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LE START-UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI

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Presentazione sul tema: "LE START-UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI"— Transcript della presentazione:

1 LE START-UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI
L’inquadramento giuridico e le principali agevolazioni

2 Introduzione Con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, nell’autunno del 2012 il Governo ha adottato il D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Contributo allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale. Creazione un contesto maggiormente favorevole all'innovazione. Promozione di una maggiore mobilità sociale. Attrazione di talenti in Italia e di capitali dall'estero.

3 La start-up innovativa: requisiti formali
Art. 25 co. 2 D.L. 179/2012. S.p.A. S.a.p.A. S.r.l. Soc. Coop. Le cui azioni o le quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione).

4 La start-up innovativa: requisiti sostanziali
Art. 25 co. 2 D.L. 179/2012. La società è costituita da non più di 60 mesi. È residente in Italia ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 917/1986, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ma che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia. A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante da bilancio non è superiore a 5 milioni di euro. Non distribuisce e non ha distribuito utili. Oggetto sociale esclusivo o prevalente è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo d’azienda.

5 La start-up innovativa: requisiti sostanziali
Art. 25 co. 2 D.L. 179/2012. È necessario che la società sia in possesso di un’ulteriore requisito tra i tre seguenti: Spese in ricerca e sviluppo sostenute uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in misura uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca, o dottorandi presso un'università italiana o straniera, o in possesso di laurea che abbia svolto da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, o ancora, in alternativa, personale in possesso di laurea magistrale in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva. È titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa.

6 La start-up innovativa
Art. 25 co. 3 D.L. 179/2012. Ai fini dell’acquisizione del titolo di “start-up innovative”, i soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono depositare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della società tramite autocertificazione, che attesti il possesso dei requisiti formali e sostanziali di legge. Art. 4 co. 10-bis D.L. 3/2015 È prevista una disciplina semplificata sotto il profilo della forma dell'atto costitutivo delle imprese, che può assumere forma di atto pubblico, o tramite documento firmato digitalmente di cui all’art. D.Lgs. 82/2005.

7 L’incubatore di start-up innovative certificato
Art. 25 co. 5 D.L. 179/2012. È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 917/1986 che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start- up innovative.

8 L’incubatore di start-up innovative certificato
Art. 25 co. 5 D.L. 179/2012. Dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca . Possiede attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi. È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente. Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start- up innovative. Ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

9 Start-up innovative ed incubatori certificati: l’iscrizione al Registro delle Imprese
Art. 25 co. 6-8 D.L. 179/2012. Al fine di poter godere dei benefici previsti dal legislatore, ed assicurare nel contempo la massima pubblicità dell’iniziativa, la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dall’incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sulla base di indicatori e valori minimi definiti con decreto del Ministero della sviluppo economico.

10 Start-up innovative ed incubatori certificati: le deroghe al diritto societario
Art. 26 co. 1 D.L. 179/2012. Per le perdite di oltre un terzo del capitale sociale, la riduzione di quest’ultimo richiesta dall’art c.c. può avvenire al secondo anno di esercizio. Se la perdita di oltre un terzo del capitale sociale comporta la diminuzione di quest’ultimo al di sotto del limite legale, la società può deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, alla chiusura dell'esercizio successivo, non operando la causa di scioglimento. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli o 2482-ter del codice civile.

11 Start-up innovative ed incubatori certificati: le deroghe al diritto societario
Art. 26 co. 2-4 D.L. 179/2012. La start-up innovativa costituita nella forma di S.r.l. può prevedere, in deroga agli artt co. 2 e 3, e 2479 co. 5, quote di partecipazione fornite di diritti differenti, o che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni. Esonero dall’effettuazione del test di cui all'art. 30 L. 724/1994 per verificare lo status di società non operativa.

12 Start-up innovative ed incubatori certificati: le deroghe al diritto societario
Art. 26 co. 5-7 D.L. 179/2012. Le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di S.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, co. 1, c.c.. È consentito, inoltre, derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni di cui all’art c.c., quando queste operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche di natura professionale.

13 Start-up innovative ed incubatori certificati: l’esonero da diritto camerale
Art. 26 co. 8 D.L. 179/2012. Le startup innovative e gli incubatori certificati sono esonerate dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l’11 giugno dall’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.

