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Università per Stranieri di Siena

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Presentazione sul tema: "Università per Stranieri di Siena"— Transcript della presentazione:

1 Università per Stranieri di Siena
Seminario informativo sul CCNL Alessandra Garzo 21 e 28 gennaio 2008 dr. R. Ibba, 2003

2 Percorso Cenni sulla contrattazione collettiva nazionale
Relazioni sindacali in Ateneo Contrattazione integrativa La politica del personale tra negoziato e poteri gestionali Il sistema incentivante nell’Università

3 La riforma del pubblico impiego
Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN (e non più al soggetto politico) della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e rappresentanza delle OO.SS.

4 Le relazioni sindacali
Gli aspetti più rilevanti riguardano: soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale definizione dei comparti e delle aree di contrattazione livelli e tipologie di contratti procedure per la stipulazione dei contratti accertamento della rappresentatività e rappresentanza nei luoghi di lavoro diritti e prerogative sindacali

5 Livelli di contrattazione
LIVELLO NAZIONALE Si svolge in Aran dà luogo a CCNQ CCNL LIVELLO LOCALE Si svolge in ogni P.A. dà luogo a CCI I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993 e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego

6 Tipologie di contratti
CCNQ CCNL Integrativa Accordo che definisce o modifica i comparti e le aree di contrattazione,propedeutico all’apertura dei negoziati Regola istituti e materie comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti e aree (es. diritti sindacali, telelavoro…) Riguarda ogni singolo comparto o area e disciplina le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei limiti del CCNL nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale Differenze con il sistema privato

7 Comparti di contrattazione
Ministeri Regioni ed Autonomie locali Sanità Scuola Agenzie fiscali Enti pubblici non economici Università Ricerca Presidenza Consiglio dei Ministri Accademie – Conservatori (CCNQ – quadriennio )

8 AREA 2 (Regioni ed Autonomie locali) AREA 3 (Sanità)
Aree della dirigenza AREA 1 (Ministeri) AREA 2 (Regioni ed Autonomie locali) AREA 3 (Sanità) AREA 4 (Medico-veterinaria) AREA 5 (Dirigenza scolastica) AREA VI (Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici) AREA VII (Università, Ricerca) AREA VIII (Presidenza Consiglio dei Ministri) (Ipotesi di Accordo Quadro – quadriennio )

9 Le risorse possono essere integrate
Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono: Tetto di inflazione programmata per il periodo, calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo Primo biennio Inflazione programmata nel secondo periodo Secondo biennio + La possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’inflazione reale nello stesso periodo Le risorse possono essere integrate Dalla legge finanziaria nazionale Dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A. per il tramite dei Comitati di settore per la contrattazione di secondo livello

10 Stanziamenti e autorizzazione alla spesa
La quantificazione degli oneri per la contrattazione collettiva delle amministrazioni statali è effettuata dal Ministero dell’economia e finanze ed è indicata in legge finanziaria. Idem per gli oneri della contrattazione integrativa. Le altre pubbliche amministrazioni (non statali) determinano gli oneri a carico dei rispettivi bilanci in coerenza e con i medesimi parametri. L’autorizzazione alla spesa, per le amministrazioni statali, è disposta dal Ministro dell’economia e finanze che ripartisce le somme a seguito degli esiti della contrattazione dei singoli contratti di comparto. Per le altre amministrazioni (non statali) la corrispondente autorizzazione è disposta nelle stesse modalità di approvazione del bilancio, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. (art. 48 d.lgs. 165/2001)

11 Novità … Per le Università, in deroga a quanto disposto dall’art. 48 c.2 del d.lgs. 165/2001, la legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 140 e 146) prevede che i maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2006/2007 e gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 siano posti a carico del bilancio dello Stato e ricompresi, per le Università, nello specifico Fondo per gli adeguamenti retributivi del personale di cui all’art. 2, comma 428 della stessa legge.

