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«La certificazione AEO, disciplina generale; novità introdotte dal codice doganale dell’unione e il suo futuro» Livorno, 14/10/2015 Direzione Interregionale.

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1 «La certificazione AEO, disciplina generale; novità introdotte dal codice doganale dell’unione e il suo futuro» Livorno, 14/10/2015 Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna ed Umbria Ufficio delle Dogane di Livorno

2 Certificazione AEO Prima parte Figura dell’operatore economico autorizzato: Requisiti modalità operative di rilascio e benefici 2

3 Il punto d’incontro Grande influenza ha avuto il timore per le azioni terroristiche, sviluppatosi soprattutto negli Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001. La certificazione AEO può essere definita come un “il punto d’incontro” normativo fra l’esigenza di controllare il traffico internazionale delle merci, proteggendolo da minacce esterne, reprimendo comportamenti illeciti, senza penalizzarlo. Controlli mirati semplificazioni efficienza negli scambi. Identificazione degli operatori che adottano un modus operandi virtuoso, che offrono adeguate garanzie, con concessione di benefici tangibili, rendendo così più competitivi gli operatori europei. 3

4 Normativa Nel maggio 2005 viene emanato il Reg. 648/2005 che modifica il CDC 2913/1992, noto come “Emendamento sicurezza”, che prevede la nascita dello status AEO all’art. 5 bis Dicembre 2006 è pubblicato il Reg. CE 1875/2006 che modifica le DAC Reg.2454/1993 e attua l’AEO agli artt. da 14 bis a quinvicies. TAXUD/2006/1452 del 13/6/2006: spiega il modello d’analisi dei rischi (detto COMPACT-AEO) Il rischio è la probabilità che un evento si verifichi ed incida negativamente sulla capacità di soddisfare un requisito o criterio AEO. Rischi potenziali, pertinenti e rimanenti. Rispondere ai rischi rimanenti: accettare, trattare, trasferire, eliminare i rischi. TAXUD/2006/1450 del 29/6/2007: fornisce l’interpretazione della normativa AEO con una serie di criteri di orientamento nello svolgimento dell’audit attraverso una serie di domande ed indicatori nei vari settori di analisi; TAXUD/B2/047/2011 nuovi orientamenti approvati nel 2012. Le disposizioni sull’AEO, contenute nei regolamenti e nelle linee guida comunitarie, hanno trovato applicazione dal 1 gennaio 2008. A livello nazionale l’Area Centrale gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti ha diramato la circolare 36/D (28/12/2007), modificata dalla 41/D (30/12/2011). 4

5 AEO: definizione L’AEO è definito dall’articolo 5 bis del (CDC)Reg. 648/2005 come “un operatore economico, stabilito nel territorio doganale della Comunità, che beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale”. 5

6 CHI E’ UN “OPERATORE ECONOMICO” L’ OPERATORE ECONOMICO: (articolo 1 punto 12 delle Disposizioni di Attuazione al Codice doganale - DAC) “una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”. 6 Possibili richiedenti: produttori, importatori, esportatori, vettori,, corrieri aerei, terminalisti, imprese di spedizioni, agenti doganali, depositari, ecc. Tutti coloro che entrano nelle catene logistiche di approvvigionamento

7 Info generali sull’accreditamento Chi può richiedere l’accreditamento AEO? Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della comunità Gli operatori economici extracomunitari qualora vi sia un accordo di mutuo riconoscimento, che definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare La Società aeree o marittime non comunitarie ma che dispongono di una sede regionale e usufruiscono delle semplificazioni concesse dalle DAC ( speditore autorizzato, manifesto di partenza informatizzato per le compagnie aeree e manifesto unico per le compagnie di navigazione) Quanti tipi di accreditamento AEO esistono? Customs (AEOC)-Security(AEOS) semplificazioni controlli entrata e uscita merci dalla Comunità Full (AEOF) Quale Ufficio doganale è competente per il pre-audit, audit e post audit? E’ competente l’ufficio doganale presso la cui sede il richiedente svolge parte delle attività doganali e tiene la contabilità amministrativa Quale Ufficio è competente al rilascio della certificazione? La Direzione Centrale Legislazione e procedure Doganali Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza Quanto può durare il procedimento per l’accreditamento AEO? dai 120 ai 180 gg. di calendario 7

8 AEO: l’istanza Al momento della presentazione della domanda devono essere fatti pervenire:  Istanza. Dal 2011 è previsto l’inserimento del consenso al mutuo riconoscimento ( AEOS/AEOF), nonché il consenso alla pubblicazione di alcune informazioni per tutti i tipi di certificazione. Dal 2013 è necessario inserire il ruolo ricoperto nella catena logistica internazionale;  Informazioni generali del richiedente;  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, per le persone fisiche e giuridiche;  Questionario di autovalutazione (facoltativo) sarebbe utile per le Società che hanno sedi secondarie o depositi in altri luoghi presentarlo anche presso gli Uffici doganali che possono essere investiti per le verifiche in loco.  Non più richiesto il certificato camerale 8

