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LA RAPPRESENTAZIONE DEL LEASING IN BILANCIO

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Presentazione sul tema: "LA RAPPRESENTAZIONE DEL LEASING IN BILANCIO"— Transcript della presentazione:

1 LA RAPPRESENTAZIONE DEL LEASING IN BILANCIO
a cura di Claudio Ceradini

2 RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEL LEASING
DUE METODI METODO PATRIMONIALE - PER I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO “CIVILISTICO” - METODO FINANZIARIO - PER I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IAS -

3 BILANCIO CONSOLIDATO IAS
FOCUS IAS Facoltà/obblighi TIPOLOGIE DI SOCIETÀ BILANCIO CONSOLIDATO IAS BILANCIO D’ESERCIZIO IAS a) società quotate OBBLIGO DA 2005 FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006 b) società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico c) banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica d) società assicurative Se quotate e no bilancio consolidato e) società incluse nel bilancio consolidato di società sub a), b), c) e d) f) società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a), b), c) e d) FACOLTÀ DA 2005, se opzione per il consolidato g/1) società diverse da precedenti incluse nel bilancio consolidato di società sub f) …… g/2) società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato FACOLTÀ dall’esercizio individuato con apposito decreto h) società che possono redigere il bilancio abbreviato NO

4 METODO PATRIMONIALE

5 METODO FINANZIARIO

6 INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
I SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL METODO PATRIMONIALE DEVONO, AI SENSI DELL’ ART CO. 1 N. 22 COD.CIV., PREDISPORRE UN PROSPETTO IN NOTA INTEGRATIVA VALORE DEL BENE LOCATO SECONDO IL METODO FINANZIARIO DEBITO IMPLICITO VERSO IL LOCATORE ONERE FINANZIARIO DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO QUOTE DI AMMORTAMENTO DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO RELATIVO EFFETTO FISCALE EFFETTI SU RISULTATO E P.N. DERIVANTI DA APPLICAZIONE METODO FINANZIARIO

7 DISCIPLINA FISCALE DEL LEASING
PER I CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31/12/2007, INDIPENDENTEMENTE DALL’ADOZIONE DEL METODO PATRIMONIALE O FINANZIARIO, I CANONI SONO DEDUCIBILI FISCALMENTE A CONDIZIONE CHE  LA DURATA DEL CONTRATTO NON SIA INFERIORE AL 50% DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO ORDINARIO  PER I BENI IMMOBILI, SE IL RISULTATO E’ INFERIORE A 8 ANNI O SUPERIORE A 15 ANNI, LA DURATA DEVE ESSERE RISPETTIVAMENTE DI ALMENO 8 ANNI E 15 ANNI

8 DISCIPLINA FISCALE DEL LEASING
A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA FINANZIARIA 2008, I SOGGETTI CHE, ADOTTANDO IL METODO PATRIMONIALE, IMPUTANO A CONTO ECONOMICO I CANONI, LI POSSONO DEDURRE FISCALMENTE A CONDIZIONE CHE  LA DURATA DEL CONTRATTO NON SIA INFERIORE AI 2/3 DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO ORDINARIO;  PER I BENI IMMOBILI, SE IL RISULTATO E’ INFERIORE A 11 ANNI O SUPERIORE A 18 ANNI, LA DURATA DEVE ESSERE RISPETTIVAMENTE DI ALMENO 11 ANNI E 18 ANNI

9 DISCIPLINA FISCALE DEL LEASING
A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA FINANZIARIA 2008, I SOGGETTI CHE, ADOTTANDO IL METODO FINANZIARIO, NON IMPUTANO A CONTO ECONOMICO I CANONI, SI LIMITANO A DEDURRE LA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEI BENI E GLI ONERI FINANZIARI PENALIZZAZIONE PER I SOGGETTI IAS

10 LEASE BACK ART. 2425-BIS CO. 4 ↓ IL CEDENTE/UTILIZZATORE
DEVE RIPARTIRE LE EVENTUALI PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL BENE AL CONCEDENTE IN FUNZIONE DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI LEASING

11 INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
LEASE BACK INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA IL CEDENTE/UTILIZZATORE DEVE INDICARE LE MODALITA’ DI RISCONTO DELLA PLUSVALENZA E L’EFFETTO SU RISULTATO E P.N.

12 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
POSIZIONE DEL CEDENTE IL CEDENTE REALIZZA UNA SOPRAVVENIENZA ATTIVA, CHE, DAL PUNTO DI VISTA FISCALE, E’ PARI AL VALORE NORMALE DEL BENE AL NETTO DEI CANONI RESIDUI E DEL PREZZO DI RISCATTO

13 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
POSIZIONE DEL CESSIONARIO IL CESSIONARIO DEVE RIPARTIRE L’IMPORTO CORRISPOSTO IN DUE COMPONENTI PARTE RELATIVA AL GODIMENTO DEL BENE NEL PERIODO DI DURATA RESIDUA DEL CONTRATTO – DA IMPUTARE AI DIVERSI ESERCIZI CON LA TECNICA DEL RISCONTO – 2.PARTE RELATIVA AL DIRITTO DI ACQUISIRE LA PROPRIETA’ DEL BENE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO – DA CONTABILIZZARE COME ACCONTO IN B.II.5 –

14 CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
RISOLUZIONE 212/2007 L’AMMONTARE CHE PER IL CEDENTE COSTITUISCE SOPRAVVENIENZA ATTIVA RAPPRESENTA PER IL CESSIONARIO LA PARTE RELATIVA AL DIRITTO DI RISCATTO DEL BENE - VERRA’ DEDOTTA ATTRAVERSO L’AMMORTAMENTO DEL BENE - MENTRE L’IMPORTO EVENTUALMENTE ECCEDENTE RAPPRESENTA LA PARTE RELATIVA AL DIRITTO DI GODIMENTO - DA DEDURRE SULLA BASE DELLA DURATA RESIDUA DEL CONTRATTO -


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