12 Regole per la contrattazione
Le regole del CCNL sono le stesse per tutti i settori pubblici Esse trattano: durata e validità dei contratti soggetti e relazioni sindacali iter delle procedure di negoziazione certificazione dei contratti

13 Durata dei CCNL 4 anni per la parte normativa 2 anni per la parte economica Contratti prossimo quadriennio Comparto Università parte normativa I biennio economico II biennio economico

14 CCNL triennali ? Con l’Intesa Governo - Sindacati raggiunta il 29 maggio scorso, le parti si erano impegnate a concludere, entro il , “un accordo inteso a prevedere in via sperimentale la durata triennale dei prossimi rinnovi contrattuali del pubblico impiego, sia per quanto concerne la parte economica che quella normativa, limitatamente al triennio 2008/2010 ”. Incontro governo - OO.SS. … il Governo dovrà definire una proposta di sperimentazione del nuovo modello contrattuale triennale e delle conseguenti modifiche legislative

15 Validità dei CCNL I CCNL sono validi se sottoscritti da OO.SS. pari al 51% (voti e deleghe) o 60% dei voti Non vale per CCNQ e Contratti integrativi dove la regola è il maggior consenso possibile

16 Soggetti per la stipulazione del CCNL
ARAN Sindacati di categoria SINDACATI rappresentativi Confederazioni sindacali cui gli stessi aderiscono

17 Soggetti per la stipulazione del CCNQ
ARAN cui aderiscono in ciascun comparto o area, rispettivamente, due organizzazioni di categoria rappresentative CONFEDERAZIONI

18 L’ARAN Istituita dal d.lgs. 29/1993, l’ARAN è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile che ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale. Posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica, è l’unico organismo preposto alla negoziazione nel pubblico impiego e, quindi, costante punto di riferimento nel complesso sistema della contrattazione collettiva. Oggi le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa, ma non devono più attenersi alle sue direttive.

19 I comitati di settore “Le P.A. esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative le quali danno vita a tal fine a comitati di settore” (art. 41 d.lgs. 165/01) Per le Università il comitato di settore è costituito nell’ambito della Conferenza dei Rettori. I comitati di settore sono coordinati dall’organismo di coordinamento, presieduto dal Ministro della Funzione Pubblica, per l’atto di indirizzo generale, cd. “madre” di tutti gli atti di indirizzo settoriali, e per gli accordi quadro.

20 Accertamento della rappresentatività
Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN sindacati che raggiungono dati elettorali (voti ottenuti nelle elezioni delle RSU in ogni Azienda) 5% dati associativi (deleghe rilasciate dai lavoratori per il versamento del contributo sindacale. Il pagamento è attestato da ciascuna P.A.) MEDIA tra

21 Il procedimento della contrattazione nazionale
All’inizio della stagione negoziale, dopo l’atto di indirizzo generale COMITATO DI SETTORE GOVERNO INIZIO TRATTATIVA ATTO DI INDIRIZZO RISORSE ECONOMICHE LINEE DI INDIRIZZO: rapporto di lavoro del personale diritti e doveri orari, turni, flessibilità, ecc.

22 Il procedimento della contrattazione nazionale
Ipotesi di accordo OO.SS. ARAN Parere (entro 5 gg.) comitato di settore competente Presidente del Consiglio dei Ministri (Ministro F.P.) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri Se il parere è favorevole… L’Aran invia la quantificazione dei costi alla Corte dei Conti

23 Certificazione ARAN Comitato di settore Governo Il Presidente
POSITIVA CORTE DEI CONTI (entro 15 giorni) La CORTE DEI CONTI per la certificazione può avvalersi di un nucleo di tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ARAN Comitato di settore Governo Il Presidente dell’Aran stipula il CCNL I Contratti nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

24 Certificazione non positiva
NEGATIVA CORTE DEI CONTI L’ARAN, SENTITO IL COMITATO DI SETTORE O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PUO’ Assumere iniziative per una nuova quantificazione dei costi Riaprire le trattative

