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Novità fiscali 2012 1. Automezzi fino al 31/12/2012 La normativa attuale Lart. 164, comma 1, lett. b) TUIR prevede la deducibilità limitata al 40% ( 80%

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1 Novità fiscali 2012 1

2 Automezzi fino al 31/12/2012 La normativa attuale Lart. 164, comma 1, lett. b) TUIR prevede la deducibilità limitata al 40% ( 80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) per le spese relative a tutti quei veicoli ( autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli)che siano: -non strumentali nellattività dimpresa ( in caso diverso, deducibili al 100%) -non adibiti a uso pubblico (in caso diverso, deducibili al 100%) -non dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo dimposta ( deducibili ad oggi al 90%) 2

3 Automezzi fino al 31/12/2012 E poi stabilito che non si deve tener conto della parte di costo di acquisizione che eccede i seguenti importi: - 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan - 4.131,66 per i motocicli - 2.065,83 per i ciclomotori Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si stabilisce quanto segue: -per limpresa, deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi nella misura del 90% del loro importo -per il dipendente, fringe benefit pari al 30% dellimporto corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km ( in base alle tabelle ACI) -non ci sono limiti massimi di deducibilità 3

4 Automezzi Regime fino al 31. 12. 2012 veicolo% di deducibilitàCosto massimo sul quale calcolare la quota di ammortamento % di deducibilità spese di gestione Autovetture Autocaravan 40% 7.230,39 (40% di 18.075,99) 40% Motocicli40% 1.652,64 (40% di 4.131,66) 40% Ciclomotori40% 826,33 (40% di 2.065,83) 40% 4

5 Automezzi Regime fino al 31. 12. 2012 Acquisto di auto da concedere in uso promiscuo ai dipendenti per 30.000 La somma fiscalmente deducibile e da ammortizzare nei quattro peridi dimposta è pari al 90% di 30.000 e cioè 27.000 5

6 Automezzi Il nuovo regime dal 1/1/2013 La legge n. 92/2012 ha ridotto la percentuale di deducibilità dal 40% al 27,5% dal 1^ gennaio 2012 Restano fermi i valori massimi - di 18.075,99 -di 4.131,66 -di 2.065,83 Il costo di acquisto dellautovettura da confrontare con 18.075,99 è pari alla somma dellimponibile e dellimposta non detraibile 6

7 Automezzi Il nuovo regime dal 1/1/2013 Dunque, in caso di acquisto del mezzo di trasporto, applicando laliquota di ammortamento pari al 25% prevista per gli automezzi la deducibilità dà luogo ai seguenti importi veicolo% di deducibilitàCosto massimo Quota ammortamento deducibile Autovetture Autocaravan 27,5% 4.970,90 ( 27,5% di 18.075,99) 1.242,72 Motocicli27,5% 1.136,21 (27,5% di 4.131,66) 284,05 Ciclomotori27,5% 568,10 ( 27,5% di 2.065,83) 142,02 7

8 Automezzi Il nuovo regime dal 1/1/2013 In caso di leasing, per poter calcolare la percentuale di deducibilità dei canoni di leasing degli automezzi occorre determinare il rapporto tra il limite di deducibilità relativo al tipo di automezzo e il costo assunto dalla società di leasing: limite del costo fiscalmente riconosciuto x 100 = % canoni deducibili costo per la società di leasing Dopo aver calcolato tale percentuale si applica ad essa il 27,5% e si ottiene il costo fiscalmente riconosciuto 8

9 Automezzi Il nuovo regime dal 1/1/2013 In caso di noleggio, ai sensi dellart. 164 Tuir, i costi massimo di noleggio cui rapportare laliquota del 27,5% sono i seguenti: - 3.615,20 per gli automezzi - 774,69 per i motocicli - 413,17 per i ciclomotori Quindi sono deducibili i seguenti importi: - 994,18 per gli automezzi - 213,04 per i motocicli - 113,62 per i ciclomotori 9

10 Esempio Acquisto di autovettura per 50.000 comprensivo di Iva indetraibile; ogni anno spese di gestione auto pari a 10.000 ( carburanti, bollo, assicurazione, manutenzione) Effetto deduzione 2012: -Quota ammortamento: 7.230,39 (40% di 18.075,99) x 25% = 1.807,57 -Spese di impiego: 10.000 x 40% = 4.000 Effetto deduzione 2013: - Quota di ammortamento: 4.970,90 ( 27,5% di 18.075,99) x 25% = 1.242,72 - Spese di impiego: 10.000 x 27,5% = 2.750 10

