto l’anno) 7.000 ( per tre mesi, T:D ) DETERMINAZIO NE REDDITI Il limite di 1.380,00

27 LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE Rapportata a periodo di lavoro
1.338 PIU’ [502 x ( – redd.comp)] 7.000 Oltre e fino a Imposta lorda x 23% = 2.990 Detrazione : più 502 x ( – : 7.000) 0,2857 =143,42 ,42 = 1.481,42 : 365 x181 = 730,56 Imposta netta : 2990 – 730,56 = 2.259,43 ,42 = 1.481,42 Imposta netta : 2990 – 1.481,42 = 1.508,57 ( per tutto l’anno) ( per sei mesi, T.D ) Il limite di 1.380,00

28 55.000-reddito compl.: 40.000 ( con correttivo )
LA NUOVA IRPEF- DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE Rapportata a periodo di lavoro Imposta lorda x 27% = 6.150 Detrazione : MOLTIPLICATO : = 0,750 1358 X 0,750 = 1.018,5 Imposta netta : 6150,00 – 1.018,5 = 5.131,5 ( per tutto l’anno) MOLTIPLICATO reddito compl.: ( con correttivo ) Oltre e fino a Detrazione : MOLTIPLICATO 1358 X 0,750 = 1.003,5 : 365 x 180 = 494,87 Imposta netta : 6150,00 – 494,87 =5.655,12 ( per sei mesi TD)

29 LA NUOVA IRPEF Misura (euro) Reddito 30 oltre 25.000 e fino a 26.000
LE ALTRE DETRAZIONi “AGGIUNTIVE” PER LAV DIP. E ASSIM. 30 oltre e fino a 40 oltre e fino a 25 da e fino a 10 Da ,01 a ,00 20 oltre fino a Misura (euro) Reddito

30 LE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE ) : MISURA E CALCOLO
LA NUOVA IRPEF LE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE ) : MISURA E CALCOLO Ante 75 anni di età reddito compl. 40.000 1.255,00 Oltre e fino a (470 x ( – redd.comp)) 7.500 Oltre e fino a detrazione effettiva non inferiore a euro 690,00 1.725,00 Fino a 7.500,00 Rapporto di detrazione Misura max Reddito

31 LE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE) : MISURA E CALCOLO
LA NUOVA IRPEF LE ALTRE DETRAZIONI (PENSIONE) : MISURA E CALCOLO Da 75 anni di età reddito compl. 40.000 1.297,00 Oltre e fino a (486 x ( – redd.comp)) 7.250 Oltre e fino a detrazione effettiva non inferiore a euro 713,00 1.783,00 Fino a 7.750,00 Rapporto di detrazione Misura max Reddito

32 LAVORO AUTONOMO E IMPRESA
LA NUOVA IRPEF LE ALTRE DETRAZIONI LAVORO AUTONOMO E IMPRESA ( – redd.comp)) 50.200 1.104,00 Oltre e fino a Fino a ,00 Rapporto di detrazione Misura max Reddito

33 LA NUOVA IRPEF TASSAZIONE TFR E INDENNITA’ EQUIVALENTI ↓
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA APPLICAZIONE ALIQUOTE E SCAGLIONI FINO AL (se più favorevoli)

34 Finanziaria 2007: le detrazioni d’imposta
Per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi Redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR); Redditi imprese minori (art. 66 del TUIR); Redditi diversi (art. 67 del TUIR lettere: i) attività commerciale non esercitata abitualmente; l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). Le detrazioni non sono cumulabili tra loro.

35 Finanziaria 2007: disposizioni fiscali
Arretrati anni precedenti Il sistema di tassazione non è cambiato se non nella parte in cui risulta possibile assegnare le detrazioni non usufruite. Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle deduzioni “no tax area” e “no tax family area”. A decorrere dal 2008, il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà ad essere un po’ più elevato per effetto dell’uscita delle deduzioni nel calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009 il reddito del biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal potranno però essere di nuovo applicate le detrazioni d’imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente), eventualmente non usufruite nell’anno a cui si riferiscono i redditi arretrati (art 23, c. 2, lett. c), DPR 600/1973, come modificato dalla finanziaria art. 21, c. 4, del TUIR, quest’ultimo dovrà invece essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio sostituto d’imposta l’ammontare delle detrazioni giù usufruite.

