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Via Toschi Reggio Emilia (RE)

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Presentazione sul tema: "Via Toschi Reggio Emilia (RE)"— Transcript della presentazione:

1 Via Toschi 32 - 42100 Reggio Emilia (RE)
Seminario: AVCpass LE NUOVE MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI NEI CONTRATTI PUBBLICI ANCE Ance Reggio Emilia Via Toschi Reggio Emilia (RE) Tel Fax

2 Riforma degli appalti La conclusione della legislatura e gli ultimi interventi del Governo Monti hanno costituito un momento di passaggio della disciplina per la gestione dei contatti pubblici il monitoraggio e controllo della spesa pubblica. Le recenti modifiche normative che hanno riguardato il settore degli appalti hanno visto l’introduzione del servizio AVCpass, che è opportuno analizzare in ragione dei seguenti temi: VERIFICA REQUISITI REGIME TRANSITORIO FUNZIONAMENTO SISTEMA REGISTRAZIONE OE ACCESSO SA PASSOE E LIBRERIA VIRTUALE

3 VERIFICA REQUISITI

4 Digitalizzazione e semplificazione
Il CAD, Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/ 2005) Esibizione e produzione di documenti informatici sostituiscono quella dell'originale cartaceo E’ data efficacia piena ai documenti informatici se firma digitale o elettronica qualificata (art. 22, co.1), notaio/pubblico ufficiale ne attesta la conformità (art. 22, co.2). Modifiche ed integrazioni al CAD (D.Lgs. n.235/ 2010) Istituita la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP), presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), per: la riduzione degli oneri derivanti dagli obblighi informativi l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa il rispetto della legalità (Art.62-bis) Art. 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»; f) all'articolo 74, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 2) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

5 Digitalizzazione e semplificazione
Legge «stabilità 2012», Legge 12 novembre 2011 n. 183: Certificazioni rilasciate dalla PA valide e utilizzabili solo tra privati, I privati non possono produrre certificazioni alla PA, ma devono ricorrere alle autodichiarazioni (artt. 46 e 47 DPR 445/00), Le PA acquisiscono d’ufficio le informazioni oggetto delle autodichiarazioni. Legge di conversione del decreto semplificazioni L. 4 aprile 2012, n. 35 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di cui D.lgs. 12  aprile  2006,  n.163 (di seguito Codice) è acquisita presso la BDNCP. I soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai suddetti requisiti sono tenuti a renderli disponibili per l’AVCP (art.  6-bis del Codice). Art. 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»; b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato; c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»; d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»; e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli) Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»; f) all'articolo 74, comma 2: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»; 2) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

6 Il sistema dell'AVCpass
La Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012 istituisce il sistema “AVCPASS “ (Autority Virtual Company Passport), che diviene una sorta di gateway tra le stazioni appaltanti (SA) e le diverse amministrazioni pubbliche in possesso dei documenti necessari per la verifica dei requisiti dei concorrenti ex artt. 38, 39, 40 e 48 del Codice. è indicato dalla SA nei documenti di gara, obbliga tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) Deliberazione di chiarimento dell’art. 6-bis del Codice (cfr. D.L. n. 5/2012 e L. conv. n. 35/2012) il quale prevede che l’AVCP stabilisca per quali dati è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché termini e regole tecniche per acquisizione, aggiornamento e consultazione della BDNCP, istituita presso l'Autorità/Osservatorio CC.PP. dall’art. 62-bis del CAD.

7 Obiettivo dell'AVCpass
E’ uno strumento informatico : NON software per la gestione delle gare, NON sistema di partecipazione alle gare, che attraverso un portale web garantisce : la correttezza della trasmissione, mettendo in collegamento le SA con i soggetti che dispongono di determinati dati per verificare i requisiti dei concorrenti con limiti stabiliti in ragione di: informazioni utili tempo Soggetti la sicurezza dei dati, registrando e riconoscendo i soggetti interessati, cui è consentito l’accesso tramite una password, relativamente ad un determinato CIG. in modo predeterminato e nel pieno rispetto della Privacy SA vi accedono nei limite di scopo, Concorrenti non possono accedervi, l’AVCP non può valutarli/utilizzarli.

8 Obbligatorietà L’utilizzo dell’AVCpass è necessario per tutte le procedure di affidamento e contratti pubblici per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG, per il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi (obbligatorio dopo la seconda spending review D.L. n. 95/2012, L. conv. n. 135/2012). L’utilizzo dell’AVCpass è escluso subappalti contratti similari dati non siano previsti nella Banca dati e il possesso dei requisiti è verificato mediante le disposizioni previste da codice e regolamento dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (art. 13 L. n. 196/2009). NON è necessaria una doppia iscrizione, ma è sufficiente l’iscrizione all’AVCpass per accedere al mercato elettronico

9 Contenuto BDNCP La BDNCP è formata dai dati (o documenti), a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (art. 5 e 6 della delib.ne AVCP n. 111/2012), resi disponibili attraverso l’AVCpass da: Enti Certificanti (tra cui Ministero della Giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle Entrate); Autorità di Vigilanza; Operatori Economici (OE). sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità: entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. La somma di tutti i documenti consente alle SA e agli EA l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Non mutano le normali procedure di gara, ma cambia unicamente il mezzo con cui verificare i requisiti di partecipazione alle gare

10 Delibera AVCPASS Impresa Stazione Appaltante Enti certificatori
Sistema AVCpass Unico interlocutore Riduzione: PEC e Firma digitale BDNCP Costi Gli artt. 5 e 6 della Deliberazione n. 111 dell’AVCP del 20/12/2012 sono dove identificano le informazioni che posso essere reperite attraverso l’AVCpass ossia i requisiti di carattere: generale (di cui all’art. 38 del Codice); tecnico‐organizzativi ed economico‐finanziari, quest’ultimi possono essere inseriti anche dall’ OE (art. 48 del Codice). Tempi Carta

11 Requisiti generali La deliberazione AVCP n. 111/2012, riscritta il 5 agosto 2013, prevede all’art. 5 che la documentazione a comprova dei “requisiti generali” è reperita attraverso AVCpass:  Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; Anagrafe delle sanzioni amministrative dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito da Inarcassa; Certificato di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate; DURC fornito dell‘INAIL (anche per INPS e Cassa Edile); Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno; Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici dall’AVCP.  Il sistema informatico AVCPASS, non esime il concorrente e le dichiarazioni sostitutive rimangono necessarie anche nel caso in cui la stazione appaltante acceda all’AVCPASS.