25 Tempi certi ? Il c. 548 della legge finanziaria 2007 riforma le regole dettate dal d.lgs. 165/2001 sul procedimento di contrattazione collettiva (art. 47) per accorciare i tempi dell’entrata in vigore dei contratti. La procedura di certificazione deve concludersi entro 40 gg. dalla sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo, decorsi i quali i Contratti sono efficaci. E’ prevista la sospensione del termine dei 40 gg. per una sola volta e per non più di 15 gg. solo per motivate esigenze istruttorie del Governo o dei comitati di settore. L’Aran è chiamata a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 7 gg. e la deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere adottata entro 8 gg. dalla ricezione degli stessi o dalla scadenza del termine assegnato dall’Aran. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorsi 55 gg. dalla firma dell’Ipotesi che deve essere trasmessa dall’Aran al comitato di settore, unitamente alla relazione tecnica, entro 3 gg. dalla sottoscrizione.

26 Contenuti del CCNL RELAZIONI SINDACALI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO (costituzione, struttura, estinzione, norme disciplinari, ... ) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI

27 Relazioni sindacali in Ateneo
SOGGETTI LIVELLI DELLE RELAZIONI SINDACALI PROCEDURE MATERIE RISORSE CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

28 Soggetti DELEGAZIONE PUBBLICA OO.SS. firmatarie del CCNL DELEGAZIONE
(Rettore, D.A.) OO.SS. firmatarie del CCNL DELEGAZIONE SINDACALE R.S.U.

29 Natura della RSU E’ un soggetto sindacale unitario ed elettivo avente natura collegiale Alla sua costituzione partecipa la generalità dei lavoratori (sindacalizzati e non) Per natura ricompone al proprio interno non solo il pluralismo sindacale ma dell’intero insieme dei lavoratori Assume le proprie posizioni a maggioranza e quindi la posizione del singolo componente non ha rilievo esterno alla RSU Indicono le elezioni, congiuntamente o disgiuntamente, le organizzazioni sindacali rappresentative Possono partecipare alle elezioni tutti i sindacati che hanno aderito all’accordo quadro del 7 agosto 1998

30 RSU durata L’elezione è triennale e contestuale in tutti gli enti
La scadenza non è prorogabile E’ possibile la decadenza dei singoli componenti (ad esempio per dimissioni, incompatibilità, pensionamento) Decade se viene meno il numero legale previsto per il suo funzionamento e per l’assunzione delle decisioni Decade nel caso in cui le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti superi il 50% degli stessi La RSU è rieletta nei cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni Le relazioni sindacali proseguono con le OO.SS. e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica

31 Novità elettorato attivo e passivo CCNQ 24.09.2007!
RSU composizione Il numero dei componenti è in relazione al numero dei dipendenti Elettorato attivo per tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’amministrazione alla data delle elezioni Elettorato passivo per tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e candidati nelle liste presentate dalle OO.SS. Novità elettorato attivo e passivo CCNQ ! Incompatibilità con altra carica in organismi istituzionali o altra carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici Regole autodefinite di funzionamento

32 Rappresentatività a livello locale
La RSU nel pubblico impiego è interamente eletta e possono essere presenti anche eletti su liste di sindacati non rappresentativi (diversità dal privato) Ciò giustifica nella delegazione trattante la presenza dei componenti delle OO.SS. firmatarie dei contratti nazionali con lo scopo di garantire il principio del collegamento con le scelte negoziali nazionali La rappresentatività dei componenti delle OO.SS. firmatarie dei CCNL è nazionale e misurata dall’Aran, per la RSU deriva dal risultato elettorale La RSU e le OO.SS. sono soggetti di pari dignità nel luogo di lavoro

33 Problematiche sui soggetti
Rapporti interni alla RSU Rapporti endosindacali tra RSU e OO.SS. Tavoli separati Conseguenze del cambiamento dei soggetti nel biennio contrattuale Conseguenze della decadenza della RSU Sottoscrizione dei CCI: validità (?) e sostenibilità del consenso

