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I. Introduzione. Origini e sviluppo dell’Unione europea Corso Economia applicata avanzata Prof.ssa Sandrine Labory.

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Presentazione sul tema: "I. Introduzione. Origini e sviluppo dell’Unione europea Corso Economia applicata avanzata Prof.ssa Sandrine Labory."— Transcript della presentazione:

1 I. Introduzione. Origini e sviluppo dell’Unione europea Corso Economia applicata avanzata Prof.ssa Sandrine Labory

2 Struttura 1.Difficoltà e ambiguità dei primi sforzi per unificare l’Europa OEEC, NATO, CECA, CEE 2.Da Roma a Maastricht a … Roma sviluppo della CEE, la costituzione economica dell’UE 3.Il processo di decisione delle politiche economiche europee 4.La politica industriale nell’UE

3 Riferimenti Capitoli in libro Bianchi – Labory (2009): -Introduzione -Capitolo 3 -Capitolo 4

4 1. Difficoltà e ambiguità dei primi sforzi per unificare l’Europa A. Le prime organizzazioni di cooperazione europea I primi sforzi per unificare l’Europa sono legati al peggioramento delle relazioni internazionali subito dopo la 2° GM e alla minaccia dall’Unione Sovietica. Prime organizzazioni di cooperazione create nel periodo Apr 1948 – mag 1949 = periodo più “caldo” della guerra fredda (!) 3 campi di cooperazione: economico, militare e politico

5 Campo economico: Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OCEE) 16 aprile 1948 -Creazione dell’OCEE legata all’aiuto finanziario americano del Piano Marshall -I 16 paesi che accettano l’aiuto US creano un comitato per la cooperazione economica europea con lo scopo di ottenere l’aiuto il prima possibile -Gli USA condizionano l’aiuto alla formazione di un’organizzazione di cooperazione economica -Questa organizzazione è l’OCEE, creata il 16 aprile 1948 e il cui primo presidente è un europeista convinto, Paul Henri Spaak (Belgio)

6 Campo militare: NATO North Atlantic Treaty Organisation: 4 aprile 1949 -Già nel marzo 1948, 5 paesi (F, RU, Benelux) firmano Patto di Bruxelles che mette insieme le loro forze militari nel caso di attacco -Nato creata con 10 paesi (i 5 + USA, Canada, DK, NW e P) -La NATO rivela la minaccia sovietica e la supremazia degli USA

7 Campo politico: il Consiglio d’Europa Unione politica: vecchia utopia -Dal 500: proposte di unificazione europea per risolvere numerosi conflitti esempio: Grotius (1625) propone creazione di una “Società delle Nazioni” Dopo prima GM, nuovi appelli alla cooperazione politica: Coudenhove-Kalergi propone un’unione pan-europea che fu creata nel 1923; anche proposte francesi ma fallimento con crisi anni 1930 e chiusura dei paesi su se stessi => Fallimento perché nazionalismi forti

8 Consiglio d’Europa Istituzioni: -Assemblea consultativa, nominata dai parlamenti nazionali, fornisce raccomandazioni sulle questioni di competenza del Consiglio -Comitato dei Ministri (ministri Aff Esteri) prende posizione sulle raccomandazioni dell’Assemblea Attività: ancora attivo oggi Tratta di questioni varie, da diritti umani a cultura e istruzione, nei campi economico, sociale, culturale, scientifico Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo: 1950 Ruolo nel processo di integrazione europeo limitato: potere limitato delle sue istituzioni

9 B. La CECA La creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio costituisce il primo passo concreto dell’integrazione europea Uno dei pilastri di questa creazione è la ripresa delle relazioni diplomatiche tra Francia e Germania, per varie ragioni: -La politica dei partiti democratici e cristiani in Belgio (Spaak), Italia (De Gasperi), Francia (Schuman) e Germania (Adenauer) che sono a favore del mantenimento di relazioni strette tra i paesi cattolici contro il comunismo -Interessi Francia (bisogno del carbone della Ruhr) e Germania (liberazione dal controllo degli alleati) convergono

10 La Francia propone alla Germania di “mettere l’intera produzione francese e tedesca di carbone e acciaio sotto un’ alta autorità comune, in un’organizzazione aperta ad altri paesi europei” (Jean Monnet, 1950) Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950: propone creazione CECA come passo concreto verso l’unificazione europea per assicurare insieme la pace e la prosperità economica L’Italia e il Benelux accettano di negoziare e la CECA è creata con il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951.