11 Automezzi Il nuovo regime dal 1/1/2013 Restano ferme le percentuali di deducibilità previste per le auto strumentali nellattività di impresa (100%) le auto degli agenti e rappresentanti (80%) le auto adibite ad uso pubblico ( 100%) 11

12 Automezzi Il nuovo regime dal 1/1/2013 Auto date in uso promiscuo ai dipendenti ( art. 164, comma 1, lett. b-bis, Tuir) -dal 90% si passa alla misura del 70% Esempio: acquisto di autovettura per 20.000 e spese di gestione di 7.000 Effetto deduzione 2012: - Costo deducibile: 20.000 x 90% = 18.000 -Spese di impiego: 7.000 x 90% = 6.300 Effetto deduzione 2013: - Costo deducibile: 20.000 x 70% = 14.000 - Spese di impiego: 7.000 x 70% = 4.900 12

13 Automezzi Auto personale dellamministratore Resta fermo il criterio di deducibilità in vigore già nel 2012 e cioè: -sono escluse dal reddito dellamministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza -la società che eroga tali rimborsi può ai sensi dellart. 95 TUIR dedurre le spese rimborsate sempre che tali documenti siano intestati allazienda stessa 13

14 Automezzi -per i rimborsi chilometrici, lamministratore deve essere stato autorizzato a utilizzare lauto di sua proprietà; il costo di percorrenza non deve superare quello desunto dalle tabelle ACI e il costo chilometrico non deve essere relativo a vetture di potenza superiore a 17 cv fiscali se benzina o 20 cv se diesel 14

15 Perdite su crediti Accordo di ristrutturazione di debiti Con decorrenza dal 26 giugno 2012, le perdite su crediti sono deducibili anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione di debiti omologato ai sensi dellart. 182bis L.fall. (art. 101, c. 5 Tuir) «(…), e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dellart. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data(…) del decreto di omologazione dellaccordo di ristrutturazione (…) 15

16 Perdite su crediti Accordo di ristrutturazione di debiti Linnovazione è di notevole rilevanza, perché lassenza di una regolamentazione ad hoc non aveva certo incentivato il ricorso allo strumento dellaccordo di ristrutturazione In ogni caso, si segnala che lart. 101 Tuir continua a non tenere conto della circostanza che il debitore potrebbe essere assoggettato a una procedura concorsuale differente da quella italiana E opportuno allora far riferimento allindirizzo dellAgenzia delle Entrate sullargomento 16

17 Perdite su crediti Accordo di ristrutturazione di debiti Secondo tale orientamento, la deducibilità della perdita su crediti presuppone il rilascio da parte dellautorità giurisdizionale estera, di una dichiarazione attestante lo stato di insolvenza del debitore, nellambito di una procedura concorsuale assimilabile a quelle indicate nellart. 101 Tuir ( circ. n. 39/E/2002) Diversamente, la Cassazione, con sentenza n. 23863 del 2007, ha precisato che ai fini della deducibilità della perdita basta la documentazione dei requisiti di certezza e precisione della stessa perdita senza che vi sia la necessità della certificazione sopra indicata 17

18 Perdite su crediti Accordo di ristrutturazione di debiti Cosa succede ai fini Iva circa lemissione della nota di variazione? Lart. 26, comma 2, condiziona infatti il diritto alla redazione di tale documento e alla conseguente detrazione dellIva alla presenza di «infruttuosità della procedura concorsuale» Lart. 101 sembrerebbe infatti stabilire, AI SOLI FINI FISCALI, che laccordo di ristrutturazione omologato rientri nellambito delle procedure concorsuali 18

19 Perdite su crediti Accordo di ristrutturazione di debiti Cosa vuol dire allora «infruttuosità della procedura concorsuale»?: basta il decreto di omologazione o bisogna attendere lesecuzione dellaccordo? In altre parole: la nota di variazione è ora connessa al comma 2 e dunque non rileva più il comma 3 dellart. 26, DPR 633/72 che prevede limpossibilità di emettere la nota di variazione decorso un anno dalleffettuazione delloperazione imponibile? 19