34 Modelli relazionali Contrattazione collettiva integrativa Informazione preventiva e successiva Concertazione Consultazione Interpretazione autentica dei contratti Altre forme di partecipazione (commissioni bilaterali, osservatori… )

35 Tipologia dei modelli relazionali
NEGOZIALI NON NEGOZIALI Contrattazione integrativa Informazione Interpretazione autentica dei contratti Consultazione Concertazione Commissioni bilaterali, osservatori…

36 Contrattazione integrativa
E’ un’attività negoziale che può essere anche a termine Si conclude con un contratto che crea diritti ed obblighi reciproci tra le parti Si svolge tra i soggetti individuati dal CCNL Le materie sono tassative e fissate dal CCNL (art. 4, comma 2, CCNL ) Si svolge in un’unica sessione negoziale, salvo specifiche materie (che per la loro natura richiedano tempi diversi e verifiche periodiche)

37 Informazione Precede o segue l’adozione degli atti È obbligatoria su tutti gli atti che hanno riflessi sul rapporto di lavoro e su una serie di materie specificatamente indicate Le materie fissate dal CCNL (art. 6, co. 3 e 4, CCNL ) possono essere integrate dal CCI I destinatari sono i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa Le procedure di informazione sono definite nelle Università

38 Concertazione È preceduta dall’informazione Può essere attivata dai soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa Le materie sono tassative e fissate dal CCNL (art.7 CCNL ) Si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dal ricevimento della richiesta Il confronto termina entro trenta giorni È un’attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano le posizioni delle parti

39 Consultazione È un’attività informale Ha lo scopo di acquisire il parere preventivo dei soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa Ha una funzione di “ascolto” delle esigenze e dei punti di vista circa un determinato argomento Le materie sono fissate dalla legge (in particolare art. 6 d.lgs. 165/01), dal CCNL (art. 8 CCNL e art. 4 CCNL ) o decise dall’amministrazione Le procedure di consultazione sono definite nelle Università

40 Interpretazione autentica dei contratti
Riguarda CCI già sottoscritti (art. 12 CCNL ) Presuppone l’insorgenza di clausole controverse che abbiano carattere di generalità Si conclude con un accordo che impegna reciprocamente le parti L’eventuale accordo sostituisce la clausola in questione dall’inizio della vigenza del contratto Coinvolge le parti che hanno sottoscritto il CCI (cristallizzazione della rappresentatività) Può essere attivata da una delle parti Si svolge con le stesse procedure della contrattazione

41 Procedure di raffreddamento dei conflitti
Il CCNL prevede che nel primo mese di negoziato (o nei primi sessanta giorni) le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumano iniziative unilaterali, né procedano ad azioni dirette. Vale anche nel periodo in cui si svolge la concertazione, in relazione alle materie oggetto della stessa

42 Livelli di relazioni e materie
Lettura e commento allegato 1

43 Contrattazione VS concertazione
CONTENUTO: negoziale VS non negoziale CONSEGUENZE: la contrattazione impegna giuridicamente le parti (crea obblighi e diritti) VS la concertazione impegna “moralmente” le parti (anche se gli impegni concertati hanno carattere vincolante)

44 Il confronto con il privato
Nel settore pubblico la contrattazione integrativa è obbligatoria e sottoposta a vincoli Nel settore privato la contrattazione integrativa è “facoltativa”, il contratto integrativo è autonomo rispetto al CCNL (salvo il divieto di sovrapposizione) ATTENZIONE! ANCHE SE CONTRATTARE È UN OBBLIGO, STIPULARE SOLO SE CONVENIENTE!