36 Tassazione corrente nel periodo di paga
Imposta netta da trattenere al dipendente Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga (E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata – Ris. 199/2001) = (uguale) Imposta lorda - (meno) Detrazioni d’imposta Base imponibile Ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie a carico lavoratore (comprese le trattenute ai pensionati) Emolumenti soggetti a ritenute

37 TASSAZIONE MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Imposta da trattenere al dipendente = (uguale) Applicazione aliquote per scaglioni di reddito ragguagliati al periodo di paga (E’ possibile, in accordo con il lavoratore, operare una ritenuta più elevata – Ris. 199/2001) Base imponibile IRPEF (da non sommare ai compensi correnti) Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore (comprese le trattenute ai pensionati) - (meno) Ammontare lordo corrisposto

38 TASSAZIONE ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
Imposta netta da trattenere al dipendente = (uguale) Eventuali detrazioni non usufruite nel periodo interessato alla retribuzione arretrata - (meno) Imposta lorda corrispondente Applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito percepito nel biennio precedente (in mancanza di redditi si utilizza l'aliquota minima). Base imponibile IRPEF da non sommare ai compensi correnti Ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie a carico del lavoratore Ammontare lordo corrisposto

39 Alcuni esempi 4.937,51 IRPEF NETTA 30.000 Reddito complessivo = reddito imponibile 7.720,00 15.000,00 x 23% (da ,00 a ,00) x 27% (da ,00 a ,00) Irpef lorda -836,25 1.338 x ( R.c.)/ = x ( )/40.000= x 0,625 = 836,25 Rapportato a giorni 836,25x365/365 Detrazioni lavoro dipendente La maggiorazione non si applica in quanto il reddito è superiore a ,00 euro 690 Detrazione coniuge a carico -710,00 20 Maggiorazione detrazione coniuge ,24 =1.700 1.700 x ( , ,00)/ = x 0,7272 = 1.236,24 Due figli a carico: uno di età inf. 3 anni; Uno di età sup. 3 anni .

40 Alcuni esempi -200 -Oneri deducibili (eventuali) 2.122,14 IRPEF NETTA 20.000 Reddito complessivo = reddito imponibile 4.746,00 15.000,00 x 23% x 27% Irpef lorda -1.221,44 1.338 x ( R.c.)/ = x ( )/40.000= x 0,88 = 1.221,44 Rapportato a giorni ,44x365/365 Detrazioni lavoro dipendente La maggiorazione non si applica in quanto il reddito è superiore a ,00 euro - 690,00 690 Detrazione coniuge a carico - 712,42 900 x (95.000, ,00)/ = 900 x 0,7916 = 712,42 Due figli a carico: uno di età inf. 3 anni; .

41 Finanziaria 2007: A.N.F. Per non penalizzare le famiglie con la nuova curva IRPEF e per effetto dell’abolizione del sistema delle deduzioni (quelle per i carichi di famiglia abbattevano anche la base di calcolo delle addizionali), il comma 11 della legge finanziaria ha provveduto a modificare anche i valori dell’assegno per il nucleo familiare.

42 Finanziaria 2007: A.N.F. Il provvedimento ha stabilito quanto segue:
nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con un solo genitore e un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili: dal 1’ , i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria. Sarà cura dell’INPS elaborare nuove tabelle; restanti nuclei familiari con figli: dal 1’ di gennaio 2007 gli importi degli assegni sono rivalutati del 15%; tutti i nuclei familiari: i livelli di reddito e gli importo degli assegni possono essere ulteriormente modulati con apposto decreto interministeriale (ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro, della solidarietà sociale e dell’economia e delle finanze); nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti: ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti; rivalutazione scaglioni di reddito: restano fermi i criteri di rivalutazione annuale (ogni 1’ luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto disposto dal D.L. 69/1988, art. 2, comma 12 (L. 153/1988), con la precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1’ luglio (conseguentemente, nessuna rivalutazione automatica interverrà nel 2007).

