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Il Leasing in Italia Alessio Macrì 15 settembre 2008.

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Presentazione sul tema: "Il Leasing in Italia Alessio Macrì 15 settembre 2008."— Transcript della presentazione:

1 Il Leasing in Italia Alessio Macrì 15 settembre 2008

2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

3 LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI LEASING (ART. 17 LEGGE N
LA DEFINIZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI LEASING (ART. 17 LEGGE N. 183/1976) UNA DEFINIZIONE ANTICA MA ANCORA ATTUALE

4 “PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA SI INTENDONO LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, ACQUISTATI O FATTI COSTRUIRE DAL LOCATORE, SU SCELTA ED INDICAZIONE DEL CONDUTTORE, CHE NE ASSUME TUTTI I RISCHI E CON FACOLTA’ PER QUEST’ULTIMO DI DIVENIRE PROPRIETARIO DEI BENI LOCATI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE, DIETRO VERSAMENTO DI UN PREZZO PRESTABILITO” Legge sulla “Disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio ”

5 Tale attività è riservata in esclusiva ai suddetti soggetti.
IL PROFILO SOGGETTIVO Il Testo Unico Bancario e la normativa di Vigilanza indicano i soggetti (Banche ed Intermediari Finanziari) che possono effettuare operazioni di Leasing Finanziario. Tale attività è riservata in esclusiva ai suddetti soggetti.

6 I soggetti abilitati all’esercizio della locazione finanziaria sono:
Le Banche Gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Generale di cui all’art. 106 del T.U.B. Gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del T.U.B. (intermediari vigilati dalla Banca d’Italia)

7 Vigilanza regolamentare Vigilanza informativa Vigilanza ispettiva
Gli Intermediari Finanziari non bancari ex articolo 107 T.U.B. sono soggetti alle tre forme di Vigilanza previste anche per le Banche Vigilanza regolamentare Vigilanza informativa Vigilanza ispettiva

8 Normativa “Antiriciclaggio” Normativa “Antiusura”
Gli Intermediari Finanziari non bancari ex articolo 106 T.U.B. , di minori dimensioni, sono invece tenuti a limitati adempimenti Normativa “Antiriciclaggio” Normativa “Antiusura” Trasparenza delle condizioni applicate Altre normative non specifiche (“Privacy”, “Antinfortunistica”, “Sicurezza sul lavoro” ecc.) Queste disposizioni si applicano anche agli intermediari finanziari ex articolo 107 T.U.B.

9 CHE COS’È IL LEASING

10 CHE COS’È IL LEASING Il Leasing finanziario (o Locazione finanziaria) è un finanziamento caratterizzato da una particolare forma tecnica che consente ad aziende e privati consumatori di acquisire la disponibilità immediata di beni di investimento (immobili, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc.) o beni di consumo (computer, barche da diporto, ecc.)

11 CHE COS’È IL LEASING La Locazione Finanziaria è caratterizzata: da canoni comprensivi del rimborso delle quote di capitale e degli interessi sul capitale investito Pertanto la sommatoria dei canoni pagati dall’UTILIZZATORE e del prezzo per l’opzione di acquisto finale del bene risulta essere superiore al costo di acquisto iniziale del bene sostenuto dal CONCEDENTE. I canoni, a loro volta, possono essere indicizzati o a tasso fisso: si dicono INDICIZZATI quando il loro importo, relativo alla quota interessi, è legato alle variazioni di un indice finanziario di riferimento rappresentativo del costo del denaro.

12 CHE COS’È IL LEASING Inoltre, la Locazione Finanziaria è in genere caratterizzata: da una durata TECNICO-ECONOMICA del bene più lunga rispetto alla durata del contratto di leasing …cioè la sua effettiva possibilità di economico utilizzo nel corso del tempo, condizionata sia dalla durata “fisica” del bene che da quella “tecnica” (processo di obsolescenza legato al fenomeno dell’innovazione tecnologica) è di norma superiore alla durata contrattuale. Da ciò deriva che, nella stragrande maggioranza dei casi, all’Utilizzatore conviene acquistare il bene alla fine del contratto.

13 CHE COS’È IL LEASING Come già detto, la Locazione Finanziaria è anche caratterizzata: dalla presenza dell’OPZIONE FINALE D’ACQUISTO esercitabile dall’utilizzatore, al termine del contratto, ad un prezzo sensibilmente inferiore al presumibile valore di mercato del bene alla scadenza. Ciò, da un lato, assicura che la società di Leasing si troverà difficilmente nella necessità di gestire beni usati non riscattati perché fin dall’inizio del contratto è chiara l’intenzione dell’utilizzatore di procedere all’acquisto del bene al termine del contratto; dall’altro lato, con il passare del tempo, il bene rappresenta sempre di più per la società di leasing, una garanzia in caso di inadempienza dell’utilizzatore, poiché il valore di mercato tende ad essere sempre superiore al credito residuo finanziario.

14 LE CLAUSOLE PIÙ QUALIFICANTI DEL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO
Le clausole che maggiormente caratterizzano il contratto di Locazione Finanziaria sono le seguenti: oggetto del contratto, efficacia e decorrenza corrispettivo della Locazione Finanziaria ed eventuali indicizzazioni scelta dei beni da parte dell’Utilizzatore e delle condizioni di fornitura legittimazione dell’Utilizzatore ad agire nei confronti del Fornitore consegna, utilizzazione e conservazione dei beni coperture assicurative dei beni in leasing gestione sinistri e perdita dei beni proventi ed oneri legati alla gestione dei contratti e dei beni opzioni dell’Utilizzatore alla scadenza del contratto risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore

15 PERCHÉ RICORRERE AL LEASING
Quali sono i principali motivi di successo del Leasing? il Leasing immobiliare che fino al 2006 ha evidenziato crescite sostenute, deve una buona parte del suo successo ad un trattamento fiscale favorevole sotto l’aspetto della più rapida deduzione fiscale dei canoni rispetto alle normali aliquote di ammortamento fiscalmente consentite nel caso di acquisto diretto il Leasing aeronavale è sostenuto nella sua crescita dalla nautica da diporto che gode di aliquote IVA favorevoli Il Leasing di beni strumentali e quello di autoveicoli evidenziano una sostanziale “neutralità fiscale” rispetto all’acquisto diretto dei beni

16 PERCHÉ RICORRERE AL LEASING
Per i settori auto e strumentale vi sono altri vantaggi (non fiscali) del leasing rispetto all’acquisto diretto o ad altre forme di finanziamento che sono apprezzati dagli utilizzatori: la flessibilità del prodotto Leasing la capacità di finanziare una quota elevata del valore del bene la rapidità di perfezionamento dell’operazione la “garanzia” implicita data dalla proprietà del bene la consulenza ed assistenza in campo agevolativo la possibilità di usufruire di condizioni favorevoli per quanto riguarda i servizi accessori tra cui quelli assicurativi il favore verso il leasing da parte dei Fornitori quale strumento di supporto alle vendite che consente loro di alleggerire l’esposizione finanziaria ed il rischio credito il costo per l’Utilizzatore divenuto negli ultimi anni particolarmente conveniente in funzione della forte competizione nell’offerta.

