La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Le libertà inviolabili

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Le libertà inviolabili"— Transcript della presentazione:

1 Le libertà inviolabili
Art.14-21

2 Art.14 cost.: libertà di domicilio
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

3 Art.14 cost.: libertà di domicilio
L’articolo riconosce il diritto di escludere chiunque dallo spazio privato di cui una persona dispone. Il domicilio è qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato anche saltuariamente. Non solo la casa, ma anche l’ufficio, un capannone, una camera d’albergo, un camper, barca .

4 Le perquisizioni Le perquisizioni sono possibil solo negli stessi casi dell’art 13 cost.: solo nei casi previsti dalla legge con un atto motivato del giudice in casi eccezionali di urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può procedere alla perquisizione. La polizia giudiziaria comunica al giudice non oltre quarantotto ore che la perquisizione è stata eseguita. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione

5 Leggi speciali Leggi speciali regolano in modo diverso gli accertamenti: per motivi di salute (ad esempio l’Ispettorato del lavoro per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro) di incolumità pubblica (i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico fini economici o fiscali (la guardia di finanza per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari)

6 Art.15 cost. Libertà e segretezza della corrispondenza
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

7 Art.15 cost. Libertà e segretezza della corrispondenza
L’articolo riconosce il diritto di un individuo di comunicare con determinate persone escludendone altre. Comprende qualunque forma di comunicazione con un destinatario determinato: lettere, telefonate, fax, telegrammi ecc.

8 Le intercettazioni Sono ammesse le intercettazioni solo nei soli casi previsti dalla legge e con atto motivato del giudice. In questo caso, anche in casi eccezionali, non è possibile l’intervento di urgenza dell’autorità di pubblica sicurezza senza il provvedimento del giudice.

9 Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

10 Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno
L’articolo riconosce la piena libertà di movimento del cittadino: può circolare, soggiornare, entrare e uscire dallo Stato rispettando gli obblighi di legge (es. essere in regola con il passaporto). La legge può porre dei limiti solo per motivi di sanità (es. Epidemia/inquinamento) o sicurezza (grandi manifestazioni).

11 Art 17 cost.: libertà di riunione
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

12 Art 17 cost.: libertà di riunione
Per riunione deve intendersi il darsi convegno di più persone senza un carattere di stabilità (ricevimenti, cerimonie, spettacoli, manifestazioni sportive e d’altro genere). Le Riunioni sono libere purché fatte pacificamente e senza il ricorso all’uso delle armi.

13 Le riunioni Se fatte in luogo privato o in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro) si svolgono senza necessità di dare nessun preavviso. Se fatte in luogo pubblico (piazze, strade) occorre darne preavviso all’autorità di pubblica sicurezza che può vietarle solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

14 Art.18 cost: libertà di associazione
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

15 Art.18 cost: libertà di associazione
E’ il diritto di costituire liberamente dei gruppi a carattere stabile e duraturo. Comprende anche la libertà di aderire o di uscire dalle associazioni già esistenti. Le associazioni possono avere qualunque scopo: politico, economico, religioso, culturale…

16 Sono vietate Le associazioni che perseguono scopi vietati dalla legge penale: associazioni mafiose, associazioni terroristiche. Le associazioni segrete, che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e che mantengono segrete le loro finalità. Le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

17 Art.19 cost.: libertà di fede religiosa
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

18 Art.19 cost.: libertà di fede religiosa
Indica la libertà di scegliere la propria fede professare la propria fede (in forma individuale o collettiva) di non essere costretti a professare una determinata fede di farne propaganda di esercitare il proprio culto (in privato o in pubblico) di non avere fede.

19 Sono vietati gli atti di culto contrari al buon costume cioè non rispettosi del “comune sentimento del pudore” (ad es. riti satanici con sacrifici di animali, atti osceni ecc.)

20 Art 21: la libertà di manifestazione del pensiero
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume…”

21 Libertà di espressione
L’articolo riconosce il diritto di comunicare liberamente il proprio pensiero al pubblico, senza che sia definibile il destinatario. Comprende tutte le forme di possibili comunicazioni (radio, televisione, cinema, teatro, telecomunicazioni, etc) e tutti i tipi di pensiero (politici/economici/sociali). Nessuno può obbligare un’altra persona a manifestare un pensiero che non voglia manifestare.

22 Limiti Limite esplicito: il BUON COSTUME cioè rispetto del “comune sentimento del pudore”. Limiti derivanti dalla tutela di altri diritti. Ad es.: Il limite del diritto all’ONORE cioè della integrità morale. Il limite del diritto alla RISERVATEZZA cioè della segretezza della vita privata. Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA affinché non si diffondano notizie che intralcino le indagini giudiziarie.


Scaricare ppt "Le libertà inviolabili"

Presentazioni simili


Annunci Google