La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento ? ing. Domenico Mannelli ww wwww wwww.... mmmm aaaa nnnn nnnn eeee llll llll iiii.... iiii.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento ? ing. Domenico Mannelli ww wwww wwww.... mmmm aaaa nnnn nnnn eeee llll llll iiii.... iiii."— Transcript della presentazione:

1 Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento ? ing. Domenico Mannelli ww wwww wwww.... mmmm aaaa nnnn nnnn eeee llll llll iiii.... iiii nnnn ffff oooo

2 2009 2/96 LE FONTI

3 2009 3/96 FONTI INTERNAZIONALI sono quelle che discendono dalle organizzazioni in campo internazionale riconosciute quali lOIL, LORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. Hanno valore come raccomandazioni o come valori di riferimento.

4 2009 4/96 FONTI COMUNITARIE Regolamenti Direttive

5 Regolamento I regolamenti sono vere e proprie "leggi comunitarie" che devono essere pienamente ottemperate dai destinatari (singoli, Stati membri, organi comunitari). Un regolamento ha immediata efficacia normativa, in tutti gli Stati membri, senza necessità di una trasposizione nel diritto nazionale, in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 2009 5/96

6 Regolamento toglie applicabilità a regolamenti nazionali il cui contenuto sia inconciliabile con l'oggetto del regolamento 2009 6/96

7 Direttiva I destinatari di una direttiva possono essere i singoli, alcuni o tutti gli Stati membri. Affinché i dettami della direttiva si traducano in un'azione efficace per i singoli cittadini, è necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale grazie al quale il diritto nazionale venga adeguato agli obiettivi fissati nella direttiva stessa. Di norma soltanto l'atto giuridico che porta al recepimento della direttiva nel diritto nazionale determina il sorgere di diritti soggettivi a favore dei cittadini oppure di obblighi a loro carico. 2009 7/96

8 Direttiva Dato che agli Stati membri viene unicamente imposto l'obbligo di raggiungere il risultato voluto dalla direttiva, essi dispongono di un margine di manovra che consente di tener conto delle peculiarità nazionali allorché essa viene trasposta nel diritto nazionale. Esiste un obbligo di attuazione entro la data fissata dalla direttiva stessa Disposizioni giuridiche corrette in base a direttive non possono più essere modificate in contrasto con le disposizioni delle stesse (effetto di sbarramento della direttiva). 2009 8/96

9 2009 9/96 FONTI NEGOZIALI sono rappresentate dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali

10 2009 10/96 FONTI STATALI le fonti di origine statale sono rappresentate dalle norme giuridiche in vigore pubblicate sulla gazzetta ufficiale o emanate da uffici pubblici. tali fonti non hanno tutte lo stesso valore, tanto che se alcune di esse entrano in contrasto (cosa non rara) occorre prestare attenzione ad ottemperare a quelle di maggior valore.

11 2009 11/96 La legge e gli altri atti aventi forza e valore di legge La legge rappresenta l'atto normale o ordinario del Parlamento. La funzione legislativa, inoltre, pur spettando al Parlamento, può anche essere esercitata dal Governo. Può infatti essere delegata al Governo (decreti legislativi), oppure può direttamente essere esercitata dal Governo, in casi straordinari di necessità ed urgenza, chiedendosi però, a pena di inesistenza sopravvenuta dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni (decreti legge). ParlamentoGovernodecreti legislatividecreti legge

12 2009 12/96 Regolamenti del potere esecutivo I regolamenti sono fonti di rango secondario, che oltre alla Costituzione devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità). Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988,i regolamenti governativi sono di sei tipi: regolamenti di esecuzione; regolamenti di attuazione e integrazione; regolamenti indipendenti,che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi); regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni regolamenti di delegificazione, regolamenti ministeriali e interministeriali.

13 2008 13/60 LA PIRAMIDE NORMATIVA COSTITUZIONE – LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI (Statali e regionali) DECRETI LEGGE DECRETI LEGISLATIVI DPR DPCM DECRETO INTEMINISTERIALE DECRETO MINISTRO DECRETI DIRETTORIALI CIRCOLARI CODICE PENALE CODICE CIVILE ATTI DI LEGISLAZIONE PRIMARIA ATTI DI LEGISLAZIONE SECONDARIA ATTI DI INTERPRETAZIONE QUALIFICATA Il rapporto di gerarchia,, si sostanzia nella legalità (ossia non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione).

