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Sostanze pericolose e rischi da incidente rilevante

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Presentazione sul tema: "Sostanze pericolose e rischi da incidente rilevante"— Transcript della presentazione:

1 Sostanze pericolose e rischi da incidente rilevante
L’impiego di sostanze pericolose nei processi produttivi industriali moderni può determinare effetti dannosi per la salute umana e dell’ambiente. Il panorama legislativo nazionale contempla molti provvedimenti normativi emanati per lo più in attuazione di Direttive Comunitarie

2 Normativa precedente Legge quadro n. 256 del 29 maggio 1974:
Criteri per l’attribuzione del carattere di pericolosità sia a sostanze base sia a preparati. L’importanza della legge quadro viene ridimensionata dal Decreto Ronchi: classificazione completa delle sostanze pericolose ed impone obblighi di notifica secondo procedure di comunicazione di dati ad un organo centrale; di imballaggio ed etichettatura, predisposizione di una scheda informativa di sicurezza.

3 D.Lv n. 285/98 Abroga definitivamente la legge quadro e disciplina la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato. Altra legge importante è la n. 257 /92 cui segue il D.Lv. N. 114/95 che regola l’utilizzo dell’amianto. In considerazione poi che anche al di fuori dell’ambiente di lavoro sussistono sempre di più esigenze di tutela della salute e dell’ambiente si è preso in considerazione l’ambito domestico .D.lv. 115/95 in materia di sicurezza generale di prodotti. Il decreto riguarda tutti i prodotti messi in commercio sulla base di una distinzione tra pericoloso e non e sono previste sanzioni amministrative verso chi trasgredisce gli obblighi imposti; sanzioni penali per il produttore.

4 Alcune Ipotesi di reato previste dalla normativa attualmente in vigore
Art. 58 R.D. T.U. leggi di pubblica sicurezza: vieta l’impiego di gas tossici a chi non ha avuto l’autorizzazione del prefetto.(contravvenzione) Art7e8 del D.P.R. 215 e 216 del 1988 art 7 immissione amianto (contravv), art. 8 immissione sul mercato e l’uso dei PCB(policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili)(contravv) Art. 12 D.P.R. n. 223/88 riguardante gli antiparassitari Art. 10 D.L.V: 115/95 prevede verso il produttore(fabbricante,importatore,distributore del prodotto)il quale immette sul mercato prodotti pericolosi. Art.23 del d.LV. 194/95immissione in commercio dei prodotti fitosanitari anche contenenti o costituiti da OGM

5 I rischi da incidente rilevante
Le sostanze pericolose sono impiegate in diversi processi produttivi e a volte raggiungono concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per i cittadini. Direttiva SEVESO n. 82/501attuata con d.p.r. 175/98: intento del legislatore dettare procedure di controllo per la prevenzione degli incidenti. Iter normativo travagliato. Abrogazione e nuovo decreto n.334/99 Seveso bis applicabile a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose

6 Art. 2 e seg. Seveso bis Nozione di presenza di sostanze pericolose: la presenza di queste , reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quale che si reputa possano essere generate ,in caso di perdita di controllo di un processo industriale , in quantità uguale o superiore a quanto stabilito. Art. 3: Stabilimento:area sottoposta al controllo di un gestore, in cui sono presenti sostanze pericolose in uno o più impianti. Impianto. Unità tecnica all’interno di uno stabilimento in cui sono prodotte , utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose(apparecchiature, strutture, macchinari etc.) Deposito: presenza di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio. Gestore: persona fisica o giuridica che gestisce detiene lo stabilimento o l’impianto. Sostanze\ pericolose. Indicate nelle materie prime prodotti, sottoprodotti, residui etc.

7 Ancora seveso bis… Incidente rilevante: Un evento quale un’emissione, un incendio un’esplosione dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento che dia luogo ad un pericolo grave immediato o differito per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento ed in cui ci siano 1 o più sostanze pericolose. pericolo:proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni. Rischio: probabilità che un determinato evento si verifichi in un det periodo o in circostanze specifiche.

8 Obblighi per i soggetti interessati
Individuazione rischi da incidenti rilevanti Adozione misure di sicurezza ed informazione, addestramento ed equipaggiamento di chi lavora. Presentazione di una relazione dettagliata su quanto avviene nello stabilimento Predisposizione Piano di emergenza per consentire di controllare e circoscrivere gli incidenti per minimizzare gli effetti Redazione entro un det termine di un documento che definisca la politica di prevenzion e degli incidenti rilevanti che il gestore vuole adottare con allegato il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

9 Effetto domino!.. Gli articoli del decreto prevedono non solo attività di coordinamneto e prevenzione per evitare il c.d effetto domino, sequenza a catena di più incidenti in stabilimenti ad elevata concentrazione di attività a rischio, ma anche interventi di controllo dell’urbanizzazione che tengano conto della presenza di stabilimenti e di cautele necessarie da adottare.

10 Prescrizioni imposte in caso di incidente rilevante
Il gestore deve dare attuazione al piano di emergenza. Informa il prefetto, sindaco, vigili fuoco, presidente della giunta regionale e provinciale. Il prefetto informa i ministri dell’ambiente, interno e la protezione civile nonché i prefetti delle zone limitrofe. Le spese per gli interventi sono a carico del gestore . Ministro dell’ambiente dispone un sopralluogo e invia la comunicazione alla Commissione Europea. Le attività di controllo hanno invece finalità ispettive. Viene fatta una relazione inviata poi al ministro dell’ambiente.. Tutti i reati sono di natura omissiva attribuibile al gestore.


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