43 Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF
I commi 142 e 143 della legge finanziaria hanno apportato significative modificazioni alla normativa in materia di addizionale all’IRPEF: i comuni possono fissare l’aliquota del tributo locale fino a un massimo dello 0,8%; con apposito regolamento i comuni possono stabilire un soglia di esenzione in ragione del possesso di alcuni specifici requisiti reddituali;

44 Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF
per il versamento dell’imposta è istituito il criterio dell’acconto. In particolare l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31 dicembre). Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal comune al reddito imponibile dell’anno precedente. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

45 Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD. Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007 (redditi 2006)

46 Finanziaria 2007: Addizionale comunale all’IRPEF
A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale deve essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per il solo anno 2007, si avrà l’intera trattenuta dell’addizionale comunale 2006 e la trattenuta del 30% relativa all’acconto

47 Finanziaria 2007 Compensazioni con il mod. F24 (commi 30, 31 e 32): viene introdotta una disposizione che impone ai titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni, con il mod. F24, di importo superiore a € , di comunicare (entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende procedere alla compensazione) all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’ammontare del credito che si intende compensare. La mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, equivale a silenzio assenso. Le modalità operative saranno però definite con apposito decreto dell’Agenzia delle entrate.

48 Finanziaria 2007 Sanzioni (commi 33 e 34): la sanzione amministrativa (da € 516,46 a € 5.164,57) a carico degli intermediari abilitati prevista per la tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni, può, dal 2007, essere oggetto di ravvedimento operoso. Per le violazioni già contestate non si da luogo a restituzioni Modelli di dichiarazione (comma 67): ai fini della presentazione delle dichiarazione dei redditi (art. 2, DPR 322/1998) il provvedimento stabilisce che I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio

49 Finanziaria 2007 Contributi per lavoro dipendente (comma 769) : il provvedimento incrementa di 0,30 punti percentuali l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive, per la quota a carico del lavoratore. In ogni caso le aliquote complessive (quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore) non possono superare il 33% (comma 769)8,75 + 0,3% = 9,05% – ridotto a 8,80% in quanto il totale di contributi a carico datore di lavoro e lavoratore non deve superare il 33% - 24,20%+8,80%=33%.

50 Finanziaria 2007: Collaborazioni
il provvedimento introduce disposizioni che prevedono: l’istituzione dell’indennità giornaliera di malattia per i collaboratori non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (per la certificazione si applicano le disposizioni del D.L. 663/1979, L. 33/1980, e successive modificazioni), per un numero di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni. Si applicano altresì le fasce orario di reperibilità previste per i lavoratori dipendenti l’estensione anche ai collaboratori dell’indennità economica per congedo parentale (anche per adozioni o affidi), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. La presente disposizione si applica per gli eventi di parti verificatisi dal 1’

51 Finanziaria 2007: Collaborazioni
il provvedimento introduce disposizioni che prevedono: l’incremento al 23,5% (al 16% per i pensionati e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) dell’aliquota contributiva dovuta alla gestione separata INPS (2/3 committente; 1/3 collaboratore), di cui 0,5% per le assistenze. Detto incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente; i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento;

52 Finanziaria 2007: Collaborazioni
il provvedimento introduce disposizioni che prevedono: la procedura, agevolata, c.d. di “stabilizzazione”, per la trasformazione dei contratti di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi), attraverso la stipula di accordi aziendali o territoriali, entro il 30 aprile 2007 e la stipula di atti di conciliazione individuali con i lavoratori interessati (a norma degli artt. 410 e 411 del C.p.C.). I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per la predetta stabilizzazione il committente deve versare alla gestione separata un contributo straordinario pari al 50% della contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione. All’INPS devono essere depositati: il contratto di lavoro, l’atto conciliativo e l’attestazione di versamento pari a un terzo del dovuto (il resto può essere versato in 36 rate mensili). La procedura agevolata può essere utilizzata anche da committenti destinatari di provvedimenti amministrativi non definitivi.

53 FINANZIARIA: COLLOCAMENTO
A regime la comunicazione sarà esclusivamente per via telematica La comunicazione andrà effettuata per i lavoratori subordinati (tutte le tipologie contrattuali), per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (sono compresi anche gli agenti e rappresentati di commercio), per i soci lavoratori di cooperative, per gli associati in partecipazione (con apporto di lavoro), per gli stagisti (o tirocini di formazione e di orientamento) e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (per esempio borse lavoro e lavori socialmente utili). il giorno antecedente a quello di instaurazione dei singoli rapporti di lavoro (vale a dire entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro). Mediante documentazione avente data certa di comunicazione Comunicazioni al centro per l’impiego

54 Finanziaria 2007: collocamento
Il contenuto delle comunicazioni: dati anagrafici lavoratore; data assunzione; data di cessazione per i contratti a termine (anche presunta); tipologia contrattuale; qualifica professionale; trattamento economico e normativo riconosciuto.

