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Danni derivati dalla risoluzione del contratto Un tema controverso nel Diritto Argentino 1 Carlos A. Parellada Prof.Ord. di Diritto Civile Obbligazioni.

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1 Danni derivati dalla risoluzione del contratto Un tema controverso nel Diritto Argentino 1 Carlos A. Parellada Prof.Ord. di Diritto Civile Obbligazioni e Diritto di Danni. Prof. Ord. Di Diritto Informático Direttore dell Corso di Specializzazione in Diritto dei Danni - U.N.Cuyo y U.N.Litoral Direttore della Rivista di Giurisprudenza e Dottrina La Ley Gran Cuyo

2 Il nostro scopo è discutere… Qualè lorbita in cui si manifesta la questione della responsabilità che deriva dalla risoluzione del contratto? Il mancato guadagno è un danno indennizzabile? E, come riflessione per la dottrina italiana: qualè il criterio che ispirano le norme Acquis su questo argomento? 2

3 Partiamo dalla tradizionale divisione tra le sfere della responsabilità Extracontrattuale A causa della violazione del dovere di non arrecare danno tra persone tra cui non sussiste un vincolo giuridico. Contrattuale A causa delinadempimento di un obbligo in senso tecnico È la relazione giuridica, in virtù della quale una persona, determinata, chiamata debitore, è vincolata a una condotta patrimonialmente valutabile con lo scopo di soddisfare un interesse –benché non patrimoniale- di unaltra persona determinata, chiamata creditore, la quale ha il diritto alla condotta del debitore (L obbligo. La parte generale degli obbligi, Barcelona, Bosch, 1958, pág. 135) 3

4 Extracontrattuale Estensione: – Danni causati con colpa oppure quelli che si attribuiscono al rischio creato: conseguenze immediate e mediate – Dolo: possono essere risarcite anche le conseguenze casuali, se sono state prese in considerazione dall autore Prescrizione: 2 anni Contrattuale Estensione: – Inadempimento colposo: Conseguenze immediate – Inadempimento doloso o malizioso: Conseguenze immediate e mediate Prescrizione: 10 anni 4

5 Quando il contratto è stato risolto la responsabilità è … Contrattuale Extracontrattuale 5

6 Primo orientamento: è extracontrattuale Perchè il contratto oppure gli obblighi risolti si estingono ex tunc – Il risarcimento per equivalente – art. 505 ap. 3 C.C.Arg.- è lo stesso obbligo originario – Invece, gli altri danni sono responsabilità propriamente detta Aestimatio rei o Id quod interest È un surrogato nella prestazione Questi altri danni sarebbero conseguenza del fatto illecito (inadempimento) 6

7 Secondo orientamento: è contrattuale Linadempimento fa nascere un obbligo nuovo (lobbligo sostitutivo), che continua ad essere disciplinato dalla orbita contrattuale 7

8 Ma, comprende il mancato guadagno ? No, il lucro cessante non è compreso. Bisogna distinguire: – Nel caso in cui si richieda la esecuzione forzata, il negozio (e in conseguenza, gli obblighi reciproci) si mantiene. – Nel caso in cui il contratto è stato risolto, il negozio (e in conseguenza, gli obblighi reciproci) non si mantiene. no 8

9 Nel caso di esecuzione forzata Danno al interesse positivo La prestazione dovuta e i frutti della cosa dal giorno della mora Venditore Compratore no 9

10 Nel caso di risoluzione Danno all interesse negativo Colui che risolve: - Recupera la prestazione eseguita - Si disobbliga dalle prestazioni pendenti - Recupera le spese fatte a causa del contratto Però non i frutti che avrebbe percepito nel caso in cui il contratto fosse andato a compimento Venditore Compratore no 10

11 È assurdo che colui che adempie e sceglie la risoluzione del contratto Riceva i frutti dellalbero (mancato guadagno) E non sia obbligato a pagare lalbero no 11

12 In definitiva, – È contraddittorio chiedere la estinzione retroattiva del contratto o degli obblighi da esso nascenti, ed – Esigere il mancato guadagno che presuppone che il contratto sia stato adempiuto, giacchè questo lucro sarebbe stato una conseguenza dell adempimento della prestazione dovuta no 12