11 Istituzioni della CECA Alta Autorità: organo esecutivo della CECA, incaricata di assicurare il rispetto degli obiettivi della CECA; membri nominati dai governi nazionali Consiglio dei Ministri (rappresentanti governi nazionali) controlla le attività dell’Alta Autorità e le armonizza con le attività dei governi nazionali Comitato consultivo: rappresentanti degli attori delle industrie del carbone e dell’acciaio: produttori, lavoratori, ecc. raccomandazioni all’Alta Autorità Assemblea parlamentare da opinioni sulle questioni del settore Corte di Giustizia con 7 giudici indipendenti

12  Principio di sovranazionalità: -l’Alta Autorità ha il potere di decidere ed è un organo indipendente dai governi nazionali -Finanziamento: la CECA è indipendente dagli Stati Membri in quanto ottiene le sue risorse finanziarie da un’imposta sulla produzione di carbone e acciaio

13 C. Nascita ed evoluzione di un mercato comune a 6 I paesi del Benelux prendono l’iniziativa del rilancio dell’integrazione economica dopo la CECA e dopo qualche tentativo fallito di unione politica. Propongono il 20 maggio 1955 il piano Beyen-Spaak- Bech per allargare il mercato comune a tutti i settori Riunione a Messina 1 giugno 1955: inizio negoziazioni 25 marzo 1957: Trattato di Roma che istituisce la CEE Obiettivi CEE: -politici: salvaguardare la pace e la libertà -Economici: progresso e stabilità della crescita -Sociale: costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

14 Istituzioni della CEE Istituzioni politiche I poteri esecutivi della CEE sono condivisi tra Commissione Europea e Consiglio dei Ministri Commissione Europea: composta inizialmente di 9 commissari nominati dai paesi membri per 4 anni, i quali nominano per due anni rinnovabili il Presidente della Commissione. Tre funzioni principali: 1) propone la legislazione (al Consiglio dei Ministri) 2) assicura l’esecuzione della legislazione; 3) guardiano del Trattato Consiglio dei Ministri: composto dai rappresentanti dei paesi membri (Ministri che variano a seconda delle questioni discusse: e.g. Ministri dell’agricoltura per le questioni di questo settore; ecc.) Il Consiglio decide sulla base delle proposte della Commissione, con decisioni all’unanimità e a maggioranza qualificata a seconda delle questioni

15 Istituzioni della CEE Organi di consulta e di controllo Parlamento Europeo: composto inizialmente di deputati nominati dai parlamenti nazionali; ora i membri sono eletti direttamente dai cittadini europei (ora istituzione politica) Comitato Economico e Sociale: composto da rappresentanti delle categorie economico-sociali: imprenditori, sindacati, professioni, ecc. (ora anche organizzazioni non profit). E’ consultato dalla Commissione e dal Consiglio e costituisce un legame tra la Comunità e i partner sociali. Corte di Giustizia (a Lussemburgo, dal 1958, ed è comune alla CEE, la CECA e l’Euratom). 7 giudici indipendenti nominati dai governi nazionali per 6 anni; esamina 3 tipi di casi: Commissione contro i paesi membri; Paesi membri contro Commissione; qualsiasi cittadino europeo contro i paesi e la Commissione. Esamina anche i casi antitrust

16 Istituzioni della CEE Istituzioni speciali Banca Europea d’Investimento: riceve fondi dai Stati Membri e finanzia progetti mirato allo sviluppo delle regioni in ritardo o alla ristrutturazione di industrie o altre attività per “contribuire allo sviluppo armonioso del Mercato Comune” Fondo Sociale Europeo: mira a promuovere la facilità d’assunzione e la mobilità dei lavoratori nella Comunità  UNIONE DOGANALE Il mercato comune per i prodotti è realizzato rapidamente, con 2 misure: -Liberalizzazione del commercio intra-comunitario: eliminazione delle tariffe doganali e dei contingenti (tra 1958- 1969) -Definizione di una tariffa esterna comune (media aritmetica delle tariffe in uso nei paesi membri al 1 gen 1957) Ma le barriere non tariffarie rimangono…

