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Requisiti di sicurezza nei lavori pubblici: contributi operativi per il cantiere di restauro.

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Presentazione sul tema: "Requisiti di sicurezza nei lavori pubblici: contributi operativi per il cantiere di restauro."— Transcript della presentazione:

1 Requisiti di sicurezza nei lavori pubblici: contributi operativi per il cantiere di restauro

2 Il progetto di sicurezza, per il patrimonio culturale inteso come studio di misure necessarie per ridurre il rischio, è il risultato puntuale di un complesso processo di analisi di tipo culturale e di procedure complesse in continuo affinamento ed aggiornamento, riguardanti sia la security che la safety allinterno di una moderna concezione della sicurezza.

3 La specificità e la particolare vulnerabilità del sistema del Beni Culturali ha indotto la promulgazione di normative settoriali di dettaglio o deroga nei confronti delle previsioni tecniche generali, a partire dal testo avanzatissimo per lepoca di iniziativa del CNR del R.D. n.1564 del 7 novembre 1942, norme per lesecuzione, il collaudo e lesercizio negli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei gallerie, collezioni ed oggetti di interesse culturale, superato in adempimento della legge 7 dicembre 1984 n.818 dai due testi specialistici il DM n.569 del 20 maggio 1992 Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei gallerie, esposizioni e mostre ed il DPR n. 418 del 30 giugno 1995 che detta Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed Archivi

4 I requisiti qualitativi di sicurezza per i beni culturali sono il risultato di un processo analitico complesso che sta a monte del Piano e del Progetto e di procedure, processi e controlli cogenti in considerazione delle condizioni aggiuntive dettate dalla necessità di salvaguardia dei beni, peculiarità degli spazi operativi non suscettibili di trasformazioni profonde. La presenza di cantieri di lavoro presso qualsivoglia insediamento culturale introduce inevitabilmente un elemento di turbativa di un equilibrio comunque raggiunto, determinando in tale modo un consistente aggravio di rischi[1] riguardo alla stabilità delle strutture interessate, rischi di incendio, rischi antropici legati ad atti dolosi, rischi infortunistici per i lavoratori dellinsediamento beni culturali [1] crf. Ministero Beni ed attività Culturali, Circolare del Gabinetto prot. N. 20038 del 10 novenbre 1999 Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale in occasione di cantieri di lavoro[1]

5 Ciò dovrebbe concretizzarsi nella ricerca di un mirato sistema di gestione della sicurezza che individui modalità di analisi congruenti coerenti con le particolari situazioni di rischio alla fonte ed insite nelle specificità del cantiere di restauro, nellindividuazione di protocolli progettuali idonei e specifici per gli elaborati tecnici di prevenzione, nella creazione di una struttura operativa di coordinamento degli interventi allinterno della quale ruoli preminenti e di stretta collaborazione e coordinamento, nella loro specificità, debbono essere assegnati alresponsabile della sicurezza della ed alresponsabile dei lavori.

6 La presenza di cantieri di lavoro presso qualsivoglia insediamento culturale introduce inevitabilmente un elemento di turbativa di un equilibrio comunque raggiunto, determinando in tale modo un consistente aggravio di rischi[1] riguardo alla stabilità delle strutture interessate, rischi di incendio, rischi antropici legati ad atti dolosi, rischi infortunistici per i lavoratori dellinsediamento beni culturali.[1] Ciò dovrebbe concretizzarsi nella ricerca di un mirato sistema di gestione della sicurezza che individui modalità di analisi congruenti coerenti con le particolari situazioni di rischio alla fonte ed insite nelle specificità del cantiere di restauro, nellindividuazione di protocolli progettuali idonei e specifici per gli elaborati tecnici di prevenzione, nella creazione di una struttura operativa di coordinamento degli interventi allinterno della quale ruoli preminenti e di stretta collaborazione e coordinamento, nella loro specificità, debbono essere assegnati al responsabile della sicurezza della ed al responsabile dei lavori. [1] crf. Ministero Beni ed attività Culturali, Circolare del Gabinetto prot. N. 20038 del 10 novenbre 1999 Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale in occasione di cantieri di lavoro [1]

7 Codice dei beni culturali e del paesaggio Il Ministero esercita le funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale a lui attribuite secondo le disposizioni contenute nel Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Disposizioni correttive ed integrative al Codice stesso sono state successivamente emanate con i decreti legislativi n. 156 del 2006 (beni culturali) e n. 157 del 2006 (paesaggio). Tale strumento inquadra in modo sistematico la materia, definisce le nozioni fondamentali e detta le linee guida per tutte le attività del settore. Con il Codice si ricompone la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. Due sono le chiavi di lettura che in sintesi sostanziano il recepimento del nuovo Titolo V della Costituzione: la distinzione tra l'attività di tutela e quella di valorizzazione, ossia il rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, così da rendere la seconda parametro e limite per l'esercizio della prima; il concetto di leale cooperazione nell'esercizio dei compiti di tutela. Il modello prescelto è quello che vede lo Stato, le Regioni e gli enti locali agire sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione.

8 Articolo 29 Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale..

9 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. 6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

10 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato- regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche' le caratteristiche del corpo docente.

11 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centripossono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro

12 Il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi Il principale riferimento legislativo in merito all'esecuzione di opere e lavori pubblici è il decreto legislativo n. 163 del 2006, modificato dai decreti legislativi n. 6 del 2007 e n. 113 del 2007. Tale normativa nota come Codice degli appalti è in atto dal 1° agosto 2007. Nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 di attuazione della cosiddetta Merloni quater, con le modifiche apportatevi dall'art. 256 del Codice. Tale strumento regola tutto il settore della realizzazione delle opere pubbliche, ovvero l'intero processo attuativo dei lavori, dalla fase della programmazione a quelle della progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo e vigilanza. All'interno della normativa dei lavori pubblici è formulata una disciplina differenziata per i beni culturali che tiene conto delle specificità di tale categoria di beni.


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