20 Perdite su crediti di modesta entità Per tre specifiche ipotesi è in via automatica dimostrata la sussistenza di elementi certi e precisi richiesti dallart. 101, c. 5 Tuir per consentire la deducibilità della perdita 1. sussistono in ogni caso i requisiti sopra indicati quando il credito soddisfa due condizioni: -è di modesta entità -il termine di scadenza del pagamento è decorso da almeno sei mesi 20

21 Perdite su crediti di modesta entità Per essere di modesta entità la perdita non deve superare il seguente importo: - 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione ai sensi dellart. 27, c. 10, D. 185/2008 - 2.500 nelle altre situazioni Sono considerate di più rilevante dimensione le imprese che conseguono un volume daffari o ricavi non inferiori a 150.000.000 Il limite è stato stabilito dal provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010 a far data dal 1^ gennaio 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e Iva sottoposte a controllo sostanziale 21

22 Perdite su crediti di modesta entità Il superamento del limite di 150.000.000 va verificato in base ai criteri stabiliti dal precedente provvedimento direttoriale del 6 aprile 2009 Si deve, nello specifico, prendere come parametro di riferimento il valore più elevato tra i seguenti indicati nelle dichiarazioni fiscali: - Ricavi da cessione di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta lattività dellimpresa o dalla vendita di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili esclusi quelli strumentali (art. 85, c. 1, lett. a) e b) del TUIR); - Volume daffari ai sensi dellart. 20, Dpr n. 633/72 22

23 Perdite su crediti di modesta entità Con la novità introdotta dal Decreto Sviluppo si è data dunque veste normativa allindirizzo dellAgenzia delle Entrate per il quale, nel caso di crediti commerciali di modesto importo, la deduzione della perdita di competenza poteva prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali circa la precisione e la certezza Il limitato importo potrebbe condurre limpresa a non intraprendere lazione di recupero del credito che risulterebbe obiettivamente antieconomica stante il sostenimento di ulteriori costi ( Risposta a Interrogazione parlamentare del 5 novembre 2008) 23

24 Perdite di crediti – prescrizione del diritto alla riscossione – cancellazione di crediti dal bilancio IAS Gli elementi certi precisi sussistono anche 2. quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto ( mancato esercizio del diritto entro 10 anni – art. 2946 c.c.) 3. in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ( Reg. Ce n. 1606/2002) 24

25 Perdite su crediti – criteri generali Se non si verificano i casi sopra indicati, la perdita su crediti per essere deducibile deve essere analiticamente dimostrata in base a documentazione e al carattere definitivo dellinsoddisfazione del credito La prova va assolta con ogni mezzo utilizzabile nel processo tributario ( Cass. n. 14568/2001) Sono ammesse le presunzioni purchè gravi, precise e concordanti 25

26 Perdite su crediti – criteri generali Secondo la Corte di Cassazione sono elementi sintomatici dellesistenza di elementi certi e precisi con riferimento alla perdita su crediti: -la lettera del legale che consiglia il cliente di rinunciare al recupero del credito ( Cass. n. 3862/2001) -il verbale di procedura esecutiva non andata a buon fine ( Cass. n. 16330/2005) Per lAgenzia delle Entrate non vi è deducibilità della perdita su crediti nel caso di temporanea illiquidità del debitore, nonostante un pignoramento infruttuoso ( ris. N. 16/E/2009) 26

27 Sopravvenienze attive In base al nuovo art. 88 Tuir, dal 26 giugno 2012 in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di piano di risanamento attestato pubblicato nel registro delle imprese, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni di debiti dellimpresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo di cui allart. 854 Tuir Si tratta di una disciplina peggiorativa rispetto a quella prevista per il c.p. 27

28 Sopravvenienze attive Quindi, a differenza delle sopravvenienze attive da concordato preventivo che sono integralmente non imponibili, le sopravvenienze da accordo di ristrutturazione omologato e da piano attestato pubblicato non sono imponibili nel limite delle perdite fiscali complessivamente riportatibili dallimpresa debitrice, ma solo per leccedenza rispetto a tale limite 28

29 Esempio - Soggetto IRES con utile di esercizio 600.000 causato da plusvalenze da cessione di beni ( 150.000) e da sopravvenienze attive da riduzione di debiti (400.000); perdite pregresse illimitatamente riportabili (220.000) 29 Dopo DL 83/2012 - Accordo omologato + Piano attestato pubblicato C. P. Utile di esercizio600.000 Plusv. da cessione beni imponibili- 150.000 Sopr. attive da riduzione debiti - 180.000 ( resta non imponibile leccedenza sulle perdite) - 400.000 Reddito dimpresa lordo 420.00050.000 Scomputo perdite pregresse - 220.000 Reddito di impresa netto 200.0000 Perdite riportabili0- 170.000