17 2. Da Roma a Maastricht a … Roma A.Sviluppo della Comunità Europea La Comunità Europea (CE) si è sviluppata i 3 modi: Approfondimento (della liberalizzazione economica, della regolamentazione e delle politiche) Ampliamento (delle sue competenze e dei suoi poteri economici e altri) Allargamento: del numero di paesi membri

18 Approfondimento ed Ampliamento La CE si è sviluppata molto aldilà di quanto previsto nel Trattato di Roma; i suoi poteri si sono ampliati, grazie a numerosi emendamenti e addizioni di nuovi trattati: l’Atto Unico Europeo (1986); il Trattato di Maastricht (1993); il Trattato di Amsterdam (1997) e il Trattato di Nizza (2001), Il Trattato di Lisbona (2009) Questo sviluppo non è stato liscio: rimangono numerosi ostacoli all’implementazione effettiva di alcune politiche e regolamentazioni, specialmente quelle legate al Mercato Unico Il Trattato di Maastricht può essere considerato come la revisione più importante del Trattato della CEE.

19 Approfondimento ed Ampliamento Il TM è importante perché introduce: 1.anche misure mirate a ridurre il “deficit democratico” = mancanza di rappresentanza diretta del legislatore europeo (Consiglio dei Ministri). Misure: potere di co-decisione al Parlamento + concetto di “cittadinanza europea” (diritti di voto alle elezioni municipali per i cittadini con residenza in altro paese europeo) 2. l’Unione Economica e Monetaria e quindi approfondisce molto l’Unione in termini economici:  Realizzazione dell’ultima tappa del processo d’integrazione economica  Unica tappa successiva possibile: politica

20 Approfondimento ed Ampliamento Altre misure importanti introdotte dal TM: 3.alcuni principi importanti del sistema europeo di decisione delle politiche economiche: principio di sussidiarietà 4. Il principio di salvaguardia dell’ “acquis communautaire” (in francese nel gergo europeo): quello che è stato realizzato non può essere cancellato => regressione impossibile (fondamentale per fiducia reciproca dei paesi membri e certezza per le imprese sul mercato comune)

21 Approfondimento ed Ampliamento Il TM rimane ora il Trattato fondamentale, anche se ha ricevuto dal 1993 vari emendamenti: - Il Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 emenda e rinumera i Trattati della CE e dell’UE - Il Trattato di Nizza firmato il 26 febbraio 2001, comprende misure per accogliere i nuovi paesi membri dell’Est europeo - Il Trattato di Lisbona, firmato a Lisbona nel 2007 e ratificato a fine 2009; nasce dal progetto di Costituzione europea, firmata a Roma nell’ottobre 2004, ma non ratificata

22 Allargamento Il numero dei Paesi Membri è cresciuto nel tempo: -1973: entrata di Regno Unito, Danimarca e Irlanda -1981: Grecia -1986: Spagna e Portogallo -1995: Svezia, Austria e Finlandia -2004: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Littuania, Lettonia, Estonia, Cipro e Malta. -Bulgaria e Romania nel 2007 La Turchia è candidata dal 1964 e le negoziazioni di adesione sono cominciate nel 2004; i problemi di diritti umani e di mancanza di democrazia sono i problemi maggiori all’entrata della Turchia. Alcuni sostengono anche che l’allargamento non può proseguire ad infinitum e che la Turchia non è più Europa ma già mondo arabo.

23 B. La costituzione economica dell’UE I Trattati definiscono una “costituzione economica”, nel senso di obiettivi economico-sociali, mezzi e strumenti per raggiungerli (politiche comuni e non, e sistema di presa di decisione delle politiche) i. La Costituzione economica nel TR Obiettivi economici: -Sviluppo armonioso delle attività -Crescita continua ed equilibrata -Crescente stabilità -Aumento accelerato del livello di vita