45 Caratteristiche del contratto integrativo
Su tutte le materie demandate, in una unica sessione negoziale, con alcune eccezioni. I tempi previsti sono indicativi quadriennale per parte normativa Durata biennale per la parte economica, con eventuale cambiamento soggetti come da CCNL L’individuazione e l’utilizzo delle risorse dei fondi avviene annualmente, in sede di contrattazione integrativa, senza cambiare i criteri del C.C.I. quadriennale

46 Procedure per la contrattazione integrativa
Esse dovrebbero essere simili a quelle del CCNL e cioè All’organo di Governo compete indicare atto indirizzo e risorse La delegazione di parte pubblica dell’amministrazione porta a termine il negoziato con i soggetti indicati dal CCNL L’ipotesi di CCI., corredata della relazione tecnico finanziaria, ricevuto il parere favorevole dell’organo di Governo, viene inviata al controllo Il Collegio dei revisori, o nucleo di valutazione o servizio di controllo interno, verifica la compatibilità economia (certificazione dei costi)

47 Procedure per la contrattazione integrativa d’Ateneo
Ipotesi di accordo DELEGAZIONI Controllo sulla compatibilità dei costi Collegio dei Revisori dei Conti In assenza di rilievi… (dopo 15 giorni) autorizzazione Organo di governo Firma CCI e invio all’ARAN (entro 5 giorni)

48 Vincoli della contrattazione integrativa
Sui contenuti Art. 40, c.3 d.lgs. 165/01: la contrattazione collettiva Integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai CCNL Sulle risorse Art. 40, c.3 d.lgs. 165/01: le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) e/o con i vincoli del proprio bilancio

49 Vincoli della contrattazione integrativa
Art. 48, c.6 d.lgs. 165/01: controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio da parte del collegio dei revisori dei conti  Controlli Art. 40 bis d.lgs. 165/01 (inserito dalla legge finanziaria 2002): verifiche congiunte del Comitato di settore e del Governo e controlli ex post del Ministero dell’economia e finanze Sanzioni Nullità delle clausole eccedenti Art. 40, c.3 d.lgs. 165/01: le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate

50 Risorse CCNL risorse nazionali + risorse contrattazione decentrata (fissate nel contratto nazionale) CCNL risorse nazionali + risorse contrattazione integrativa (nei limiti del “tetto” di bilancio)

51 Struttura delle risorse
Macrofondi (CCNL ) fondo per il lavoro straordinario (art. 66) fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale (artt. 67 e 68) fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP (art. 70)

52 Fondo per il lavoro straordinario
Risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nel 1999 ai compensi per lavoro straordinario per tutto il personale confluito nelle categorie B, C e D. Legge finanziaria 2008 “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze ” (Art. 3, c. 83).

53 Fondo per le P.E.O. e per la produttività - 1
Risorse storiche stanziate per il trattamento accessorio con riferimento all’anno 1999 - Abbattimenti + Incrementi

54 Fondo per le P.E.O. e per la produttività - 2
- 2,92% del monte salari 1997 per l’incremento dell’indennità di ateneo - compensi accessori (anche straordinario) destinati nel 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I e II r.s. - compensi di lavoro straordinario nella misura massima dello stanziamento 1999 riferiti al personale di categoria B, C e D

55 Fondo per le P.E.O. e per la produttività - 3
+ eventuali risorse aggiuntive previste dai CCNL 1996 + risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997) + economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time realizzate dopo il 1999 (art. 1, c. 57, L. 662/1996 e s.m.i.) + risparmi derivanti da riassorbimenti retributivi non confermati dal CCNL (art. 2, c. 3, d.lgs. 165/2001) + risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione del personale (es. cd. conto terzi) + eventuali risparmi sul fondo per il lavoro straordinario + differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria del personale cessato (inclusa RIA) + risorse proprie max 1,55% del monte salari 1997 + risorse proprie per l’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti (art. 67, c.4, CCNL ) + ulteriori incrementi previsti dai CCNL successivi al

