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LA PRESCRIZIONE MEDICA

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Presentazione sul tema: "LA PRESCRIZIONE MEDICA"— Transcript della presentazione:

1 LA PRESCRIZIONE MEDICA
Prof.ssa Paola Minghetti LA PRESCRIZIONE MEDICA La compilazione della ricetta

2 LA RICETTA Espressione tecnica dell’intervento del medico, limita l’accesso dell’utilizzatore ai medicamenti. Una ricetta per essere valida deve riportare la firma del medico, che deve essere identificabile, e la data di prescrizione. La compilazione della ricetta

3 PRESCRIZIONE MEDICA Ogni ricetta medica
rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali. Art.1, punto u), DLvo 219/06 La compilazione della ricetta

4 La ricetta nella dispensazione di medicinali in SSN
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL MEDICO A RICEVERE IL MEDICINALE DOCUMENTAZIONE DELL’AVVENUTA PRESTAZIONE

5 La ricetta nei medicinali allestiti in farmacia
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL MEDICO A RICEVERE IL MEDICINALE CERTIFICAZIONE DI EFFICACIA E SICUREZZA

6 LA RICETTA La ricetta costituisce uno strumento di tutela
della salute pubblica. A questo scopo essa e’ soggetta a discipline che sono diverse in funzione della pericolosità dei medicinali prescritti. La compilazione della ricetta

7 CRITERI UTILIZZATI PER STABILIRE IL REGIME LEGALE DI DISPENSAZIONE
Caratteristiche del principio attivo Indicazione terapeutica Dosaggio Via di somministrazione

8 La fornitura dei medicinali è disciplinata
dal DLvo 24 aprile 2006, n. 219 Per i medicinali allestiti in farmacia rimane in vigore il TULS

9 CLASSIFICAZIONE DI MEDICINALI
I medicinali sono classificati in: medicinali non soggetti a prescrizione medica medicinali soggetti a prescrizione medica medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta medicinali soggetti a prescrizione medica speciale medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti: medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti; medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (non vendibili al pubblico); medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista (non vendibili al pubblico). Art. 87, D.Lvo 219/06 La compilazione della ricetta

10 RICETTA RIPETIBILE

11 RICETTA RIPETIBILE Art. 88, D.Lvo 219/06
Medicinali che possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico; Medicinali utilizzati spesso, e in larghissima misura, in condizioni anormali di utilizzazione, con conseguenti rischi per la salute; Medicinali che contengono sostanze o preparazioni di sostanze, di cui non sono stati ancora sufficientemente approfonditi l’attività o gli effetti secondari; Quando sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, salvo eccezioni. Art. 88, D.Lvo 219/06 La compilazione della ricetta

12 RICETTA RIPETIBILE Medico Farmacista
Data,firma e timbro: il medico deve essere sempre identificabile Il medico può modificare per iscritto la validità nel tempo e il numero delle spedizioni, in senso estensivo o limitativo Se il medico modifica la validità nel tempo, non può modificare il numero di confezioni Data,prezzo e timbro all’atto della spedizione La ricetta resta di proprietà del paziente e deve essere a questi restituita, anche se non più spedibile La compilazione della ricetta

13 RICETTA RIPETIBILE VALIDITÀ: 6 mesi sia per i preparati industriali che magistrali; 30 giorni per medicinali stupefacenti LIMITE DI PRESCRIZIONE: non più di 10 spedizioni salvo diversa indicazione del medico. Per medicinali contenenti stupefacenti la ripetibilità è limitata a 3. Se viene indicato un numero di confezioni superiore all’unità si esclude la ripetibilità CONSERVAZIONE: nel caso dei preparati galenici, deve essere conservata copia della ricetta per sei mesi La compilazione della ricetta

14 RR MAGISTRALE NOME E COGNOME DEL PAZIENTE: obbligatorio quando il preparato include sostanze soggette a scarico (DPR 309/90) POSOLOGIA: obbligatoria quando il preparato include sostanze potenzialmente tossiche e si richiede l’assunzione di responsabilità se sono presenti dosaggi pro dose o pro die superiori a quelli riportati in Tabella 8 di F.U. Il farmacista è tenuto a riportarla in etichetta (art.37, TULS) COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA : completa almeno di tutti i principi attivi FORMA FARMACEUTICA La compilazione della ricetta

15 RICETTA RIPETIBILE SANZIONI
Medico Farmacista Il medico prescrittore NON è sanzionato né amministrativamente né penalmente. vendita senza ricetta: amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00 vendita oltre la data di validità, o non osservando le disposizioni sulla validità, o senza applicazione di timbro attestante la vendita del prodotto: amministrativa € 200, , assenza del prezzo praticato o della data di spedizione sulla ricetta: amministrativa milioni lire vendita con ricetta priva della firma del medico vendita di sostanze appartenenti alla Tabella II sez. E (senza ricetta o con ricetta non regolare): ammenda € 100,00 – 600,00. Art. 148, c.7 D.Lvo 219/06 Art.37, RD n.1706, Legge , n. 49 La compilazione della ricetta