24 Primo obiettivo: il TR conta esplicitamente sui meccanismi di mercato per raggiungere la convergenza del reddito pro capita; nessuna politica è specificata per raggiungere questo obiettivo; solo la BEI contribuisce Gli obiettivi sono definiti in maniera ampia, che lascia margine di interpretazione: il primo obiettivo può essere letto come socialmente armonioso, nel senso di armonia tra sindacati e datori di lavoro, oppure nel senso di evitare i processi di aggiustamento costosi dal punto di vista sociale (disoccupazione, ecc.) L’interpretazione in termini di attenzione ai costi sociali sembra quella giusta visto che il TR definisce una politica sociale e dei fondi sociali; tuttavia, non fornisce strumenti significativi per raggiungere l’armonia sociale. L’Atto Unico e il TM cambiano questo aggiungendo la nozione di coesione economica e sociale

25 ii. Il valore aggiunto dell’AUE AUE = Atto Unico Europeo (1986) = collezione di emendamenti e addizioni al Trattato L’apporto principale dell’AUE è una serie di misure mirate a completare il mercato unico: 1.Maggior ricorso alla maggioranza qualificata sulle questioni legate al mercato unico

26 3.Il mutuo riconoscimento come principio di regolamentazione, rendendo la regolamentazione europea molto più facile. Il vecchio approccio consisteva nel preparare delle leggi estremamente dettagliate e questo richiedeva tanto tempo. Il principio di mutuo riconoscimento impone che una regolazione accettata in un paese deve essere accettata negli altri Stati Membri, senza che si debba accomodare tutte le differenze tra paesi. Questo principio è stato formulato nel famoso caso del Cassis de Dijon del 1979 (vedere lezione sul mercato unico).

27 4.Aspetto sociale: approssimazione della legislazione sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro; coesione sociale ed economica (per raggiungere il primo obiettivo del Trattato): i fondi esistenti (sociale, regionale e agricolo) sono riformati nei fondi strutturali e sono modernizzati. Il Consiglio Europeo dei capi di stato viene codificato nell’Atto come un organo esecutivo che operava de facto dalla meta degli anni 1970.

28 iii. Il Trattato di Maastricht Negoziato solo 3 anni dopo che l’AUE sia entrato in vigore E’ firmato nel dicembre 1991 a Maastricht (Olanda). Dopo un processo di ratifica tortuoso con 3 referendum nazionali (di cui uno viene ripetuto dopo una seconda interpretazione delle obbligazioni indotte), dei casi di corte costituzionali nel Regno Unito e in Germania e due crisi di cambio nel SME, il Trattato di Maastricht entra in vigore il 1 novembre 1993. Il Trattato di Maastricht contiene maggiore approfondimento e maggiore ampliamento dell’AUE. Mentre l’AUE spinge il mercato unico verso una sua conclusione, il Trattato di Maastricht rappresenta un cambiamento maggiore: si passa all’ultima fase del processo d’ integrazione economica: l’unione monetaria (l’UME = Unione Monetaria ed Economica)

29 I nuovi obiettivi economici sono: Sviluppo armonioso e equilibrato delle attività economiche Crescita sostenibile e non inflazionistica, che rispetta l’ambiente Un livello alto di convergenza della performance economica Un livello alto di occupazione e di protezione sociale Crescente condizioni di vita e di qualità della vita La coesione economica e sociale e la solidarietà tra i paesi membri

30 L’UME è l’aggiunta maggiore. Una vera e propria costituzione monetaria è introdotta, con una definizione delle procedure di coordinamento delle politiche economiche basato su dei criteri espliciti e verificabili e una definizione della politica monetaria comune. Dei criteri di entrata nell’UME e un periodo di transizione alla moneta unica sono definiti precisamente per assicurare che l’UME abbia delle basi macroeconomiche sane. Il Trattato crea anche la Banca Centrale Europea (BCE), che emette la moneta unica (l’euro) e definisce il volume e la crescita della massa monetaria. L’obiettivo principale dell’unione monetaria è la stabilità dei prezzi, e per questo i governi nazionali non devono avere deficit pubblici troppo forti.

31 iv. La Costituzione Europea Il Consiglio Europeo di Laeken (Belgio) del dicembre 2001 convoca la Convenzione sul Futuro dell’Europa incaricandola di formulare delle proposte su 3 temi: avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in un’unione allargata fare dell’Unione un fattore di stabilizzazione e un punto di riferimento nel nuovo ordinamento mondiale.

