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LE NUOVE WHITE LISTs NELLA L.F. 2008 La legge finanziaria 2008 (precisamente lart. 1, comma 83 e ss., L. 244/2007), ha previsto un generale riordino delle.

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Presentazione sul tema: "LE NUOVE WHITE LISTs NELLA L.F. 2008 La legge finanziaria 2008 (precisamente lart. 1, comma 83 e ss., L. 244/2007), ha previsto un generale riordino delle."— Transcript della presentazione:

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2 LE NUOVE WHITE LISTs NELLA L.F. 2008 La legge finanziaria 2008 (precisamente lart. 1, comma 83 e ss., L. 244/2007), ha previsto un generale riordino delle (ormai numerose e complesse) disposizioni italiane di contrasto ai paradisi fiscali, eliminando il criterio incentrato esclusivamente sullindividuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cd. criterio dellinclusione nelle black list) sostituendolo con il cd. criterio dellesclusione, ossia con un nuovo sistema basato sullindividuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dallUE; tale sistema prevede la formazione di nuovi elenchi, le cd. WHITE LIST, che ESCLUDONO, appunto, gli Stati critici dal punto di vista fiscale (ad es. quelli che non attuano un adeguato scambio di informazioni).

3 Per il passaggio alle nuove white list, la riforma prevede ladozione di DUE DECRETI distinti: Per il passaggio alle nuove white list, la riforma prevede ladozione di DUE DECRETI distinti: 1) Decreto previsto dallart. 2, c. 2-bis, Tuir (come modificato dallart. 1, c. 83, lett. a, L.F. 2008). Esso riguarda esclusivamente lambito di applicazione della presunzione di residenza delle persone fisiche e sostituirà il D.M. 4 maggio 1999 attualmente vigente. 1) Decreto previsto dallart. 2, c. 2-bis, Tuir (come modificato dallart. 1, c. 83, lett. a, L.F. 2008). Esso riguarda esclusivamente lambito di applicazione della presunzione di residenza delle persone fisiche e sostituirà il D.M. 4 maggio 1999 attualmente vigente. 2) Decreto previsto dallart. 168-bis Tuir (come stabilito dallart. 1, c. 83, lett. b e ss., L.F. 2008). Esso fa riferimento allintroduzione, con un medesimo provvedimento, di 2 distinte white lists, caratterizzate da diversi criteri di redazione ed applicabili a materie diverse, elencate in dettaglio nei due commi dellart. 168-bis del Tuir. 2) Decreto previsto dallart. 168-bis Tuir (come stabilito dallart. 1, c. 83, lett. b e ss., L.F. 2008). Esso fa riferimento allintroduzione, con un medesimo provvedimento, di 2 distinte white lists, caratterizzate da diversi criteri di redazione ed applicabili a materie diverse, elencate in dettaglio nei due commi dellart. 168-bis del Tuir.

4 LE WHITE LISTs ex art. 168-bis del tuir: comma 1 Art. 168-bis - Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni: 1. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dellapplicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10, c. 1, lett. e-bis) (contributi versati alle forme pensionistiche complementari), 73, c. 3 (presunzione di residenza dei trust), e 110, commi 10 e 12-bis (indeducibilità dei black costs), del presente testo unico, nellart. 26, commi 1 e 5 (ritenute su interessi e redditi di capitale), nonché nellart. 27, comma 3-ter (ritenute sui dividendi), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni

5 LE WHITE LISTs EX ART. 168-BIS DEL TUIR: comma 1 nellart. 10-ter, commi 1 e 9, della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni (disciplina dei fondi comuni dinvestimento mobiliare), negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni (regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), nellart. 2, comma 5, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L.23 novembre 2001, n. 410 (privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare).

6 I CRITERI DI REDAZIONE DELLE WHITE LISTs: art. 168-bis Dalla lettura dellart. 168-bis si evince che lattenzione del legislatore non è più concentrata solo sul livello di tassazione del Paese estero, ma si estende allattuazione di un adeguato scambio di informazioni, attuato (ovviamente) in base ad apposite convenzioni internazionali. Questo secondo elemento costituisce il perno della riforma che, però, entrerà in vigore solo dal periodo dimposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. del decreto che individua i suddetti Stati. E, in ogni caso, previsto che nella white list siano inclusi, per un periodo di 5 anni, gli Stati o territori che attualmente non sono inclusi in nessuna delle black lists prima in vigore.