14 2009 14/96 Leggi regionali L'art. 117 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, individua tre tipi di competenza legislativa: la competenza esclusiva dello Stato; la competenza ripartita tra Stato e Regioni (entrambe, nelle materie espressamente indicate); la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non enumerate.

15 2009 15/96 Contratti collettivi I contratti collettivi di lavoro, in base alla previsione dell'art. 39 della Costituzione, avrebbero dovuto costituire una fonte del diritto «ibrida», presentando, per la loro formazione, il corpo del contratto e, per la loro efficacia erga omnes, l'anima della legge. Ma l'art. 39, che è norma autorizzativa e non obbligante, non è stato attuato. Ai contratti collettivi viene perciò riconosciuta, in via generale, nel nostro ordinamento, soltanto un'efficacia inter partes, derogata soltanto laddove, in via transitoria, siano stati recepiti in decreti legislativi, oppure vengano utilizzati dal giudice per determinare un minimo normativo ex art. 36 Costituzione.

16 2009 16/96 Fonti extra ordinem Le fonti extra ordinem consistono in fatti e non atti normativi, sono fondate direttamente sulla costituzione materiale; perciò, si applica ad esse il criterio di legittimità e non quello di legalità. Tra queste vanno ricordate: le consuetudini, ossia le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica (presentando i caratteri della diuturnitas e dell' opinio iuris seu necessitatis);consuetudini.

17 2009 17/96 Fonti atipiche Fonte atipica è ogni fonte a competenza specializzata. Tra le fonti atipiche si inquadrano le sentenze della Corte costituzionale e i referendum. Entrambi sono previsti dalla Costituzione, ed hanno in comune l'effetto giuridico di eliminare norme vigenti dall'ordinamento (come fanno di regola le leggi abrogatrici) ma sono privi di tutti gli altri caratteri generali della norma giuridica, per cui non sarebbero "fonti" in senso tecnico.

18 2009 18/96 La gerarchia delle fonti I rapporti tra le fonti, considerati in base alla loro posizione sistematica, possono essere: di gerarchia; di competenza, di cronologia.

19 2009 19/96 La gerarchia delle fonti Il rapporto di gerarchia si sostanzia nella legalità (ossia non contraddizione dell'atto sublegislativo nei confronti della legge) e nella costituzionalità (anch'essa consistente soprattutto nella non contraddizione). Il rapporto di competenza attiene ad una situazione di distribuzione orizzontale delle fonti, che si ha in ipotesi di pluralità di processi di integrazione politica (si pensi, per l'ordinamento italiano, ai processi europeo, statale e regionale). Il criterio cronologico dispone che la legge successiva abroga la legge precedente che risulta in contrasto,qualora vi sia contraddizione tra fonti omogenee (pari grado gerarchico, uguale competenza):

20 2009 20/96 Nel CODICE PENALE vengono evidenziati i reati in materia di sicurezza del lavoro a carico dellimprenditore

21 2009 21/96 Art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove e li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni. Art. 451: "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro." "Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da £.200.000 a 1.000.000."

22 2009 22/96 DOLO E COLPA DOLO: un delitto è doloso quando emerge la volontà e la consapevolezza del soggetto di venire meno allobbligo imposto dalla legge. COLPA: un delitto è colposo quando non è frutto di una chiara volontà di trasgredire allobbligo imposto dalla legge, ma è frutto di imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

23 2009 23/96 (Omicidio colposo. art. 589 c.p.) modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102, Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina..... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.

24 Percosse Art. 581 Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato. 2009 24/96

25 Lesione personale Art. 582 Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 (lesioni gravi o gravissime) e 585 (uso di armi), ….., il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). 1)Articolo così modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 96. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 96 novembre 1981, n. 689. 2009 25/96

26 Lesione personale grave Art. 583 Circostanze aggravanti La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto. 2009 26/96

27 Lesione personale gravissima Art. 583 Circostanze aggravanti La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa 2009 27/96

28 2009 28/96 (Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)modificato da legge 21 febbraio 2006, n. 102, Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito.. Se la lesione è grave la pena è della reclusione..; se è gravissima,... Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina..... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a 12 mesi o della multa da 500 a 2000. ; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (assenza dal lavoro > 40 gg art 583)