9 AEO: Inaccettabilità domanda Non è accettata (art. 14 septies DAC) se:  Non è fatta sul modello previsto e se non è presentata all’autorità doganale competente.  Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, è stato condannato per reato grave connesso alla sua attività economica o è in corso una procedura fallimentare, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta. Al momento della presentazione della domanda il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale; L’istanza è presentata prima dello scadere dei tre anni dalla revoca di un certificato rilasciato da un qualsiasi Stato Membro. 9

10 AEO: condizioni e criteri art. 14 nonies/ duodecies DAC  Adeguata e comprovata osservanza degli obblighi doganali negli ultimi tre anni che hanno preceduto la presentazione della domanda non deve essere stata commessa infrazione grave o reiterata da parte del richiedente (persone responsabili della Società del richiedente o che ne esercitano il controllo di gestione, legali rappresentanti, responsabile questioni doganali);  Soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e sistema logistico (una traccia di audit contabile completa che consenta di seguire il ciclo vitale delle attività operative relative alle movimentazioni delle merci, modalità soddisfacente di archiviazione dati, tracciabilità delle scritture dei flussi doganali, sistemi informatici protetti e sicuri; sistema logistico in grado di distinguere le merci comunitarie da quelle terze; );  Comprovata solvibilità finanziaria ultimi tre anni (una situazione finanziaria sana, senza passività, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, offrire garanzie alla Dogana per le operazioni doganali svolte);  Appropriate misure di sicurezza ( sicurezza dei luoghi, protezione contro intrusioni, controllo mezzi di trasporto, sicurezza e professionalità personale fidelizzazione dei propri clienti commerciali, dichiarazioni di sicurezza come impegno dei partners commerciali ). 10

11 AEO: Chiarimento La circolare 36/D definisce:  REATO GRAVE: condanna anche a titolo non definitivo, per un reato previsto dalla normativa doganale, fiscale con impatto sulla dogana (plafond, accise, intra, IVA import export) e/o correlata all’attività economica del richiedente o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II ( minaccia, oltraggio P.U. interruzione di pubblico servizio), V ( associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere), VII ( contraffazione di sigilli, falsità in atti), e VIII ( frodi in commercio) del libro secondo codice penale, nonché l’irrogazione a titolo definitivo della sanzione di cui al DPR n. 43/73 art. 295 bis o l’aver definito in via agevolata le suddette sanzioni amministrative e l’applicazione a carico del richiedente e dei suoi rappresentanti delle Disposizioni contro la mafia di cui alla Legge 575/65. 11

12 AEO: Chiarimento La circolare 36/D definisce:  infrazioni reiterate: l’aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale e/o fiscale con impatto sulla normativa doganale che compromettano il rapporto di fiducia con l’autorità doganale.  Tra le infrazioni doganali sono comprese quelle ascrivibili al settore extratributario ( tutela made in Italy, della salute, della sicurezza dell’ambiente e dei prodotti, …) 12

13 AEO: Chiarimento La TAXUD/B2/047/2011 rev. 3, definisce le INFRAZIONI DI IMPORTANZA TRASCURABILE come: “le infrazioni che anche se hanno comportato una effettiva violazione di un aspetto della normativa doganale non sono sufficientemente importanti rispetto al numero e volume di operazioni doganali svolte, da essere considerate un indicatore di rischio con riguardo alla movimentazione internazionale delle merci, alle questioni della sicurezza o all’obbligazione doganale esigibile”. Indicatori importanti anche nella TAXUD 1450/2006 al punto1.2.2. 13

14 I tempi dell’accreditamento OperazioneDurata maxUfficio responsabile Accettazione istanza5 gg.DCLPD- UAEO Pre audit audit80 gg.Ufficio delle Dogane (estensione)(30gg.)Ufficio delle Dogane Convalida relazione audit10gg.DR o DID Supervisione e rilascio certificato 30gg.DCLPD-UAEO (parere Antifrode Centrale) (estensione)(30gg.)DCLPD-UAEO TOTALE120gg (180gg.)--- 14

15 Conduzione dell’audit Logica di partenariato e non di ispezione; Autorevolezza e non autoritarismo; Modulazione dell’audit sulla base delle caratteristiche dell’operatore; Considerazione delle altre autorizzazioni ricevute o negate; Piano di audit e non di verifica; Concertazione delle attività e non verifiche senza preavviso. 15

