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Patent box Decreto ministeriale 30/07/2015. Inquadramento normativo L’articolo 1 comma 37 – 45 della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità),

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Presentazione sul tema: "Patent box Decreto ministeriale 30/07/2015. Inquadramento normativo L’articolo 1 comma 37 – 45 della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità),"— Transcript della presentazione:

1 Patent box Decreto ministeriale 30/07/2015

2 Inquadramento normativo L’articolo 1 comma 37 – 45 della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità), come modificato dal DL 24 gennaio 2015 n.3 (Investment compact), convertito in Legge, con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2015, n. 33, introducendo anche in Italia un regime opzionale per la tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo dell’ingegno, di bevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. È un regime opzionale, ha validità quinquennale ed una volta esercitato è irrevocabile. Prevede l’ esenzione parziale dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzazione diretta di proprietà intellettuale qualificata, nella misura: -30% per l’esercizio 2015 -40% per l’esercizio 2016 -50% per l’esercizio 2017 in avanti.

3 Finalità Attraverso tale intervento il legislatore ha voluto perseguire diversi intenti: -Incentivare la collocazione in Italia di beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere; -Incentivare il mantenimento in Italia dei beni immateriali evitandone la ricollocazione all’estero tutelando la base imponibile nazionale da strategie di pianificazione aziendale aggressiva, particolarmente frequenti nel settore dei beni immateriali e causa della mobilità all’estero degli stessi. Per cui nel tentativo di raggiungere tali obiettivi, la norma è finalizzata a premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro paese sostenendone i relativi costi. La norma italiana rispecchia quanto stabiliti a livello OCSE con riferimento alla disciplina fiscale prevista per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

4 Ambito soggettivo Il regime è applicabile a tutti i possessori di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che posseggono nello stesso una stabile organizzazione, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con le quali vi sia un effettivo scambio di informazioni. In tal caso, l’agevolazione compete per i redditi derivanti dai beni immateriali compresi nel patrimonio della S.O., coerentemente con l’approccio elaborato in ambito OCSE ed espresso dall’art. 7 del modello di convenzione OCSE 2010. L’esclusione dal Regime dei soggetti residenti in Paesi Black List, mira ad evitare arbitraggi fiscali e quindi evitare il collocamento degli intangibles in Paesi a fiscalità privilegiata. Soggetti esclusi: Soggetti sottoposti a procedure di fallimento, di liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, poiché si tratta di procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica e per le quali sono previsti criteri differenti di determinazione del reddito.

5 Condizione necessaria per fruire del regime preferenziale è che i suddetti soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo che abbia ad oggetto i beni immateriali, o direttamente e quindi in proprio, o indirettamente, mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o con qualsiasi altra tipologia di società diversa da «quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa». La condizione dell’esercizio di una attività di ricerca risponde all’esigenza, palesata dal documento, di consentire la fruizione dell’agevolazione soltanto a coloro che rispettano il criterio della sostantial activity e di promuovere le attività di ricerca e sviluppo attraverso incentivi che spingano le imprese ad investire nel mantenimento, accrescimento e sviluppo degli intangibles. L’apertura operata nei confronti delle attività di ricerca e sviluppo commissionate a soggetti terzi “indipendenti” deriva dalla constatazione che la realtà imprenditoriale è fortemente caratterizzata da fenomeni di esternalizzazione e sarebbe risultato oltremodo penalizzante escludere tale possibilità. In linea con questa impostazione, inoltre, sembrerebbe non rilevante il luogo in cui le spese relative agli intangibles sono state sostenute, anche qualora le stesse si collochino all’estero. Nella relazione illustrativa al decreto di attuazione, infatti, si afferma che «è irrilevante il luogo di svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo (anche all’estero)». (art. 8 relazione illustrativa al decreto)

6 Ambito oggettivo Il regime preferenziale ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:  software protetti da copyright;  brevetti industriali;  informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, giuridicamente tutelabili;  disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;  marchi d’impresa, registrati o in corso di registrazione. Relativamente ai marchi, il decreto di attuazione restringe il campo di applicazione ai soli marchi registrati o in corso di registrazione, lasciando fuori, quindi, i marchi non registrati per scelta dell’impresa, seppure giuridicamente tutelabili. Va osservato che i marchi, contrariamente a quanto previsto dalla normativa nazionale, sono esclusi esplicitamente dall’ambito di applicazione del regime preferenziale dagli indirizzi dell’ Ocse.

7 La definizione di attività di R&S Il decreto di attuazione fornisce una definizione di attività di ricerca e sviluppo, stabilendo, in via generale, che rientrano nel novero delle stesse le attività finalizzate allo sviluppo, mantenimento, nonché accrescimento del valore dei beni immateriali. Significativa è la precisazione che riguarda le attività di ricerca e sviluppo relative ai marchi. La previsione del provvedimento è piuttosto “ampia”: in dottrina si sono contrapposte due posizioni. 1)La prima ritiene che tra le spese rilevanti debbano essere considerate solo le attività preparatorie, gli studi e le indagini di mercato; 2) la seconda ricomprende fra le stesse anche la fase successiva delle campagne pubblicitarie e le altre spese destinate a promuovere il marchio. La scelta del decreto opera nel senso più favorevole alle imprese includendo le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi e contribuiscono alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi. È ricompreso, quindi, anche il trade marketing, la pubblicità istituzionale e il marketing strategico.