12 Altri requisiti generali
Per quanto non ricompreso, le SA provvedono al recupero della documentazione a comprova ex d.P.R. n. 445 del 2000, ossia attraverso la verifica delle sole dichiarazioni sostitutive. Sono esclusi dall’AVCpass le dichiarazioni che attestino : l’inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e l’inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni la posizione rispetto alla normativa del diritto del lavoro dei disabili il collegamento sostanziale l’intestazione fiduciaria etc. Antimafia è ricompresa tra gli obiettivi AVCpass ma … manca l’accordo con Ministero Interno, manca la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

13 Codice antimafia Il 13 febbraio 2013 è entrata in vigore la parte del Codice Antimafia (D.lgs. n. 159/2011) relativa alla documentazione prefettizia che prevede tra l’altro: abrogazione per gli appalti pubblici la cd. informazione atipica e non è più presente alcuna valutazione discrezionale della SA circa tentativi di infiltrazione mafiosa (cfr. l’esito binario si/no) soppressione della possibilità dei soggetti privati interessati di chiedere al prefetto la comunicazione antimafia (cfr. principio della «decertificazione» ex art. 15 L. n. 183/2011). La Banca Nazionale Dati attiene ai soggetti censiti, e quindi accreditati. può generare solo un’informazione che sia liberatoria, considerato che per l’art. 14, co. 1 del Codice della Privacy (Dlgs. 196/2003 prevede che: “Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato”. Abrogazioni – Le "Informazioni atipiche" L'art. 120, comma 2 del codice individua le disposizioni, in materia di documentazione antimafia, che vengono abrogate con l'entrata in vigore del libro II. In particolare, sono indicati il D.lgs. n. 490/1994, il D.P.R. n. 252/1998 ed il D.P.R. n. 150/2010, poiché la materia normata da tali fonti è stata integralmente ridisciplinata dal codice. Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo correttivo n. 218 è stato espunto dal novero delle norme soppresse, ed è, pertanto, ancora vigente, l'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726. Tale disposizione consente ai prefetti di comunicare alle amministrazioni competenti all'emanazione di provvedimenti di carattere discrezionale "elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione" di cui le amministrazioni possono tener conto nell'ambito del proprio apprezzamento circa l'opportunità di emettere il provvedimento stesso. Questa norma era stata estesa alla materia dei contratti della pubblica amministrazione, ed in particolare al sistema della documentazione antimafia, dall'art. 10, comma 9 del D.P.R. n. 252/1998, che consentiva ai prefetti di comunicare alle stazioni appaltanti situazioni suscettibili di valutazione discrezionale, anche in quei casi in cui non fossero stati accertati tentativi di infiltrazione mafiosa. Tali comunicazioni sono state classificate dalla dottrina e giurisprudenza sotto la denominazione di "informazioni atipiche" o "supplementari", non aventi di per se Direzione Legislazione Opere Pubbliche stesse carattere interdittivo. In sostanza con le informazioni atipiche i prefetti comunicano all'amministrazione appaltante elementi di fatto che non sono sufficienti a costituire il quadro complessivo dal quale possa dedursi il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata, rimettendoli comunque alla sua valutazione. Con tali strumenti, dei quali peraltro viene fatto un uso assai frequente, si verifica uno scarico di responsabilità da parte della Autorità di pubblica sicurezza, che pure avrebbe gli strumenti per approfondire le indagini, sulle amministrazioni aggiudicatrici, che ne sono viceversa prive, con la conseguenza che l'amministrazione spesso paralizza la propria azione, oppure procede alla rescissione dei contratti sulla base di semplici elementi indiziari. Ora la nuova normativa, se ha mantenuto invita l'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, ha invece abrogato l'art. 10, comma 9 del D.P.R. n. 252/89, senza riprodurne il contenuto in alcuna disposizione del codice. E' dunque da ritenere che le informazioni atipiche, che avevano appunto la loro fonte normativa nella norma abrogata, siano da considerare espunte dall'ordinamento, mentre il potere dei prefetti previsto dal citato art. 1 septies è limitato alle fattispecie ivi previste (provvedimenti incidenti su attività economiche soggette a controllo pubblico). Questa interpretazione è stata confermata dalle linee guida emanate dal Comitato per il coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere (C.A.S.GO.) di cui al comunicato in data 19 dicembre 2012. Secondo le linee guida, infatti, il recupero nel sistema antimafia dell'articolo 1-septies non corrisponde "al mantenimento tout cours delle informazioni "atipiche". Infatti, il codice antimafia, come anche il nuovo "correttivo", non vengono meno all'impostazione secondo cui l'esito degli accertamenti antimafia riconducibili alla disciplina delle informazioni non può che avere un esito binario, nel senso che si potrà concludere o con il rilascio di una liberatoria ovvero con un'interdittiva, riportando a maggiore certezza il sistema stesso nel suo esito saliente". La circolare del Ministero dell'Interno precedentemente citata ha fatto propri gli indirizzi interpretativi del C.A.S.G.O., assumendoli come linee guida a validità generale cui dovranno far riferimento tutte le prefetture.

14 Requisiti speciali La documentazione a comprova dei “requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario”, oltre l’attestazione SOA fornita dall’Osservatorio AVCP (art. 6, delib. 111 cit.), è costituita da: Bilanci delle società di capitali ove disponibili (Unioncamere) Certificazioni di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000-EA28 (Accredia) Fatturato globale e ammortamenti degli OE costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili (Agenzia delle Entrate) Dati consistenza e costo del personale dipendente(INPS) Attestazioni SOA (Osservatorio AVCP ) Certificati Esecuzione (CEL e CEP) (Osservatorio AVCP ) Ricevute pagamento contributo obbligatorio (Osservatorio AVCP ). L’AVCPASS consente agli Operatori Economici (OE) di inserire nel sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e riutilizzare entro il periodo di validità dei documenti stessi per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa.

15 Documenti caricati dall’Autorità
L’AVCP è punto di riferimento delle annotazioni sul Casellario E inserisce a Sistema i documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario ossia: Certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati (CEP): gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando del contratto 1) CIG, 2) oggetto 3) importo 4) nominativo contraente pubblico e 5) data di stipula del contratto. Certificati Esecuzione Lavori (CEL) devono essere rilasciati in via telematica secondo quanto disposto con comunicato AVCP del 6 luglio 2006 (cfr. Delib. n. 24  del 23 maggio 2013 ), sono preeenti sull’Osservatorio caricati a cura della SA che li rilascia, possono essere inseriti dalla SA su richiesta di OE o SOA.. che anche gli OE possono visualizzare, attraverso specifico alert, relativamente a quelle proprio carico e senza accedere al contenuto delle stesse.

