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Il sistema di sicurezza collettivo ONU

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Presentazione sul tema: "Il sistema di sicurezza collettivo ONU"— Transcript della presentazione:

1 Il sistema di sicurezza collettivo ONU
E’ centrato principalmente sulle funzioni esercitate dal Consiglio di Sicurezza Ruolo secondario dell’Assemblea Generale Ruolo importante giocato dal Segretario Generale a livello operativo Da un punto di vista normativo è centrale l’art. 2, par. 4 della Carta che obbliga gli Stati ad “astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualsiasi altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite” (v. sentenza Nicaragua e Dichiarazione dell’AG sulle relazioni amichevoli tra Stati)

2 Il sistema di sicurezza collettivo ONU
Le funzioni esercitate dal Consiglio di Sicurezza sono regolate dai Cap. VI, VII e VIII della Carta Il Cap. VI è dedicato alla soluzione pacifica delle controversie, in particolare disciplina l’esercizio di una funzione conciliativa da parte del Consiglio Il Cap. VII riguarda ‘l’azione’ a tutela della pace e della sicurezza internazionali da parte del Consiglio e disciplina l’adozione da parte di quest’ultimo di misure implicanti e non implicanti l’uso della forza Il Cap. VIII concerne il la collaborazione tra Consiglio e organizzazioni regionali di difesa nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali

3 Il sistema di sicurezza collettivo ONU
Il Consiglio può essere adito da tutti gli Stati quando siano parte ad una controversia ovvero quando sussista una situazione suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (artt. 34 e 35) Una controversia o situazione suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali può essere sottoposta all’attenzione del Consiglio anche dall’Assemblea (art. 11, par. 3) e dal Segretario Generale (art. 99) Di fronte a queste richieste, il Consiglio ha obbligo di riunirsi

4 I poteri ex Cap. VI Il limite del dominio riservato (art. 2, par. 7): “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato…; questo principio però non pregiudica l’applicazione di misure coercitive a norma del Cap. VII” La differenza tra la disposizione della Carta e l’art. 15, par. 8 del Patto della SdN che faceva esplicito riferimento al diritto internazionale Estensione progressiva dell’ambito di intervento ONU e corrispondente restrizione dell’ambito applicativo dell’art. 2, par. 7

5 I poteri ex Cap. VI Il potere di inchiesta del Consiglio è tra i poteri previsti dal Cap. VI (art. 34) Tuttavia esso non attiene esclusivamente all’esercizio dei poteri di conciliazione ex Cap. VI, ma può portare anche all’adozione di misure secondo il Cap. VII (v. ris e ris. 1636) L’inchiesta può essere effettuata dal Consiglio stesso, ma più di frequente da una commissione ad hoc creata dal Consiglio ovvero dal Segretario Generale

6 I poteri ex Cap. VI La funzione conciliativa ha come oggetto le controversie o le situazioni “la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale” (artt. 33, 34)) L’art. 33, par. 1 prevede l’obbligo delle parti ad una controversia di ricercarne la soluzione con mezzi pacifici, tra i quali vengono indicati i negoziati, l’inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l’arbitrato, il regolamento giudiziale e il ricorso ad organizzazioni o accordi regionali Secondo l’art. 33, par. 2 il Consiglio può sollecitare le parti a raggiungere una soluzione attraverso tali mezzi Secondo l’art. 36, par. 1 il Consiglio può indicare alle parti una modalità specifica di risoluzione della controversia Sempre secondo l’art. 36, il Consiglio può predisporre una modalità di risoluzione della controversia e raccomandarne alle parti l’utilizzo

7 I poteri ex Cap. VI Qualora gli Stati non giungano ad una risoluzione della controversia secondo i mezzi ex art. 33, essi devono sottoporre tale controversia al Consiglio (art. 37, par. 1) L’indicazione di termini di regolamento ex art. 37 Si tratta di un’indicazione di merito, non di metodo Gli atti adottati dal Consiglio in relazione al Cap. VI sono sempre raccomandazioni