55 Finanziaria 2007: collocamento
L’assunzione effettuata in caso di urgenza connessa a esigenze produttive ovvero per evitare danni alle persone e alle cose occorre sempre darne comunicazione al centro per l’impiego il giorno antecedente fornendo, in tale occasione, solo le generalità del datore di lavoro e del lavoratore e la data di assunzione, le restanti informazioni saranno fornite entro i cinque giorni successivi. Sono escluse dalla comunicazione anticipata le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore (per esempio a causa di aventi naturali catastrofici). In tali casi la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall’assunzione.

56 Finanziaria 2007: collocamento
Trasformazioni del rapporto: occorrerà altresì comunicare, nell’ambito delle trasformazioni del rapporto (entro 5 giorni), di cui all’art. 4-bis, c. 5, del D. Lgs. 181/2000, i trasferimenti dei lavoratori, i distacchi e i trasferimenti d’azienda (o rami di essa) nonché la modifica della ragione sociale del datore di lavoro (secondo il ministero anche per la trasformazione del contratto di inserimento). L’obbligo decorre con l’approvazione del modello unificato (fatte salve anticipazioni a livello regionale o di province autonome). Agenzie di somministrazione: tali soggetti continueranno ad effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori somministrati, entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione o di proroga o di cessazione.

57 Finanziaria 2007: collocamento
Le comunicazioni di assunzione, variazione/trasformazione e cessazione saranno valide, a decorrere dall’adozione da parte del Ministero del modello unificato di comunicazione (art. 4-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 181/2000), ai fini degli obblighi nei confronti della DPL/DRL, dell’INPS, dell’INAIL (per l’eliminazione della DNA all’INAIL occorrerà però attendere anche l’effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nel modulo unificato ai singoli enti) e, per gli extracomunitari, delle prefetture UTG.

58 Finanziaria 2007: collocamento
Nel frattempo le comunicazioni devono essere effettuate secondo le seguenti istruzioni (nota Min. Lav. 440/2007): comunicazione di instaurazione: per il lavoro subordinato utilizzando il consueto C/ASS (o analoga modulistica in uso); per i collaboratori il modulo deve contenere il tipo rapporto (co.co.co, lavoro a progetto, rapporto di agenzia), data inizio e data fine rapporto, corrispettivo lordo, attività e mansioni; per i soci di cooperative valgono le disposizioni relative al lavoro subordinato o autonomo, in funzione del tipo di rapporto aggiuntivo, rispetto a quello associativo, instaurato; comunicazione di cessazione: per tutte le tipologie di rapporto si continuerà ad utilizzare il mod. C/CRL (o analoga modulistica in uso);

59 Finanziaria 2007: collocamento
Nel frattempo le comunicazioni devono essere effettuate secondo le seguenti istruzioni (nota Min. Lav. 440/2007) comunicazione di trasformazione: nei casi previsti (l’obbligo non è ancora in vigore) utilizzando il mod. C/CTRL, indicando la data di trasformazione; assunzione, proroga e cessazione da parte delle agenzie per il lavoro: utilizzando l’attuale modello unificato/temp; datori di lavoro agricolo: fino all’entrata in vigore del decreto che individua la modulistica unificata la comunicazione dovrà essere effettuata all’INPS; prefettura UTG: in attesa del modello unificato si continua ad effettuare la comunicazione con le attuali modalità entro 5 giorni dall’assunzione. Non è più obbligatorio comunicare l’assunzione dei lavoratori extracomunitari (entro 48 ore) alla pubblica sicurezza.

60 Finanziaria 2007: collocamento e sanzioni
L’art. 19 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che le violazioni al termini previsti per le comunicazioni ai centri per l’impiego sono punite con la seguente sanzione amministrativa: Da € 100 a € 500 per ogni lavoratore (Circ. Min. lav. N. 37/2003) Ravvedimento operoso (abrogato) – La sanzione si riduce alla metà del minimo qualora l’inadempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione

61 Altre disposizioni per le scuole
Acquisti tramite CONSIP Le scuole di ogni ordine e grado sono escluse dall'obbligo di presentare ricorso al mercato elettronico (art. 11, d.P.R , n. 101) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, come precisato dalla finanziaria 2007 (art. 1, comma 450).

62 Altre disposizioni sulle scuole
Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche (commi ) E' prevista l'istituzione del "Fondo per le competenze dovute al personale del istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". I fondi saranno accreditati direttamente dal MPI in quanto il Ministero stesso dovrà saper individuare con grande attenzione parametri e indicatori idonei a sostenere un'azione efficiente per un risultato efficace. Non confluiranno nei suddetti "Fondi" le assegnazioni operate annualmente a favore delle istituzioni scolastiche per effetto della legge 440/97.