16 RICETTA NON RIPETIBILE

17 RICETTA NON RIPETIBILE
Medicinali con potenziali rischi di tossicità acuta e cronica, o di assuefazione e tolleranza con conseguente possibilità di abuso da parte del paziente o che comunque possono comportare rischi particolarmente elevati per la salute. Medicinali scritti nelle Tabelle 3 e 5 della FU, sostanze stupefacenti appartenenti alla Tabella II sez. B,C e D e preparati allestiti in farmacia contenenti sostanze soggette alla legge del doping ad eccezione delle preparazioni per uso topico contenenti principi attivi delle classi “Diuretici ed agenti mascheranti”e”Stimolanti” e delle preparazioni contenenti alcol quale unica sostanza vietata per doping, che richiedono ricetta ripetibile Art. 88,89 Dlvo 219/06 La compilazione della ricetta

18 RICETTA NON RIPETIBILE
Medico Farmacista Data, firma e timbro, il medico deve essere sempre identificabile Nel caso di preparati industriali deve indicare il codice fiscale del paziente. Nel caso di preparati magistrali devono essere sempre riportati nome cognome del paziente e posologia Il medico non è tenuto a redigere le RNR in doppio esemplare se il medicinale stupefacente soggetto a scarico è rimborsabile dal SSN, il farmacista utilizzerà come documento giustificativo una copia della prescrizione. Il farmacista appone data e prezzo (nel caso di stupefacenti Tabella II sez. B e C anche il timbro). Con nota dell’ , il Ministero ha precisato che il codice fiscale è obbligatorio solo quando l’interessato non vuol far comparire il proprio nome e cognome. La compilazione della ricetta La compilazione della ricetta

19 RICETTA NON RIPETIBILE
VALIDITÀ: 30 gg dalla data di compilazione se relativa a preparati di origine industriale, mentre 3 mesi se riguarda preparati magistrali, 30 gg per le sostanze contenenti stupefacenti. LIMITE DI PRESCRIZIONE: nessun limite (salvo casi specifici); quantità dispensabile in una sola volta salvo casi di consegna frazionata. CONSEVAZIONE: il farmacista deve conservare per 6 mesi le ricette in originale quando non sono consegnate all’autorità competente per il rimborso e per 2 anni se è richiesta come documento per le operazioni di scarico. Nel caso di sostanze dopanti la ricetta deve essere conservata per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati. La compilazione della ricetta

20 RICETTA NON RIPETIBILE PREPARATI MAGISTRALI CON SOSTANZE VELENOSE
Per i medicinali contenenti sostanze velenose, le dosi devono essere scritte in lettere e, all’atto della consegna deve essere trascritto nome, cognome dell’acquirente, in calce alla ricetta. Nella dispensazione di preparazioni magistrali estemporanee, contenenti una o più sostanze velenose e prescrivibili solo con ricetta medica da ritirarsi e conservarsi in farmacia, all’atto della consegna il farmacista deve trascrivere, su semplice dichiarazione dell’acquirente il nome, cognome ed indirizzo dello stesso. La compilazione della ricetta

21 RICETTA NON RIPETIBILE ORDINANZA 16.06.09
SONO TEMPORANEAMENTE ISCRITTI IN TABELLA II SEZ. D: Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% per unità di somministrazione. Composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro Sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione. La compilazione della ricetta

22 RICETTA NON RIPETIBILE ORDINANZA 16.06.09
SONO TEMPORANEAMENTE ISCRITTI IN TABELLA II SEZ. D: Composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone . Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina. La compilazione della ricetta

23 RICETTA NON RIPETIBILE ORDINANZA 16.06.09
I MEDICINALI SOGGETTI A TALE ORDINANZA Possono essere dispensati dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile o normale ricetta SSN (valide 30 giorni). Per prescrizioni in regime SSN si può prescrivere in un’unica ricetta un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 gg. ( in questo caso la responsabilità è del medico e non del farmacista in quanto non ha la possibilità di verifica). L’approvvigionamento non richiede l’uso del buono-acquisto. Non devono essere registrati nel registro di entrata-uscita. Non devono essere obbligatoriamente tenuti in armadio chiuso a chiave. La compilazione della ricetta

24 SANZIONI Farmacista Medico
Vendita senza ricetta o con ricetta priva di validità sanzioni amministrative: da € 500,00 a 3.000,00 e chiusura facoltativa da parte dell’ASL della farmacia da 15 a 30 giorni (art. 148, D.Lvo 219/06). Per non aver apposto sulla ricetta il prezzo praticato o la data di spedizione (art.37, RD 1706/38), o per vendita con ricetta priva della firma del medico o per mancata conservazione della stessa: da 3 a 18 milioni (art.358 Tuls, modif.art.16 D.Lvo 196/99). Vendita senza ricetta o con ricetta non regolare di sostanze comprese in tabella II, sez. B, C, D: ammenda da € 100, ,00 Se non si attiene alle modalità di compilazione previste per i suddetti medicinali è soggetto a sanzione amministrativa da € 300,00 a € ,00. La compilazione della ricetta