8 I poteri ex Cap. VII Il presupposto oggettivo: “Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione” (art. 39) Potere discrezionale del Consiglio (soprattutto con riguarda alla nozione di ‘minaccia alla pace’) Con l’attivismo del Consiglio del dopo Guerra Fredda in relazione alle funzioni ex Cap. VII, l’art. 39 ha avuto un’interpretazione iper-estensiva

9 I poteri ex Cap. VII A parte i casi classici di conflitti armati inter-statali, a titolo di esempio, sono state considerate ‘rotture’ o ‘minacce’ alla pace internazionale: Conflitti interni e violazioni dei diritti delle popolazioni civili (e.g. ris sul Kossovo) Deposizione di governi democraticamente eletti (e.g. ris. 841 su Haiti) Atti di terrorismo (e.g. ris sull’11 settembre e ris sull’omicidio Hariri) Pratiche di apartheid da parte del governo nazionale (e.g. ris. 418 sul Sud Africa)

10 I poteri ex Cap. VII Possibilità di adottare raccomandazioni sulla risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 39 (differenza rispetto ai meccanismi previsti al Cap. VI è di natura meramente procedurale) Le misure provvisorie al fine di prevenire un aggravarsi della situazione (art. 40) Queste ultime misure non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate Solitamente non sono vincolanti (e.g. ris sul Libano), ma lo possono essere laddove il linguaggio della risoluzione ponga un obbligo per le parti (e.g. ris. 502 sul conflitto delle Falkland)

11 I poteri ex Cap. VII Le misure vincolanti non implicanti l’uso della forza (art. 41) Gli esempi riportati all’art. 41 (elenco non esaustivo) Nella prassi assistiamo ad un’interpretazione estensiva dei poteri ex art. 41, con tipologie di misure non previste dalla Carta, per esempio: misure finanziarie contro presunti terroristi (e.g. ris sull’attentato Hariri) istituzione di tribunali penali internazionali (e.g. ris. 827 sull’istituzione del TPIY) accertamento di illiceità e non riconoscimento di una data situazione (e.g. ris. 478 sull’annessione di Gerusalemme)

12 I poteri ex Cap. VII Le misure implicanti l’uso della forza secondo l’art. 42 Si tratta di misure coercitive implicanti l’uso della forza armata (“con le forze aeree, navali o terrestri”) contro i soggetti ritenuti responsabili di una violazione o minaccia alla pace internazionale Gli artt. 43ss. prevedevano l’istituzione di un contingente armato ONU sotto il comando di un Comitato di Stato maggiore unificato Le disposizioni ex art. 43ss. non hanno mai ricevuto applicazione

13 I poteri ex Cap. VII Lo strumento alternativo è stata la delega all’uso della forza armata agli Stati membri attraverso autorizzazioni specifiche Il Consiglio ha assunto sempre più funzioni direttive anziché operative In due soli casi, l’azione armata autorizzata dall’ONU è stata diretta verso aggressioni contro Stati membri (ris. 83 e 84 Corea, ris. 678 Iraq)

14 I poteri ex Cap. VII Nella maggior parte dei casi è stata autorizzata in relazione a finalità specifiche Istituzione di blocchi navali (es. ris. 787) Istituzione di zone di interdizione aerea (es. ris. 781) Mantenimento della sicurezza in regioni appena uscite da un conflitto armato (es. ris. (ris. 1031)

15 I poteri ex Cap. VII Le cosiddette azioni di peace-keeping
La delega al Segretario Generale per il reperimento e comando delle forze Operano con il consenso dello Stato Hanno un mandato solitamente limitato all’interposizione ed il monitoraggio di cessate-il-fuoco (v. ris. 425) Prassi orientata verso mandati più ampi con maggiori poteri di intervento militare (v. ris. 1701)

16 I poteri ex Cap. VII L’autotutela individuale o collettiva prevista all’art. 51 L’attacco armato come presupposto oggettivo I requisiti della proporzionalità e della necessità Il previsto coordinamento con le competenze del Consiglio I problemi di coordinamento nella prassi (v. ris. 1373)

17 I poteri ex Cap. VIII L’utilizzo di organizzazioni regionali per azioni coercitive ai sensi dell’art. 53 Es.: la ris. 841 e la ris. 813 I problemi di coordinamento tra Consiglio ed organizzazioni regionali


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