16 Dettaglio certificati telematici
Contratto con la SOA Deliberazione AVCP n. 24 del 23 maggio 2013: il rilascio della SOA con CEL telematici e archiviati presso l’Osservatorio sui contratti pubblici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 2013) Vecchia disciplina sì CEL cartaceo Contratto con la SOA Nuova disciplina no CEL cartaceo OE Richiesta alla SA CEL Telematico OE Interessa SOA x mancato rilascio SOA Interessa AVCP x sanzioni NB: L’Autorità ha definito un modello unico di certificazione per forniture e servizi, ex art. 42, co. 3 bis, del Codice, applicabile agli appalti “misti” ex art. 15 del Codice (limitando le distinzioni, ad es. alle categorie per i lavori, per CPV nel caso di servizi/forniture) anche se fanno riferimento a più CIG o a più soggetti (es. RTI, GEIE o Consorzio). Per i soli lavori è necessaria la modifica dell’art. 40 del Codice e dell’all. B del Regolamento.

17 Altri requisiti e Tempi
Tra i requisiti da verificare è ipotizzato che l’INPS possa fornire i dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (FAQ AVCP del 15 giugno 2013) Tempi: Immediata osservatorio 2 giorni Casellario giudiziale Media 5 giorni DURC 30 gg (nec. Istruttoria) Sanzioni : L’AVCP applica la sanzione ex art. 6, co. 11, del codice: fino a € se rifiutano od omettono (INAIL), fino a euro € qualora non veritieri.

18 Problemi requisiti generali
Agenzia Entrate Requisito istantaneo Non sempre aggiornato Necessario approfondimento DURC Può essere richiesto ad una specifica data (possibilità retrodatare) Deve essere richiesto per ogni singola procedura, indipendentemente dalla scadenza (contra Legge 98/13 di conversione al DL «Fare» in cui è valido per tutte procedure per 120gg dal rilascio, eccetto SAL finale) Accredia soggetto privato per il quale non sussiste alcun obbligo: Rapporto privatistico Solo EA 28 tramite SOA Altri casi fornito da OE Ministero della Giustizia Il casellario giudiziario in caso di omonimie non restituirà alcun risultato (il sistema funziona sulla paternità, non sul CF).

19 Problemi requisiti speciali
Ministero Interni Solo tramite Avcpass sarà possibile ottenere la comunicazione antimafia per gli appalti compresi tra 150 mila e 5 milioni di euro ? Unioncamere soggetto privato può presentare i bilanci depositati non ancora risultanti dal sistema informatico di Unioncamere (Infocamere), le visure non sono «storiche»: contengono dati su soci e amministratori, ma non sui procuratori, amministratori cessati, rami d’azienda, cessionaria. Necessaria una doppia via, cartacea e telematica, per reperire i documenti giusti. All’OE senza SOA (sotto i 150 mila euro) euro può essere richiesta la verifica del requisito di esperienza, tramite CEL rilasciati da: Committenti privati Committenti pubblici: Impossibile presentare certificati cartacei e nessuna tutela.

20 Fascicolo virtuale Concorrente
Sono visibili per la SA i documenti messi a disposizione da Amministrazioni ed Enti Certificatori, Osservatorio c/o AVCP impresa concorrente. La SA non può accedere alla libreria virtuale del concorrente Stazione Appaltante Laddove siano necessarie precisazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione mediante i servizi di cooperazione applicativa, provvederà la SA a richiedere gli opportuni chiarimenti. Impresa Gli altri documenti saranno reperiti dalla SA in maniera tradizionale Libreria virtuale

21 Regime TRANSITORIO

22 Entrata in vigore 1° Gennaio ‘14 TUTTI gli appalti 1° Ottobre ’13
Comunicato Presidente AVCP 12 giugno 2013 TUTTI gli appalti anche di importo inferiore a 40 mila euro 1° Ottobre ’13 Procedure interamente gestite con Sistemi telematici, SDA, mercato elettronico settori speciali 1° Luglio ’13 base d'asta pari o superiore a 40 mila euro 1° Marzo ‘13 base d'asta pari o superiore a 40 mila € nei settori ordinari 1° Gennaio ‘13 base d'asta pari o superiore a 40 mila euro Gare base d'asta pari o superiore a 20 milioni di euro Tempo Sistema: Facoltativo Obbligatorio Fonte: art. 9 delibera AVCP n. 111 del 20/12/2012

23 Procedure informatiche e settori speciali
La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS per le restanti tipologie di appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, i settori speciali, di importo a base d’asta pari o superiore a € ,00 dovrebbe essere, secondo il Comunicato Presidente AVCP 12 giugno 2013, regolamentato attraverso una futura deliberazione dell’Autorità. Nelle more della successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti è possibile procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità web based.

24 Termini sistema AVCpass
Per il termine relativo all’obbligo deve farsi riferimento alla richiesta di rilascio del CIG (art. 3 delibera cit.), anche se il bando di gara la lettera di invito Successivo al 1° marzo 2013 (facoltativo) o 1° gennaio (obbligatorio?) E’ sempre necessario verificare nel bando se è previsto l’utilizzo del sistema AVCpass. Non serve che la richiesta sia perfezionata con l’assegnazione del codice, basta che la domanda sia stata inoltrata il giorno antecedente all’entrata in vigore. Intervento Legge di conversione DL «FARE» Cons. Stato, III, 26 settembre 2013, n. 4785

25 Il DL Fare anticipa l’AVCPASS?
Servizi e forniture? Importi minimi? Nel testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 si dispone che «Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21/11/2013), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Molto probabile che il legislatore abbia pensato di poter acquisire tutti dati relativi agli appalti già in una «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e di estendere la verifica ai requisiti della fase post-contrattuale (es. verifica sul cessionario ex art. 116, co. 1, Cod.).

26 Consiglio di stato CDS Sez. III, sentenza 26 settembre 2013, n. 4785: «La banca dati è uno strumento di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti di accertamento, che costituisce un ausilio informatico per l’esercizio dei poteri-doveri di accertamento d’ufficio; ne consegue che il coordinamento tra le norme appare logicamente condurre alla conclusione che: fino all’attivazione della Banca Dati, le stazioni appaltanti dovranno procedere d’ufficio tramite contatti con le amministrazioni interessate alla verifica dei requisiti auto dichiarati dai concorrenti, secondo quanto dispongono gli artt. 43 e 47 DPR 445/2000; dopo l’attivazione della Banca Dati, i controlli d’ufficio diventano centralizzati attraverso il riferimento diretto a tale strumento pubblicistico di coordinamento e raccolta dati». «per il principio tempus regit actus, trattandosi di norme d’azione, rivolte a regolare l’attività della pubblica amministrazione, trova immediata applicazione nei confronti dei procedimenti in corso non ancora conclusi.»