30 Iva per cassa Il Decreto Sviluppo ha cambiato natura al meccanismo dellIva per cassa (prima attivabile per singole operazioni da contribuenti con fatturato fino a 200.000 Euro) rendendolo regime contabile che potrà essere utilizzato dai contribuenti con volume affari annuo fino a 2 milioni di euro ( art. 32 bis, Dl. 83/2012) Ladozione del nuovo regime scatta dal 1 dicembre 2012 30

31 Iva per cassa In via generale, il momento di effettuazione delloperazione e quindi il momento rilevante ai fini dellesigibilità dellimposta è il seguente: per i beni immobili, la stipula del rogito notarile per i beni mobili, la consegna o la spedizione per le prestazioni di servizi, il pagamento del corrispettivo In merito alle operazioni effettuate nei confronti di determinati soggetti (Stato ed Enti statali, Camere di commercio, Istituti universitari, Enti ospedalieri, ASL, ecc.) lart. 6, comma 5, DPR n. 633/72 stabilisce il differimento del momento di esigibilità dellimposta al pagamento del corrispettivo Lart. 7, Dl. 185/2008 ha poi esteso tale regime anche ai contribuenti con volume daffari annuo fino a 200.000 ( Iva per cassa) 31

32 Iva per cassa – Regole «vecchie» Questi contribuenti hanno dunque potuto posticipare il versamento dellIva al momento del pagamento della fattura da parte del cessionario Nel contempo al cessionario/ committente è stata impedita la detrazione dellIva fino al momento in cui provvede a pagare la fattura stessa Ai sensi della Circolare 30.4.2009, n. 20/E dellAgenzia delle Entrate, la scelta di applicare o meno il regime dellIVA per cassa era a libera discrezione del cedente o prestatore Questi poteva scegliere con riferimento ad ogni singola operazione lapplicazione dellIVA per cassa

33 Iva per cassa – Operatività delle nuove regole Loperatività delle nuove disposizioni è stata subordinata allemanazione di un provvedimento attuativo reso disponibile dal Ministero dellEconomia: è il Decreto 11 ottobre 2012 contenente le disposizioni attuative e la data di entrata in vigore del citato art. 32-bis, Dl 83/2012 E opportuno segnalare che dal 1^ dicembre 2012 le disposizioni dellattuale disciplina contenute nel citato art. 7, DL n. 185/2008 saranno abrogate 33

34 Iva per cassa - Opzione Lapplicazione del nuovo regime richiede unopzione da parte del contribuente; al riguardo lAgenzia delle Entrate dovrà emanare un apposito Provvedimento 34

35 Iva per cassa – Volume daffari Come si diceva, la possibilità di optare per la liquidazione dellIVA secondo la contabilità di cassa riguarda i contribuenti che nellanno precedente hanno conseguito oppure, in caso di inizio dellattività, prevedono di conseguire un volume daffari non superiore a 2.000.000. Secondo la Relazione illustrativa nel volume daffari «vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dellIVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dellinversione contabile)» 35

36 Iva per cassa – Diritto alla detrazione Per i soggetti in parola, il diritto alla detrazione dellimposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Poiché lopzione è riferita alla liquidazione dellIVA secondo la contabilità di cassa, scegliendo di versare lIVA a debito in base a quanto incassato, anche la detrazione dellIVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori La scelta del nuovo regime riguarda, dunque, lintera attività del contribuente 36

37 Iva per cassa – Esigibilità dellIva Decorso comunque un anno dalleffettuazione delloperazione, lIVA diviene esigibile a meno che lacquirente / committente, prima di tale scadenza non sia stato assoggettato a procedure concorsuali 37

38 Iva per cassa – dicitura « Iva per cassa» nelle fatture emesse I contribuenti che optano per il regime della liquidazione delliva per cassa devono adempiere agli ordinari obblighi previsti dal DPR n. 633/72 e cioè allemissione delle fatture, alla registrazione, ecc. Nelle fatture emesse ai sensi del nuovo regime deve essere riportata lannotazione «Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» La Relazione illustrativa al DL. 83/2012 ha precisato che lomessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale. 38