16 Le fasi del procedimento di accreditamento AEO (1) Pre-esame formale istanza Protocollazione in ingresso accettazione ( entro 5 gg.) diniego (entro 5 gg.)saranno indicati i termini e gli estremi per il ricorso gerarchico o al TAR 1° esame formale 1° esame sostanziale Richiesta cooperazione amministrativa IT/Eu entro 60GG di calendario. informazione Stati Membri 35gg. Entro 15gg. segnalazione di profili di rischio Antifrode Centrale SAISA Uff. Contabilità Centrale Concertazione, redazione del piano d’audit 1 a valutazione rischi reali/potenziali (mappe) Inizio audit 16 Acquisizione istanza nel fascicolo elettronico

17 Le fasi del procedimento di accreditamento AEO (2) Inizio audit Inizio accesso Eventuale sospensione di parte max 180 gg Fine accesso 2° esame sostanziale Proposta di diniego accreditamento Redazione mappa dei rischi Redazione relazione Redazione elenco misure correttive Redazione piano di follow-up Proposta accreditamento nel fascicolo elettronico Inserimento profilo correttivo (proposta riduzione controlli) Inserimento profilo correttivo (proposta riduzione controlli) Chiusura SUV Consegna referto con proposta di accreditamento Redazione relazione 17

18 Le fasi del procedimento di accreditamento AEO (3) Consegna referto con proposta di accreditamento Invio relazione a DRD/DID per convalida Adempimenti UCAF, DCLPD 3° esame sostanziale Rigetto Ripresentazione istanza dopo un anno Rigetto Ripresentazione istanza dopo un anno Rinvio ad Ufficio Dogane per eliminazione rischi rimanenti (ripresa azione di pre-audit). Per eventuali migliorie può essere concessa una sospensione di 6 mesi Rilascio certificato da DCLPD- UAEO Consegna certificato alla parte Pubblicazione numero e tipo certificato sulla banca dati europea Pubblicazione numero e tipo certificato sulla banca dati europea Rinotifica del referto alla Parte con azioni correttive aggiornate 18

19 Gli effetti giuridici Il certificato AEO:  diventa efficace il decimo giorno lavorativo successivo alla data del rilascio e la banca dati comunitaria permette la stampa del certificato a decorrere da tale data;  non ha un limite temporale di validità;  è riconosciuto in tutti i paesi membri dell’UE;  i benefici non sono trasferibili ai propri clienti;  la società certificata AEO accetta di iniziare un processo di partenariato con la Dogana 19

20 I benefici Riduzione dei controlli doganali (AEOC/S/F) documentali (CD) scanner (CS) fisici (VM) fino ad un massimo del 90% Tale beneficio è accordato direttamente in relazione al livello di affidabilità riconosciuto all’AEO a seguito della certificazione ed è sempre migliorabile all’esito dell’attività di monitoraggio dello status ottenuto. Riduzione dei controlli a posteriori (AEOC/S/F): Verifiche Intracomunitarie Verifiche Plafond IVA Revisioni dell’accertamento documentale e con accesso Riscontri sommari a destino per il regime di transito Verifiche ai depositi e procedure Tali riduzioni sono direttamente curate dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente 20

21 I benefici Dati ridotti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita (AEOS/F), notifica preventiva I titolari dei certificati AEOS/F possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata/uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori e ricevere, prima dell’ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario, la comunicazione se la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare (c.d. controllo di sicurezza) Priorità allo sdoganamento(AEOC/S/F) Priorità nell’esecuzione dei controlli allo sdoganamento degli AEO rispetto agli altri operatori 21

22 I benefici Scelta del luogo dei controlli (AEOC/S/F) Gli AEO possono chiedere che il controllo doganale si svolga in luogo alternativo, più vantaggioso in termini di tempi e/o costi, rispetto all’ufficio doganale competente. Tale vantaggio è subordinato a singolo accordo con l’Ufficio delle Dogane competente. Richiesta agevolata alle semplificazioni doganali (AEOC/F) Gli AEO possono richiedere le semplificazioni doganali previste dalla normativa- art. 14 ter delle DAC. L’Ufficio doganale non effettuerà la verifica delle condizioni e dei requisiti che sono stati già esaminati in sede di certificazione AEO Esonero prestazione garanzia per l’introduzione in deposito doganale/IVA(AEOC/F) Possono beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia dell’IVA, per l’introduzione delle merci nel deposito doganale/I.V.A., senza alcun limite circa l’ammontare complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di esonero. Esonero dall’obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA)(AEOC/F) Per gli AEO richiedenti l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione l’Ufficio non effettuerà un nuovo esame della solvibilità finanziaria se questa è stata valutata entro lo stesso anno nel corso dell’istruttoria AEO. Ai fini della concessione dell’esonero si effettueranno solo le ulteriori valutazioni finalizzate al calcolo dei diritti doganali e le attività amministrative necessarie all’emanazione del provvedimento di autorizzazione 22

