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UFFICIO DI VIGILANZA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

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Presentazione sul tema: "UFFICIO DI VIGILANZA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO."— Transcript della presentazione:

1 UFFICIO DI VIGILANZA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

2 UFFICIO DI VIGILANZA D. L.vo 81/08 Supp. Ord. N. 108/L della G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 D. L.vo 106/09 Suppl. Ord. N 142/L della G.U. n. 180 del 3 agosto 2009

3 UFFICIO DI VIGILANZA Art. 13 D.L.vo 81/08 Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco la Vigilanza è svolta da Servizi interni

4 UFFICIO DI VIGILANZA L’Ufficio di Vigilanza è - inquadrato a livello di servizio nell’ambito dell’Ufficio centrale Ispettivo - è diretto da un Dirigente superiore medico - ha sette sedi periferiche dirette da Primi dirigenti medici: Roma, Firenze, Torino, Milano, Padova, Napoli, Catania

5 UFFICIO DI VIGILANZA Svolge attività programmata ed emergente Nel primo caso viene inviata una check list con un elenco di notizie da fornire e poi viene effettuato il controllo Nel secondo caso viene fatto un accesso di P.S.

6 UFFICIO DI VIGILANZA Svolge attività di vigilanza per le aree riservate del Dipartimento, della Polizia di Stato, delle Prefetture. Collabora con il VISAG Esamina i ricorsi avverso il giudizio del medico competente Autorizza “in deroga” l’uso di locali

7 UFFICIO DI VIGILANZA CAMPO DI APPLICAZIONE Tutti i settori di attività, privati e pubblici Tutte le tipologie di rischio Tutti i lavoratori subordinati ed autonomi

8 UFFICIO DI VIGILANZA D.L.vo 81/08 FORZE DI POLIZIA Art. 3, commi 2 e 3 - Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative Tali esigenze devono essere individuate entro e non oltre 24 mesi dalla sua entrata in vigore con decreti dei Ministri competenti Fino alla scadenza del termine sono fatte salve le disposizioni del D. L.vo 626/94 e dei relativi decreti di attuazione Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto

9 UFFICIO DI VIGILANZA FIGURE COINVOLTE Lavoratori Datore di lavoro Dirigenti delegati RSPP Preposti Medico competente RLS

10 UFFICIO DI VIGILANZA LAVORATORE Chiunque svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro indipendentemente dal tipo di contratto e dalla retribuzione

11 UFFICIO DI VIGILANZA DATORE DI LAVORO Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

12 UFFICIO DI VIGILANZA DIRIGENTE Su incarico del Datore di lavoro, ed in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico conferitogli, attua le sue direttive organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

13 UFFICIO DI VIGILANZA PREPOSTO Su incarico del Datore di lavoro, ed in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori

14 UFFICIO DI VIGILANZA RSPP Viene designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. In alcuni casi il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP ma deve, comunque, aver frequentato un corso di formazione

15 UFFICIO DI VIGILANZA RSPP Deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative - (Art. 32)

16 UFFICIO DI VIGILANZA MISURE GENERALI DI TUTELA - programmare la prevenzione - valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza - eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo ed, ove possibile, ridurli alla fonte - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno - limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

17 UFFICIO DI VIGILANZA MISURE GENERALI DI TUTELA - controllo sanitario dei lavoratori - le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato - regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti - programmare la prevenzione

18 UFFICIO DI VIGILANZA MISURE GENERALI DI TUTELA - informare e formare in maniera adeguata i lavoratori - informare e formare in maniera adeguata i dirigenti e i preposti - fornire istruzioni adeguate ai lavoratori - garantire la partecipazione e la consultazione degli RLS

19 UFFICIO DI VIGILANZA DOVERI DEL DATORE DI LAVORO - Valutare i rischi - Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi - Informare, formare ed addestrare i lavoratori - Effettuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori sulla base dell’art. 41 - Gestire le emergenze - Assicurare l’esercizio di rappresentanza dei lavoratori - Comunicare alla ASL ed all’Ufficio di Vigilanza la pertinenza delle aree riservate

20 UFFICIO DI VIGILANZA DOVERI DEL DATORE DI LAVORO Per adempiere ai suoi obblighi deve: (dopo aver consultato i RLS) - Designare il RSPP - Nominare il Medico Competente - Designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze

21 UFFICIO DI VIGILANZA DELEGA DI FUNZIONI Il Datore di Lavoro può delegare le sue funzioni ad eccezione della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del RSPP