7 Il citato D.M. di cui allart. 168-bis conterrà: 1. nella prima parte, un elenco dei Paesi con i quali, in base ad apposite convenzioni internazionali, possono essere scambiate informazioni per quanto attiene, per esempio, allaccertamento della residenza, alla deducibilita dei costi e alla applicazione delle ritenute in uscita, ecc…. 2. nella seconda parte, un elenco con cui verranno individuati Paesi esteri aventi regime privilegiato ai fini, per esempio, della tassazione dei dividendi, delle plusvalenze e dei redditi di controllate e collegate (CFC)

8 INDEDUCIBILITA DEI BLACK COSTS (ART. 110, Co. 10 e ss., TUIR)

9 ART. 110, Co. 10 e 12 bis, TUIR: indeducibilità dei black costs Co. 10 Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese (quelle che producono reddito dimpresa ex art. 55 Tuir) residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 168-bis (c.d. white list). Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dellUnione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto Co. 12 bis Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dellarticolo 168-bis

10 Ratio Contrastare lo spostamento di materia imponibile verso i Paesi a bassa fiscalità Presupposto implicito: le imprese situate nei c.d. paradisi fiscali siano state create ad hoc dallimpresa italiana. In specie, limpresa non residente (alluopo creata) acquisterebbe merci in quei Paesi, che poi rivenderebbe allitaliana ad un prezzo alto, al fine di abbassare lutile dellimpresa residente tassabile in Italia (presunzione di sistematica elusività)

11 ART. 110, COMMA 11, TUIR: (1°periodo) esimente Le disposizioni di cui al co. 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova (inversione dellonere della prova) che: 1. 1. le imprese estere svolgono prevalentemente una attività commerciale effettiva (cioè: quelle che generano reddito dimpresa ex art. 55 Tuir), ovvero (in alternativa) 1. 1. le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico (inerenza rafforzata cioè: rivestono unutilità concreta ed apprezzabile rispetto allattività esercitata e mostrano unevidente plausibilità e giustificabilità dellavvenuta conclusione delloperazione con un soggetto domiciliato in un Paese non white list) e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (cioè: devono essere state effettivamente realizzate)

12 ART. 110, Co. 11, TUIR: (2°periodo) dichiarazione redditi Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi Ex art. 8, c. 3-bis, D.Lgs. 471/97 (introdotto dalla Legge finanziaria 2007) in caso di omissione o incompletezza dellindicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui allart. 110, c. 11, Tuir si applica una sanzione amministrativapari al 10% dellimporto complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.

13 ART. 110, Co. 11, TUIR: (3°periodo) modalità accertamento contraddittorio anticipato) LAmministrazione, prima di procedere allemissione dellavviso di accertamento dimposta o di maggiore imposta, deve notificare allinteressato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette ( contraddittorio anticipato). Ove lAmministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nellavviso di accertamento.

14 ART. 110, COMMA 12, TUIR: coordinamento con norme CFC Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

15 ART. 110, Co. 11, TUIR: interpello preventivo ex L. 413/91 Con riferimento alla disciplina della indeducibilità dei black costs, in base allart. 11, comma 13, della Legge n. 413/91, è possibile attivare la procedura dellINTERPELLO PREVENTIVO (o ordinario). Norme di riferimento per la procedura: art. 21 della Legge n. 413/91; D.M. 13 giugno 1997, n. 195. Secondo tali disposizioni, in caso di esito positivo dellinterpello, il contribuente non sarà obbligato a fornire, volta per volta, le prove richieste dallart. 110, comma 11, del Tuir. Resta, comunque, impregiudicata la possibilità per lA.F. di verificare leffettiva esecuzione delle operazioni concluse dal contribuente. A CHI SI PRESENTA LINTERPELLO? Alla Direzione Regionale delle Entrate competente, la quale interpella, a sua volta, la Direzione Centrale dellAgenzia delle Entrate. In caso di mancata risposta da parte di questultima, la questione può essere rimessa al Comitato consultivo per lapplicazione delle norme antielusive


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