27 FUNZIONAMENTO SISTEMA

28 Iscrizione AVCpass Imprenditore
E‐mail contenente USERID, Codice di Attivazione e link per attivare l’utenza Accesso portale Verifica Codice fiscale 48h per accede al link, attivare utenza, inserire dati attivazione Account Autenticazione (20gg?) Sistema AVCpass Registrazione Inserimento dati Profilazione Banche Dati Amministratore OE L’Utente Esterno, per accedere ai servizi AVCP deve registrarsi a sistema e inserire i dati richiesti. Il Sistema effettua una verifica formale della correttezza del Codice Fiscale inserito dall’Utente Esterno In caso di esito negativo del controllo effettuato, il Sistema richiede all’Utente Esterno di inserire il Codice Fiscale corretto In caso di esito positivo del controllo effettuato, il Sistema invia all’e‐mail dell’Utente Esterno una comunicazione contenente USERID, Codice di Attivazione e link per attivare l’utenza L’Utente Esterno, entro 48 ore dalla fase di registrazione, accede al link ricevuto via e‐mail per attivare l’utenza ed inserisce i dati necessari per completare l’attivazione dell’Account Collaboratore OE Utilizzo Sistema AVCpass

29 Utilizzo AVCpass Impresa Creazione PassOE e associazione documenti
Busta doc.ne amministrativa Documenti via Pec Avcp Accesso portale e Autenticazione Stazione Appaltante Sistema AVCpass Acquisizione Fascicoli (+60gg) Registrazione Apertura busta Banche Dati Accesso AVCpass con elenco degli OE partecipanti alla procedura Aggiudicazione definitiva Dati requisiti

30 Affidamento AVCpass Stazione Appaltante Nessuna Esclusione
(neppure da bando) Problema graduatoria Apertura buste doc.ne amministrativa Invito a provvedere entro 10 gg ex art. 48 Verifica presenza e correttezza AVCpass Nessuna o non corretta Esclusione (se falso?) Impresa Estrazione 10% soggetti per verifica e 1° e 2° Funzionante Riscontro requisiti di qualificazione Verifica fascicolo virtuale impresa Banche Dati Sistema AVCpass Soggetto idoneo

31 PEC personale Stazione Appaltante Operare Economico
Ex l’art. 77, co. 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni di: notifica o l'invio di credenziali, autenticazione/autorizzazione, nell’ambito dell’AVCPASS sono effettuate tramite PEC . Ex art. 3, Delib. n. 111/2012, dispongono di un indirizzo PEC per: il Responsabile del Procedimento (PEC personale); il Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero ciascuno dei soggetti tenuto alla verifica dei requisiti (PEC personale); l’Area di Protocollo di appartenenza (PEC area); l‘Amministratore/legale rappresentante (PEC personale e PEC OE); l‘Eventuale delegato ( PEC personale e PEC OE). Posta elettronica certificata Stazione Appaltante Operare Economico Qualora vi siano più amministratori non può essere utilizzata dall’Amministratore anche quella dell’impresa, già utilizzata da altro soggetto.

32 SA: Garanzia Privacy Nell’ambito di quanto concordato con il Garante della Privacy per l’utilizzo del sistema Avcpass, diventerà obbligatorio dotare un numero crescente di funzionari di un indirizzo di «posta elettronica certificata». Una soluzione per limitare il numero di PEC potrebbe essere quella di dotare di Pec l’ufficio (per esempio invece che la singola persona mantenendo la garanzia che a usare quell’indirizzo sia solo la persona deputata (Pec “individuale” invece che “personale”). Fino al 31 dicembre 2013, con le modalità che saranno rese note sul portale istituzionale dell’Autorità, la SA può utilizzare caselle: mail ordinarie individuali con accesso esclusivo del soggetto intestatario sul dominio istituzionale che rispettino quanto disposto dall’art. 8 della Deliberazione 111 nell’ambito delle misure di sicurezza ex D.Lgs. n. 196/2003.

33 OE: PEC attribuite al cittadino
Le Pubbliche Amministrazioni possono attivare gratuitamente la casella per i propri dipendenti (RP e il presidente della commissione) attribuita dal servizio governativo di comunicazione elettronica * di cui: Per i cittadini la è un servizio gratuito che: consente di dialogare esclusivamente con PA che hanno attivato una e non utilizzabile per comunicazioni con società private o con altri cittadini, costituisce esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano. * Cfr. art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. e DPCM 6 maggio 2009 (vedi anche art. 3, co. 2-bis Delib. 111 e FAQ AVCP 15 giugno 2013 risp. C.2)

34 Sottoscrizione digitale
Coerentemente all’art. 21, co. 2, del CAD, gli OE devono FIRMARE digitalmente i documenti inseriti con dispositivi in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori (ad es. possono essere richiesti allo Sportello Firma digitale della Camera di Commercio) Firma UTILIZZARE solo il formato «PDF A» che: è uno standard internazionale (ISO19005), appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche con software diversi. contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel momento in cui è stato formato, non può contenere macro-istruzioni o riferimenti non contenuti nel file stesso. Formato

35 Creazione del formato PDF/A
Versione 2.4 (gratuita) Dall'applicazione di creazione (Swriter) scegliere la voce menu "File" e quindi l'opzione "Esporta nel formato Pdf….." dal Menu "Opzioni PDF" che si presenta, nella sezione "Generale" , impostare la casella "PDF/A-1" attivare il tasto «Esporta» e salvare il documento. Open Office Versione 8 (a pagamento) Dall'applicazione di creazione (Word/Excel) scegliere File>Stampa, e "Adobe PDF" come stampante; fare clic su "Proprietà"; scegliere l'opzione PDF/A dal menù delle impostazioni; salvare il documento. Adobe Professional Versione MS Office 2007 Installare il componente «SaveAsPDFandXPS» 2/2 selezionare da "salva con nome" il formato «PDF o XPS» impostare il parametro "Conforme a ISO (PDF/A)" nella pagina delle opzioni PDF e salvare il documento. Microsoft

36 REGISTRAZIONE OE

37 Servizi ad accesso riservato
L’Operatore economico deve registrarsi all’AVCpass per la produzione: del PassOE da inserire nella busta contente la documentazione amministrativa; dei documenti a comprova del possesso dei requisiti speciali, non producibili dalle Amministrazioni o Enti certificatori  in ordine  alle specificità di gara il sistema AVCpass dedicato all’OE offre la possibilità di creare un proprio repository o «libreria virtuale» dove collezionare tutti i documenti utili. La registrazione può essere effettuata: Ex novo; Modificando il profilo di accesso per soggetti già registrati per pagamento contributo unificato In tal caso è necessario entrare nel sistema dalla parte per cui si è registrati e cambiare il proprio di profilo di accesso.