63 Altre disposizioni sulle scuole
Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche (commi ) Secondo la previsione legislativa l'istituzione di due soli capitoli per le assegnazioni finanziarie agli istituti scolastici, permetterà una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie a tutto vantaggio dell'efficienza del funzionamento delle scuole medesime.

64 Altre disposizioni sulle scuole
Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche (commi ) I capitoli di bilancio interessati alla confluenza nel "Fondo per le competenze al personale.." dovrebbero essere quelli relativi alle: spese per supplenze brevi, comprensive dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione; compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa; spese per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore comprensivi dell'Irap e degli oneri a carico dello Stato; spese relative alla fruizione della mensa gratuita da parte del personale della scuola dell'infanzia, elementare e media; compensi e indennità per gli esami di idoneità, di licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, comprensivi dell'Irap e degli oneri a carico dello Stato; somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

65 Altre disposizioni sulle scuole
Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche (commi ) I capitoli interessati alla confluenza nel "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati; spese per la realizzazione di iniziative di carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole; spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione della persona handicappata; fondo per l'integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; fondo per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

66 Altre disposizioni sulle scuole
Istituzione di fondi specifici per le istituzioni scolastiche (commi ) Il comma 602 consente, inoltre, alle istituzioni scolastiche di utilizzare nell'esercizio successivo a quello di competenza le disponibilità finanziarie provenienti dalla legge 440 del 18 dicembre 1997.

67 Altre disposizioni sulle scuole
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo - Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese - revisione ordinamenti istruzione professionale (comma 605) Formazione classi. La lettera a) del co. 605 prevede la revisione dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi, necessitata molto probabilmente dalle continue evoluzioni del sistema di istruzione. L'obiettivo è quello di elevare, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dello 0,4% la media nazionale del rapporto alunni/classi, portandola dall'attuale valore di 20,6 al valore di 21,0.

68 Altre disposizioni sulle scuole
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo - Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese - revisione ordinamenti istruzione professionale (comma 605) 2. Dotazione organica del personale ATA e adozione di interventi di prevenzione e contrasto insuccessi scolastici. Ulteriori misure destinate a ridurre le spese per oneri di personale, inserite sempre nella lett. a) del co. 605, sono la revisione dei criteri e dei parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale ATA e l'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze. Ai fini della stima del risparmio, è stata considerata una riduzione del 10% del numero dei ripetenti dei primi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado...

69 Altre disposizioni sulle scuole
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo - Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese - revisione ordinamenti istruzione professionale (comma 605) 3. Ridefinizione rapporto docenti di sostegno/alunni. La norma inserita alla lett.b) del co. 605 è finalizzata a razionalizzare i processi di attribuzione del sostegno agli alunni diversamente abili con il perseguimento della individuazione di nuovi organici corrispondenti alle effettive esigenze e conseguente sostituzione dell'attuale criterio 1 a 138. La disposizione legislativa non comporta, almeno per il momento, nessun contenimento di spesa.

70 Altre disposizioni sulle scuole
(comma 605) 4. Piano triennale di immissioni in ruolo.Per gli anni 2007/2009 è previsto alla lett. c) del co. 605 un piano triennale di immissione in ruolo per il personale docente, a favore di 150 mila unità e per il personale ATA, di 20 mila unità. Dal citato piano di immissioni in ruolo non derivano nuove o maggiori spese a carico della finanza statale. Anzi determina, tenuto conto della consistenza numerica dei collocamenti a riposo, un contenimento della spesa dovuto alla differenza dell'importo fra stipendi del personale collocato a riposo e gli stipendi degli immessi in ruolo. 5. Trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento. A decorrere dal 1 gennaio 2007 le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge , n. 97, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Lo scopo è quello di non alimentare con nuovi ingressi in graduatoria il precariato. La previsione legislativa non comporta nuove o maggiori spese.

