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Area Sistemi di gestione Aziendale

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Presentazione sul tema: "Area Sistemi di gestione Aziendale"— Transcript della presentazione:

1 Area Sistemi di gestione Aziendale
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA Progetto Ecologia e Sostenibilità Strumenti di “marketing verde” nel settore Tessile Abbigliamento Moda Barbara De Rui Area Sistemi di gestione Aziendale Busto Arsizio, 4 Luglio 2012 Con il contributo

2 La legislazione “verde”
COGENTE Derivante da Direttive, Regolamenti UE o da leggi dello stato italiano o di altri stati UE/extra UE Direttiva sicurezza (2001) Acquisti Pubblici Verdi (2004) Direttiva IPPC (2005) Codice del consumo (2005) Regolamento REACH (2006) Etichettatura di composizione (2011)

3 Acquisti Pubblici Verdi
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori. Si prevede l’emanazione di un REGOLAMENTO che renderà più cogente negli stati membri sia i target che i criteri di applicazione del GPP.  Recepimento italiano con D.M. n. 203 del 8/5/ 2003, Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo” - -> sebbene in vigore, per motivi tecnici e procedurali a tutt’oggi non ha conseguito i risultati attesi.

4 Acquisti Pubblici Verdi
Piano d’Azione Nazionale (PAN) sul GPP approvato nel 2008 con Decreto interministeriale fornisce un quadro generale sul GPP definisce degli obiettivi nazionali identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie (per gli impatti ambientali e i volumi di spesa) su cui definire i ‘Criteri ambientali minimi’.

5 Acquisti Pubblici Verdi
Criteri Ambientali Minimi il Comitato di Gestione si avvale della collaborazione di specifici gruppi di lavoro composti da tecnici esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, enti con specifiche competenze in merito.  CENTROCOT ha partecipato al Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri ambientali per il GPP relativi ai prodotti tessili, istituito con nota del 1/10/2009 Prot. DSA

6 Acquisti Pubblici Verdi
Criteri ambientali minimi adottati con DM 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011)  Prodotti tessili Arredi per ufficio Apparati per l'illuminazione pubblica IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici)

7 Direttiva sicurezza Direttiva 2001/95/CE del 3/12/2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori. Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone. Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva.

8 Il codice del consumo Il Codice del Consumo (DL.vo 6/9/05 n.206) per il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore Art Definizioni Si intende per “prodotto sicuro” qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani.

9 Il codice del consumo Art.104 .Obblighi del produttore e del distributore Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure di cui al comma 3 comprendono: a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

10 Direttiva IPPC Allo scopo di prevenire e ridurre le emissioni di inquinanti nell'ambiente da varie attività industriali, la Comunità Europea ha adottato la Direttiva IPPC Integrated Pollution Prevention and Control per la Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento. Direttiva 2008/1/CE del 15/1/2008 La direttiva IPPC fornisce delle disposizioni alle autorità competenti degli Stati membri in merito al rilascio di autorizzazioni sul funzionamento degli impianti industriali elencati nell'Allegato I della stessa (industrie tessili con produzione maggiore di 10 ton/anno).

11 Direttiva IPPC Il recepimento in Italia della direttiva IPPC è avvenuto con il D. Lgs. 152/06 che introduce l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali autorizzazioni si basano sull'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, dette anche BAT (Best Available Techniques), riportate nei cosiddetti BRefs (BAT Reference documents), rapporti che rappresentano un quadro dettagliato dei processi industriali impiegati nei settori indicati dalle direttiva. L'uso delle BAT serve ad evitare o a ridurre le emissioni inquinanti e l'impatto sull'ambiente, riducendo nel contempo i consumi energetici e migliorando la produttività e/o la qualità della produzione.

12 Regolamento REACH Regolamento (CE) n. 1907/2006  del 18/12/2006 L’Unione europea (UE) ha ammodernato la legislazione europea in materia di sostanze chimiche e istituito il sistema REACH. Un sistema integrato di registrazione valutazione autorizzazione restrizione delle sostanze chimiche. Scopo di tale sistema è migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente, mantenendo la competitività e rafforzando lo spirito di innovazione dell’industria chimica europea.

13 Regolamento REACH In data 19 Dicembre 2011 sono state aggiunte altre 20 sostanze alla lista delle SVHC (Substances of Very High Concern - Sostanze estremamente preoccupanti) . Ora il totale di sostanze è pari a 73 e ne è previsto il raddoppio per la fine del 2012. Il fine della lista è quello di favorire la sostituzione delle sostanze più problematiche con sostanze meno pericolose. Una sostanza inclusa nella Candidate List non è quindi una sostanza vietata e, se vengono rispettati gli obblighi di comunicazione e notifica, non c’è alcun divieto di produrre o importare articoli contenenti tali sostanze.

14 Regolamento REACH Tuttavia le sostanze estremamente preoccupanti, che su decisione della Commissione Europea sono inserite nell’Allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione del regolamento REACh”, non potranno più essere fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate a meno che alle imprese non sia concessa un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata a singole aziende e ha una validità limitata nel tempo.

15 Regolamento REACH PER LE SOSTANZE CONTENUTE IN ARTICOLI
Dalla data di inserimento di una sostanza nella lista SVHC tutti i fornitori di articoli, contenenti tale sostanza in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, devono fornire informazioni sufficienti a consentire un uso sicuro dell’articolo al destinatario dell’articolo e al consumatore che ne faccia richiesta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Tali informazioni devono contenere, come minimo, il nome della sostanza. (cfr Articolo Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli).