38 Registrazione utente esterno
La pagina web per registrarsi è nella parte riservata ai servizi ad accesso riservato

39 Richiesta attivazione utenza
Richiede anche l’autorizzazione al trattamento dei Dati Personali Il Sistema effettua una verifica formale della correttezza del Codice Fiscale inserito dall’Utente Esterno E’ l’e‐mail a cui verrà inviata: USERID, Codice di Attivazione e link per attivare l’utenza in 48h L'Utente Esterno, tramite WEB‐Form procede con i seguenti step: Inserimento dei dati Anagrafici Personali per la creazione dell’account: Codice Fiscale (obbligatorio) Nome (obbligatorio) Cognome (obbligatorio) E‐ Mail (obbligatorio) PEC (opzionale) Inserimento del codice di sicurezza Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali In seguito all’inserimento dei dati richiesti, l’Utente visualizza il messaggio di registrazione andata a buon fine. In seguito all’inserimento dei dati richiesti, l’Utente visualizza il messaggio di registrazione andata a buon fine.

40 Dalla registrazione 48h per attivazione
Attivazione account Il Sistema, ricevute le informazioni, crea l’account e comunica a quest’ultimo l'avvenuta autorizzazione attraverso l’invio di una e‐mail: Link Il Sistema, ricevute le informazioni, crea l’account e comunica a quest’ultimo l'avvenuta autorizzazione attraverso l’invio di una e‐mail, all’indirizzo segnalato in fase di registrazione, riportante le indicazioni per l’attivazione, in particolare: USERID (corrispondente al Codice Fiscale inserito dall’Utente) Codice di Attivazione Link di Attivazione Nome Utente Codice Attivazione Dalla registrazione 48h per attivazione

41 Creazione Profilo Impresa
Tipologia Soggetto Dati Soggetto Dati sede Soggetto In caso di Soggetto Rappresentato o sede non presente a Sistema, i campi non saranno già valorizzati e l’Utente deve inserire i singoli dati richiesti L’Utente ha sempre la possibilità di creare una Nuova Sede attraverso l’inserimento di tutti i dati richiesti Dati Soggetto: o Codice Fiscale (obbligatorio) o Ragione Sociale (obbligatorio) o Partita IVA (opzionale) o Natura Giuridica (obbligatorio) Dati Iscrizione Camera di Commercio: o Numero CCIAA (opzionale) o Data Iscrizione CCIAA (opzionale) o Tipo Sede (obbligatorio) o Nazione (obbligatorio) o Provincia (obbligatorio) o Città (obbligatorio) o Indirizzo (obbligatorio) o CAP (obbligatorio) o E‐Mail (opzionale) o PEC (opzionale) o Telefono (opzionale) o FAX (opzionale) o Numero REA (opzionale) o Provincia REA (opzionale) Dopo la registrazione possono essere cambiati sempre i dati di contatto e di residenza, mentre non potranno essere mutati i dati identificativi della persona . Creazione password

42 Profilazione L’utente registrato per poter operare all’interno dell’AVCpass deve accedere al Sistema indicando il Ruolo per il quale vuole “profilarsi” ossia selezionando il profilo per il quale richiede l’attivazione e inserendo i dati richiesti come: Amministratore OE, con riscontro: poteri all’interno della società per cui si profila (Infocamere), (correttezza della firma digitale), PEC personale, cellulare. Collaboratore OE, con riscontro: del Codice Fiscale dell’OE e dell’Amministratore OE autorizzazione dell’Amministratore OE.

43 Amministratore OE Per l’Amministratore OE il Sistema invia una PEC, riportante l’autorizzazione alla profilazione, negli altri casi la non autorizzazione alla profilazione, in caso di nominativo non presente su Infocamere, o privo dei poteri L’Amministratore OE carica l’Atto Notorile e svolge le proprie attività per il periodo necessario alla regolarizzazione della propria posizione su Infocamere (30 giorni, poi nuova verifica Sistema) il soggetto può dimostrare i propri poteri inviando gli atti giustificativi al riguardo tali documenti devono essere inviati sottoscritti con firma digitale corretta (eventuale), il Sistema crea il profilo richiesto e tramite PEC lo comunica all’Amministratore OE stesso e all’OE. Senza PEC (e firma digitale) non è possibile profilarsi

44 Collaboratore Per il Collaboratore dell’Amministratore OE il Sistema:
verifica la presenza e alla validità del Codice Fiscale: dell’Operatore Economico e dell’Amministratore OE comunica tramite PEC l’esito della verifica Negativo, Positivo chiedendo tramite PEC all’Amministratore OE di confermare attraverso il link inviato il Collaboratore che conferma, la profilazione a Collaboratore stesso, Amministratore OE e Operatore Economico non conferma del nominativo e negazione accesso. Senza PEC non è possibile profilarsi

45 Scelta profilo di accesso
Amministratore Duplicazione incarichi (sul profilo funzione indicazione impresa ) Poteri di rappresentanza anche Institore o Procuratore con procura generale Collaboratore esterno Nessun tipo di procura o legame di dipendenza solo mera indicazione (anche consulenti o commercialisti) Duplicazione incarichi (sul profilo funzione indicazione impresa) Suttoposto al destino dell’amministratore da cui è stato ha indicato Verifica: Invio documentazione a comprova poteri Cartacea nome per nome (Infocamere privo dei procuratori) Indicazione del collaboratore: Problema funzionalità ancora disabilitata (?)

46 Sicurezza Obbligo agli Operatori Economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema. Per al verifica nella prima schermata successiva al collegamento con la banca dati, sono visualizzabili le informazioni relative all’ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione). Il Log Operazioni: permette di visualizzare report di sintesi di tutte le operazioni svolte direttamente o da un delegato Termine di sei mesi per conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema.