56 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP
Compensi accessori (compreso straordinario ed escluso indennità di ateneo) destinati nel 1999 alle ex qualifiche IX, I e II r.s. + Risorse proprie max 0,45% del monte salari 1997 Il CCNL biennio economico 2004/2005 aggiunge il c.5 all’art.70 :“ Il fondo è incrementabile ai sensi dell’art. 67, comma 4, del CCNL “

57 Incrementi CCNL - il “monte salari”
L’espressione monte salari ricomprende “tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento rilevate dai bilanci delle singole amministrazioni e riguardanti il personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno” (nota Aran del 27 giugno 1996)

58 Come deve essere calcolato il “monte salari”?
Il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposta a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. (risposta Aran A1 - Comparto Regioni e autonomie locali - orientamenti applicativi elaborati dall’ARAN aggiornati al 30/03/2005)

59 Quindi… trattamento economico principale trattamento accessorio
Include assegno nucleo familiare indennità di missione e trasferimento indennità di mensa gettoni di presenza sussidi, spese per attività ricreative… Esclude Al netto degli oneri a carico dell’amministrazione

60 Risorse “integrative”
“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (…) le amministrazioni valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio” (art. 67, comma 4, CCNL ) Legge finanziaria 2006 (?)

61 Legge finanziaria 2006 La legge finanziaria 2006 (n. 266/2005, commi da 189 a 197) fissa regole più stringenti alla dinamica della spesa derivante dalla contrattazione integrativa Le novità introdotte costituiscono un limite non solo dell’autonomia dei singoli enti ma anche dell’autonomia collettiva

62 Legge finanziaria 2006 “A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, (…) , e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…” (comma 189)

63 L’utilizzo delle risorse collettiva e individuale
Fondo per il lavoro straordinario Compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario P.E.O. Indennità di responsabilità cat. B, C e D Compensi per disagio e rischio Compensi per incentivare la produttività Attività e prestazioni correlate a risorse previste da specifiche disposizioni di legge Indennità accessoria mensile (art. 41, comma 4, CCNL ) Fondo per le P.E.O. e la produttività collettiva e individuale Fondo EP Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato

64 La posta in gioco della contrattazione
La definizione dello spazio negoziale: cosa si contratta e cosa non si contratta La politica del personale: possibilità per l’amministrazione di gestire le risorse umane dentro un quadro di regole e di criteri condivisi Le risorse destinate alla contrattazione integrativa

65 La definizione dello spazio negoziale
secondo il CCNL: materie di contrattazione VS potere unilaterale del datore di lavoro “interpretato dalle parti”: materie di contrattazione / zona grigia / potere unilaterale del datore di lavoro secondo i rapporti di forza “reali”: lo spazio della contrattazione tende ad invadere lo spazio del potere unilaterale del datore di lavoro

66 La politica del personale tra negoziato e poteri gestionali
Il contratto organizzativo: quadro condiviso di regole e di criteri per la gestione del personale, equilibrio tra spazio negoziale e autonomia gestionale Il contratto distributivo: alto controllo sindacale, bassa discrezionalità datoriale, elevato livello di automatismi Il contratto invasivo (“cogestione”): molte invasioni di campo, lo spazio negoziale aumenta a dismisura

67 Gestione delle risorse umane
LA GESTIONE DEL PERSONALE PUO’ ESSERE INTESA COME LA MODALITA’ PER INTEGRARE LE ASPETTATIVE DI CHI LAVORA NELL’IMPRESA CON LE ESIGENZE DELL’AZIENDA STESSA

68 Natura giuridica del rapporto
Alla base del rapporto c’è il contratto di natura giuridica (rif. Art del C.C.: «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale») Il rapporto giuridico che lega il lavoratore all’impresa o amministrazione pubblica non esaurisce la problematica della gestione del personale

69 Contratto psicologico
Si instaura tra l’individuo e l’azienda un contratto psicologico. Caratteristiche: Aspettative reciproche Convinzioni Aspetti affettivi