29 2009 29/96 LIMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELLESERCIZIO DELLIMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITA DEL LAVORO, LESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE LINTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

30 2009 30/96 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. art. 2050 c.c. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

31 2009 31/96 LA COSTITUZIONE Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettività Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 41: Liniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con lutilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

32 2009 32/96 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Titolo I -Disposizioni generali Titolo II -Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Titolo III - Norme generali di protezione delle macchine Titolo IV -Norme particolari di protezione per determinate macchine Titolo V -Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto ed immagazzinamento Titolo VI -Impianti ed apparecchi vari Titolo VII -Impianti, macchine ed apparecchi vari Titolo VIII -Materie o prodotti pericolosi o nocivi Titolo IX -Manutenzioni e riparazioni Titolo X - Mezzi personali di protezione e soccorsi durgenza Titolo XI -Norme penali Titolo XII -Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per ligiene del lavoro

33 2009 33/96 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 597 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione di tutte le attività lavorative. Alcune norme sono ovvie, altre generiche, altre puntuali. Ogni articolo era sanzionato. È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08

34 D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni Era un insieme di norme tecniche per la prevenzione nei cantieri edili. Ogni articolo era sanzionato. È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08 2009 34/96

35 2009 35/96 TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 5 - 48) TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE (art.49 - 57) TITOLO IV NORME PENALI ( art. 58 - 60 ) TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70 ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4) NORME GENERALI PER LIGIENE DEL LAVORO DPR 303/56

36 2009 36/96 NORME GENERALI PER LIGIENE DEL LAVORO DPR 303/56 È stato abrogato dal D. Lgs. 81/08 fatta eccezione per l'articolo 64. Art. 64. Ispezioni 1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. 2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali. 3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

37 2009 37/96 Normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali INAIL è l'acronimo dell' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.. L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente una quota.. Con il versamento del premio assicurativo l'INAIL si assume l'onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i dipendenti e tutte le altre figure equiparate, soggette all'obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro) sia l'eventuale invalidità permanente residuata. Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (principio della automaticità delle prestazioni).

38 2009 38/96 DPR 30 giugno 1965, n. 1196 Oggetto:Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicuratore: Istituto Nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali (INAIL), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, del Tesoro e della Sanità, gestore dellAssicurazione obbligatoria Assicurante: Tutti i titolari di un rapporto di lavoro pubblici e Privati, responsabili dellintegrità fisica dei prestatori dopera. Lavoratori autonomi in attività soggette a rischio Assicurato: Tutti coloro che prestano la propria attività alle dipendenze o sotto la direzione altrui in modo permanente o avventizio, con qualunque forma di retribuzione o che ha accesso ad ambienti lavorativi dove esiste un rischio di danno

39 2009 39/96 gli assicurati Non tutti i lavoratori sono compresi nellassicurazione Nel DPR 1196 vi è un elenco di lavorazioni o di caratteristiche del lavoratore che rendono operativa lassicurazione

40 2009 40/96 Prestazioni assicurazione Le prestazioni oggetto dellassicurazione sono rappresentate: dallindennità per inabilità temporanea assoluta dalla rendita per inabilità permanente assoluta o parziale (nel caso in cui in seguito ad infortunio residui una inabilità superiore al 6% ) dalla rendita ai superstiti dallassegno per lassistenza personale continuativa dalla fornitura di protesi

41 responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro Art. 10.- L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.. 2009 41/96

42 Art 239 DPR 1196/65 Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa. La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro nel più breve tempo possibile e in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, 2009 42/96

43 2009 43/96 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 Il testo dello Statuto si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore, che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza da sue opinioni politiche o religiose.