32  propone una riflessione sulle conseguenze dell’allargamento previsto (+ 10 paesi nel 2004), e sulle prossime tappe dell’integrazione europea (dopo che l’integrazione economica sia stata conclusa), vale a dire l’integrazione politica.  Due anni dopo, la Convenzione propone la nuova Costituzione Europea; non è una proposta di unione politica, è solo una riorganizzazione delle leggi esistenti (l’acquis) per rendere più facile la gestione dell’Unione a 25 (e poi a 27 e più).

33 Quindi la nuova costituzione si chiama costituzione, ma il termine è abusivo: non è una costituzione vera e propria perché non riempie le 3 funzioni delle costituzioni (1. Riconoscimento diritti cittadini; 2. organizzazione dei rapporti tra governati e governanti; 3. attribuzione dei poteri). La Costituzione s’iscrive nel camino tracciato da Robert Schuman nella sua famosa dichiarazione del 9 maggio 1950. Schuman proponeva di mettere insieme la produzione del carbone e dell’acciaio:

34 “sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, una fusione di interessi, necessaria all’instaurazione di una comunità economica, e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinosi conflitti. Questa proposta (…) costituirà il primo nucleo concreto di una federazione europea, indispensabile al mantenimento della pace”.

35 Cosa fa la Costituzione tutela dei diritti fondamentali La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE è firmata al vertice di Nizza del 7 dicembre 2000 dai Precedenti del Parlamento Europeo, della Commissione e del Consiglio Europeo. La Costituzione da valore obbligatorio a questa carta. I diritti sono quelli alla dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e il principio di democrazia e lo stato di diritto.

36 separazione più chiara dei poteri Distinzione tra atti legislativi (del Parlamento e del Consiglio, che condividono la funzione legislativa) e non legislativi (della Commissione che ha una funzione esecutiva). Si adotta il concetto di legge europea. Il ruolo di co-legislatore del Parlamento (conferito dai Trattati di Amsterdam e di Nizza), nelle materie di competenza dell’Unione, è confermato e rinforzato; un presidente permanente è proposto per il Consiglio Europeo. Un ministro degli Affari Esteri europeo è anche creato (art. 27).

37 semplificazione della legge europea Una sola costituzione si sostituisce a una serie di Trattati che coesistevano da 50 anni. mantenimento del “metodo comunitario” Il metodo comunitario di integrazione economica è un approccio funzionalista, pragmatico, che definisce le tappe dell’integrazione man mano che i problemi sorgono. Questo metodo fu definito da Schuman nella sua dichiarazione del 9 maggio 1950: “l’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creeranno anzitutto una solidarietà di fatto”.

38 Cosa non fa la Costituzione L’Unione Europea non è una federazione di stati (fondata su una costituzione adottata da un potere costituente) è una confederazione di 25 stati sovrani. La Costituzione non cambia nemmeno la costituzione economica europea (le politiche comunitarie) I diritti sociali fondamentali sono comunque proclamati nella Costituzione, permettendo così di trovare un equilibrio tra regole di mercato e obiettivi di solidarietà nelle politiche economiche europee, a tal punto che l’UE si definisce un’economia sociale di mercato.

39 La Costituzione non corregge l’errore fatto a Nizza nella definizione dei voti di ciascun paese per le decisioni a maggioranza qualificata. Ponderazione del voto secondo la popolazione del paese Il Trattato di Nizza però fornisce troppi voti alla Spagna e alla Polonia rispetto ai paesi più popolati: questi due paesi hanno circa 40 milioni di abitanti e 27 voti ciascuno, mentre la Germania ha circa il doppio di abitanti (80 milioni) e solo 2 voti in più (29)! D (82,5 Moni ab) F (59,6) It (57) RU (59) 29 voti E (40,7) Pol (38,2) 27 voti NL13 B, Gr, Port, Rep ceca, Ungheria 12 Austria, Svezia10 DK, Irl, Fin, Lit, Slov 7 Cipro, Malta, Est, Lett, Lux, Slov 4

40 La Costituzione fissava a 15 il numero massimo di Commissari nella Commissione (fino ad ora c’era stato 1 commissario per paese, 2 per i paesi più grandi). Nell’UE a 15 erano 20 Commissari. Con l’allargamento a 25 paesi il numero sarebbe arrivato ad almeno 30, troppo per poter gestire la Commissione in modo efficace. La proposta di Costituzione è stata cambiata perché i paesi tenevano ad avere un Commissario ciascuno. Il risultato è che ora ci sono 25 Commissari (uno per paese).

