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Il rilascio dello status di operatore economico autorizzato.

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Presentazione sul tema: "Il rilascio dello status di operatore economico autorizzato."— Transcript della presentazione:

1 Il rilascio dello status di operatore economico autorizzato

2 Dalla data di presentazione dellistanza: Entro 5 giorni lavorativi : Verifica della completezza – art. 14 quater (3) (UD); Accettazione – art. 14quater (3) (UCRDF) comunicazione dellistanza agli altri SM - art. 14 terdecies (1) (URDF); - Entro 35 giorni di calendario: comunicazione agli altri SM di eventuali motivi ostativi - art. 14 terdecies (2) (UFRC + UCRDF); Comunicazione dellaccettazione alloperatore – art 14 quater (2.2) (URDF) Parte I

3 Dalla data di accettazione dellistanza: Entro 80 giorni di calendario conclusione dellattività audit ed invio relazione conclusiva alle DR– punto 2.3. circ 36/D (UD). ENTRO TALE PERIODO POSSONO ESSERE UTILIZZATI ULTERIORI 60 GIORNI CON NOTIFICA ALLA PARTE Entro 30 giorni di calendario dalla data di FINE AUDIT: Parere AFRC; Parere USTAV (ACVC) e notifica ad URDF; Rilascio certificato (URDF) - art. 14 sexdecies (1) Parte I

4 Dalla data di rilascio del certificato: entro 5 giorni lavorativi - art. 14 septedecies ; informazione agli altri SM che un certificato è stato rilasciato (UCRDF); Trasmissione certificato alloperatore (UCRDF). * In Italia i termini di rilascio del certificato e di comunicazione agli SM coincidono Parte I

5 ATTENZIONE!!! a chi competono gli ulteriori 60 giorni? quando e come sospendere lattività di audit? lAEO è un certificato comunitario. E necessario il rispetto delle tempistiche comunitarie; la Commissione europea effettua il monitoraggio delle scadenze; non possono sussistere ritardi NON GIUSTIFICATI; i ritardi giustificati devono essere portati a conoscenza dellACVC o dellACGT per una analisi e soluzione comune; le nuove funzionalità di AIDA consentono un monitoraggio delle scadenze Parte I

6 Accettazione dellistanza (1) è privilegiato linvio elettronico dellistanza e dei documenti; 30 giorni di tempo per verificare la completezza della documentazione ed accettare listanza; in caso di non completezza lAutorità doganale richiede le integrazioni da presentarsi entro un limite di tempo da essa stessa stabilito. Oltre tale limite listanza non è accettata. Ulteriori 30 giorni decorrono dal momento in cui listanza è completa per accettare o meno listanza; il procedimento deve concludersi entro 120+60 giorni dallaccettazione dellistanza e non più dalla ricezione della stessa; listanza è presentata ove è tenuta la contabilità doganale principale o dove la gestione logistica è condotta. Parte II

7 Accettazione dellistanza (2) Requisiti per laccettazione: completezza dellistanza; presentazione dellistanza presso lautorità doganale competente; al richiedente è stato revocato un certificato negli ultimi 3 anni. Parte II

8 AUDIT Sospensione dei termini: in caso di procedimento penale in corso (per tutta la durata del procedimento) Su iniziativa dufficio (max 60 giorni); Su iniziativa di parte (periodo di sospensione deciso dallAutorità doganale. Max 6 mesi – da confermare) Parte II

9 Chi può richiedere un certificato AEO?: Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità (art. 5bis, 1. CDC) Chi è lOperatore economico?: Una persona che, nel corso delle sue attività commerciali prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale (art. 1.punto 12 DAC); Per persona si intende: - una persona fisica: - una persona giuridica; - unassociazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire laddove sia ammessa dalla normativa vigente (art. 4, punto1 – CDC) Cosa si intende per persona stabilita nella Comunità: - Se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale; - se si tratta di una persona giuridica o di una associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, lamministrazione centrale o un ufficio stabile (art. 4, punto 2 – CDC). Parte III

10 Soggetti non residenti: le possibili strutture aziendali: controllata (subsidiary) – soggetto dotato di piena autonomia giuridica, costituito e controllato dalla casa madre; filiale (branch) – sede secondaria con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giuridica Sede di rappresentanza; - esercita funzioni preparatorie o ausiliarie (attività promozionale, di ricerca, ecc.) e non configura l'esistenza di una stabile organizzazione se non diversamente stabilito dalle norme nazionali; Rete di agenti indipendenti; non è mai configurabile come stabile organizzazione in quanto gli agenti sono del tutto autonomi nei confronti della società per la quale operano. Parte III

11 Ufficio stabile (permanent business esbablishment) – definizione di riferimento - art 5. Modello OCSE contro la doppia imposizione fiscale: 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita`. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina: e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; 2. omissis 3. omissis Parte III

12 Ufficio stabile (permanent business esbablishment)- definizione di riferimento: - art 5. Modello OCSE contro la doppia imposizione fiscale: 4. Nonostante le precedenti disposizioni di questo articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e` utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari e` utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita`, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita` analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per limpresa. f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate ai paragrafi da a) a e), purchè lattività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliare. Parte III

13 Ufficio stabile (permanent business esbablishment)- definizione di riferimento: - art 5. Modello OCSE contro la doppia imposizione: 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 6 agisce per conto di un'impresa oppure abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si può ritenere che limpresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attivita` intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che lattivita` di tale persona sia limitata allattività citata al precedente paragrafo 4 che, se esercitata a mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita` per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di un qualsiasi altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita`. 7. Il fatto che una societa` residente in uno Stato contraente controlli una societa` residente nell'altro Stato contraente o sia da questa controllata, ovvero svolga attivita` in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se` motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa` una stabile organizzazione dell'altra. Parte III

14 Stabile organizzazione (permanent business esbablishment)- definizione nazionale di riferimento: Art. 162 del TUIR 1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, lespressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale limpresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. 2. Lespressione stabile organizzazione comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) unofficina; e) un laboratorio f) una miniera, Parte III

15 Ufficio stabile (permanent business esbablishment)- definizione di riferimento: Art. 162 del TUIR 6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dellimpresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dellimpresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. SE UNA COMPAGNIA ESTERA CREA UNA FILIALE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN UN DATO PAESE E CONSAPEVOLE CHE I PROFITTI SARANNO TASSATI IN TALE PAESE. LA STABILE ORGANIZZAZIONE DIPENDE QUINDI DA UNA SCELTA AZIENDALE Parte III

16 In generale: Se il richiedente rientra nellart. 4(1), terzo trattino del CDC, è definito persona e listanza può essere accettata e il certificato, previa verifica dei requisiti, può essere rilasciato. Parte III


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