39 Iva per cassa – Calcolo Iva periodica Nel mese / trimestre di incasso della fattura lIVA sarà conteggiata a debito nella relativa liquidazione periodica a seguito dellavvenuta esigibilità Nellipotesi di incasso parziale del corrispettivo, lIVA diventa esigibile e va quindi computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra quanto incassato e il corrispettivo complessivo della fattura. Le operazioni in parola concorrono a formare il volume daffari e partecipano alla determinazione del pro-rata con riferimento allanno di effettuazione 39

40 Iva per cassa – detrazione dellIva La detrazione dellIVA a credito da parte di cessionari e committenti può essere operata dal momento in cui è pagato il relativo corrispettivo o comunque decorso un anno dal momento in cui limposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento In caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dellIVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura 40

41 Iva per cassa - Opzione Le modalità di esercizio dellopzione / revoca per il regime delliva per cassa devono essere stabilite dallAgenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento In ogni caso, lopzione è efficace - dal 1.1 dellanno in cui è esercitata - in caso di inizio dellattività in corso danno, dalla data di inizio dellattività 41

42 Iva per cassa – Opzione Superamento del limite di 2 milioni Tenuto conto che il DM 11.10.2012 trova applicazione dal 1^ dicembre 2012, limitatamente allanno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, lopzione ha effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012 Se il volume daffari supera durante lanno la soglia di 2.000.000, il regime dellIVA per cassa termina con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate dal mese successivo a quello di superamento 42

43 Iva per cassa – Revoca dellopzione Superamento del limite di 2.000.000 In caso di superamento del limite di 2.000.000, ovvero di revoca dellopzione, il contribuente deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa allultimo mese di applicazione dellIVA per cassa lammontare dellIVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre lIVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati Ciò per evitare la coesistenza nello stesso anno di due regimi di liquidazione Iva 43

44 Iva per cassa – Casi di inapplicabilità LIva per cassa non può essere applicata per 4 tipi di operazioni e precisamente: 1. quando il cedente / prestatore si avvale di regimi speciali di determinazione dellIVA Si riporta quanto, a suo tempo, indicato dallAgenzia delle Entrate nella Circolare, n. 20/E, in merito allanaloga previsione dellart. 7, DL n. 185/2008: … il differimento dellesigibilità dellimposta non è consentito per le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dellimposta, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il predetto differimento. 44

45 Iva per cassa – Casi di inapplicabilità Di conseguenza non è possibile applicare il nuovo regime in relazione alle seguenti operazioni: regime monofase (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale, ad esempio, editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, regime del margine dei beni usati (art. 36, DL n. 41/95); regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72). Diversamente, è possibile utilizzare lIva per cassa in presenza del regime dellagricoltura, degli intrattenimenti, delle associazioni senza scopo di lucro / no profit, poiché essi non possono essere definiti regimi speciali di applicazione dellimposta 45

46 Iva per cassa – Casi di inapplicabilità In via generale, lIva per cassa può comunque essere adottata, per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dellIVA, da soggetti che, previa separazione dellattività ai sensi dellarticolo 36, Dpr 633/72 applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario 2. quando lacquirente / committente assolve limposta mediante lapplicazione del reverse charge 46

47 Iva per cassa – Casi di inapplicabilità 3. quando lacquirente / committente è un soggetto privato 4. per le operazioni con IVA ad esigibilità differita di cui al c. 5 dellart. 6, DPR n. 633/72 Sono invece escluse dal differimento della detrazione dellIVA a credito le seguenti operazioni: a) acquisti di beni / servizi soggetti al reverse charge b) acquisti intraUE di beni c) importazioni di beni d) estrazioni di beni da depositi IVA 47

48 Iva per cassa – deroga al principio della detrazione Nella regolamentazione del regime per cassa, si è peraltro presentato un problema: cosa fare per le imprese di dimensioni superiori che si sarebbero trovate nella situazione di non poter detrarre subito lIva imputata nelle fatture dei fornitori che avessero adottato a loro discrezione il regime Iva per cassa Orbene, una deroga comunitaria ( protocollo allegato alla direttiva n. 45/2010) ha stabilito che lacquirente possa detrarre limposta non necessariamente a seguito del pagamento della fattura del fornitore in regime di Iva per cassa 48

49 Iva per cassa – deroga al principio della detrazione In altre parole, se in via generale, nel caso di Iva per cassa, il diritto alla detrazione delliva per il cessionario o il committente sorge al momento delleffettuazione delloperazione solo se il corrispettivo viene pagato, a seguito della deroga, lIva può essere detratta anche se il corrispettivo non viene pagato 49