44 2009 44/96 Statuto dei Lavoratori, emanato con la legge n. 300 del 20 maggio 1970 L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è svincolata da alcune forme di controllo quali, ad esempio: divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori ( tale personale di vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale) divieto d'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. le visite personali di controllo sul lavoratore, ovvero le perquisizioni all'uscita del turno (principalmente effettuate per verificare che il lavoratore non si sia appropriato di beni prodotti o di altro materiale di proprietà dell'azienda), sono sottoposte a limitazioni di dettagliata rigorosità. sono vietati accertamenti diretti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, delegando agli enti pubblici competenti tali accertamenti

45 2009 45/96 legge 20 maggio 1970 n 300 statuto dei lavoratori Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

46 2009 46/96

47 2009 47/96

48 2009 48/96

49 2009 49/96

50 2009 50/96

51 2009 51/96

52 2009 52/96 INTRODUCE LOBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA PER GLI IMPIANTI

53 D.M. 22-1-2008 n. 37 applicativo ed estensivo delle legge 46/90 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 968 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61 2009 53/96

54 2009 54/96

55 2009 55/96

56 2009 56/96

57 2009 57/96

58 2009 58/96

59 2009 59/96

60 2009 60/96 PRINCIPIO DELLAUTOTUTELA (art. 5: …ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.) Al lavoratore è richiesto di eseguire non solo quanto altri (D.L. o dirigente) hanno stabilito, ma di contribuire alladempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro. LA FILOSOFIA DEL D.LGS n. 626/96 La filosofia del nuovo sistema di prevenzione è fondata sul

61 2009 61/96 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 4) DATORE DI LAVORO Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. DIRIGENTE PREPOSTO Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie (c. 5) Resp. S.P.P. Med. Comp. Rappr. Sicur. (consultaz.) NOTA: Deroghe per le piccole e medie aziende (Art. 4 c. 9) Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Per nuove attività (pubbl. o private) Documento entro 3 MESI dallinizio dellattività

62 2009 62/96 PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO (Art. 12-15) DATORE DI LAVORO DISPOSIZIONI GENERALI (Art.12) - Organizza i rapporti con lesterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze - Designa i lavorat. per le squadre di emergenza - Prende provvedim. e programmma interventi - Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori (Art. 14) PRONTO SOCCORSO Prende provvedimenti per il Pronto Soccorso EVACUAZIONE DEI LAVORAT. Prende misure per levacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato DECRETI MINISTERIALI Stabiliranno linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività Stabiliranno le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo lattività 3/33

63 2009 63/96 Il testo unico sulla sicurezza La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico sulla sicurezza. Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D. Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe comportato un allungamento dei tempi di emanazione. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono quindi attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con la festa del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008

64 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XI Protezione atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Allegati dal I al LI D. ls. 81/08

65 2009 65/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO I Gravi violazioni ai fini delladozione del provvedimento di sospensione dellattività imprenditoriale ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ALLEGATO 3A Cartella sanitaria e di rischio ALLEGATO 3B Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

66 2009 66/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO IV Requisiti dei luoghi di lavoro ALLEGATO V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione ALLEGATO VI Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro

67 2009 67/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO VII verifiche di attrezzature ALLEGATO VIII Schema indicativo per linventario dei rischi ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione individuale ALLEGATO IX Senza titolo ( elenco norme di buona tecnica e distanze di sicurezza elettrica) ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui allarticolo 89 comma 1 lettera a) (definizione di cantiere temporaneo o mobile) ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui allarticolo 100, comma 1 (definizione PSC)

68 2009 68/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XII Contenuto della notifica preliminare di cui allarticolo 99 ALLEGATO XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere ALLEGATO XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per lesecuzione dei lavori ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ALLEGATO XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2 ALLEGATO XV.2 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dellanalisi dei rischi connessi allarea di cantiere, di cui al punto 2.1.1

69 2009 69/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XVI Fascicolo con le caratteristiche dellopera ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale ALLEGATO XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali ALLEGATO XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi ALLEGATO XX A Costruzione e impiego di scale portatili B Autorizzzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

70 2009 70/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XXI Accordo Stato, regioni e province autonome per lavoratori addetti a lavori in quota ALLEGATO XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S. ALLEGATO XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre ALLEGATO XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza ALLEGATO XXV Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici ALLEGATO XXVI Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

71 2009 71/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XXVII Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare lubicazione delle attrezzature antincendio ALLEGATO XXVIII Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione ALLEGATO XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi ALLEGATO XXX Prescrizioni per i segnali acustici ALLEGATO XXXI Prescrizioni per la comunicazione verbale

