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LE AUTONOMIE LOCALI 1 1.

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Presentazione sul tema: "LE AUTONOMIE LOCALI 1 1."— Transcript della presentazione:

1 LE AUTONOMIE LOCALI 1 1

2 LE REGIONI 2 2

3 LE REGIONI Lo stesso articolo 5 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”. La Costituzione prevede una forma di Stato regionale: il territorio italiano è diviso in venti Regioni e vi è una suddivisione di competenze tra gli organi centrali, che si trovano nella capitale, e gli enti locali. 3 3

4 LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO SONO 15. LA LORO ORGANIZZAZIONE E LE LORO FUNZIONI SONO DISCIPLINATE DAL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI, OGNI REGIONE HA UN’AUTONOMIA STATUTARIA. QUESTO SIGNIFICA CHE IL CONSIGLIO REGIONALE, CON DUE APPROVAZIONI A DISTANZA DI DUE MESI, PUÒ APPROVARE UN PROPRIO STATUTO, CON CUI REGOLAMENTARE L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA REGIONE. 4 4

5 LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
AI SENSI DELL’ART. 116 COST. IL FRIULI VENEZIA GIULIA, LA SARDEGNA, LA SICILIA, IL TRENTINO - ALTO ADIGE E LA VALLE D’AOSTA DISPONGONO DI FORME PARTICOLARI DI AUTONOMIA, SECONDO I RISPETTIVI STATUTI SPECIALI ADOTTATI CON LEGGE COSTITUZIONALE. A TALI REGIONI FU RICONOSCIUTA UN’AUTONOMIA PIÙ ACCENTUATA PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI ETNIE DI CULTURA E LINGUA DIVERSA O PERCHÉ IN ALCUNE DI QUESTE REGIONI ERANO PRESENTI MOVIMENTI DI CARATTERE AUTONOMISTICO – INDIPENDENTISTICO. LO STATUTO DI TALE REGIONI È STATO APPROVATO DAL PARLAMENTO CON LEGGE COSTITUZIONALE. OGNI STATUTO PREVEDE DEGLI SPAZI DI AUTONOMIA DIVERSI. LO STATUTO DEL TRENTINO PREVEDE L’ISTITUZIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE HANNO COMPETENZA LEGISLATIVA IN DETERMINATE MATERIE. 5 5

6 IL CONSIGLIO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
GLI ORGANI DELLA REGIONE IL CONSIGLIO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LA GIUNTA REGIONALE 6

7 GLI ORGANI DELLA REGIONE
La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha introdotto l’elezione diretta da parte dei cittadini anche del Presidente della Regione; salvo che lo Statuto non disponga diversamente, i cittadini maggiorenni eleggono il Consiglio regionale e il Presidente della Regione. Si parla di elezioni amministrative per le elezioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Le elezioni regionali si tengono ogni cinque anni, salvo elezioni anticipate. Per il Consiglio regionale è utilizzato un sistema proporzionale con premio di maggioranza: l’80 % dei membri è eletto con il sistema proporzionale; il restante 20 % dei posti è attribuito come premio di maggioranza alla coalizione che ha vinto le elezioni. Il leader della coalizione che ha ottenuto la maggioranza diventa il Presidente della Regione. 7

8 GLI ORGANI DELLA REGIONE
Lo Statuto regionale può modificare tale sistema elettorale. Le Regioni a Statuto speciale adottano un sistema elettorale in parte differente. I membri della Giunta regionale, gli assessori regionali, sono nominati e revocati dal Presidente della Regione, che è anche Presidente della Giunta regionale. Nel caso di impossibilità a funzionare o di gravi problemi, il Consiglio regionale può essere sciolto anticipatamente; in tal caso si tengono elezioni amministrative anticipate. Il Consiglio regionale può essere sciolto nel caso approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta, nel caso in cui venga a mancare il Presidente (per dimissioni, morte, ecc.), nel caso in cui il Consiglio compia gravissime violazioni della Costituzione (ad esempio un atto che miri alla secessione della Regione dal resto del Paese). 8

9 IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il Consiglio regionale ha un numero di membri variabile a seconda della popolazione della Regione (da 30 a 80). FUNZIONE LEGISLATIVA: approvazione di leggi regionali nelle materie attribuite alle Regioni. FUNZIONE STATUTARIA: il Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario approva lo Statuto; FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE: il Consiglio, attraverso una mozione di sfiducia, può provocare le dimissioni del Presidente e della Giunta. Questo comporta lo scioglimento del Consiglio regionale e quindi nuove elezioni regionali. FUNZIONE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA, DI INIZIATIVA REFERENDARIA E DI PARTECIPAZIONE ALL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 9

10 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE - FUNZIONI
FUNZIONE ESECUTIVO-AMMINISTRATIVA: il Presidente della Regione è anche Presidente della Giunta. Nomina e revoca gli assessori regionali; FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA; FUNZIONE DI PROMULGAZIONE: il Presidente cura la promulgazione delle leggi regionali (verifica che siano state approvate correttamente e che non contengano disposizioni contrarie a norme costituzionali o a norme statali in materie di competenza statale), e ne cura la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 10

11 LA GIUNTA REGIONALE – COMPOSIZIONE E FUNZIONI
La Giunta è presieduta dal Presidente ed è composta da un numero variabile di assessori regionali. Ogni Assessore è a capo di un Assessorato. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta. · FUNZIONE ESECUTIVO – AMMINISTRATIVA; · FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO: il Presidente della Regione e la Giunta si presentano davanti al Consiglio regionale e ai propri elettori con un programma da realizzare; FUNZIONE REGOLAMENTARE: se il Consiglio regionale approva le leggi regionali, di solito lo Statuto prevede che l’approvazione dei regolamenti, cioè norme secondarie, spetti alla Giunta. 11