23 I vantaggi indiretti migliori relazioni con le autorità doganali (client coordinator); minore ritardo nelle spedizioni; aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica; fidelizzazione della clientela; prevenzione dei problemi grazie alla conoscenza dei dipendenti; diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza; migliore pianificazione; diminuzione dei furti e delle perdite; maggiore impegno dei dipendenti. 23

24 Meccanismo premiale Per operatori certificati AEOC/AEOF Si basa sull’elevato livello di conformità ai controlli doganali in linea ed a posteriori; Gli Uffici delle Dogane propongono l’attribuzione o, laddove già presente, il mantenimento del meccanismo premiale, previsto con la nota prot. n. 27709/RU del 12/03/2013; Decade con i riscontri di positività ai controlli doganali o altre criticità 24

25 Mutuo riconoscimento AEO  L’UE ha concluso accordo con Giappone (valido dal 24 maggio 2011). Per le merci in entrata UE, il codice Taric Y031 più il codice a 14 cifre deve essere usato nella ENS, anche per le merci in uscita stesso codice Taric più codice a 14 cifre per le EXS.  L’UE e gli USA hanno concluso il 4 maggio 2012 un accordo per il mutuo riconoscimento dei loro operatori autorizzati, entrato in vigore il 1 luglio 2012, poiché il sistema di analisi dei rischi degli USA funziona solo con la comunicazione del MID è necessaria una procedura di abbinamento che si associ con i codici EORI. I vantaggi previsti: controlli ridotti in materia di sicurezza, criteri comuni di certificazione, minori controlli per l’AEO al momento dell’entrata delle merci negli USA previa registrazione presso le autorità statunitensi ( U.S. Customs and Border Protection - CBP) in modo da far corrispondere il loro EORI con il MID statunitense.  La CINA e l’UE hanno concluso il riconoscimento reciproco nel 16 maggio 2014 25

26 Mutuo riconoscimento AEO  In corso di definizione accordi con Svizzera, Norvegia, Canada e Russia Mutuo riconoscimento significa scambio di informazione, velocizzazione dei traffici, trattamenti prioritari, facilitazioni nello sdoganamento 26

27 Riesame della certificazione Art. 14 octodecies punto 5 Reg. 1875/2006 Riesame parziale o totale (reassessment):  Per modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile.  Ove si presuma, ragionevolmente, che le condizioni che hanno dato seguito al rilascio del certificato non siano più rispettate.  Il primo anno successivo al rilascio, qualora l’autorizzazione sia rilasciata ad un soggetto con meno di 3 anni di attività. 27

28 Il monitoraggio Art. 14 octodecies punti 4 e 5 reg. 1875/2006 prevede «Le autorità doganali devono vigilare sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l’operatore economico deve osservare». L’autorità doganale deve attivare un sistema di monitoraggio periodico, che deve essere concordato con la società certificata, che può anche prevedere misure come controlli a campione delle dichiarazioni doganali, comportamenti del soggetto certificato, mutamenti aziendali, solidità finanziaria… Il monitoraggio interno costante è la responsabilità principale dell’operatore certificato. 28

29 Sospensione Revoca Sospensione Revoca 1.Se vengono violati alcune condizioni e/o criteri previsti dal certificato. Durata: 30 gg (+ eventuali 30 gg) 2.Se è in corso un procedimento penale per una infrazione grave commessa da uno dei soggetti di cui all’art. 14 nonies reg. 1875/2006. Durata: procedimento penale 3.Su richiesta dell’operatore certificato in attesa di regolarizzare una situazione sopravvenuta. Durata: 30 gg (+ eventuali gg30). L’inosservanza in materia si sicurezza può comportare la momentanea sospensione del certificato FULL per ridurlo a CUSTOMS. Se l’Autorità doganale ravvisa nell’attività dell’AEO una minaccia alla protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell’ambiente la sospensione è immediata. Laddove la situazione non sia ripristinata l’Ufficio proporrà la revoca del certificato. 1.Per il mancato adeguamento a quanto prescritto in sede di sospensione. 2.A seguito di condanna definitiva per reato grave. 3.Su richiesta della parte, per mancato ripristino situazione precedente. In caso di revoca un’istanza non può essere ripresentata nei successivi tre anni 29

30 INFORMAZIONI Tutte le informazioni utili e la documentazione necessaria alla presentazione delle istanze sono reperibili sul sito web: www.agenziadogane.gov.itwww.agenziadogane.gov.it Area Dogane link operatore economico autorizzato. 30

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