72 2009 72/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali ALLEGATO XXXIII Senza titolo ( Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico) ALLEGATO XXXIV Senza titolo (VDT) ALLEGATO XXXV Senza titolo (vibrazioni) ALLEGATO XXXVI valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici ALLEGATO XXXVII parte I Radiazioni ottiche (illeggibile on line) ALLEGATO XXXVII parte II Radiazioni laser (illeggibile on line )

73 2009 73/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XXXVIII Valori limite di esposizione professionale ALLEGATO XXXVIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria ALLEGATO XL Divieti ALLEGATO XLI Senza titolo ( Norme EN analisi atmosfera di lavoro) ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, preparati e processi ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

74 2009 74/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale ALLEGATO XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comporate la presenza di agenti biologici ALLEGATO XLV Segnale di rischio biologico ALLEGATO XLVI Elenco degli agenti biologici classificati ALLEGATO XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

75 2009 75/96 Struttura del D. Lgs. Gli allegati ALLEGATO XLVIII Specifiche per processi industriali ALLEGATO XLIX ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive ALLEGATO L (articolo 293, articolo 296, comma 2 lettera d), articolo 296, commi 1 e 2) (atmosfere esplosive) ALLEGATO LI (articolo 293, comma 3) atmosfere esplosive - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

76 Articolo 304 - Abrogazioni Sono abrogati: a ) il DPR 27 aprile 1965, n. 547, il DPR 7 gennaio 1966, n. 164, il DPR 19 marzo 1966, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il D. Lgs. 19 settembre 1996, n. 626, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, il D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 496, il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187; ….. d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. 2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi … si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1. 3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo. 2009 76/96

77 2009 77/96 Legislazione categoriale DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 96/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 8 ottobre 1999) LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO n. 996 del 17 ottobre 1967 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 6 novembre 1967) Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

78 2009 78/96 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;

79 2009 79/96 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi …con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'eta'; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

80 2009 80/96 D. Lgs 4 agosto 1999 n 345 Art. 7 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 996, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti AI RISCHI SEGUENTI Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici Processi e lavori a maggior rischio Lavoro notturno possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione..

81 2009 81/96 Legislazione categoriale Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25" Tutela della salute 1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 962: a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno

82 Legge 5 febbraio 1999, n. 25 " Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998" Art. 17 (Lavoro notturno). 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1996, n. 903, è sostituito dal seguente: " Art. 5. – 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 96 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni". 2009 82/96

83 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. …. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto. 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 2009 83/96

84 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1966, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1196, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 2009 84/96

85 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 2009 85/96

86 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 2009 86/96

87 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1996, n. 230, art. 69) 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione. 2009 87/96

88 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 CONGEDO DI MATERNITA' Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto. 2009 88/96

89 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 CONGEDO DI MATERNITA' Art. 17. Estensione del divieto 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. ………l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre…..l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, ……………. per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni... 2009 89/96

90 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93 CONGEDO DI MATERNITA' Art. 20. Flessibilita' del congedo di maternita' (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2) 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. 2009 90/96

91 D. Lgs. 81/08 art 2 definizioni «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da unorganizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 2009 91/96

92 D. Lgs. 81/08 ALLEGATO IX NORME DI BUONA TECNICA Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). 2009 92/96

93 2009 93/96 Norma nazionale (UNI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (UNI) Norma nazionale (CEI): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CEI) Norma nazionale (CIG): norma approvata da un organismo di normalizzazione nazionale riconosciuto (CIG) Le norme tecniche

94 2009 94/96 Le norme tecniche Norma europea (EN- ETSI - CEN) : Norma approvata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) ovvero dallIstituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI) in quanto norme europee per le comunicazioni (ETS). Norma armonizzata (EN) : norma europea pubblicata sulla GUCE e recepita come norma nazionale sulla GURI. Le norme possono essere : di tipo A se trattano principi generali di sicurezza e di progettazione applicabili a tutte le macchine; di tipo B se possono esser utilizzate per una vasta tipologia di macchine; di tipo C se indicano i requisiti di sicurezza di particolari tipi di macchine. Norma internazionale (ISO): norma approvata da organismi dunificazione internazionale.

95 2009 95/96 LEGGE 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

96 2009 96/96


Scaricare ppt "Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento ? ing. Domenico Mannelli ww wwww wwww.... mmmm aaaa nnnn nnnn eeee llll llll iiii.... iiii."

Presentazioni simili


Annunci Google