17 I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE
DI LEASING

18 I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Il contratto di Leasing si caratterizza per la presenza di almeno tre soggetti: il CONCEDENTE è l’intermediario bancario o finanziario, che acquista o fa costruire il bene scelto dall’Utilizzatore, conservandone la proprietà nel corso del contratto e sino al momento della vendita finale IL CONCEDENTE

19 I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Il contratto di Leasing si caratterizza per la presenza di almeno tre soggetti: L’UTILIZZATORE L’UTILIZZATORE è colui che, dietro pagamento di un canone periodico, sceglie e utilizza il bene normalmente nell’ambito dell’esercizio di un’impresa, di un’arte, di una professione o di un’attività istituzionale (di natura pubblica o non profit), con la facoltà di acquistarlo a un prezzo predeterminato al termine del contratto (opzione di acquisto finale)

20 I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
Il contratto di Leasing si caratterizza per la presenza di almeno tre soggetti: il FORNITORE è il soggetto, scelto dall’Utilizzatore, che vende o costruisce il bene oggetto del contratto di Leasing; la consegna del bene ed il gradimento dell’Utilizzatore sono attestati da un verbale di consegna. IL FORNITORE

21 Il Leasing Finanziario quale operazione trilaterale
Il contratto di Leasing Finanziario, come si desume dalla definizione iniziale, è strutturato come operazione “trilaterale” in cui intervengono tre soggetti: CLIENTE/UTILIZZATORE sceglie il bene e definisce le condizioni di acquisto direttamente con il Fornitore richiede alla Società di leasing la concessione del finanziamento dopo la delibera favorevole della Società di leasing sottoscrive il contratto di locazione finanziaria dopo la consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore, sottoscrive il verbale di consegna ed accettazione

22 Il Leasing Finanziario quale operazione trilaterale
FORNITORE/VENDITORE riceve l’ordine di acquisto dalla Società di Leasing e ne accetta le condizioni preventivamente concordate con l’Utilizzatore provvede a consegnare il bene direttamente al cliente utilizzatore emette la fattura intestata alla Società di Leasing SOCIETÀ DI LEASING/CONCEDENTE riceve la domanda di Leasing e l’offerta del fornitore effettua l’istruttoria di fido e la valutazione tecnica dei beni ed assume la delibera di approvazione sottoscrive il contratto di Leasing emette l’ordine al Fornitore riceve il verbale di consegna e accettazione e la fattura con gli eventuali documenti accessori procede al pagamento della fattura ed avvia la Locazione Finanziaria

23 I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE DI LEASING
CONCEDENTE Paga i canoni di Leasing ed il prezzo d’acquisto finale Corrisponde il prezzo del bene Fornisce e consegna il bene UTILIZZATORE FORNITORE

24 LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO

25 LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO
La struttura tipica di un’operazione di Leasing finanziario prevede: un primo pagamento al momento della stipula del contratto (nella forma di maxi canone una tantum) l’eventuale rimborso forfetario delle spese di istruttoria il pagamento di un certo numero di canoni periodici (tipicamente con cadenza mensile) la determinazione del prezzo che l’Utilizzatore dovrà pagare per l’ acquisto del bene alla scadenza del contratto (opzione)

26 LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO
Maxicanone: primo canone di importo maggiore rispetto ai canoni periodici che viene versato dall’utilizzatore alla firma del contratto e viene imputato a conto economico ripartendolo sull’intera durata dell’operazione. In genere non supera il 20% del valore del bene ed ha la finalità di abbattere il rischio iniziale dell’operazione soprattutto per i beni caratterizzati da una significativa svalutazione iniziale. Nel piano di ammortamento finanziario il maxicanone viene imputato totalmente a decurtazione del capitale investito. Canoni periodici: normalmente mensili e talvolta bimestrali o trimestrali; possono essere anticipati o posticipati a seconda che siano pagati all’inizio o alla fine del periodo di riferimento.

27 LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO
Canoni a tasso fisso: dal punto di vista dell’utilizzatore il vantaggio di un esborso fisso e predeterminato è controbilanciato di regola da una maggiore onerosità (l’IRS è l’indicatore del costo della provvista a tasso fisso ed è differenziato per durata dell’operazione). Dal punto di vista del concedente, al fine di evitare rischi di tasso (mis- matching), occorre correlare la provvista finanziaria con gli impieghi a tasso fisso, anche mediante operazioni IRS (interest rate swap) di copertura. Di regola il tasso fisso trova applicazione (assai limitata) nel leasing auto e nel piccolo leasing strumentale.

28 LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO
Durata del contratto di Leasing finanziario Al fine di evitare che, attraverso una durata molto breve del contratto di leasing finanziario, l’Utilizzatore possa dedurre più rapidamente la quota capitale inclusa nei canoni, rispetto alla relativa curva degli ammortamenti fiscali nel caso di acquisto diretto, il Legislatore ha posto come condizione per la deduzione dei canoni ai fini delle imposte dirette, una durata minima dei contratti. Questa condizione deve essere rispettata alla decorrenza dei contratti e non hanno rilevanza le vicende successive quali ad esempio le eventuali risoluzioni anticipate. La regola generale per la determinazione della durata minima è quella che prevede una durata non inferiore ad una percentuale del periodo di ammortamento fiscale dei beni, così come definito da specifiche Tabelle Ministeriali. Il mancato rispetto della “durata minima” comporta l’indeducibilità fiscale totale dei canoni di leasing.

29 LA STRUTTURA DI UN’OPERAZIONE DI LEASING FINANZIARIO
Opzione di acquisto finale: prezzo predefinito per esercitare la facoltà di acquistare il bene al termine del contratto di leasing. Nel leasing finanziario di beni strumentali, si tratta di un valore contenuto (normalmente compreso tra l’1% ed il 5% del valore iniziale del bene). Nel leasing immobiliare l’opzione d’acquisto finale è normalmente più elevata (tra il 10% ed il 20%). Nel leasing automobilistico l’opzione d’acquisto si colloca intorno all’1 o 2% del valore iniziale; se, al contrario, l’opzione finale d’acquisto è elevata si può porre per il cliente una valutazione di convenienza ad esercitare l’opzione o meno. In tal caso si tratta formalmente di un leasing finanziario ma nella sostanza è un leasing operativo, come si vedrà meglio in seguito, poiché il rischio sul valore residuo grava sul concedente.

30 COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING

31 COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento più diffusi sono: R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) Il metodo RID è una procedura interbancaria (che coinvolge, cioè, più banche del sistema), in base alla quale l’Utilizzatore autorizza in via continuativa la propria banca, tramite un apposito modulo, ad accreditare a mezzo bonifico l’importo del canone di Leasing sul conto corrente della società concedente.

32 COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento più diffusi sono: RI.BA. (Ricevuta Bancaria) Con il metodo RI.BA. la società di Leasing trasmette per via telematica, un ordine di incasso alla propria banca la quale, a sua volta, lo trasmette alla banca dell’Utilizzatore che provvede a inviare un avviso di pagamento (ricevuta bancaria) al suo cliente.

33 COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento più diffusi sono: MAV (Pagamento mediante avviso) Con il metodo MAV la banca della società di Leasing invia un avviso di pagamento all’Utilizzatore il quale può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario

34 COME SI PAGANO I CANONI DI LEASING
I metodi di pagamento sopra indicati si differenziano, tra l’altro, per il seguente aspetto: Con il metodo RID che è largamente il più diffuso e con RIBA, la Banca d’appoggio del Cliente provvede direttamente ad addebitare il conto corrente e segnala in tempi brevi e per eccezione, i canoni insoluti. Nel caso del MAV come nei residui casi di rimessa diretta, occorre attendere l’iniziativa del Cliente e si gestiscono gli insoluti parecchi giorni dopo la scadenza solo dopo aver terminato la registrazione degli incassi pervenuti. RID RIBA MAV

35 LE TIPOLOGIE DI LEASING

36 LE TIPOLOGIE DI LEASING
Con il termine Leasing ci si riferisce a numerose tipologie di operazioni che possono essere classificate in base: al contenuto dei SERVIZI …che, oltre al contenuto finanziario, prevede la prestazione di servizi accessori (assicurazione, manutenzione, sostituzione ecc.)… FULL LEASING Altre tipologie di Leasing Finanziario

37 LE TIPOLOGIE DI LEASING
La fattispecie del Leasing comprende numerose tipologie di operazioni che possono essere classificate in base: alla NATURA dei beni oggetto del contratto …che comprende il Leasing di beni mobili strumentali in genere e di particolari beni, iscritti in Pubblici Registri, quali autoveicoli, navi e imbarcazioni, aerei… LEASING MOBILIARE LEASING IMMOBILIARE …che riguarda immobili di natura industriale e commerciale già esistenti o da costruire….. LEASING DI BENI IMMATERIALI …. software, marchi ed altre opere dell’ingegno…….