47 ACCESSO SA

48 Stazione Appaltante e Ente Aggiudicatore
Interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti per l’acquisizione dei requisiti (cfr. art. 2 Delib. n. 111 cit.). Creazione Gara Apertura Buste Comprova requisiti Aggiudica-zione CIG* - RP Individuazione Requisiti* Nomina PdC e Commissari Apertura della Buste e inserimento PASSOE Conferma partecipanti ed RTI Verifica requisiti ex art. 71 Inserimento CF sorteggiati Richiesta comprova requisiti Verifica requisiti Inserimento esiti e graduatoria Passaggio al RP Richiesta comprova requisiti Verifica requisiti Inserimento graduatoria finale Chiusura Fascicolo * Tramite SIMOG

49 Creazione Gara Il Responsabile del procedimento utilizza l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale AVCP Ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale e creare il profilo di "Responsabile del Procedimento"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office AVCP. Il Responsabile del procedimento già abilitato può accedere al sistema AVCPASS utilizzando le credenziali di accesso agli altri servizi AVCP.

50 Indicazione altri soggetti
Le SA nominano nell'ambito di ogni procedimento di affidamento: il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti . tutti i soggetti (incluso il RUP) devo essere già registrati evidenziando ad es. nella creazione profilo : Tipologia del soggetto rappresentato (SA) Tipologia per il Ruolo per il soggetto rappresentato (RP) Una volta creati i dati non sono più modificabili. Questi, con riferimento a quanto riportato dal SIMOG: sono individuati dal RUP a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, se non registrati, riceveranno, all’indirizzo indicato dal RUP, l’invito via PEC a completare la fase di registrazione e l’indicazione delle credenziali di accesso, ”. Sostituzione o cancellazione componente Mutamento tipologia commissione

51 Adempimenti SA ed Enti aggiudicatori
Stazione Appaltante Determinazione a contrarre Elaborazione doc.zione per gara Indicazione altri soggetti AVCPASS: Registrazione/ autenticazione RUP SIMOG: Richiesta CIG La persona fisica deve: entrare nella pagina «servizi», accedere alla parte «ad accesso riservato» registrarsi o autenticarsi (Non è previsto alcun pre-requisito di accesso alla parte a servizio riservato, predisposta per la stazione appaltante) Inserire dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG integrati con requisiti di partecipazione OE e modalità comprova requisiti anche nel caso di procedure in forma semplificata, per le quali sarebbe stato possibile prendere un CIG in forma semplificata.

52 Nomina PdC e Commissari
Formazione commissione di Gara Il RUP dopo Autentica sul sistema AVCpass Stazione Appaltante “Crea Commissione”* O «Aggiungi Componente» “Ricerca” CIG o altri parametri Seleziona il profilo che nomina con ricerca in Anagrafica del Codice Fiscale NON presente: inserimento dati soggetto + PEC e selezionare il ruolo. SÌ presente: solo selezionare il ruolo (e PEC se non in archivio). Pagina di riepilogo della nuova Commissione Eventuale estensione Commissione a più Lotti Il sistema invia una PEC di conferma ai soggetti interessati *Crea una commissione (se 2 soggetti o più) o un Responsabile unico!

53 Soggetti con accesso al sistema AVCPASS
Il Responsabile del Procedimento può inserire il proprio nominativo tra i soggetti preposti alle attività di verifica, ricoprendo il ruolo di Presidente della Commissione ex art. 84 Codice sostituire il componenti con la «Gestione Commissione di Gara» L’accesso alla procedura è consentito a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr. SIMOG) a: Responsabile del Procedimento e soggetti procedono alla verifica dei requisiti, ossia alla Commissione di gara che può essere costituita da un soggetto (“Presidente monocratico”) o da più soggetti (“Presidente della commissione”). Solo il Presidente utilizza il sistema AVCPASS, tutti gli altri componenti hanno accesso in sola lettura ai dati presenti a sistema ai fini della verifica. NB: La Commissione non è riferita solo a quella dell’OEV ex art. 84 del codice

54 Apertura Buste Stato seduta: APERTA-CHIUSA
Nella Gestione seduta (di gara) Prima fase apertura buste: Possibilità di dichiarare la gara deserta Acquisizione partecipanti (sino sorteggio) Selezionare il codice AVCpass dall’elenco dei pass da acquisire, visualizzati a sistema Acquisire tramite apposito lettore barcode il codice AVCpass – Inserire il codice AVCpass nel campo “Seleziona o inserisci il codice AVCpass” (il sistema effettua un controllo sulla conformità dello stesso). “Recupera Pass” il sistema visualizza i dati di riepilogo del pass: Stato seduta: APERTA-CHIUSA E’ possibile in questa sede anche: 1) modificare l’assetto del partecipante ad un RTI modificando la percentuale di partecipazione all’RTI e selezionando gli OE facenti parte dell’assetto 2) deselezionare i CIG per i quali l’OE non intende più concorrere.

55 Verifica della SA Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, il sistema prevede che il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integri o confermi l'elenco degli OE partecipanti alla procedura di affidamento (funzionalità di AVCPASS), effettui la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati tramite AVCPASS. L'AVCP avvia presso gli enti certificanti le richieste dei documenti e li mette a disposizione tempestivamente, non appena ricevuti dagli enti certificanti L’obiettivo è di consentire alla SA di ammettere o meno, tramite conferma, i singoli concorrenti alla gara di appalto oppure evidenziare la sospensione del partecipante.

56 Comprova requisiti e Aggiudicazione
Dopo chiusura fase apertura buste, sono funzionanti le fasi di : Sorteggio Comprova dei requisiti Graduatoria (soggetti nel sistema) Altro Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, qualora si tratti di PMI (piccole e medie imprese) non può essere richiesta la comprova dei requisiti di idoneità alla partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 180 del 2011 (T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima, 17 settembre 2013, n. 8314). Stato seduta: APERTA Gestione, Dettaglio e chiusura (data modificabile).

57 Annullamento della gara
E’ prevista la funzione Annulla gara In questo caso è necessario prima individuare la gara da annullare: La ricerca può essere effettuata : per identificativo attraverso il numero CIG o di Gara selezionando la voce «Commissione» e inserito l’intervallo temporale di pubblicazione Bando o di scadenza Offerta. Può essere effettuata da RP e PDC che indicherà: Data dalla quale deve essere valido l’annullamento e Motivo Annullamento ed eventuali note Tipo Annullamento CIG per i quali si intende annullare la gara.

