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la gestione del credito e delle richieste di pagamento

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Presentazione sul tema: "la gestione del credito e delle richieste di pagamento"— Transcript della presentazione:

1 la gestione del credito e delle richieste di pagamento
Guida alle operazioni transfrontaliere nell'UE

2 Impegnarsi personalmente
B. Chiamare in gioco terze parti: la riscossione extragiudiziale dei crediti C. Esecuzione giudiziaria della richiesta di pagamento 6. Opzioni per la riscossione dei crediti

3 Impegnarsi personalmente
B. Chiamare in gioco terze parti: la riscossione extragiudiziale dei crediti C. Esecuzione giudiziaria della richiesta di pagamento 6. Opzioni per la riscossione dei crediti

4 I. Tempistiche La società presterà particolare attenzione:
alla creazione di una metodologia di rilevamento costante delle fatture pendenti e una reazione in tempi rapidi; non inviare decine di solleciti; stabilire e osservare tempistiche rigorose per il follow-up dei crediti insoluti in fase di precontenzioso; adeguare il tono delle comunicazioni al cliente.

5 II. Lettera di sollecito con indagine sul grado di soddisfazione del cliente
Il contenuto della lettera dovrebbe sempre tendere ad accertare il grado di soddisfazione del cliente riguardo alle prestazioni della società, con un garbato riferimento all'imminente data di pagamento: - il cliente ha l'impressione di essere preso sul serio e - il cliente riceve un cortese sollecito riferito alla fattura ancora pendente. Pertanto, il cliente può segnalare attivamente qualsiasi difetto delle merci non ancora comunicato ed esprimere timori al riguardo.

6 III. Avviso di mora per la fattura pendente/sollecito
Richiesta formale al debitore che non ha adempiuto all'obbligo incombentegli alla data di scadenza, in cui il venditore chiede di effettuare il pagamento immediatamente o entro un termine stabilito, oltre al pagamento degli interessi di mora e della penale contrattuale. La lettera di messa in mora segnalerà che, in mancanza di pagamento volontario, il debitore sarà citato dinanzi al foro competente a conoscere del caso.

7 III. Avviso di mora per la fattura pendente/sollecito
È possibile che esistano differenze tra gli Stati membri dell'UE sui possibili requisiti formali di tale tipo di lettera, il suo contenuto, i termini o la questione se essa costituisca una fase obbligatoria prima di qualsiasi procedimento giudiziario. sui

8 III. Avviso di mora per la fattura pendente/sollecito
Contenuto: chiaro e inequivocabile. Deve contenere: nome della società, numero di iscrizione nel registro delle imprese, contatti; descrizione esatta della natura del debito; descrizione esatta e chiarimento degli importi pretesi dal cliente (compresi interessi di mora e penali), e l'indicazione che, qualora il cliente non pagasse entro la scadenza, la società procederà alla riscossione del debito (anche per procedimento giudiziario e/o sequestro).

9 III. Avviso di mora per la fattura pendente/sollecito
Spedizione: posta raccomandata, ufficiale giudiziario, notaio. Interessi di mora: calcolati al tasso di interesse stabilito per contratto o al tasso di interesse legale.

10 IV. Ulteriori procedure: sollecito telefonico
Nel corso della telefonata non si dovrebbero svolgere altre attività; prima di avviare la conversazione, è consigliabile prepararsi a fondo sui dettagli del credito derivante dai beni o servizi; scegliere un orario adeguato per effettuare la telefonata; parlare con la persona giusta; riferirsi direttamente ai beni/servizi forniti e chiedere quali siano i motivi del ritardo del pagamento; si può proporre un piano rateizzato accettabile; ogni singolo accordo del cliente a pagare il debito insoluto, per intero o a rate, dovrebbe essere automaticamente seguito da una conferma scritta.

11 6. Opzioni per la riscossione dei crediti
Impegnarsi personalmente B. Chiamare in gioco terze parti: la riscossione extragiudiziale dei crediti C. Esecuzione giudiziaria della richiesta di pagamento 6. Opzioni per la riscossione dei crediti

12 I. Contattare un'agenzia di recupero crediti
Agenzia di recupero crediti: persona fisica o giuridica la cui attività consiste nella riscossione informale dei crediti. Assistenza tecnica: l'agenzia di recupero crediti provvederà al recupero dei debiti insoluti per conto di una terza parte, senza aver sottoscritto l'accordo originario; Vendita di un credito: comporta la cessione di un credito dal creditore originario all'agenzia di recupero crediti. recupero

13 I. Contattare un'agenzia di recupero crediti
1. Riscossione dei crediti (assistenza tecnica) Le operazioni svolte da un'agenzia di recupero crediti verranno organizzate secondo le seguenti "fasi procedurali": archiviazione dell'ordine/chiarimento del credito; recupero pregiudiziale;   se necessario, esecuzione giudiziaria del credito attraverso procedure di esecuzione giudiziaria (da considerare, a tal proposito, le differenze esistenti a livello nazionale, poiché, in determinate circostanze, non è possibile); recupero postgiudiziale (se il credito è oggetto di esecuzione forzata decisa da un giudice); processo di monitoraggio/recupero nel lungo termine.