38 LE TIPOLOGIE DI LEASING
La fattispecie del Leasing comprende numerose tipologie di operazioni che possono essere classificate in base: alle CARATTERISTICHE delle controparti LEASING PUBBLICO quando la controparte è un ENTE PUBBLICO LEASING AL CONSUMO quando la controparte è un (o agisce come) PRIVATO CONSUMATORE LEASE - BACK quando Fornitore ed Utilizzatore COINCIDONO se il leasing può beneficiare di un INCENTIVO FINANZIARIO PUBBLICO LEASING AGEVOLATO LEASING INTERNAZIONALE quando concedente ed utilizzatore sono di NAZIONALITÀ DIVERSE.

39 IL LEASING OPERATIVO

40 IL LEASING OPERATIVO Il Leasing OPERATIVO costituisce una fattispecie particolare di Leasing; consente al Locatario di ottenere la disponibilità del bene lasciando in capo al Locatore i rischi di obsolescenza e di perdita di valore del bene per tutta la durata del contratto. Contrariamente al Leasing Finanziario, l’opzione finale di acquisto è di regola ASSENTE in quanto lo scopo del Locatario non è tanto l’acquisto del bene ma il godimento temporaneo del bene stesso. La durata contrattuale è in genere inferiore alla vita economico-tecnica del bene stesso che può essere locato più volte. Spesso i canoni comprendono anche il corrispettivo di servizi accessori quali assicurazione, manutenzione ecc. offerti dal Locatore sulla base di accordi con i fornitori dei beni stessi.

41 INTERMEDIARIO FINANZIARIO
IL LEASING OPERATIVO Il Leasing OPERATIVO può essere offerto da: In questo caso si tratta di un RAPPORTO TRILATERALE e devono sussistere particolari salvaguardie INTERMEDIARIO FINANZIARIO In questo caso, invece, si tratta di un rapporto BILATERALE (Concedente e Fornitore coincidono). L’operazione assume una connotazione commerciale e si definisce come locazione pura o noleggio, fuori dal campo delle operazioni finanziarie SOCIETÀ COMMERCIALE

42 IL LEASING OPERATIVO Vi è connotazione finanziaria del Leasing Operativo - e dunque l’assimilazione, per molti aspetti, al leasing finanziario, – in presenza delle seguenti condizioni: gli acquisti di beni oggetto dell’attività vanno effettuati in base a contratti di Leasing già stipulati con la clientela deve essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. Fornitori dei beni) di ogni rischio concernente il bene locato nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e la manutenzione del bene deve essere contrattualmente previsto l’obbligo di riacquisto del bene da parte del Fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere ad ulteriori locazioni del bene stesso.

43 IL FULL LEASING

44 IL FULL LEASING Con il contratto di FULL LEASING il Concedente offre servizi accessori normalmente non compresi nel Leasing Finanziario. Ad esempio, nel Full Leasing di autoveicoli, i servizi accessori possono comprendere le coperture assicurative, la manutenzione presso officine autorizzate, il pagamento della tassa di proprietà, l’auto sostitutiva ecc. La prestazione di servizi accessori, che è un elemento tipico del leasing operativo, può essere infatti prevista anche nei contratti di Leasing Finanziario che non per questo cambiano la loro natura. Se il Concedente è un Intermediario Finanziario la prestazione dei servizi accessori viene erogata da terzi soggetti convenzionati; agli Intermediari Finanziari è infatti attualmente preclusa la possibilità di svolgere, in via diretta, attività diverse da quella finanziaria.

45 IL LEASING IMMOBILIARE

46 IL LEASING IMMOBILIARE
Nel LEASING IMMOBILIARE il Concedente si impegna ad acquistare, per la concessione in locazione finanziaria, un immobile già esistente o a far costruire un nuovo immobile su indicazione dell’Utilizzatore; in questo secondo caso si qualifica l’operazione come “leasing su immobile costruendo” ed è prevista una fase di pre-locazione che copre il periodo tra l’acquisto dell’area edificabile ed il completamento della costruzione dell’edificio.

47 IL LEASING IMMOBILIARE
La particolare natura del bene oggetto del contratto di Leasing immobiliare rende necessarie alcune precisazioni: l’opzione di acquisto può assumere valori elevati a causa del mantenimento del valore degli immobili nel tempo e della loro tendenza a rivalutarsi, quanto meno nel medio-lungo periodo (ciò vale in particolare per i mercati dell’Europa continentale caratterizzati da una più bassa volatilità dei prezzi degli immobili rispetto agli U.S.A.); la durata del contratto è tipicamente più lunga di quella del Leasing mobiliare e, comunque, di regola non inferiore a diciotto anni secondo le più recenti disposizioni fiscali; nel caso l’oggetto del contratto di Locazione Finanziaria sia un immobile da costruire il contratto di compravendita tra società di Leasing e Fornitore/i è sostituito da uno o più contratti di appalto.

48 IL LEASING IMMOBILIARE
Gradimento della clientela per i seguenti aspetti: flessibilità dello strumento finanziario consulenza ed assistenza della società di leasing per le problematiche di investimento immobiliare basso costo del leasing immobiliare poichè l’importo dei canoni di leasing, anche in funzione della più lunga durata dei contratti, risulta non molto superiore a quello di un affitto. progressiva perdita di importanza dei finanziamenti immobiliari tradizionali a medio-lungo termine alle imprese

49 IL LEASING IMMOBILIARE
I due grandi comparti sono rappresentati da: immobili già costruiti immobili da costruire/costruendo (“Leasing Appalto”) Per gli immobili già esistenti è fondamentale la perizia iniziale per la verifica della regolarità urbanistica ed ipo-catastale e della congruità del prezzo. Per gli immobili da costruire l’operatività è molto più onerosa in quanto la società di leasing deve seguire la fase di costruzione, caratterizzata da elevata complessità e da rischi da monitorare con molta attenzione.

50 IL LEASING IMMOBILIARE
L’Italia è il paese che ha raggiunto la massima specializzazione al livello europeo nel settore del leasing su immobili da costruire. Fondamentale a tale proposito è la validità delle perizie e la scelta dei professionisti incaricati di redigerle, con particolare riferimento alle diverse fasi di costruzione (dall’acquisto del terreno, ai SAL, alla valutazione finale). E’ necessaria un’elevata specializzazione, sia sotto il profilo giuridico-legale che sotto il profilo tecnico-immobiliare per garantire una padronanza completa di tutti gli aspetti legati alla gestione immobiliare.

51 IL LEASING IMMOBILIARE
Il successo del leasing immobiliare, che rappresenta ormai più del 50% degli impieghi totali leasing è stato molto influenzato in passato dalla più rapida deducibilità fiscale rispetto all’investimento diretto (8 anni contro 33 fino alla fine del 2005). Attualmente, per i nuovi contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2008, la durata minima è pari a 18 anni. Ma vi sono anche altri aspetti di interesse per la clientela oltre a quelli puramente fiscali.