41  Ratifica della Costituzione con referendum in vari paesi, in particolare Francia e Olanda con esito negativo (2005)  Blocco del processo di ratifica della Costituzione  Ci vorranno 2 anni prima di trovare una soluzione: il Trattato di Lisbona, firmato nel 2007

42 v. Il Trattato di Lisbona Marzo 2007: accordo su Trattato semplificato a Berlino (50 anni della CEE) Dicembre 2007: firma del nuovo Trattato Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 In effetti la sostanza della Costituzione rimane nel TL: -3 articoli eliminati (I-6 su primato diritto europeo su diritto Stati membri; I-8 sui simboli dell’UE; I- 42 su spazio libertà, sicurezza e giustizia) -Cambiamenti nei termini: non si parla più né di Costituzione, né di Comunità, ma solo di Unione; -Ministro degli Affari esteri diventa Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri

43 Altri cambiamenti: -Il TL unisce tutti i trattati precedenti; è composto da due Trattati fondamentali: il TUE (essenzialmente, il TM) e il Trattato sul funzionamento dell’UE (essenzialmente il TR) -Numero commissari (oggi: 27, un commissario per paese) + calcolo maggioranza qualificata = proposte Costituzione ma entreranno in vigore nel 2017 (num com max 15)

44 C. Il processo di decisione delle politiche economiche europee 1. Le Istituzioni L’UE è diretta da 5 istituzioni: Il Parlamento Europeo (eletto dal popolo dei paesi membri) Il Consiglio dell’Unione (composto dai governi dei paesi membri) La Commissione Europea (motore e organo esecutivo) La Corte di Giustizia (applicazione della legge comunitaria) La Corte dei Revisori (gestione sana del budget dell’UE nel rispetto della legge)

45 Altri organi: Il Comitato Economico e Sociale Europeo (già nella CEE) Il Comitato delle Regioni (exprime l’opinione delle autorità locali e regionali sulla politica regionale, l’ambiente e l’istruzione) Il Mediatore Europeo (tratta di casi di denuncia da parte di cittadini europei di cattiva amministrazione in un organo europeo) La BEI (già nella CEE) La Banca Centrale Europea (responsabile della politica monetaria e delle operazioni di cambio) + alcune agenzie come l’Agenzia Europea dell’Ambiente, l’Agenzia di Valutazione delle Medicine, ecc.

46 1. Parlamento Europeo Eletto ogni 5 anni direttamente a suffragio universale. I partiti politici principali degli stati membri sono rappresentati, riuniti in gruppi pan- europei. 3 funzioni principali: Condivide con il Consiglio il potere di legiferare Può influenzare le spese dell’UE perché condivide con il Consiglio anche l’autorità finanziaria Assicura la supervisione democratica della Commissione; approva la nomina dei Commissionari e ha il diritto di censura della Commissione.

47 2. Il Consiglio dell’UE E’ l’organo principale di decisione. 6 responsabilità principali: Potere di legislazione in co-decisione con il Parlamento Europeo Coordinamento delle politiche degli stati membri Accordi internazionali con i paesi o le organizzazioni internazionali Autorità finanziaria (bilancio della Commissione) Decisioni necessarie alla politica estera e di sicurezza comune Adozione di misure nel campo della cooperazione della polizia e dei giudici su affari criminali

48 3. La Commissione Europea Rappresenta gli interessi generali dell’Unione. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dagli Stati Membri dopo essere stati approvati dal Parlamento Europeo. E’ il motore del sistema istituzionale dell’UE: Prepara le bozze di legislazione e le presenta al Consiglio e al Parlamento È responsabile dell’applicazione della legislazione europea È il guardiano dei Trattati e, insieme alla Corte di Giustizia, assicura che la legge comunitaria sia appropriatamente applicata Rappresenta l’Unione sulla scena internazionale e negozia gli accordi internazionali, nei campi del commercio e della cooperazione.