14 Start-up innovative ed incubatori certificati: esenzione della remunerazione attraverso strumenti partecipativi Art. 27 co. 1-2 D.L. 179/2012. Le remunerazioni percepite dagli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi che consistono nell’assegnazione di strumenti finanziari emessi dalla start-up o dall’incubatore, di diritti ed incentivi all’attribuzione di questi ultimi, o ancora nell’esercizio del diritto di opzione conferiti per l’acquisto dei riferiti strumenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile, tanto ai fini fiscali che a quelli retributivi. L’esonero è subordinato al fatto che gli strumenti finanziari o i diritti non vengano riacquistati dalla start-up o dall’incubatore, o da qualsiasi altro soggetto che direttamente li controlla o è da loro controllato, o ancora dalla società emittente. Il venir meno di questa condizione comporta la tassazione come reddito nel periodo d’imposta della cessione.

15 Start-up innovative ed incubatori certificati: agevolazioni per l’assunzione di personale
Art. 27-bis D.L. 179/2012. L’assunzione beneficia di un contributo erogato sotto forma di credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto, fino a un massimo di 200 mila euro annuo ad impresa. Il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, anche attraverso i contratti di apprendistato. Per personale altamente qualificato si intende chi è in possesso di titolo di dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera (se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia), o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all‘allegato al decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

16 Start-up innovative ed incubatori certificati: incentivi fiscali per l’investitore
Art. 29 co. 1-3 D.L. 179/2012. L’investimento al capitale della start-up/incubatore fruisce di una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per gli anni 2013, 2014 e e 2016, di un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente. L’investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di euro per ogni periodo d’imposta, e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Nel caso in cui la somma portata in detrazione è pari ad un importo superiore all'imposta lorda, la somma eccedente può essere detratta in periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, sino alla concorrenza massima del suo ammontare.

17 Start-up innovative ed incubatori certificati: incentivi fiscali per l’investitore
Art. 29 co. 4-5 D.L. 179/2012. Per l’investitore soggetto passivo IRES non concorre alla formazione della base imponibile il 20% della somma investita nella start-up negli anni 2013, 2014, e L’agevolazione è valida anche se l’investimento avviene per il tramite di OICR, o altre società che investano prevalentemente in start-up. L’investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di euro in ciascun periodo d’imposta, e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'importo dedotto supera il reddito complessivo dichiarato, la somma eccedente può essere calcolata in aumento dell'importo deducibile del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo anno e fino a concorrenza del suo ammontare.

18 Start-up innovative ed incubatori certificati: incentivi fiscali per l’investitore
Art. 29 co. 6 D.L. 179/2012. Non possono fruire dell’agevolazione: Gli investitori che sono essi stessi start-up. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o che possiedono almeno il 30% delle quote di partecipazione o dei diritti di voto; occorre considerare nel limite anche le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti dai familiari ai sensi dell'art. 230 bis c.c. o da società controllate (art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.). L'art. 4 del D.M. 30 giugno 2014 ha inoltre stabilito che, per poter beneficare delle agevolazioni fiscali, l'importo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a € per ciascuna start-up innovativa.

19 Start-up innovative ed incubatori certificati: sostegni alla raccolta di capitali e all’internazionalizzazione Art. 30 D.L. 179/2012. Introduzione dell’Equity crowfunding: è possibile la raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line, nelle modalità stabilite dalla regolamentazione di dettaglio predisposta dalla Consob. Supporto ed assistenza, da parte dell’Istituto per il Commercio Estero, per gli adempimenti in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, nonché per l’individuazione delle principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative e facilitare l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

20 Start-up innovative ed incubatori certificati: esclusione dalle procedure concorsuali
Art. 31 D.L. 179/2012. Nell’esigenza di tutelare le attività ad alto livello di innovazione, caratterizzate da un elevato tasso di rischio d’impresa, soprattutto nei primi anni di attività, il legislatore ha previsto delle deroghe in materia di procedure concorsuali. La start-up innovativa non può essere soggetta a procedure concorsuali, con l’eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. La deroga vale per quattro anni dalla costituzione della società, e può cessare, inoltre, al momento della perdita dei requisiti formali e sostanziali “start-up”.

21 Fonti: startup.registroimprese.it.
nuove-imprese/start-up-innovative.


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