52 IL LEASING IMMOBILIARE
La proprietà dell’immobile concesso in leasing rappresenta un punto di forza del leasing in quanto la proprietà giuridica del bene costituisce per la società concedente la più efficace garanzia a fronte del rischio di credito; da ciò deriva anche la minore richiesta all’Utilizzatore di fornire garanzie accessorie. Il leasing presenta maggiore flessibilità nei parametri di rimborso rispetto al mutuo nonostante negli ultimi anni anche i mutui ipotecari offerti dalle banche siano sempre più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze della clientela. Per quanto concerne il leasing vi sono formule contrattuali che permettono soluzioni calibrabili sulle diverse esigenze della clientela, potendo agire alternativamente o congiuntamente su maxicanone iniziale, prezzo di riscatto finale e durata. Un altro fattore da considerare nella scelta tra leasing immobiliare e mutuo, è la liquidità dell’Utilizzatore. Con il leasing, infatti, il maxicanone iniziale può oscillare tra il 5% e il 15% (valore attuale medio 11%) del valore complessivo del bene. Ben più alta è la liquidità di cui deve disporre il mutuatario rispetto al valore dell’immobile finanziato. Non è ormai infrequente, inoltre che il leasing finanzi il 100% dell’acquisto dell’immobile.

53 IL LEASING DI BENI IMMATERIALI

54 IL LEASING DI BENI IMMATERIALI
Nel Leasing di BENI IMMATERIALI si presenta il problema della corretta individuazione del bene oggetto del finanziamento. In generale, un bene immateriale (tipicamente un software) può essere oggetto di un contratto di Leasing Finanziario solo se viene acquisito in proprietà dal Concedente che, pertanto, diventa titolare di diritti assoluti (validi nei confronti di tutti); non basta una semplice concessione in uso. In genere il contratto di Leasing di beni immateriali è quello avente per oggetto un software applicativo creato ad hoc per l’Utilizzatore e non quello relativo a prodotti informatici standardizzati. Altri esempi, anche se meno frequenti di leasing di beni immateriali, sono rappresentati da marchi e brevetti. Va sottolineato che, in questi casi, è difficile attribuire valori di mercato corretti e pertanto la “garanzia” per il Concedente, rappresentata dalla proprietà del bene, è più teorica che pratica.

55 IL LEASING PUBBLICO

56 IL LEASING PUBBLICO La particolarità della Locazione Finanziaria A SOGGETTI PUBBLICI O A CONCESSIONARI DI OPERE O SERVIZI PUBBLICI deriva dalla particolare natura dell’Utilizzatore. Serve a finanziare gli investimenti della Pubblica Amministrazione e delle aziende pubbliche (come, ad esempio, gli ospedali e le A.S.L.) che si avvalgono del leasing per acquisire la disponibilità di macchinari e attrezzature in alternativa alle forme di indebitamento tradizionale.

57 Chi è assoggettato alla disciplina del Leasing Pubblico:
IL LEASING PUBBLICO Chi è assoggettato alla disciplina del Leasing Pubblico: gli enti della Pubblica Amministrazione; le Aziende Ospedaliere e le Aziende Sanitarie Locali le imprese pubbliche operanti nei settori dei pubblici servizi (settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni); i soggetti privati operanti nei settori dei pubblici servizi che si avvalgono di concessioni, diritti speciali o esclusivi che per loro natura sarebbero di pertinenza della “sfera” pubblica.

58 IL LEASING AL CONSUMO

59 IL LEASING AL CONSUMO Si è in presenza di LEASING AL CONSUMO quando l’Utilizzatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La presenza di un Utilizzatore privato consumatore rende necessaria l’applicazione delle disposizioni del Testo unico del ‘93 in materia di Credito al Consumo e del Codice Civile in materia di contratti del consumatore, che tutelano in maniera particolare il cosiddetto contraente debole (in questo caso l’Utilizzatore). A tal fine si adottano formulari di contratto che seguono le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti dei consumatori e si applica, ai fini della Trasparenza, la disciplina in materia di Credito al Consumo. Il leasing rappresenta, in questo caso, una particolare forma tecnica di credito al consumo.

60 IL LEASE-BACK

61 IL LEASE-BACK Il SALE AND LEASE-BACK (vendita con Leasing “di ritorno”) è il contratto di Leasing in base al quale il bene è già di proprietà dell’Utilizzatore che, pertanto, assume anche il ruolo di Fornitore. Con il contratto di LEASE-BACK un imprenditore vende dunque un proprio bene, strumentale per la sua attività, al Concedente che, contestualmente, glielo concede in locazione finanziaria. Se si tratta di un bene mobile, esso non viene fisicamente spostato dal luogo in cui viene normalmente utilizzato. L’Utilizzatore/Venditore corrisponde un canone per l’utilizzo del bene con la facoltà di riacquistarne la proprietà esercitando il diritto d’opzione a un prezzo predeterminato. Il Lease-Back risponde all’esigenza dell’Utilizzatore di ottenere liquidità attraverso lo “smobilizzo” di un bene di cui mantiene nel contempo la possibilità di utilizzo e che potrà riacquistare al termine del contratto di Leasing.

62 IL LEASE-BACK La finalità della società cliente è di ottenere mezzi finanziari per finanziare il “circolante” o per ridurre l’esposizione debitoria e/o di realizzare eventuali plusvalenze: in tal caso il rischio per la concedente è particolarmente elevato. Talvolta la finalità è di natura fiscale e quindi riguarda società affidabili ma tale circostanza deve essere attentamente valutata caso per caso ed è sempre meno frequente da quando la durata minima fiscale dei contratti di leasing immobiliare è stata portata a 18 anni. Una variante del “sale and lease-back” è rappresentata dal cosiddetto “leasing infragruppo”, dove venditore ed utilizzatore sono due società appartenenti allo stesso gruppo societario: in questo caso la finalità è di effettuare una pianificazione o un arbitraggio fiscale o deriva da operazioni di finanza straordinaria e ristrutturazioni societarie.

63 La struttura di un’operazione di LEASE-BACK:
IL LEASE-BACK La struttura di un’operazione di LEASE-BACK: Proprietà del bene Momento della stipula Fornitore = Utilizzatore Società di leasing Prezzo del bene Disponibilità del bene Durante la vita contrattuale Società di leasing Fornitore = Utilizzatore Canone leasing Proprietà del bene Al momento della scadenza del contratto Società di leasing Fornitore = Utilizzatore Prezzo di acquisto finale

64 IL VENDOR LEASING

65 IL VENDOR LEASING Il “Vendor Leasing”, molto utilizzato nel settore dei beni strumentali, è un accordo commerciale/operativo molto stretto tra un fornitore e una società di leasing con soluzioni integrate di leasing finanziario o operativo. Le forme più utilizzate di “Vendor Leasing” sono: “formal outsource program”: accordo formalizzato con diritti e obblighi delle parti, politiche e procedure e livelli di servizi “private label”: la società di leasing utilizza il marchio del fornitore e gestisce integralmente il programma assumendosi, in tutto o in parte, il rischio di credito. Ciò consente una maggiore integrazione del leasing nel processo di vendita del fornitore “joint venture”: fornitore e società di leasing costituiscono una società “ad hoc” che consolida i propri “asset” nel bilancio della società di Leasing ed alleggerisce di conseguenza il Fornitore dagli impegni finanziari.