58 PASSOE E LIBRERIA VIRTUALE

59 Verifica dell’informatica
Considerata la necessità di mettere alla prova il sistema è a disposizione : la versione ad accesso riservato, dopo le difficoltà riscontrate nella versione “demo”, offre la possibilità di registrarsi (in questo caso è necessario disporre della PEC) per creare una propria posizione e un proprio “repository” (o “libreria virtuale”) dove collazionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle future gare di appalto. la versione dimostrativa consente, senza alcuna registrazione, di simulare quasi le medesime funzionalità della versione ad accesso riservato, associandole ad un operatore economico fittizio scelto dall’utente. Il servizio erogato a fini dimostrativi è disponibile su . Con credenziali di accesso (CF Operatore Economico e CF Utente) acquisite in maniera semplificata e codici fittizi; abilitazione delle sole funzionalità dimostrative visibili all'intera comunità di Utenti.

60 Si rammenta che la componente Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico è messa a disposizione in versione dimostrativa e come tale il servizio viene erogato a soli fini dimostrativi. Il servizio è reso disponibile a tutti gli Utenti che vogliono accedervi per iniziare a conoscerne le funzionalità. A tal fine si fa presente che: Le credenziali di accesso (CF Operatore Economico e CF Utente) sono acquisite in maniera semplificata e senza alcun controllo e possono essere codici fittizi. Saranno abilitate le sole funzionalità dimostrative. Tutti i documenti in esso caricati, potranno essere visibili all'intera comunità di Utenti e quindi si raccomanda di non effettuare upload di documenti confidenziali e/o contenenti dati personali propri o di soggetti terzi.

61 Soggetti “Cruscotto gestione PASSoe”, che permette all’utente di avere una visione complessiva dello stato dei PASSoe gestiti; “Creazione PASSoe”, ossia del documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, ed è pertanto necessario per consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al concorrente individuato; Selezione del Ruolo Scegli Lotti Rich. Avvalimento Note personali Ogni Operatore Economico che vuole partecipare ad una procedura di gara deve creare il proprio PASSOE. L’Operatore Economico, preventivamente registrato e profilato a sistema, deve accedere al Servizio AVCPASS ed in particolare alla funzione “Creazione PASSOE “. Il Sistema presenta all’Utente le funzionalità, di seguito riportate, per inserire i dati necessari al completamento della creazione del PASSOE (i dati da inserire saranno differenti a seconda del ruolo richiesto): Selezione del Ruolo Indicazione del Lotto /Gara Richiesta di eventuale Avvalimento (in riformulazione) Inserimento Note Personali “Gestione Libreria”, che permette la gestione dei documenti tra quelli precedentemente caricati nella Libreria Virtuale.

62 Selezione Operatore Economico individuale

63 Info aggiuntive Avvalimento ex. Art.49 del codice
L’Avvalsa deve inserire : Codici Fiscali dei soggetti ausiliati RTI - ATI o Consorzio: la Mandante deve inserire: Codice Fiscale della Mandataria/Capofila Percentuale di partecipazione la Mandataria deve inserire. Accettazione codici fiscali soggetti mandanti (senza alcuna notizia di ritorno agli stessi) Il PASSOE delle mandanti/consorziate non viene inviato alla SA, ma si rimane in attesa della generazione dell’Unico PASSOE Valido da parte della Mandataria/Capofila/Consorzio Stabile/Consorzio Semplice Il PASSOE della mandataria/consorzio deve essere sottoscritto in originale prima di essere inserito nella busta. Anche il progettista indicato deve seguire la stessa procedura.

64 L’Utente può selezionare uno o più lotti per la medesima Gara.
Creazione Pass OE IL CIG di una gara è visibile a sistema dalla data di pubblicazione alla data di scadenza dell'offerta indicata su SIMOG. L'aggiornamento del sistema avviene il giorno successivo al perfezionamento/pubblicazione sul sistema SIMOG Tramite la funzione “Scegli Lotto” si permette di visualizzare il CIG inserito dall’Utente e gli altri CIG relativi alla Gara di interesse. L’Utente può selezionare uno o più lotti per la medesima Gara. Nel caso in cui l’impresa partecipi ad una Gara in cui non siano previsti più lotti, tale funzionalità è idonea per l’identificazione del singolo lavoro. L’Avviso «il CIG inserito non esiste o non è stato ancora definito» significa che il CIG o non esiste, o che la data di pubblicazione indicata su SIMOG non è ancora trascorsa, o che la gara in oggetto è scaduta.

65 Ricerca CIG In caso di inserimento di un CIG non corretto (es. composto da meno di 10 cifre), il Sistema avvisa, tramite un alert, di inserire nuovamente il CIG. In caso di non conoscenza del CIG, il Sistema permette, attraverso la funzione “Ricerca estesa Lotto/Gara” di ricercarlo il link permette di effettuare la ricerca sul Portale della Trasparenza che è un sistema esterno ad AVCPASS attraverso: Ricerca Base Ricerca Avanzata Ricerca per CIG L’elenco dei Codici Identificativi Gara (CIG) è aggiornato una volta alla settimana il CIG restituito non verrà automaticamente riportato sul sistema AVCPASS

66 Rich. Avvalimento Richiesta Avvalimento (Requisiti Condivisi) e Richiesta Avvalimento (Requisiti per Lotto) sono indisponibili sulla versione DEMO. NB: La funzionalità è indisponibile per l’Impresa Ausiliaria ex. art.49 del codice

67 Soggetti Nella versione definitiva precede una scheda in cui è previsto un ulteriore passaggio per la necessità di chiedere il Casellario Giudiziale, Il documento di Regolarità contributiva. Nuovo passaggio relativo ai “Soggetti” ossia alle persone fisiche interessate dalle verifiche AVCpass, ciò sotto il profilo: Soggetti rilevanti dell’impresa Es. Amministratore, Direttore Tecnico, Socio Unico (problema omonimia perché manca paternità) N° Posizione contributiva OE interessati l’indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile, Per la verifiche del professionista e della società di ingegneria a Inarcassa. SelezionaRuolo Scegli Lotti Rich. Avvalimento Requisiti condivisi Rich. Avvalimento Requisiti per Lotto Soggetti Note

68 Note personali Indicazione di eventuali note personali, visualizzabili solo all’Utente, tramite la funzione “Note Personali”.

69 Generazione password Anteprima PASSOE : permette di visualizzare l’anteprima del PASSOE creato Carica Documenti: mette a disposizione dell’Utente, in caso di bando ex. Art 48.1 bis, la possibilità di associare un documento ad un PASSOE al fine della comprova dei requisiti di gara (vedi Funzionalità di “Associazione documenti al PASSOE”). Generazione PASSOE : permette di generare il PASSOE creato Tornare alla Gestione del PASSOE: permette di tornare al cruscotto di Gestione PASSOE NON è possibile generare un PASSOE, nel caso di richiesta di Avvalimento, senza che l'Ausiliaria abbia confermato l'Avvalimento.