14 I. Contattare un'agenzia di recupero crediti
Due requisiti giuridici fondamentali relativi alla protezione dei consumatori nei processi di recupero dei crediti 1. Obbligo di iscrizione 2. Pratiche vietate fondamentali

15 I. Contattare un'agenzia di recupero crediti
2. Vendita di un credito (ad esempio factoring) È possibile vendere crediti singoli o interi pacchetti di crediti o portafogli, per esempio tutti i crediti all'esportazione o determinati altri crediti altrimenti definiti (per area di esportazione, gruppi di prodotti, ecc.), e guadagnare con la vendita: una volta sola o su base periodica. Factoring: vendita di un credito prima della data di scadenza. ad

16 I. Contattare un'agenzia di recupero crediti
3. Redditività e limiti Assistenza tecnica - Vantaggi: risparmio di tempo - Svantaggi: costo; se il credito è contestato Vendita di un credito - Vantaggi: risparmio di tempo e flusso di cassa - Svantaggi: costo cassa

17 II. Rivolgersi a un avvocato
Si raccomanda di rivolgersi a un avvocato in caso di controversie giudiziarie transfrontaliere, soprattutto se non si può escludere che il cliente non pagherà e che si avvierà una causa dinanzi ai giudici nazionali o a un collegio arbitrale e/o il cliente solleverà obiezioni riguardo al credito. Prima di avviare un procedimento giudiziario, le parti dovrebbero anche considerare di tentare di giungere a una previa soluzione amichevole attraverso la mediazione.

18 II. Rivolgersi a un avvocato
Gli avvocati sono riuniti in ordini regionali o transregionali. L'iscrizione all'ordine è obbligatoria. Accertare con l'avvocato i costi relativi: onorari e spese legali, spese processuali e spese di traduzione (in quanto le cause transfrontaliere devono essere presentate nella lingua ufficiale del paese target) nonché la possibilità di chiedere il rimborso delle spese al cliente moroso.

19 C. Esecuzione giudiziaria della richiesta di pagamento
Impegnarsi personalmente B. Chiamare in gioco terze parti: la riscossione extragiudiziale dei crediti C. Esecuzione giudiziaria della richiesta di pagamento 6. Opzioni per la riscossione dei crediti

20 I. Procedimento dinanzi al giudice nazionale
(1) Procedimento giudiziario nel merito Clausola in materia di competenza Foro competente dinanzi ai "propri" giudici nazionali (B2B) Assenza di clausola in materia di competenza Regolamento "Bruxelles I" Disposizione

21 I. Procedimento dinanzi al giudice nazionale
(2) Ingiunzioni e provvedimenti provvisori Provvedimenti preventivi Pagamenti intermedi o prestazioni intermedie Esecuzione provvisoria Legislazione nazionale Foro competente

22 I. Procedimento dinanzi al giudice nazionale
(2) Ingiunzioni e provvedimenti provvisori Provvedimenti provvisori Nei confronti dei beni del debitore Provvedimenti cautelari, pagamenti intermedi, esecuzione provvisoria Legislazione nazionale Per tutelare gli interessi del creditore fino alla pronuncia della sentenza definitiva

23 I. Procedimento dinanzi al giudice nazionale
(3) Riconoscimento ed esecuzione Riconoscimento: una sentenza (in termini generici) ha lo stesso valore in altri Stati membri. Non può essere concesso se: è manifestamente contrario all'ordine pubblico dell'altro Stato membro vi è stata una violazione del diritto di difesa se la sentenza è in contrasto con una sentenza emessa precedentemente

24 I. Procedimento dinanzi al Tribunale nazionale
(3) Riconoscimento ed esecuzione Esecuzione: necessario un exequatur. Il richiedente fornisce al giudice dello Stato membro in cui intende eseguire la sentenza: una copia conforme della sentenza (tradotta, se necessario) un attestato del giudice di origine che identifichi il giudice e le parti della sentenza Se concesso, può assumere le seguenti forme: Espropriazione mobiliare Sequestro bancario Pignoramento della retribuzione Espropriazione immobiliare Tribunale

25 I. Procedimento dinanzi al Tribunale nazionale
(3) Riconoscimento ed esecuzione L'exequatur è rifiutato se la sentenza: è contraria all'ordine pubblico; non è stata notificata al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; è in contrasto con una sentenza già emessa nello Stato membro richiesto; è in contrasto con il regolamento "Bruxelles I". Rifusione del regolamento "Bruxelles I": da gennaio 2015 l'exequatur non è più necessario!

26 II. Procedimenti europei
Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento Procedimento per le controversie di modesta entità Serie di strumenti per facilitare i procedimenti di controversie riguardanti richieste di pagamento trasfrontaliere nell'UE (fatta eccezione per la Danimarca):

27 II. Procedimenti europei
Vantaggi dei procedimenti europei Meno costi Più veloci Svantaggi dei procedimenti europei I Tribunali nazionali non sono ancora molto ferrati in materia Tribunali

28 II. Procedimenti europei
(1) Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Fondato sul regolamento 805/2004 Una sorta di "passaporto giudiziario": serve una sentenza precedente, una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

29 II. Procedimenti europei
(1) Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati Procedimento: Certificato sentenza, transazione giudiziaria oppure atto pubblico Esecuzione Riesame solo in casi eccezionali

30 II. Procedimenti europei
(2) Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento Fondato sul regolamento 1896/2006 È necessaria una sola domanda Il credito deve essere monetario e non contestato

31 II. Procedimenti europei
(2) Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento Ulteriori informazioni Domanda dinanzi al giudice competente La domanda è riesaminata Notifica dell'ordinanza Esecuzione Riesame solo in casi eccezionali Rigetto

32 II. Procedimenti europei
(3) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità Fondato sul regolamento 861/2007. Crediti fino a 2000,00 EUR (esclusi gli interessi, i diritti e le spese).

33 II. Procedimenti europei
(3) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità Domanda Risposta del debitore Ulteriori informazioni oppure Udienza oppure Decisione giudiziaria Esecuzione della decisione giudiziaria Riesame solo in casi eccezionali


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