66 IL LEASING AGEVOLATO

67 IL LEASING AGEVOLATO Il LEASING AGEVOLATO consiste in un intervento di un ente pubblico che eroga i fondi all’Utilizzatore beneficiario (direttamente o tramite il Concedente) finalizzati ad abbatterne il costo dell’investimento. In generale, l’ente pubblico è terzo rispetto al rapporto di Locazione Finanziaria (cioè non è responsabile e non influenza il rapporto tra Utilizzatore e Concedente), così come il Concedente risulta estraneo al rapporto agevolativo pubblico. Tuttavia in alcuni casi vi è un coinvolgimento iniziale o nel durante del Concedente (Banca concessionaria o Istituto collaboratore) e di norma, il regolare pagamento dei canoni è condizione necessaria per l’ottenimento dei contributi da parte degli Utilizzatori beneficiari.

68 Beneficiarie del LEASING AGEVOLATO possono essere:
IL LEASING AGEVOLATO Beneficiarie del LEASING AGEVOLATO possono essere: Imprese artigiane; Piccole e medie imprese (PMI); Imprese che operano in particolari settori (per esempio nel settore estrattivo, manifatturiero, ecc..) o nelle aree non sufficientemente sviluppate del territorio nazionale; Imprese che realizzano particolari tipologie di investimenti ritenuti meritevoli di incentivazione (per esempio per l’innovazione tecnologica).

69 IL LEASING INTERNAZIONALE

70 IL LEASING INTERNAZIONALE
Un’operazione di Leasing acquista carattere internazionale quando coinvolge soggetti di nazionalità diversa; in tal caso prende anche il nome di “cross-border leasing” Tuttavia la fattispecie in cui il Concedente e l’Utilizzatore sono dello stesso Paese e solo il Fornitore è situato in un Paese straniero (c.d. Leasing all’importazione) non si configura come Leasing internazionale in quanto segue le regole giuridiche e fiscali di un’operazione “domestica”.

71 IL LEASING INTERNAZIONALE
Quando invece l’Utilizzatore ha sede in un paese estero, si configurano due tipologie di Leasing internazionale: Italia/UE Paese extra UE Tipologia di Leasing Concedente/Fornitore Utilizzatore Leasing all’esportazione Concedente Utilizzatore/Fornitore Leasing internazionale

72 IL LEASING INTERNAZIONALE
Con la costituzione dell’Unione Europea (UE), per paesi esteri si devono intendere esclusivamente gli stati che non sono membri dell’Unione; Il Leasing Finanziario internazionale è disciplinato dalla Convenzione UNIDROIT (recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 259/93) che, costituendo una disciplina giuridica uniforme, offre maggiori garanzie agli operatori economici in tema di rischi connessi agli ordinamenti dei diversi paesi.

73 LA FISCALITÀ DEL LEASING

74 GLI ASPETTI FISCALI Mentre, come si è visto, nell’ambito del diritto civile e commerciale il leasing finanziario è tuttora un contratto “atipico”, la disciplina fiscale del leasing sia sul versante dell’utilizzatore che su quello della concedente e sotto i vari profili delle imposte dirette ed indirette è ampia e minuziosa. La tendenza del legislatore fiscale (anche se non sempre concretamente realizzata) è stata quella di parificare il trattamento del leasing a quello degli investimenti autofinanziati ovvero di quelli finanziati nei modi tradizionali (mutuo, ecc.). In realtà, nei primi anni di sviluppo del leasing, uno dei motivi del suo successo era rappresentato dalla convenienza fiscale esasperata dalla possibilità di stipulare contratti di brevissima durata con deducibilità dei canoni molto più rapida rispetto all’ammortamento dei beni (cd “Razzo Leasing”).

75 GLI ASPETTI FISCALI Questa anomalia è stata gradualmente attenuata con l’introduzione di una durata minima dei contratti, ai fini della deducibilità dei canoni, sia per il leasing auto e strumentale, che per gli immobili. In tema di IVA, il leasing è trattato come una prestazione di servizi, assoggettata ad imposta secondo la stessa aliquota della compravendita dei beni. Si tratta di una situazione molto diversa da quella delle operazioni di finanziamento e di credito in generale che, come è noto, sono considerate esenti da IVA. Tuttavia con il Decreto Bersani/Visco dell’estate 2006, per gli immobili ad uso residenziale e per quelli strumentali all’esercizio dell’impresa, in mancanza di un’esplicita opzione per l’imponibilità ai fini IVA, i canoni sono esenti con conseguente indetraibilità dell’IVA pagata a monte dalla società di leasing (regola del “pro-rata”).

76 GLI ASPETTI FISCALI La legge “Bersani-Visco” del 2006, la “Finanziaria 2007” e la “Finanziaria 2008” hanno apportato significativi cambiamenti relativamente alla disciplina del leasing di autoveicoli e di immobili. Le novità riguardano le imprese utilizzatrici limitatamente a quelle che adottano i principi nazionali (NO IAS adopter) e non quelli internazionali. Per le imprese IAS adopter non si applicano le durate minime dei contratti di leasing delle tabelle che seguono in quanto per la loro tassazione si applica il principio di “derivazione” dal bilancio IAS (principi contabili internazionali). L’allungamento della durata minima dei contratti riguarda solo i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008 mentre per quelli perfezionati in precedenza valgono le regole previgenti. Restano comunque ancora alcuni aspetti di vantaggio fiscale del leasing rispetto ad altre forme di finanziamento degli investimenti, anche se meno significativi rispetto alla situazione precedente all’introduzione delle nuove norme.

77 TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI
Il trattamento fiscale delle operazioni di leasing di autoveicoli ha subito notevoli modificazioni con la Finanziaria 2007, il Decreto accompagnatorio della Finanziaria e con la legge n. 127 del 2007 che ha tentato di riordinare la materia ed infine altri provvedimenti del 2008 ulteriormente modificati dalla “Finanziaria 2008”. L’approccio utilizzato dal Legislatore è tuttavia sempre quello di ricercare una neutralità per il cliente, dal punto di vista fiscale, nella scelta tra le diverse modalità di acquisizione/utilizzo dell’autoveicolo nonché tra le diverse forme di finanziamento. Nella già complessa disciplina si è anche innestata la sentenza della Corte di Giustizia europea del che ha censurato l’indetraibilità dell’IVA sugli autoveicoli, così come applicata in Italia, richiedendo delle correzioni che hanno comportato per il passato la possibilità di richiedere il rimborso di una parte dell’ IVA non detratta in precedenza.

78 TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI
IVA (decorrenza delle seguenti disposizioni dal 28/06/2007) 1) Autovetture ed altri veicoli adibiti al trasporto di persone e di cose di massa non superiore a 35 q.li e con non più di otto posti, escluso il conducente - se formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività dell’impresa (commercio, noleggio, locazione, agenti e rappresentanti di commercio, taxisti, scuole guida ecc.): detrazione IVA integrale su acquisto, importazione, locazione finanziaria, noleggio, impiego, custodia, manutenzione e riparazione, carburanti e lubrificanti. - se non formano oggetto o non sono utilizzate esclusivamente come beni strumentali per l’impresa: detrazione IVA limitata al 40%. La limitazione riguarda sia l’acquisto che il noleggio, la locazione finanziaria e le spese di gestione, manutenzione, riparazione , carburanti e lubrificanti ecc.