16 Regolamento REACH A partire dal 2011 produttori o importatori di articoli devono notificare all'ECHA se il loro articolo contiene una sostanza presente nell'elenco SVHC. Tale obbligo si applica se la sostanza è contenuta negli articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata per produttore o importatore all'anno e se la sostanza è contenuta negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Per le sostanze che sono state incluse nell’elenco SVHC a partire dal 1 dicembre 2010, le notifiche devono essere presentate entro e non oltre 6 mesi dopo l'inserimento. NOTA: la notifica non è necessaria quando il produttore o l'importatore di un articolo può escludere l'esposizione alla sostanza degli esseri umani e dell'ambiente durante l'uso e lo smaltimento dell’articolo. (cfr Articolo 7 - Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli)

17 Etichettatura di composizione
Regolamento CE n.1007/2011 del 27/9/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE. La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e alla direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti .

18 La legislazione “verde”
Derivante da norme, direttive, regolamenti nazionali, europei, internazionali, ma ad adozione volontaria o contrattuale DI PRODOTTO DI SISTEMA VOLONTARIA

19 Di prodotto, praticamente cogente
ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE ISO 3758:2012 Textiles Care labelling code using symbols La norma stabilisce un sistema di simboli grafici destinati per l'utilizzo nell'etichettatura permanente dei prodotti tessili per fornire informazioni atte a prevenire danni irreversibili agli articoli durante i procedimenti di manutenzione e specifica l'utilizzo di questi simboli nell'etichettatura di manutenzione. La norma copre i seguenti trattamenti domestici: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura. Sono inoltre considerati i trattamenti di manutenzione tessile professionale nei lavaggi a umido e a secco con esclusione dei lavaggi industriali. La norma si applica a tutti gli articoli tessili nella forma in cui sono forniti agli utilizzatori finali.

20 I principali marchi ecologici volontari di prodotto
Ecolabel Oeko-Tex® Standard 100 Nordic Swan GOTS Oeko-Tex® Standard 1000 Blue Angel

21 I marchi a confronto Marchio privato
promosso dall’Associazione Internazionale per la Ricerca e Prova nel Campo dell’Ecologia Tessile Oeko-Tex marchio di prodotto umano-compatibile: garantisce che il prodotto o il processo non contenga o rilasci sostanze nocive per la salute dell’uomo in quantità superiore ai limiti stabiliti dallo Standard 100. Certificati Oeko-Tex emessi a livello internazionale : (dic 2010) Marchio pubblico promosso dalla Comunità Europea marchio di prodotto ecologico a basso impatto ambientale: garantisce che il ciclo produttivo rispetta l’ambiente e che il prodotto non è nocivo alla salute (dalla culla alla tomba). Aziende tessili con prodotti certificati: 8 italiane, 50 europee

22 Analisi del ciclo di vita

23 La Dichiarazione ambientale di prodotto
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION  CLIMATE DECLARATION Dichiarazioni ecologiche che riportano informazioni basate su parametri stabiliti che contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolati attraverso un sistema LCA. Si tratta di un documento in grado di fornire informazioni ambientali sintetiche relative al prodotto/ servizio in oggetto. È sottoposta a un controllo indipendente. In totale ad oggi con il sistema EPD sono state validate 45 DAP (su 90) da aziende italiane Gli altri paesi sono: Svezia (31), Giappone (9), Svizzera , Paesi Bassi, Polonia

24 Le principali certificazioni volontarie ambientali
OEKO TEX STANDARD 1000 Certificata 1 azienda tessile italiana REQUISITI DI SISTEMA REQUISITI DI PROCESSO REQUISITI DI PRODOTTO (ALMENO IL 30% DI PRODOTTI DEVONO ESSERE CERTIFICATO OEKO 100) UNI EN ISO 14001 95 aziende tessili italiane certificate Fonte: Accredia (mar 2012) REQUISITI DI SISTEMA Regolamento EMAS III 1.140 aziende italiane certificate REQUISITI DI SISTEMA REQUISITI DI PROCESSO

25 Politica, obiettivi, programma
UNI EN ISO 14001: Requisiti Politica, obiettivi, programma Politica ambientale Aspetti ambientali Prescrizioni legali Obiettivi e traguardi Programma di gestione ambientale Attuazione Struttura e responsabilità Formazione Comunicazione Documentazione Controllo operativo Preparazione alle emergenze Azioni correttive Riesame della Direzione Controllo e Audit Sorveglianza e misurazioni Non-conformità, Azioni correttive e preventive Registrazioni Audit

26 Il Regolamento EMAS III
Requisiti organizzativi CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COGENTE nel paese di appartenenza SGA UNI EN ISO 14001 La comunicazione esterna: DICHIARAZIONE AMBIENTALE PUBBLICA contenente i dati relativi agli impatti ambientali generati dalle proprie attività, le misure attuate per controllarli, gli obiettivi di miglioramento pianificati Il miglioramento continuo Requisiti tecnici Riferimento alle BAT

27 Oeko 1000: Requisiti Requisiti organizzativi Assicurazione Qualità
Sistema di Gestione Ambientale Requisiti tecnici PRODOTTI CHIMICI PROIBITI TECNOLOGIE PROIBITE VALORI LIMITE NEGLI EFFLUENTI REQUISITI UMANO-ECOLOGICI

28 UNI EN ISO EMAS - Oeko 1000 Centrocot 11

29 UNI EN ISO EMAS - Oeko 1000

30 Grazie dell’attenzione!


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