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CRITERI ADOTTABILI PER EFFETUARE I CONTROLLI SULLE MACCHINE

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Presentazione sul tema: "CRITERI ADOTTABILI PER EFFETUARE I CONTROLLI SULLE MACCHINE"— Transcript della presentazione:

1 CRITERI ADOTTABILI PER EFFETUARE I CONTROLLI SULLE MACCHINE
E SUGLI IMPIANTI Un criterio rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente 14 ottobre 2011

2 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
art. 71, comma 4 D.lgs. 81/08 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 2

3 Art. 18, lett. z D.lgs. 81/08 Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 3

4 Eliminare o ridurre i rischi
L’obiettivo è Eliminare o ridurre i rischi Per mezzo di un sistema –modello- impianto organizzativo Efficace Iterativo Misurabile Documentato Basato su procedure e critieri 4

5 L’approccio può essere scientifico o procedurale/burocratico
PFHD STIMA DELLE PROBABILITA’ DI GUASTI PERICOLOSI PER ORA Anlisi FMEA NORME ISO 60812 ISO ISO ISO RISK ASSESMENT CON CHECK LIST ELABORATE SECONDO DIVERSI STANDARD VOLONTARI 5

6 La valutazione della sicurezza basata sulla analisi della affidabilità (reliability) prevede un evento si possa verificare e permette di adottare le soluzioni idonee per “allontanarsi” dal caso. Esiste un margine, un limite, di sicurezza. 6

7 Esiste un margine. , un limite, di sicurezza
Esiste un margine*, un limite, di sicurezza. In altri termini la Reliability si avvicina al concetto di rischio residuo. Essendo impossibile eliminare la probabilità (il concetto di rischio nullo non esiste e non ha senso nella indagine scientifica) le strade sono: 7

8 Dal 1950 in poi lo studio della sicurezza ha assunto una dimensione scientifica per molti settori (nucleare, processi continui, chimica, gas, petrolio, raffinazione) 8

9 Negare o sostenere che alcuni fatti non si possano o non si debbano verificare ritenere che gli incidenti si possano verificare e adottare – proprio per questo- analisi e valutazioni basate sul principi tecnico/probabilistico integrare la possibilità con una polizza assicurativa per tutelare tutti i soggetti prevedere un modello organizzativo che privilegia tale approccio 9

10 Controlli o verifiche ? Il concetto di controllo è ben diverso dal termine dal quel prende spunto nella letteratura anglosassone “to control” cioè tenere sotto controllo. E’ evidente la distinzione tra il sistema passivo “controllo” rispetto all’ ”attivo-preventivo” “to control, … in order to control…” 10

11 CONTROLLI E VERIFICHE I controlli sono operati dal datore di lavoro art 71 comma 8 Le verifiche periodiche sono stabilite con cadenza prestabilita Le verifiche (o meglio i loro esiti , anche positivi) non hanno carattere esimente per il datore di lavoro ai fini della valutazione della idoneità delle attrezzature di lavoro 11

12 In generale nelle imprese con il termine controllo si intendono le attività “di controllo” . Il registro dei controlli previsto all’art 71 comma 4 del dlgs prevede che “QUALCUNO” si sia preoccupato di fare i controlli 12

13 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (11A05462) (GU n. 98 del Suppl. Ordinario n.111) 13

14 Una interessante critica al sistema è possibile se si confronta l’enunciato con altri modelli che prevedono, invece, un sistema a “360° come i VPP* applicabili negli USA *VOLUNTARY PROTECTION PROGRAM Progetto coordinato dal OSHA Occupational Safety & Healt Administration 14

15 Dall’approccio anglosassone derivano anche criteri, sistemi e “tool” per operare, condurre, pianificare, organizzare azioni secondo il ciclo di Edward Deming 15

16 Grande importanza è data all’obiettivo della riduzione del rischio per mezzo di processi iterativi (ripresi anche nei principi generali delle direttiva 2006/42/CE recepita con il decreto del 17 febbraio 2010) 16

17 Gli strumenti sono molti e si dividono essenzialmente in due grandi famiglie
Analisi che utilizzano metodi Deduttivi Induttivi 17

18 Le tecniche , invece si distinguono tra quelle che
impiegano criteri Qualitativi Numerici Misti o ibridi 18

19 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (11A05462) (GU n. 98 del Suppl. Ordinario n.111) 19

20 Art 71 comma 11 Visto l'articolo 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; 20

21 Decreto del 14 aprile 2011 Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL; Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL; 21

22 I modelli organizzativi previsti dal decreto
2. La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III. 22


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