79 TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI
IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF - PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI La deduzione dei costi relativi agli autoveicoli è limitata ad un solo automezzo ed è subordinata, per il leasing, alla durata minima del contratto non inferiore al periodo di ammortamento fiscale (di regola corrispondente a 48 mesi). I limiti di deducibilità dei costi sono fissati alla misura del 40% di quelli sostenuti per quanto riguarda gli ammortamenti, i canoni di leasing, le spese di noleggio e le altre spese (custodia, manutenzione, riparazione, bollo, carburanti, lubrificanti, cambio gomme, ricambi ed accessori, assicurazione,pedaggi autostradali). Il costo massimo del veicolo, da assumere come riferimento per il calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili è di euro

80 TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI DI LEASING DI AUTOVEICOLI
IMPOSTE SUI REDDITI – IRES La tabella che segue sintetizza le diverse situazioni e si riferisce ad un’ autovettura con aliquota ordinaria del 25% con ammortamento fiscale ordinario in 48 mesi. TIPOLOGIA DI UTILIZZO DURATA MINIMA DEL LEASING contratti fino al contratti dal Utilizzata esclusivamente come bene strumentale all’attività d’impresa mesi mesi Adibita ad uso pubblico mesi mesi In uso promiscuo ai dipendenti mesi mesi Adibita ad utilizzi diversi dai precedenti mesi mesi

81 IL LEASING STRUMENTALE DURATA MINIMA AI FINI FISCALI
Per i beni mobili strumentali è ammessa la deducibilità dei canoni per tutti i soggetti d’imposta a condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare, in relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice. Ad esempio, nell’ipotesi di un macchinario con aliquota del: a) 15% si ha ammortamento in 80 mesi e durata minima di 54 mesi b) 18% si ha ammortamento in 67 mesi e durata minima di 45 mesi

82 DEL LEASING IMMOBILIARE
LA “DURATA MINIMA” DEL LEASING IMMOBILIARE Come si è già anticipato, il leasing immobiliare è stato caratterizzato fino al 2005 da un eclatante vantaggio in termini di deduzione fiscale accelerata rispetto all’investimento diretto (durata minima 8 anni). E’ intervenuto, nella manovra economica della fine del 2005, un provvedimento (legge n. 248/2005) più restrittivo sotto il profilo fiscale (15 anni di durata minima). Più di recente, con riferimento ai contratti di leasing immobiliare stipulati a partire dal 1° gennaio 2008, la durata minima è stata ulteriormente elevata a 18 anni (nella maggior parte dei casi quando si applica l’aliquota di ammortamento fiscale del 3%) contro i 33 necessari per l’ammortamento in caso di acquisto diretto.

83 DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE
Coeff. di Ammortamento Legge n.248/2005 Contratti stipulati entro il Legge n.244/2007 Contratti stipulati dal Durata minima 50% coeff. di amm.to min 8 o almeno = a 15 anni 2/3 coeff. di amm.to min. 11 o almeno = a 18 anni 3 % 15 anni 18 anni 4 % 12 anni e 6 mesi 16 anni e 8 mesi 5 % 10 anni 13 anni e 4 mesi 6 % 8 anni e 4 mesi 11 anni e 1 mese 7% 8 anni 11 anni

84 LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Principali novità delle norme prima richiamate: - l’esenzione da IVA delle operazioni di locazione, anche finanziaria, e cessione di immobili abitativi (salvo, per queste ultime, precise eccezioni) - un regime generale di esenzione per le locazioni, anche finanziarie, degli immobili strumentali, salvo precise eccezioni, e con possibilità di optare comunque per un regime di imponibilità - un regime generale di esenzione per le cessioni di immobili strumentali, salvo eccezioni, e con possibilità di optare comunque per un regime di imponibilità imposta di registro proporzionale (1%) per i contratti di locazione (anche finanziaria) di immobili strumentali, anche se soggetti ad IVA L’introduzione delle imposte ipotecarie e catastali (4%) per le cessioni di immobili strumentali, anche se soggette ad IVA (2% se ad uso abitativo)

85 LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Il regime Iva delle operazioni di leasing immobiliare Immobili strumentali Le locazioni finanziarie, di immobili strumentali sono esenti da IVA, eccezion fatta per i seguenti casi: il locatario è un soggetto con un pro-rata di indetraibilità superiore al 75% (banche, assicurazioni, studi medici, etc.) il locatario è un privato o comunque un soggetto escluso dal campo di applicazione dell’Iva il locatore ha optato per il regime di imponibilità ai fini IVA In ogni caso (sia che si tratti di un’operazione esente che imponibile ai fini IVA) è dovuta un’imposta proporzionale di registro pari all’1% del valore dei canoni. Per i contratti di leasing, l’imposta del 1% può essere scomputata dalle imposte ipotecarie e catastali dovute al riscatto del bene.

86 LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Il regime Iva delle operazioni di leasing immobiliare Immobili strumentali Nei casi di esclusione da IVA (acquisto da privati), la cessione è soggetta ad imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali del 10% (7% + 2% + 1%) Nei casi di esenzione da IVA, la cessione è soggetta ad imposte di Registro in misura fissa ed imposte Ipotecarie e Catastali del 4% (3% + 1%) In tutti i casi in cui le cessioni di fabbricati strumentali sono soggette ad Iva, si applicano le imposte ipotecarie e catastali del 4% (3%+1%)

87 LE IMPOSTE INDIRETTE NEL LEASING IMMOBILIARE
Il regime Iva delle operazioni di leasing immobiliare Immobili strumentali REGOLA GENERALE La società di leasing opta sempre per il regime di imponibilità IVA sia sui canoni di leasing che sul riscatto, per evitare le conseguenze penalizzanti derivanti dall’applicazione del pro-rata generale di detraibilità in presenza di operazioni esenti

88 I PROCESSI OPERATIVI TIPICI DELL’ATTIVITÀ DI LEASING

89 I PROCESSI OPERATIVI TIPICI DELL’ATTIVITÀ DI LEASING

90 IL PROCESSO PRINCIPALE E LE SUE FASI:
DALLA TRATTATIVA COMMERCIALE ALL’ENTRATA A REDDITO DEL CONTATTO

91 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE
(BENI STRUMENTALI)

92 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE (BENI STRUMENTALI)
TRATTATIVA COMMERCIALE ACQUISIZIONE DOMANDA DI LEASING ANALISI TECNICA E ANTINFORTUNISTICA DEI BENI ISTRUTTORIA DI FIDO segue

93 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE (BENI STRUMENTALI)
DELIBERA DI CONCESSIONE DEL CREDITO PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING EMISSIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO ACCETTAZIONE DEL FORNITORE segue

94 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO PRINCIPALE (BENI STRUMENTALI)
CONSEGNA DEL BENE SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LEASING PAGAMENTO DELLA FORNITURA

95 ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI

96 ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
FUNGIBILITÀ DEI BENI: CARATTERISTICHE STANDARD E NON SPECIFICHE, OBSOLESCENZA TECNICA NON ELEVATA, PRODUTTORE QUALIFICATO, MERCATO DELL’USATO ATTIVO, MANTENIMENTO DEL VALORE NEL TEMPO GIUDIZIO DI FUNGIBILITÀ: OTTIMA - BUONA – SUFFICIENTE – SCARSA - NULLA

97 ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA (LEGGE N. 626/94) PER I BENI ASSOGGETTATI A FORME DI CERTIFICAZIONE O DI OMOLOGAZIONE CONTROLLO DOCUMENTALE DI CONFORMITÀ

98 ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
IMPATTO AMBIENTALE: RISCHI DI INQUINAMENTO CAUSATI DA IMPIANTI E LAVORAZIONI ANALISI RISCHI DI INQUINAMENTO E VERIFICA DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

99 SE IL CONTROLLO ANTINFORTUNISTICO E AMBIENTALE É POSITIVO:
ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI SE IL CONTROLLO ANTINFORTUNISTICO E AMBIENTALE É POSITIVO: SEMAFORO VERDE!

