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Dott. Gian Marco Sgherri

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Presentazione sul tema: "Dott. Gian Marco Sgherri"— Transcript della presentazione:

1 Dott. Gian Marco Sgherri
CONVEGNO ACCEVE maggio 2013 NOVITÀ UNICO ACE – SOCIETÀ DI COMODO – DEDUCIBILITÀ IRAP DA IRES – DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI – COSTI BLACK LIST – PERDITE SU CREDITI – QUADRO RW Dott. Gian Marco Sgherri

2 NUOVA DEDUZIONE IRES/IRPEF: IRAP PAGATA SUL COSTO DEL LAVORO
MODIFICA DEDUZIONE IRES/IRPEF: IRAP PAGATA SUGLI INTERESSI PASSIVI

3 NORMATIVA E PRASSI Norma: Prassi:
Art. 2 commi 1, 1-bis e 1 ter, D.L. n. 201 del 6/12/2011 (convertito dalla legge n.214 del 22/12/2011); Prassi: Circolare A. E. n. 8/E del 3 aprile 2013 Circolare A. E. n. 16/E del 14 aprile 2009

4 al valore della produzione avessero concorso
VECCHIA NORMATIVA: Deduzione del 10% dell’IRAP pagata nell’esercizio a condizione che: al valore della produzione avessero concorso spese per il personale dipendente o assimilato Oppure interessi passivi ed oneri assimilati netti

5 NUOVA DEDUZIONE: IRAP PAGATA SUL COSTO DEL LAVORO

6 Cosa cambia nel 2012? Diventa deducibile, ai fini IRES ed IRPEF, l’IRAP: pagata nell’esercizio; calcolata sul costo del lavoro dipendente e assimilato; che ha formato la base imponibile IRAP.

7 SOGGETTI INTERESSATI La misura interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole indicate dagli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs n. 446/1997 Ovvero: Società di capitali ed enti commerciali; Società di persone ed imprese individuali; Banche e società finanziarie; Società di assicurazione; Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; La deduzione non compete ai soggetti che utilizzano particolari regole di calcolo della base imponibile, quali: Enti non commerciali; Imprenditore agricolo che adotta il regime speciale ex art. 34 del D.P.R. 633/72;

8 PRINCIPIO DI CASSA La nuova deduzione si effettua secondo il principio di cassa, in quanto viene richiamato dalla norma l’art. 99 TUIR. Si deduce, quindi, l’imposta versata nell’esercizio: A saldo, per l’esercizio precedente; A titolo di acconto per l’esercizio di riferimento (nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per l’esercizio stesso); A titolo di ravvedimento operoso; Per riliquidazioni di dichiarazioni o per accertamenti relativi ad anni precedenti; Analogamente a quanto già si operava per la deduzione forfettaria del 10%!

9 3 FASI MODALITÀ DI CALCOLO
Per effettuare la nuova deduzione dall’imposta IRAP versata nell’esercizio dovrà essere estrapolata la quota parte di IRAP proporzionalmente riferibile al costo del lavoro determinato analiticamente 3 FASI

10 1° FASE Determinazione del costo del lavoro che ha concorso alla base imponibile IRAP

11 COSTO DEL LAVORO: Dove si trova? Dipendente – Ex Art. 49 TUIR
Assimilato – Ex Art. 50 TUIR Dove si trova? Tutto il costo iscritto nella voce B9 del conto economico del bilancio in forma CEE, che è composto da: B9 a) – Salari e stipendi B9 b) – Oneri sociali B9 c) – Trattamento di fine rapporto B9 d) – Trattamento di quiescenza e simili B9 e) – Altri costi I costi iscritti nella voce B7 del conto economico, che possono essere: - Compensi e Contributi amministratori - Compensi e contributi co.co.co. Rigo IC 41 IRAP

12 NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI:
Tutti i costi che sono deducibili ai fini IRAP: Prestazioni occasionali Compensi collegio sindacale Tutte quelle prestazioni per cui viene emessa una fattura!