25 RICETTA MINISTERIALE A RICALCO

26 RICETTA MINISTERIALE ...PRIMA…
RMR RMS (a ricalco in triplice copia ora in duplice con DM ) utilizzata per la prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis per la terapia del dolore, e per terapie non superiori a 30 giorni. (ricetta ministeriale speciale) utilizzata per la prescrizione di medicinali stupefacenti per tutti gli altri usi, e per terapie non superiori ad 8 giorni, ridotti a 3 per prescrizioni ad uso veterinario. La compilazione della ricetta

27 RICETTA MINISTERIALE A RICALCO
Utilizzata sia per farmaci dell’ allegato III-bis in forma iniettabile sia per sostanze stupefacenti inserite nella tabella II, sez. A. Deve essere redatta in duplice copia, se spedita in regime privato o in triplice copia se il medicinale è concedibile in SSN. La compilazione della ricetta

28 ALLEGATO III BIS TABELLA 7 FU
BUPRENORFINA CODEINA DIIDROCODEINA FENTANYL IDROCODONE IDROMORFONE METADONE MORFINA OSSICODONE OSSIMORFONE CON ORDINANZA DEL SONO STATI TEMPORANEAMENTE DERUBRICATI NELLE FORME DIVERSE DA QUELLA PARENTERALE La compilazione della ricetta

29 ORDINANZA DEL 16/06/09 G.U. 20/06/09 n. 141 RNR RMR
CODEINA, DIIDROCODEINA come base anidra >10 mg per uso diverso da quello parenterale; >20 mg per somministrazione rettale BUPRENORFINA per uso transdermico FENTANILE per uso diverso da quello parenterale IDROCODONE ed IDROMORFONE per uso diverso da quello parenterale OSSICODONE ed OSSIMORFONE per uso diverso da quello parenterale MORFINA per uso diverso da quello parenterale TUTTI I MEDICINALI ISCRITTI IN TABELLA II SEZ. A non appartenenti all’allegato III – bis MORFINA per uso parenterale Medicinali a base di BUPRENORFINA per uso parenterale FENTANILE per uso parenterale (uso ospedaliero) Medicinali a base di METADONE in qualsiasi forma farmaceutica Rimangono soggetti alla dispensazione tramite ricetta ministeriale a ricalco tutti i medicinali iscritti nella tabella II, sez. A non appartenenti all’allegato III - bis, medicinali a base di morfina e buprenorfina per uso parenterale e medicinali a base di metadone in qualsiasi forma farmaceutica.

30 RICETTA MINISTERIALE A RICALCO
Medico Farmacista Deve indicare cognome e nome dell’assistito oppure del proprietario dell’animale ammalato Scrivere la dose prescritta, la posologia riferita ad un tempo determinato ed il modo di somministrazione. La posologia indicata deve permettere l’assunzione completa dei medicinali prescritti entro 30 gg Dispensa farmaci e le preparazioni solo su presentazione di prescrizione medica (RMR) nella quantità e forma prescritta Deve apporre data e timbro dopo aver controllato che la ricetta sia redatta in modo corretto Identificare l’acquirente che non può avere un’età inferiore ai 18 anni DM 4 aprile 2003 e legge 49/06 La compilazione della ricetta

31 RICETTA MINISTERIALE A RICALCO
Medico Farmacista Data,firma e timbro Il veterinario riporta nello spazio riservato ai bollini la dizione “uso veterinario” e, nello spazio riservato al paziente, la specie, la razza e il sesso dell’animale curato. Trascrivere nello spazio apposito gli estremi di un documento di identità valido dell’acquirente Apporre i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN Per le preparazioni magistrali, indicare il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi DM 4 aprile 2003 e legge 49/06 La compilazione della ricetta

32 RICETTA MINISTERIALE A RICALCO
VALIDITÀ: 30 gg escluso quello di emissione. Ha validità su tutto il territorio nazionale, anche ai fini del rimborso da parte del SSN indipendentemente dalla residenza del paziente, dalla regione di appartenenza del medico prescrittore e dall’ubicazione della farmacia. CONSERVAZIONE: l’originale deve essere conservato dal farmacista per 2 anni dalla data dell’ultima trascrizione sul registro di entrata ed uscita quale documento giustificativo dell’uscita; una copia deve essere consegnata da parte del medico all’acquirente che la deve conservare quale documento giustificativo del trasporto e della detenzione del medicinale. Una copia va inviata, da parte del farmacista, all’ASL per il rimborso del corrispettivo. La compilazione della ricetta

33 RMR L. 49/06 e DM 10.03.06 LIMITE QUANTITATIVO
Sostanze e preparazioni dell’allegato III bis Sostanze contenute nella tabella II sez A LIMITE QUALITATIVO Fino a 2 medicinali diversi tra loro o 1 stesso medicinale con 2 dosaggi differenti LIMITE QUANTITATIVO Cura non superiore ai 30 gg LIMITE QUALITATIVO 1 medicinale LIMITE QUANTITATIVO Cura non superiore ai 30 gg La compilazione della ricetta


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