71 Altre disposizioni sulle scuole
(comma 605) 6.Monitoraggio assenze. La norma introdotta alla lett. d) del co. 605 ha lo scopo di avviare una massiccia attività di monitoraggio e di verifica delle assenze del personale del comparto scuola al fine di ricondurre gli scostamenti più significativi ai valori medi nazionali. 7.Corsi di formazione per insegnamento lingua inglese. L'attività prevista alla lett. e) del co. 605 riguardante l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese, L'iniziativa di formazione consentirà, secondo alcune stime, di diminuire la spesa di personale supplente di circa 14 mila unità, tanti quanti sono i docenti specialisti cui è affidato attualmente l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

72 Altre disposizioni sulle scuole
Formazione classi - Ridefinizione rapporto docenti di sostegno /alunni - Organici - Immissioni n ruolo - Monitoraggio assenze - Insegnamento lingua inglese - revisione ordinamenti istruzione professionale (comma 605) Revisione ordinamenti istruzione professionale. Sono previsti interventi alla lett.f) del co. 605 concernenti il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo maggiori criteri di flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. Dalla rideterminazione dei citati carichi orari, operata ad invarianza di organico, deriverà una maggiore disponibilità di ore di servizio del personale docente che possono essere destinate alla sostituzione di colleghi assenti. .

73 Altre disposizioni sulle scuole
Mobilità per inidonei e soprannumerari (comma 608) L'art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 aveva già disposto che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ed in seguito ad appositi accertamenti collocato fuori ruolo avrebbe potuto chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di ente pubblico; qualora non transitasse in altro ruolo, sarebbe stato mantenuto in servizio per un periodo massimo di 5 anni (il termine viene a scadenza il 31 dicembre 2007). La previsione normativa del co. 608 prevede l'attuazione di un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Ai fini che qui interessa, va detto che la consistenza organica di tale personale raggiunge complessivamente circa 10 mila unità, equamente ripartite tra le due tipologie. L'avvio di procedure finalizzate alla mobilità verso altre amministrazioni pubbliche determina un significativo risparmio per il bilancio dell'istruzione. E' prevista, inoltre, la riconversione professionale per gli insegnanti in esubero. Questo comporterà la frequenza a corsi abilitanti obbligatori, per consentire la mobilità dei docenti di ruolo in eccedenza rispetto all'organico. La riconversione potrà avvenire anche mediante frequenza a corsi di specializzazione per il sostegno.

74 Altre disposizioni sulle scuole
Revisori dei conti (comma 616) La legge , n. 296 (finanziaria 2007), al comma 616 dell'art. 1 dispone che: "Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministero della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate".

75 Altre disposizioni sulle scuole
Revisori dei conti (comma 617) Il successivo comma 617 precisa che: "I revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione ammnistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44".

76 Altre disposizioni sulle scuole
Revisori dei conti (commi 616 e 617) La nota prot. n. 1 del del MPI, nel recepire i disposti della Finanziaria 2007, afferma che - fino all'entrata in vigore del provvedimento di modifica del suddetto decreto - l'attività di revisione amministrativo-contabile continuerà ad essere svolta dai due revisori appartenenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e al Ministero della Pubblica Istruzione già nominati, mentre sono  revocati gli incarichi conferiti ai revisori appartenenti, di norma, agli Enti Locali.

77 ALTRE DISPOSIZIONI SULLE SCUOLE Comma 622, 623 e 624 - Scuola dell’obbligo
Cambiano i criteri per ottenere l’istruzione obbligatoria. Ecco i punti principali: - L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria a partire dall’anno scolastico 2007/2008 ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. - L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni.

78 Comma 622, 623 e 624 - Scuola dell’obbligo
A regime l’adempimento dell’obbligo di istruzione si realizza: - con il conseguimento del titolo di studio del primo ciclo; - l’acquisizione delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore anche sulla base di intese tra Ministero dell’istruzione e Regioni; - Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Fino alla messa a regime proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del Dlgs 17 ottobre 2005, n Nella provincia di Bolzano l’ultimo anno della scuola dell’obbligo può essere speso anche in scuole professionale abbinate ad adeguate forme di apprendistato.

79 Finanziaria 2007 Congedi parentali (comma 1266): il provvedimento stabilisce che i soggetti, destinatari del congedo straordinario retribuito (massimo due anni nella vita lavorativa – Art. 42, c. 5, D. Lgs. 151/2001) per i figli (o fratelli) portatori di handicap, che usufruiscono dei citati permessi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Età per l’accesso al lavoro (comma 622): il provvedimento stabilisce che l’istruzione obbligatoria è fissata in almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età . L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008. Lo stesso comma fissa, come conseguenza, l’innalzamento a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro (dovrà essere chiarito, da parte del ministero, l’esatta decorrenza di tale innalzamento).


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