13 Dove si trovano? Righi da IS1 a IS8 + Rigo IC 66 (ulteriore deduzione)
Deve essere considerata solo la parte che ha effettivamente concorso alla base imponibile IRAP, quindi al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 446/97: Dove si trovano? Righi da IS1 a IS8 + Rigo IC 66 (ulteriore deduzione) Per contributi per le assicurazioni obbligatorie sugli infortuni comma 1, lett a) n.1); Per cuneo fiscale: deduzioni forfettarie e contributive (comma 1, lett. a) nn. 2,3,4); Per spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro personale addetto alla ricerca e sviluppo (comma 1, lett. a) n. 5); Per indennità di trasferta nelle imprese di autotrasporto (comma 1-bis); Forfettarie pe ri soggetti con base imponibile fino a ,91 euro (comma 4-bis); 1.850 euro per ogni dipendente con un max di 5 nelle imprese con valore della produzione non superiore a euro (comma 4-bis-1).

14 Ovviamente in assenza di costo del lavoro non può essere effettuata alcuna deduzione!
Anche se permane la deducibilità del 10% forfettario! (in presenza di interessi passivi ed oneri finanziari netti).

15 Determinazione della percentuale di incidenza
2° FASE Determinazione della percentuale di incidenza

16 Costo del lavoro che ha concorso alla base imponibile IRAP
2° FASE Costo del lavoro che ha concorso alla base imponibile IRAP (Voce B9 CE + Rigo IC41 IRAP – Rigo IS8 IRAP – Rigo IC66 IRAP) Base imponibile IRAP (Valore della produzione netta Rigo IC72 IRAP) % 90% <

17 3° FASE Applicazione della percentuale determinata all’ IRAP versata o dovuta (se minore)

18 ATTENZIONE!!! Il costo del lavoro deve essere determinato in modo analitico anno per anno. La percentuale deve essere determinata e applicata separatamente: Lo stesso criterio deve essere applicato all’IRAP versata nell’esercizio a titolo di ravvedimento operoso o di accertamento, ovvero, i dati per il calcolo della percentuale sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’IRAP pagata nell’esercizio. Per il saldo Per gli acconti/imposta Dati di riferimento sono quelli del bilancio 2011 e IRAP 2012 Dati di riferimento sono quelli del bilancio 2012 e IRAP 2013

19 ALCUNE CONSIDERAZIONI
La deduzione compete per intero, indipendentemente dall’ammontare del reddito imponibile (nel senso che la deduzione può anche portare il contribuente in perdita fiscale oppure ampliare la perdita fiscale stessa)

20 MODIFICA DEDUZIONE IRES/IRPEF: IRAP PAGATA SUGLI INTERESSI PASSIVI

21 MODIFICA: Dal 2012 la deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP versata nell’esercizio spetterà solo a condizione che: nella base imponibile di tale imposta abbiano concorso interessi passivi ed oneri assimilati (purché superiori agli interessi attivi e proventi assimilati) ed è irrilevante il loro quantitativo Non rilava più, ai fini della deduzione forfettaria del 10%, la presenza del costo del lavoro!

22 CONCLUSIONI

23 Dal 2012 l’IRAP pagata nell’esercizio sarà deducibile:
Per la quota parte calcolata sul costo del lavoro dipendente e assimilato che ha formato base imponibile IRAP (determinato analiticamente). Nella misura forfettaria del 10% a condizione che alla base imponibile IRAP abbiano concorso interessi passivi ed oneri assimilati netti.

24 SCENARI POSSIBILI

25 SCENARIO N. 1 Presenza di: Oneri finanziari netti Costo del Personale
Deduzione forfettaria del 10% e Deduzione analitica sul costo del lavoro ATTENZIONE! Entrambe sono calcolate sul valore complessivo dell’IRAP versata in funzione dell’anno di competenza, senza però superare il 100%.

26 SCENARIO N. 2 Assenza di: Oneri finanziari netti Presenza di:
Costo del Personale Deduzione forfettaria del 10% e Deduzione analitica sul costo del lavoro

27 SCENARIO N. 3 Presenza di: Oneri finanziari netti Assenza di:
Costo del Personale Deduzione forfettaria del 10% e Deduzione analitica sul costo del lavoro


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