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LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO Le ragioni della limitazione legale del tempo di lavoro –Tutela della salute dei lavoratori (art.

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1 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO Le ragioni della limitazione legale del tempo di lavoro –Tutela della salute dei lavoratori (art. 21 e 35 Cost.) –Massimizzazione delloccupazione (art. 4 Cost.) –Flessibilità nellutilizzo delle risorse umane flessibilità nellinteresse delle imprese –Politiche di conciliazione flessibilità nellinteresse dei lavoratori –Armonizzazione del lavoro con le esigenze di flessibilità che derivano dalla complessiva organizzazione sociale: dir. 93/104/CE; 2000/34; 2003/88

2 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO CGCE 386/1998 d.lg. n. 66/2003: testo unico sullorario di lavoro –Esclusioni: lavoratori marittimi, personale di volo dellaviazione civile, in parte i lavoratori mobili, scuola, forze di polizia, forze armate, polizia municipale e provinciale, vigilanza privata –Adattamenti tramite d.m.: protezione civile, vigili del fuoco, biblioteche, strutture giudiziarie e penitenziarie, ecc.. –Anche apprendisti maggiorenni –Sistema sanzionatorio: art. 18-bis Sanzioni penali per violazioni lavoro notturno donne in maternità e lavoro notturno senza controllo medico Sanzioni amministrative decrescenti per violazioni durata massima settimanale e riposo settimanale; ferie; riposo giornaliero, lavoro straordinario, lavoro notturno

3 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO d.lg. 66/2003 e principio di sussidiarietà –ruolo integrativo e/o derogatorio della contrattazione collettiva Durata normale e massima (art. 3, comma 2; art. 4, comma 1) Deroghe in materia di riposo giornaliero, pause,lavoro notturno (art. 17, comma 1) –Soggetti sindacali selezionati art. 1, comma 2, lett. k)

4 Lorario di lavoro La nozione comunitaria e interna di orario di lavoro al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nellespletamento delle sue attività o funzioni (art. 1, lett. a), d. lgs. n. 66) disponibilità vs reperibilità il caso Simap sui medici di guardia spagnoli e quelli successivi. Limiti costituzionali e legali dellorario di lavoro –Art. 36.2 cost.: limite giornaliero –D.lg. 66/2003: limite settimanale diretto (48 h), ma giornaliero indiretto (risposo giornaliero almeno 11 ore)

5 Lorario di lavoro Orario di lavoro massimo e orario di lavoro normale –orario normale di lavoro (art. 3) 40 ore settimanali, o la durata inferiore prevista dai contratti collettivi; –orario di lavoro massimo (art. 4) 48 ore settimanali.

6 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO La flessibilizzazione dellorario normale di lavoro e dellorario massimo di lavoro –Il calcolo delle ore lavorative come media su periodi più ampi di quelli di riferimento (fino a 1 anno nel caso di orario normale di lavoro, se così decide la contrattazione collettiva; 4 mesi, elevabili a 6 da parte della contrattazione collettiva, e fino a 12 in caso di ragioni oggettive che la contrattazione collettiva deve esplicitare).

7 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO Il lavoro straordinario (art. 5) a)necessità del consenso del lavoratore, ma soltanto nel caso in cui i contratti collettivi non lo regolino; b)250 ore annuali massime, salvo diversa previsione dei contratti collettivi; c)possibilità di compensare il lavoro straordinario con maggiorazioni o riposi compensativi.

8 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO Pause e riposi –La pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore ininterrotte di lavoro (art. 8). –Il riposo giornaliero di 11 ore su 24 (art. 7). Riposo settimanale –Il riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica (ora riferito però ad un periodo di 14 giorni) (art. 9).

9 LA REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO NEL LAVORO SUBORDINATO Ferie –Il diritto alle ferie annuali di quattro settimane, non monetizzabili (art. 10) 2 settimane devono essere fruite continuativamente nellanno di maturazione, mentre le altre nei 18 mesi successivi. –La fissazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro contemperando le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori (art. 2109 c.c.). –Ferie e malattia.

10 Deroghe alla disciplina del tempo di lavoro Le deroghe legali alla durata normale dellorario di lavoro (art. 16). Le deroghe ad opera della contrattazione collettiva (o tramite d. m.) agli artt. 7, 8, 12, 13 (riposo giornaliero, pause, lavoro notturno). I soggetti esclusi dallapplicazione della quasi totalità del decreto, salvo lart. 10 in materia di ferie 1.Personale direttivo e personale in grado di autodeterminare la durata della propria prestazione di lavoro; 2.Lavoratori del settore liturgico; 3.Lavoratori domestici; 4.Lavoratori a domicilio; 5.Telelavoratori.

11 festività infrasettimanali –Diritto legale, non costituzionale (l. 260/1949, 90/1954, 54/1977, dpr 792/1985, l. 336/2000), di astenersi dal lavoro nei giorni festivi infradomenicali: non è un divieto di lavorare 12 ricorrenze festive (7 religiose e 5 civili): abolizione di alcune festività religiose) lavoratori non mensilizzati (che non siano sospesi da > 2 settimane, con eccezione del 1 maggio e del 25 aprile): retribuzione giornaliera, anche se assenti incolpevoli (malattia, ferie …); Festività lavorata: retribuzione per la festività + retribuzione per il lavoro svolto + eventuale maggiorazione contrattuale –Art. 1, c. 24, l. 148/2011: spostamento festività civili (escluso 1 maggio, 25 aprile e 2 giugno) e santi patroni con dpcm ad oggi inattuata


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