12 LE FUNZIONI LEGISLATIVE DELLE REGIONI
La legge costituzionale n. 3 del 2001, modificando l’articolo 117 della Costituzione, ha innovato la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni per quanto concerne la funzione legislativa. L’articolo 117 della Costituzione prevede la seguente ripartizione: MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE STATO - REGIONI MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI 12

13 MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO: in tali materie (politica estera e rapporti internazionali, difesa, la giurisdizione, ecc.) possono intervenire solo il Parlamento e il Governo, e non i Consigli regionali. MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE: in queste materie (istruzione, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, ecc.) lo Stato interviene fissando attraverso una legge (legge–quadro o legge cornice) i principi fondamentali. Ai Consigli regionali spetta poi intervenire con leggi regionali per disciplinare i contenuti specifici e di interesse locale della materia.   MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI: ogni materia che non sia menzionata nei due elenchi precedenti spetta in modo esclusivo alle Regioni. Esempi sono la formazione professionale e la polizia locale. 13

14 LE PROVINCE

15 LE PROVINCE Sono organi della Provincia il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale. Il Presidente della Provincia è anche Presidente della Giunta. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti direttamente dal corpo elettorale ogni cinque anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio o dimissioni del Presidente. 15

16 LE PROVINCE – ELEZIONI Il Presidente della Provincia viene eletto direttamente dai cittadini. Si applica un sistema maggioritario a doppio turno (o con ballottaggio). Al primo turno si scontrano i vari candidati: se già al primo turno uno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti, viene eletto, altrimenti si tiene un secondo turno di votazioni (ballottaggio), a cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto più voti. Per l’elezione del Consiglio viene utilizzato un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di partiti collegata al candidato eletto Presidente della Provincia ottiene automaticamente come premio di maggioranza il 60 % dei posti del Consiglio provinciale. 16

17 GLI ORGANI DELLE PROVINCE E LE FUNZIONI
CONSIGLIO PROVINCIALE FUNZIONE REGOLAMENTARE FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FUNZIONE STATUTARIA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FUNZIONE ESECUTIVO- AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA GIUNTA PROVINCIALE FUNZIONE ESECUTIVO–AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO 17

18 I COMUNI

19 I COMUNI - ELEZIONI Gli organi del Comune sono il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Restano in carica per 5 anni; in caso di dimissioni, morte o sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del Sindaco, si ritorna a votare per eleggere un nuovo Consiglio e un nuovo Sindaco. Dal 1993 è stata introdotta l’elezione diretta da parte dei cittadini sia del Sindaco che del Consiglio comunale. Viene applicato un sistema maggioritario per l’elezione del Sindaco e un sistema proporzionale con premio di maggioranza per l’elezione del Consiglio comunale. Per quanto riguarda l’elezione del Sindaco, è necessario distinguere tra due tipi di Comuni. 19

20 I COMUNI - ELEZIONI COMUNI FINO A ABITANTI: si utilizza un sistema maggioritario puro o a turno unico. Si tiene un solo turno di votazioni: il candidato che ottiene più voti (è sufficiente la maggioranza relativa), viene eletto Sindaco. Per il Consiglio, alla lista collegata al candidato che è stato eletto Sindaco, vengono attribuiti i 2/3 dei posti. COMUNI CON PIU’ DI ABITANTI: per l’elezione del Sindaco si applica un sistema maggioritario a doppio turno (ballottaggio), simile a quello delle Province. Alla lista collegata al Sindaco, viene attribuito come premio di maggioranza il 60 % dei posti del Consiglio comunale. 20

21 GLI ORGANI DEI COMUNI E LE FUNZIONI
CONSIGLIO COMUNALE FUNZIONE REGOLAMENTARE FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL SINDACO FUNZIONE STATUTARIA  SINDACO FUNZIONE ESECUTIVO- AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA UFFICIALE DI GOVERNO: per alcune funzioni (registri di stato civile, adempimenti in materia elettorale, competenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza), il Sindaco agisce come rappresentante del Governo e, solo in questo ambito, può ricevere direttive dal Governo stesso.  GIUNTA COMUNALE FUNZIONE ESECUTIVO–AMMINISTRATIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

22 LE CITTA’ METROPOLITANE
La legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (“legge Delrio”) ridisegna confini e competenze dell'amministrazione locale. In attesa della riforma del titolo V della Costituzione (riforma che dovrebbe portare all’abolizione delle Province), le Province diventano "enti territoriali di area vasta", con il Presidente della Provincia eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia. Permangono solo due livelli a elezione diretta: Regioni e Comuni. Già alle elezioni del 25 maggio 2014 non c'è stato il voto per le Province. La legge Delrio prevede la gratuità degli incarichi. Dal 1º gennaio 2015, l’assetto istituzionale degli enti locali italiani è stato rinnovato, con le Città metropolitane guidate dai Sindaci dei territori e con l’incremento di unioni e fusioni dei Comuni. 22

23 Le Città metropolitane sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, più Roma Capitale con disciplina speciale. Per Reggio Calabria sarà necessario aspettare la scadenza degli organi provinciali nel 2016. Le città metropolitane svolgono le funzioni seguenti: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia; dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province. Gli organi delle città metropolitane sono il sindaco, il consiglio, la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. 23


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