22 UFFICIO DI VIGILANZA DELEGA DI FUNZIONI - l’atto di delega deve essere scritto e con data certa - il delegato deve essere in possesso di requisiti adeguati - La delega deve essere accettata per iscritto e debitamente pubblicizzata

23 UFFICIO DI VIGILANZA DELEGA DI FUNZIONI Il delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni alle stesse condizioni Il soggetto così delegato non può a sua volta delegare

24 UFFICIO DI VIGILANZA DELEGA DI FUNZIONI La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

25 UFFICIO DI VIGILANZA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Collabora con il Datore di lavoro per: - Individuare e valutare i rischi e le misure di sicurezza - Elaborare le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo - Elaborare le procedure di sicurezza - Elaborare e proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori - Fornire informazioni ai lavoratori

26 UFFICIO DI VIGILANZA DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Viene redatto sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e, nei casi previsti, con il Medico Competente, previa consultazione con gli RSL Deve avere data certa, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione dell’RSPP, degli RLS e del MC

27 UFFICIO DI VIGILANZA DVR Deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce Può essere tenuto su supporto informatico In caso di nuove imprese, la valutazione deve essere immediata ed il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività

28 UFFICIO DI VIGILANZA CONTENUTI del DVR Il Datore di lavoro può scegliere liberamente i criteri per la redazione del DVR ma è opportuno che riporti: - come è stata fatta la valutazione - cosa è stato fatto per la prevenzione e protezione - cosa deve ancora essere fatto - qual è attività di prevenzione e protezione - a chi sono affidati specifici compiti, RSPP, MC, addetti - quando è stato redatto

29 UFFICIO DI VIGILANZA RIELABORAZIONE DEL DVR La valutazione deve essere immediatamente rielaborata se ci sono state modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, se ci sono stati infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rilevino la necessità Il DVR deve essere rielaborato entro 30 gg

30 UFFICIO DI VIGILANZA DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA È il documento che il Datore di lavoro committente deve elaborare al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenza in caso di contratto d’appalto o di opera

31 UFFICIO DI VIGILANZA GESTIONE DELLE EMERGENZE Il Datore di lavoro deve provvedere alla gestione delle emergenze (primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, casi di pericolo grave ed immediato) Deve designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (non possono rifiutare se non per giustificato motivo)

32 UFFICIO DI VIGILANZA GESTIONE DELLE EMERGENZE Il Datore di lavoro deve provvedere affinchè gli impianti ed i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento e che le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sgombre In tale ambito il preposto deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni

33 UFFICIO DI VIGILANZA GESTIONE DELLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO Designare i lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso Disporre delle attrezzature minime di soccorso, pacchetti di medicazione o cassette di primo soccorso Fornire agli addetti al primo soccorso i DPI necessari

34 UFFICIO DI VIGILANZA GESTIONE DELLE EMERGENZE PREVENZIONE INCENDI Misure finalizzate alla prevenzione incendi o a limitarne le conseguenze Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e attrezzature Criteri per la gestione delle emergenze

35 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

36 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito l’RSPP ed il MC - prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali di uso dei MPC e DPI messi a disposizione

37 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 - consentire ai lavoratori di verificare, mediante gli RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione

38 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - consegnare tempestivamente agli RLS, su richiesta, copia del DVR, anche su supporto informatico - il DVR è consultabile esclusivamente in azienda - consultare gli RLS quando previsto (art. 50)

39 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione a rilevanti mutamenti organizzativi e produttivi - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

40 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico

41 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - Vigilare sull’adempimento degli obblighi dei preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente, di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità degli stessi qualora la mancata attuazione degli obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

42 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEL PREPOSTO - vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali e di uso dei MPC e DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti - verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone a rischio - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza

43 UFFICIO DI VIGILANZA SORVEGLIANZA SANITARIA Casi più frequenti in Polizia sono: - MMC - VDT - Rumore - Campi elettromagnetici - Piombo - Agenti chimici e biologici

44 UFFICIO DI VIGILANZA SORVEGLIANZA SANITARIA Casi più rari in Polizia sono: - Amianto - Radiazioni ionizzanti - Alcolismo - Tossicodipendenze - Lavoro notturno donne in gravidanza

45 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEI LAVORATORI - prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro - sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal MC

46 UFFICIO DI VIGILANZA OBBLIGHI DEI LAVORATORI - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di sicurezza nonché i DPI - segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e dandone notizia al RLS - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo

47 UFFICIO DI VIGILANZA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il Datore di lavoro deve formare il lavoratore quando: - viene assunto - in caso di trasferimento o cambio di mansioni - in caso di introduzione di nuove attrezzature - in caso di insorgenza di nuovi rischi


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