50 Iva per cassa – Deroga al principio della detrazione Il Decreto Sviluppo ha dunque introdotto la deroga sopradetta nellordinaria normativa delliva per cassa con leffetto che, in base al nuovo regime, la detrazione delliva è consentita immediatamente ai cessionari e committenti con Iva ordinaria di fornitori con volume daffari fino a 2 milioni di Euro in regime di iva per cassa Quanto detto, ovviamente, non è applicabile allacquirente che ha optato per il regime dellIVA per cassa 50

51 Tassazione dei canoni di locazione La legge n. 92/2012 ( art. 4, c. 74) modifica dal 1 gennaio 2013 il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione dei fabbricati indicato dallart. 37, c. 4bis TUIR La novità consiste nella riduzione della percentuale di deduzione forfetaria dei redditi prodotti dalla locazione degli immobili dal 15% al 5% Le deduzioni specifiche previste per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano e per gli immobili di interesse storico- artistico restano invariate rispettivamente al 25% e al 35% 51

52 Lavori di ristrutturazione Il periodo interessato dalle nuove regole previste dal Dl n. 83/2012 è quello che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 Durante tale periodo opera una nuova maxi detrazione del 50% sulle spese per i lavori in casa ( esclusa manutenzione ordinaria per le singole unità immobiliari) con un aumento del tetto di spesa portato da 48.000 a 96.000 Salvo diversa normativa, dal 1^ luglio si tornerà alla detrazione del 36% e al tetto di 48.000 52

53 Riforma fiscale Si prevede che la revisione fiscale operi lungo le seguenti linee direttrici: 1.revisione del Catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, facendo riferimento, tra laltro, ai valori normali, approssimati a valori medi di mercato 2. Riduzione, eliminazione o riforma delle spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate in considerazione delle mutate esigenze sociali ed economiche o che costituiscono una duplicazione 53

54 Riforma fiscale 3. Revisione delle vigenti disposizioni antielusive e loro unificazione in base al criterio generale di divieto dellabuso del diritto 4. Revisione e ampliamento del c.d. tutoraggio per meglio assistere i contribuenti di minori dimensioni (imprenditori individuali e professionisti) negli adempimenti fiscali 5. Ampliamento della modalità di rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali e la possibilità per il contribuente di richiedere la dilazione del pagamento prima dellaffidamento in carico allAgente della riscossione 54

55 Riforma fiscale 6. Riorganizzazione generale dellistituto dellinterpello, in modo da assicurare una maggiore omogeneità e tempestività delle risposte 7.Semplificazione dei regimi fiscali degli adempimenti fiscali e delle funzioni di sostituti dimposta, dei CAF e degli intermediari 8. Revisione del sistema sanzionatorio penale sulla base di criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti 9. Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo 55

56 Riforma fiscale 10. Potenziamento dei controlli mirati e lotta alle frodi carosello, agli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento degli immobili, potenziamento del contraddittorio nella fase di indagine, potenziamento e razionalizzazione della tracciabilità dei pagamenti 56

57 Riforma fiscale 11.Revisione del contenzioso tributario ( progressivo superamento del principio della compensazione delle spese allesito del giudizio, non pignorabilità dei beni mobili strumentali necessari per lesercizio dellimpresa /professione, ampliamento della possibilità di ottenere la rateizzazione in caso di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi 57

58 Riforma fiscale 12. Previsione della nuova imposta IRI (assimilazione al regime dellIRES dellimposizione sui redditi dimpresa, compresi quelli prodotti in forma associata, dei soggetti IRPEF, con assoggettamento alla nuova imposta sul Reddito Imprenditoriale e applicazione di unaliquota proporzionale allineata allIRES In altre parole, con la Riforma, anche il reddito prodotto da unimpresa individuale o da una società di persone sarà tassato separatamente dalla persona fisica o dal socio con unaliquota proporzionale) 58

59 Riforma fiscale 13. Definizione ai fini Irap del concetto di autonoma organizzazione e razionalizzazione della determinazione del reddito dimpresa e del valore della produzione netta 59


Scaricare ppt "Novità fiscali 2012 1. Automezzi fino al 31/12/2012 La normativa attuale Lart. 164, comma 1, lett. b) TUIR prevede la deducibilità limitata al 40% ( 80%"

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