100 ANALISI TECNICA DEI BENI STRUMENTALI
IL GRADO DI FUNGIBILITÀ ENTRA COME IMPORTANTE ELEMENTO DI VALUTAZIONE NELLA ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO

101 TRATTATIVA COMMERCIALE
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO (IMMOBILI “COSTRUITI”) TRATTATIVA COMMERCIALE ACQUISIZIONE DOMANDA DI LEASING ISTRUTTORIA DI FIDO ANALISI TECNICO-IMMOBILIARE E PERIZIA segue

102 DELIBERA DI FIDO SUBORDINATA ALLA PERIZIA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO (IMMOBILI “COSTRUITI”) DELIBERA DI FIDO SUBORDINATA ALLA PERIZIA ESITO DELLA PERIZIA EVENTUALI PROBLEMATICHE DI CONFORMITA’ EVENTUALI PROBLEMATICHE DI CONGRUITA’ segue

103 RIESAME DA PARTE DELL’ORGANO DELIBERANTE
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO (IMMOBILI “COSTRUITI”) RIESAME DA PARTE DELL’ORGANO DELIBERANTE SBLOCCO DELLA DELIBERA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL ROGITO segue

104 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO (IMMOBILI “COSTRUITI”) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING PAGAMENTO DEL MAXICANONE SOTTOSCRIZIONE DEL ROGITO D’ACQUISTO SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E PAGAMENTO segue

105 DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LEASING
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO DI PERFEZIONAMENTO (IMMOBILI “COSTRUITI”) DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LEASING FATTURAZIONE PRIMI CANONI PERIODICI ATTIVAZIONE RID PER INCASSO CANONI CHIUSURA FASE DI ATTIVAZIONE CONTRATTO

106 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO

107 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
VERIFICA DELL’EVENTUALE APPARTENENZA DELL’AZIENDA RICHIEDENTE A UN GRUPPO GIURIDICO O ECONOMICO: VERIFICA DI PRECEDENTI RAPPORTI DELL’AZIENDA (O DEL GRUPPO) RICHIEDENTE CON LA SOCIETÀ DI LEASING IN CASO AFFERMATIVO L’ISTRUTTORIA DEVE ESSERE EFFETTUATA A LIVELLO DI GRUPPO

108 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI STORICI E ATTUALI E DETERMINAZIONE DEL RISCHIO IN CORSO A LIVELLO INDIVIDUALE O DI GRUPPO IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE SULLA BASE DEL RISCHIO IN CORSO MAGGIORATO DELL’OPERAZIONE RICHIESTA: DA TABELLA DEI POTERI DI DELIBERA VIGENTI

109 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
CONTROLLO DELL’EVENTUALE ESISTENZA DI ALTRE ESPOSIZIONI DA PARTE DEL GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA EVENTUALE NECESSITÀ DI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE O SUCCESSIVE DA PARTE DELLA BANCA CAPOGRUPPO

110 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
RICLASSIFICAZIONE BILANCI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE E DEL CONSOLIDATO DI GRUPPO ED EVENTUALMENTE DELLA CONTROLLANTE O DELLE COLLEGATE DI MAGGIORE RILEVO CALCOLO DI INDICI: PATRIMONIALI – ECONOMICI - FINANZIARI

111 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
ACCESSO A BANCHE DATI PUBBLICHE E PRIVATE: CENTRALE RISCHI BANKITALIA BDCR ASSILEA CERVED CRA INFORMAZIONI BANCARIE SIGNIFICATIVO GRADO DI PREDITTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI TRATTE DALLE CENTRALI DEI RISCHI

112 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
RELAZIONE ISTRUTTORIA CHE TIENE CONTO DELLA VALUTAZIONE DI MERITO CREDITIZIO DEL CLIENTE, DELLA FUNGIBILITÀ DEI BENI, DI EVENTUALI GARAZIE ACCESSORIE E DEL RENDIMENTO DELL’OPERAZIONE MODIFICATA O DECLINATA PROPOSTA DI DELIBERA DELIBERA POSITIVA

113 ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO
Per le delibere di operazioni di piccolo importo relative a beni standardizzati, sono ammessi sistemi esperti di valutazione e di “credit scoring”, con procedure automatizzate simili a quelle in uso nel credito al consumo. Tali strumenti possono essere messi a disposizione della rete distributiva, fermo restando che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della società la definizione e le eventuali modifiche della “griglia” di accettazione nonché la ponderazione degli elementi valutativi.

114 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE NELL’ISTRUTTORIA DI FIDO FORMALIZZAZIONE DELLA DELIBERA CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROPONENTE E DELL’ORGANO DELIBERANTE PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

115 IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING: L’ORDINE, LA CONSEGNA E L’ENTRATA IN DECORRENZA
Il perfezionamento del contratto di leasing può avvenire per scrittura privata o “per adesione” della Società di leasing alla proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente, che autorizza anche le condizioni dell’ordine al fornitore. La Società di leasing invia l’ordine al fornitore che lo accetta; successivamente il fornitore consegna i beni direttamente all’utilizzatore che sottoscrive il verbale di consegna ed accettazione (salvo i casi in cui sia richiesto il collaudo). La Società di leasing riceve la fattura del fornitore, il verbale sottoscritto dal cliente, mette in decorrenza il contratto fatturando i primi canoni periodici e procede al pagamento della fornitura.

116 LE LEGGI SPECIALI APPLICABILI AL LEASING FINANZARIO
(CENNI)

117 modificata dal D.Lgs 231/2007 entrato
ANTIRICICLAGGIO Legge 5 Luglio 1991 N. 197 modificata dal D.Lgs 231/2007 entrato in vigore dal 1° maggio 2008 la limitazione dell’uso del contante” e dei titoli al portatore per le operazioni che eccedono l’importo di 5.000,00 euro gli obblighi di identificazione e di registrazione per operazioni che superano determinate soglie (15.000,00 euro) l’ “Archivio Unico Informatico” la segnalazione alle Autorità delle “operazioni sospette”

118 ANTIUSURA – Legge n. 108/96 la definizione di limiti oggettivi per gli interessi usurari – tassi soglia per forma tecnica di finanziamento e per categorie omogenee; il “TEG”: tasso di impiego omnicomprensivo comprendente commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo; la rilevazione trimestrale e la pubblicazione sulla G.U. dei TEG medi rilevati per classe di importo; il calcolo del “TEG soglia” pari ad una volta e mezzo il TEG medio; nel caso di superamento, alla stipula del contratto, del TEG soglia vigente, il contratto è nullo.

119 TUTELA DELLA PRIVACY Le diverse disposizioni normative che si sono succedute nel tempo in materia di tutela della Privacy riguardano, peraltro senza particolari specificità, anche i contratti di leasing. Pertanto gli stessi sono soggetti alla “informativa” ed al “consenso” e la società di leasing è tenuta ad osservare le disposizioni relative al “trattamento” dei dati personali ed alla predisposizione ed all’aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.). Particolari adempimenti sono previsti per la gestione di “Banche dati” private, denominate anche S.I.C. (Sistemi Informativi Centralizzati) come ad esempio la “Banca Dati Centrale Rischi” di Assilea.