8 Modalità di calcolo La norma nazionale è conforme al documento nello stabilire che la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo qualificati e quelli complessivi sostenuti per il bene immateriale. Nel decreto attuativo si parla di “costi afferenti le attività” di ricerca e sviluppo e per tali si intendono quelle finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni. Costi qualificati _____________x redditi derivanti dal bene immateriale = reddito agevolato Costi complessivi I costi “qualificati”, indicati al numeratore, ricomprendono tutti i costi sostenuti dalla società per l’attività di ricerca e sviluppo, sia che quest’ultima sia effettuata direttamente sia che venga affidata in outsourcing a soggetti esterni al gruppo. I costi “complessivi”, da inserire al denominatore, invece, oltre a ricomprendere i costi appena richiamati, si compongono anche degli eventuali costi di acquisizione del bene immateriale (incluse le royalties ) e dei costi per attività di R&S affidate a società del gruppo. I costi qualificati indicati al numeratore vengono maggiorati da queste due ultime categorie di spesa (altri costi di acquisizione del bene immateriale e cosi per R&S affidate a società del gruppo), ma soltanto nei limiti del 30% degli stessi. Perciò è intuibile che i costi indicati al numeratore e quelli riportati al denominatore non differiscono per natura, ma solo per la rilevanza che essi rivestono nel computo del valore totale.

9 Modalità di calcolo Il decreto inoltre stabilisce che il denominatore sia pari ai costi indicati al numeratore aumentati: -Dei costi di R&S derivanti da operazioni con società del gruppo; -Del costo rilevante ai fini fiscali di acquisto, anche mediante licenza di concessione d’uso, del bene immateriale di competenza del periodo di imposta. Il calcolo del coefficiente va operato per ciascun bene immateriale per il quale si esercita l’opzione. Ai fini di semplificazione, il decreto di attuazione stabilisce che qualora, nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali, due o più beni siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un processo o di un prodotto sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini del regime preferenziale. Costi esclusi: gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato ad uno specifico bene immateriale agevolabile. Costi da considerare: Per il 2015, 2016 e 2017 i costi sostenuti nel periodo d’imposta e nei tre precedenti in maniera aggregata; a partire dal 2018, i costi sostenuti nel periodo di efficacia dell’opzione distintamente per ciascun bene.

10 Determinazione del reddito ritraibile dall’intangibile Il coefficiente così calcolato va moltiplicato per i redditi derivanti dal bene immateriale. Tali redditi potranno, alternativamente, essere rappresentati:  Royalties (concessioni d’uso);  Uso diretto del bene – reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal contribuente;  In caso di utilizzazione diretta della proprietà industriale è prevista l’individuazione di un reddito nazionale. Il contribuente deve attivare una procedura di ruling con l’AE; il ruling è facoltativo solo per le operazioni inter company;  Le plusvalenze da cessioni di proprietà industriale sono totalmente esenti da imposte;  L’esenzione è condizionata al reimpiego, entro il secondo esercizio successivo alla cessione, di almeno il 90% del corrispettivo nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali della stessa tipologia.

11 Esempi di calcolo Le spese di R&S qualificate sono pari a 200, i costi di acquisizione del bene immateriale sono pari a 50 e i costi legati ai rapporti intrattenuti con società del gruppo in relazione all’intangible a 30. Al numeratore avremo la sommatoria tra i costi qualificati e gli altri costi sostenuti però nel limite del 30% di quelli qualificati. Mentre al denominatore avremo i costi complessivi sostenuti. Per cui nel caso in esame: 200 + 60 (ovvero il 30% dei costi qualificati 200)/280 = 0.93 Tale coefficiente va moltiplicato per il reddito ottenuto dal bene immateriale, ottenendo così il reddito agevolabile. 0.93 xreddito derivante dall’intangible = reddito agevolato

12 Esempi di calcolo Le spese di R&S qualificate sono pari a 200, i costi di acquisizione del bene immateriale sono pari a 30 e i costi legati ai rapporti intrattenuti con società del gruppo in relazione all’intangible a 10. Al numeratore avremo la sommatoria tra i costi qualificati e gli altri costi sostenuti però nel limite del 30% di quelli qualificati. Mentre al denominatore avremo i costi complessivi sostenuti. Per cui nel caso in esame: 200 + 40/240 = 1 Tale coefficiente va moltiplicato per il reddito ottenuto dal bene immateriale, ottenendo così il reddito agevolabile. 1xreddito derivante dall’intangible = reddito agevolato


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