49 4. La Corte di Giustizia Assicura che la legge comunitaria sia appropriatamente applicata. 5. La Corte dei Revisori verifica il budget dell’Unione (spese e entrate)

50 Il Consiglio dei Ministri (comunemente chiamato il Consiglio) è il legislatore della CE, anche se il parlamento Europeo ha acquisito progressivamente alcuni potere di co-legislatore. La Commissione ha il diritto esclusivo di preparare le leggi. In altre parole, la Commissione propone e il Consiglio decide. Nella pratica, la Commissione segue nelle sue proposte le raccomandazioni decise alle riunioni del Consiglio Europeo (i vertici europei, come quello di Lisbona del 2000). Ciò nonostante, la Commissione ha un influenza enorme dato l’expertise che usa e data l’intensa attività di lobbying che circonda il suo lavoro. Inoltre, la Commissione ha altre funzioni che rinforzano il suo potere, come il fatto di essere guardiano dei Trattati.

51 2. Un governo a vari livelli Il sistema europeo è un sistema di governo a vari livelli. I Stati Membri fanno parte del sistema come le istituzioni comuni. Il Consiglio Europeo (riunioni dei capi di stato) fornisce una leadership e si riunisce di solito due volte l’anno. La sua presidenza e quella del Consiglio dei Ministri è realizzata dallo stesso stato membro e cambia ogni 6 mesi.

52 Nell’insieme, il processo di decisione europeo è complesso. Una ragione comprensibile è la pluralità e la diversità (paesi grandi e piccoli, differenze culturali, linguistiche, ecc.). L’adozione del voto a maggioranza qualificata (dove i voti di ciascun paese sono proporzionali alla dimensione del paese) ha reso l’adozione di nuove leggi molto più semplice. Nel sistema a vari livelli esistono dei criteri per assegnare le funzioni pubbliche ai vari livelli di governo: => Nell’UE abbiamo Il principio di sussidiarietà

53 Principio di sussidiarietà Il punto di partenza è semplice ma anche cruciale. Sarebbe un errore pensare che l’integrazione economica significa che alla fine tutte le funzioni pubbliche devono essere trasferite al livello comune. Non sarebbe ottimale da un punto di vista del benessere sociale; anche in un paese alcune politiche sono definite e applicate a livello regionale o locale. Ci sono casi in cui la politica è più efficace e più efficiente a livello dell’UE, e altri casi in cui è più efficace ed efficiente a livello nazionale o regionale. Il principio di sussidiarietà fornisce un criterio che indica a che livello è più efficace ed efficiente definire la politica.

54 Il principio dice che quando le politiche nazionali sono né efficienti (raggiunta dell’obiettivo a costo minore – o benefici netti maggiori) né efficaci (raggiunta dell’obiettivo) e quando il coordinamento delle politiche nazionali non è possibile o non è ottimale (efficace ed efficiente), allora la politica deve essere definita a livello comunitario.

55 Generalmente i casi in cui il livello europeo è preferito sono dovuti alla presenza di: esternalità: una politica nazionale ha anche degli effetti significativi su altri paesi economie di scala: costi fissi molto elevati a tal punto che è più ottimale condividerli a livello europeo, come ad esempio i costi di sviluppo di satelliti, di aerei, ecc. mercato unico: qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e del capitale giustifica un’azione a livello comunitario. Altri casi esistono, ma non sono sistematici come quelli elencati sopra; ad esempio, la protezione dalle turbolenze macroeconomiche.

56 3. La politica industriale nell’UE La politica industriale è implementata principalmente a livello nazionale. Tuttavia, il livello europeo ha il ruolo fondamentale di coordinatore delle azioni nazionali e di definizione di regole. Così la strategia di politica industriale è definita a livello europeo: i paesi membri decidono insieme della strategia generale, vale a dire degli obiettivi e delle misure necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi.

57 Trattato di Lisbona: La politica industriale è di competenza nazionale e rappresenta un “settore di azioni di sostegno, di coordinamento e di complemento” (art. 6 Tue modificato 2007) Capitolo industria: articolo 173 TL Misure a favore della competitività delle imprese possono essere prese a patto che non creino distorsioni alla concorrenza

58 Poi ogni paese adatta le misure alle condizioni socio-economiche del suo paese.  La politica industriale attuale è la Strategia di Lisbona, definita al Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, per il periodo 2000-2010 e in corso di revisione per 2010-2020 (che vedremo dopo)


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