120 LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA
La nuova disciplina della TRASPARENZA introdotta a partire dal mese di ottobre 2003 ha notevolmente aumentato gli obblighi di informativa a carico delle società di leasing e delle relative reti distributive. Gli obblighi relativi agli Avvisi, ai fogli informativi, ai documenti di sintesi, all’informativa pre-contrattuale e l’indicazione del “tasso leasing” nel contratto, rappresentano delle novità onerose e poco coordinate tra di loro. La disciplina riguarda: gli obblighi in materia di pubblicità il contenuto dei contratti le comunicazioni periodiche e finali

121 LA DEFINIZIONE DI “TASSO LEASING” SECONDO LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA La normativa sulla Trasparenza, analizzata in precedenza, prevede, tra l’altro, che nelle condizioni particolari del contratto e nel documento di sintesi iniziale, nonché nelle comunicazioni periodiche, siano indicate tutte le voci di addebito alla clientela per commissioni attive, prestazione di servizi accessori, rimborsi spese forfetari, nonché il “tasso leasing” di ogni contratto e ciò a partire dalle operazioni perfezionate dal 1 ottobre Per quanto riguarda i contratti precedenti il “tasso leasing” deve essere indicato nelle comunicazioni periodiche e finali. Una recente disposizione prevede che nel contratto debba essere indicato anche il TEG medio del settore riferibile alla fascia di importo della specifica operazione (TEGM) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

122 LA DEFINIZIONE DI “TASSO LEASING” SECONDO LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA Il “tasso leasing” è definito dalle istruzioni di Vigilanza come il “tasso di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo d’acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale previsti contrattualmente. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene ed i relativi interessi”.

123 IL PROCESSO DI RECUPERO DEI BENI E DEI CREDITI NEL CASO DI INADEMPIENZA DELL’UTILIZZATORE

124 LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA DEI CONTRATTI E L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
La valenza della proprietà dei beni ed il loro grado di mantenimento del valore nel tempo e di agevole commerciabilità rappresentano l’elemento intorno al quale gravita l’approccio adottato dalle società di leasing per gestire in modo efficace la fase patologica dei contratti. Quando il bene è “fungibile”, esso rappresenta la più importante “garanzia” per la società di leasing. Non sono infrequenti i casi in cui i clienti in difficoltà finanziaria pagano soltanto i canoni di leasing di beni aventi un buon valore di mercato, rendendosi inadempienti verso altri creditori. Ciò può anche accadere, sebbene più raramente, per beni di limitata fungibilità che tuttavia rivestono una particolare importanza specifica per l’attività svolta dall’utilizzatore.

125 LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA DEI CONTRATTI E L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
Quanto sopra spiega perché molte società di leasing danno particolare enfasi all’analisi tecnica preventiva dei beni ed all’attività di “remarketing”, creando al proprio interno dei settori “tecnici” composti da persone con adeguato “skill” professionale ovvero si affidano a qualificate società di servizi esterne. Ciò vale particolarmente per il settore dei beni strumentali, dove si spazia dal bene di ottima fungibilità (alcune macchine grafiche ad esempio) ad altri di scarsa o nulla fungibilità (computer ed apparecchi di telecomunicazione ed in genere tutti i beni con forte innovazione tecnologica ed elevata obsolescenza).

126 LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA DEI CONTRATTI E L’IMPORTANZA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
Decisamente migliore è la valenza degli autoveicoli, dove esistono quotazioni ufficiali dell’”usato” per marca, modello e anno di immatricolazione e, soprattutto, per gli immobili, dove la perizia iniziale rappresenta di regola, salvo limitate eccezioni, un riferimento sicuro per consentire, in funzione del mantenimento del valore nel tempo, un recupero quasi integrale della posizione creditoria.

127 L’AVVIO DELLE AZIONI LEGALI E LE PROCEDURE CONCORSUALI
Il decreto ingiuntivo di restituzione del bene o di pagamento dei canoni L’atto di precetto e le azioni giudiziarie esecutive fino al pignoramento negativo. La denuncia-querela, in sede penale, per appropriazione indebita. Il fallimento dell’utilizzatore e le sue conseguenze sul contratto di leasing.

128 L’AVVIO DELLE AZIONI LEGALI E LE PROCEDURE CONCORSUALI
L’applicazione sistematica dell’articolo 1526 del Codice Civile e la determinazione dell’”equo compenso” nel caso di “leasing traslativo”. L’azione revocatoria fallimentare nel caso di fallimento dell’utilizzatore e nel caso di fallimento del venditore, con particolare riferimento all’acquisto degli immobili da concedere in leasing. Le procedure concorsuali cosiddette “minori”: Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria.

129 LE VENDITE DEI BENI RIVENIENTI DA CONTRATTI DI LEASING RISOLTI
Le clausole risolutive espresse e l’articolata casistica di penali ed indennizzi La scelta tra vendita “in loco” o rimozione del bene e trasporto presso depositi propri o di terzi I costi di smontaggio, trasporto, riparazione, deposito e gli oneri finanziari connessi alle vendite differite I canali di vendita dei beni recuperati: fornitori, commercianti, utilizzatori finali Le problematiche di “messa a norma” sotto il profilo antinfortunistico Il mercato dell’usato degli autoveicoli La vendita degli immobili recuperati: l’importanza di un aggiornamento della perizia iniziale

130 LE VENDITE DEI BENI RIVENIENTI DA CONTRATTI DI LEASING RISOLTI
I canali di vendita dei beni recuperati: fornitori, commercianti, utilizzatori finali Le problematiche di “messa a norma” sotto il profilo antinfortunistico Il mercato dell’usato degli autoveicoli La vendita degli immobili recuperati: l’importanza di un aggiornamento della perizia iniziale

131 DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17”
I PRINCIPI CONTABILI: DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17” il recepimento degli IAS o IFRS (principi contabili internazionali) il principio contabile “IAS 17 - leasing” il caso del “leasing operativo” il caso del “leasing finanziario” le conseguenze prevedibili dopo l’introduzione dello IAS 17

132 GLI EFFETTI ATTESI DALL’INTRODUZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17” A partire dal 2005 o dal 2006 le società di leasing appartenenti a gruppi bancari ed alcune società utilizzatrici quotate o facenti parte di gruppi quotati stanno predisponendo situazioni contabili e bilanci con l’applicazione dei principi internazionali (IAS/IFRS), mentre gli altri operatori si allineeranno progressivamente nei prossimi anni. Il principio contabile di più immediato impatto per il settore è sicuramente lo IAS 17 (LEASE) secondo il quale, se il leasing è qualificato come finanziario, il concedente lo contabilizza come se fosse un mutuo e l’utilizzatore iscrive il bene nell’attivo del proprio bilancio con contemporanea iscrizione al passivo di un debito verso la società di leasing. A conto economico l’utilizzatore registra gli ammortamenti e gli interessi passivi di competenza. Se al contrario il leasing è qualificato come operativo la contabilizzazione è del tutto simile a quella attualmente adottata per la locazione semplice o noleggio sia per il locatore che per il locatario.

133 GLI EFFETTI ATTESI DALL’INTRODUZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DAL METODO “PATRIMONIALE” ALLO “IAS 17” Come si è visto in precedenza, la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare, pur restando ancora conveniente rispetto all’acquisto diretto dell’immobile ed al suo ammortamento, ha recentemente subito una modifica in senso restrittivo in termini di durata minima dei contratti (passata generalmente da 8 a 15 anni). Poiché si è posto il problema, sotto il profilo fiscale, di come disciplinare la situazione delle aziende che già contabilizzano con i nuovi criteri: la nuova formulazione dell’articolo 102, comma 7 del TUIR così come definita dal D.Lgs n.38/2005, stabilisce la deducibilità dei canoni di leasing indipendentemente dai criteri di rappresentazione contabile, adottati dall’utilizzatore (IAS o tradizionali).

134 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


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