70 FAC-SIMILE PASS OE Con la sottoscrizione del presente PASSOE si autorizza la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ad accedere ai dati e/o ai documenti ad esso associati, e si presta altresì pieno consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D .Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le finalità cui al comma 3 dell’art. 6-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza rispetto alle suddette finalità. Identificativi gara e impresa Informativa Privacy Sottoscrizioni

71 Dettaglio FAC-SIMILE Codice a barre Firmato? Codice PASSoe
Lotto e partecipante

72 Avvertenze sottoscrizione
ATTENZIONE: il PASSOE dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (i.e., “Busta A”, “Busta 1”, ecc.) del plico di offerta relativo alla procedura di acquisto nei soli casi in cui si riferisca ad uno dei seguenti soggetti: Operatore economico monosoggettivo; Mandatario di un RTI, o consorzio ordinario o GEIE; Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; Consorzio tra imprese artigiane; Consorzio stabile. sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore Economico.

73 RTI, consorzio ordinario o GEIE
Raggruppamenti di imprese Non ancora costituiti Il documento dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di TUTTI i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Già costituiti Il documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile Il documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima)

74 Cruscotto gestione PASSoe
Spazio libreria iniziale 100 MB Gara scaduta Nella versione definita è possibile effettuare per il PASSoe in lavorazione di interesse una ricerca per CIG, inserendo il codice Lotto, visualizzare la lista delle operazioni da poter effettuare su quel PASSoe (es. generazione). Gara in scadenza PASSoe in lavorazione, che possono ancora essere modificati

75 Cruscotto gestione PASSoe
Scorrendo in basso sono presenti le PASSoe che non possono essere più modificate Il PASSoe Generato può essere: - acquisito dalla SA e ritenuto non conforme - acquisito dalla SA con scadenze pending - acquisito dalla SA e ritenuto conforme - non ancora acquisito dalla SA NB: L'acquisizione da parte della SA avverrà al momento dell'apertura della busta doc. Amm.va

76 Integrazioni documentali
La SA che ha richiesto all'OE l'inserimento della documentazione necessaria per la comprova dei requisiti determina sul cruscotto alla visualizzazione di una PASSOE acquisito con scadenze pending, in tal caso: selezionare il link "Visualizza Richieste" presente nel PASSOE di interesse. visualizzare le richieste della Stazione Appaltante, associare i documenti al requisito da comprovare ed inviarli, immediatamente o in un momento successivo, alla Stazione Appaltante. Nel caso si renda necessaria un’integrazione documentale, al fine del computo del termine dei 10 giorni per la verifica dei requisiti ex art. 48, la data di riferimento è quella non della trasmissione della richiesta (apposito alert) della PEC o della raccomandata inviata il documento richiesto è trasmesso tramite caricamento su libreria virtuale da parte dell’OE.

77 Caricamento Documenti
Amministratore e Collaboratore registrati e profilati a sistema, accedono alla funzione “Gestione Libreria“, con le seguenti funzionalità: Ricerca Documenti Aggiungi Documenti Report e Analisi: permette di visualizzare report di sintesi di tutti i documenti caricati in un determinato arco temporale Log Operazioni: permette di visualizzare report di sintesi di tutte le operazioni svolte direttamente o da un delegato Il Sistema richiede all'Utente di inserire i dati relativi alla scadenza del documento, e dare un eventuale warning di scadenza, ma L’Amministratore può visualizzare le operazioni svolte da un proprio delegato nell’arco temporale di interesse (oggi, ultimi 7, 30 e 60 giorni). Il sistema non può bloccare il caricamento del documento scaduto da parte dell'Utente.

78 Firma digitale dei documenti
L’Amministratore OE/Collaboratore dell’Amministratore OE, preventivamente registrato e profilato a sistema, accede alla funzione “Gestione Libreria“ ‐ “Aggiungi Documenti All’interno della sezione “ Log Operazioni” il documento deve essere firmato digitalmente (vedi art. 3 deliberazione 111/2012) dall’Amministratore dell’OE/Delegato dell’OE. da un soggetto diverso (es. Notaio) Il sistema verifica la validità della firma apposta sui documenti e restituisce un warning l’Utente può ignorare l’avvertimento e completare il caricamento dei documenti. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento.

79 Fascicolo e libreria virtuale
In ogni caso Non è necessario l’inserire di tutti i dati richiesti, ma ordinare dei Documenti a comprova di requisiti specifici semplifica la ricerca Nessun inserimento dichiarazioni sostitutive (?) Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente, ma non è necessario che sia l’amministratore (es. atto notarile) L’OE non ha accesso alle informazioni nella BDNCP riguardanti i propri requisiti. Per i lavori Non è necessario il caricamento dell’attestato SOA Reperibile nel 99,5% dei casi I bilanci (appalti sopra i 20 milioni di euro) o i lavori analoghi (appalti inferiori a 150 mila euro) solo se non presenti su Infocamere o sul casellario Per altri appalti Qualora le SA si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare e richiedono in sede di offerta agli invitati di comprovare il possesso dei requisiti speciali (art bis codice)

80 Considerazioni finali
Nella bozza bandi tipo è previsto che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Considerato il comma 3 del citato art. 6-bis del Codice sui contratti pubblici, il sistema AVCPASS è tuttavia necessario per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e non lo è per l’ammissione alla gara del concorrente. La gestione del sistema AVCPass dovrebbe essere attuata in ragione dei controlli sui requisiti di capacità in corso di gara (art. 48 del Codice sui contratti pubblici) ed in relazione ai controlli successivi alla gara (per l’efficacia dell’aggiudicazione) e non possa costituire di per se causa mancata ammissione alla gara stessa, come invece sembrerebbe sottintendersi imponendo a tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di registrarsi preventivamente al sistema.

81 Per informazioni sul funzionamento
Problemi riscontrati Per dimostrazione pagamento permane la stampa a video della ricevuta che da inserire fra i documenti di gara Registrazione dopo scadenza codice di attivazione Inserimento amministratore se già registrato per altro OE Ritardi nella gestione delle richieste di iscrizione a maggio n. OE registrati 1600 su 2000 domande le SA attive sono circa 38mila, i centri di costo sono circa 70mila. Circa 1,5 milioni di procedure di gara all’anno. Il risparmio stimato per le PMI sarà effetivamente di circa 140 milioni di euro all'anno come stimato? Per informazioni sul funzionamento (problemi informatici) o numero (quesiti di carattere generale)

82 Quesiti


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