13 Comprende il lucro cessante? Sì, il lucro cessante è compreso tra i danni risarcibili. La riparazione ottenuta per lo adempiente deve essere integrale e deve comprendere tanto il lucro cessante quanto il danno emergente. si 13

14 Non è il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto se il contratto fosse stato adempiuto, Bensì gli altri guadagni che avrebbe ottenuto e che, invece, ha perso per aver confidato nello adempimento del contratto risolto. Interesse nello adempimento Interesse di fiducia si 14

15 È Il nesso di causalità quello che determina se il danno sia o meno indennizzabile nel caso della risoluzione del contratto, e non la sua qualificazione come lucro cessante o danno emergente. Il mancato guadagno è indennizzabile nel caso in cui sussista un nesso di causalità adeguato con linadempimento che ha causato la risoluzione del contratto. si 15

16 Questo indirizzo, sostiene: – Il contraente in bonis può scegliere se domandare ladempimento oppure la risoluzione. – In ogni caso, sta esercitando un diritto proprio, originato dall inadempimento, che deve subire nonstante non sia stato da lui causato. – I danni -sia quello emergente che il lucro cessante- hanno avuto origine quando ancora il contratto era vigente, prima della sua estinzione. si 16

17 – Il contraente in bonis ha il diritto a sciogliere il vincolo negoziale che non si è potuto concludere per causa imputabile all inadempimento della sua controparte, e Rimborsare le spese E quello che avrebbe ottenuto se la controparte avesse adempiuto. si 17

18 – Il contratto è esistito e ha prodotto degli effetti, mentre era in vigore. – A causa della condotta della parte inadempiente, il contraente in bonis è stato privato delle spese fatte a causa del contratto dei benefici che avrebbe potuto ottenere mentre il contratto era in vigore se fosse stato adempiuto. si 18

19 – Coloro che non ritengono risarcibile il lucro cessante, fondano la propria teoria su una finzione Che il contratto non è mai esistito E che, in conseguenza di ciò non si può reclamare nulla che dipenda dal contratto si 19

20 Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci Articolo 74 – Il risarcimento per una violazione del contratto commessa da una parte è uguale alla perdita subita compreso il lucro cessante dellaltra parte in seguito alla violazione. Artícolo 81 – 1) Lo scioglimento del contratto libera le due parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere dovuto. 20

21 La risposta positiva Nessuna regola speciale governa questa materia… il risarcimento del danno costituisce lequivalente del sacrificio derivato dallo scioglimento del contratto, e non lequivalente della prestazione mancante; lutilità del contratto, infatti, non si è esaurita con la prestazione: può consistire anche in altre utilità … Comunque, può capitare che, in concreto, la somma dell uno sia uguale a quella dell altro: dipende della natura del contratto e degli elementi di fatto Messineo, Francesco Doctrina general del contrato, To. II pág. 346. 21

22 C.Nac.Civ., en pleno, febrero 11-1990, Civit, Juan c/Progress S.A. y ot. In caso di scioglimento del contratto determinato dall esercizio della facoltà risolutoria, è risarcibile il lucro cessante per i danni insorti nel periodo di mora del contraente inadempiente. 22

23 Conclusione Così, la norma dell art. 8:402 delle norme Acquis sembra ispirarsi allindirizzo prevalente nella dottrina argentina e nell ordine internazionale, quando stabilisce che: (1) Il risarcimento consiste nella corresponsione di una somma di denaro il cui ammontare devessere pari a quanto si renda necessario per porre il creditore nella condizione in cui si sarebbe venuto a trovare se lobbligazione fosse stata esattamente adempiuta. (2) Il risarcimento deve comprendere le perdite subite dal creditore, nonché il mancato guadagno 23

24 Conclusione Non sarebbe logico che il Diritto –protettivo- del Consumo offra al consumatore una tutela inferiore a quella del Diritto dei cittadini o del Diritto dei commercianti 24

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