70 Dinamica della relazione
Il rapporto di aspettative reciproche si trova in una condizione dinamica, come lo è la relazione… non può essere mai definita una volta per tutte. Nella dinamica della relazione si collocano anche le relazioni sindacali il contratto come fattore strategico e strumento di gestione del personale Mutevole Dinamica Negoziabile individuo azienda aspettative relazione

71 Il contratto strumento di gestione
“Il contratto collettivo di lavoro è uno strumento di gestione delle risorse umane. La contrattazione integrativa richiede quindi un approccio metodologico che, attraverso l’analisi preliminare dei fattori di contesto, consenta la conoscenza dei bisogni e degli obiettivi perseguiti da ciascuno dei portatori di interesse, in modo da rendere più esplicito e performante il processo negoziale” (Nicola Giannone, il Sole 24 Ore, Novembre 2006)

72 Analisi preliminare Soggetti: Amministrazione Rappresentanze sindacali Lavoratori Azioni: Analisi dei bisogni Individuazione obiettivi strategici obiettivi operativi

73 Obiettivi e bisogni dei dipendenti
Obiettivi strategici Obiettivi operativi Incrementare la retribuzione fissa e continuativa Opportunità di avanzamenti di carriera Progressione verticale ed economica Accedere al salario accessorio Riconoscimento della professionalità acquisita Attribuzione di incarichi e partecipazione ad attività remunerate Migliorare le condizioni di lavoro Ricollocazione funzionale nell’organizzazione Accesso ai programmi formativi

74 Obiettivi e bisogni dell’azienda
Obiettivi strategici Obiettivi operativi Contemperare l’interesse di crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza di miglioramento della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati Pianificazione del sistema di avanzamento delle carriere _________________ Definizione di standard qualitativi Piano triennale del personale Carta dei servizi Razionalizzare l’impiego delle risorse Impiego del salario accessorio in funzione di un maggiore o migliore apporto lavorativo _______________ Programmazione pluriennale della spesa Sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati __________________ Monitoraggio del costo della contrattazione Acquisire consenso sulla strategia aziendale Condivisione di alcuni obiettivi con le parti sociali Disponibilità di risorse per il contratto integrativo

75 Soggetti sindacali Bisogni Obiettivi strategici Obiettivi operativi
Obiettivi strategici Obiettivi operativi Realizzare un sistema stabile di relazioni sindacali, garante delle prerogative e dei diritti sindacali Completa e costante applicazione dei contratti collettivi nazionali _________________ Miglioramento, in sede aziendale, degli accordi nazionali e accrescimento delle prerogative sindacali Attivazione di sistemi di controllo dell’applicazione degli accordi ______________ Visibilità dell’azione sindacale   Garantire ai lavoratori ottimali condizioni di lavoro, opportunità di crescita professionale e retributiva Incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e stipula del contratto integrativo __________________ Sostegno delle politiche occupazionali Accordi per l’impiego del salario accessorio e per il finanziamento delle progressioni  ___________________ Adozione di regolamenti per la disciplina dell’accesso esterno e del precariato

76 La contrattazione integrativa è un’opportunità
Riflessioni La contrattazione integrativa è un’opportunità Lo sviluppo professionale è funzionale allo sviluppo aziendale Il sistema incentivante è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi Condizione necessaria: etica dei comportamenti delle parti

77 Il memorandum sul lavoro pubblico
Investire nella qualità della Pubblica Amministrazione per dare efficacia all’azione pubblica con l’obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese. Ciò esige che siano create condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche. Le parti concordano nei prossimi rinnovi contrattuali di finalizzare l’utilizzo dei fondi anche per conseguire nella contrattazione integrativa risultati mirati alla qualità e quantità dei servizi. Saranno introdotti nei CCNL sistemi di valutazione e misurazione e criteri di accertamento dell’apporto individuale alla produttività. Il raggiungimento dei risultati costituisce uno strumento di differenziazione del trattamento economico. Verranno individuati i criteri generali utili alla misurazione dell’efficacia e della qualità della P.A. e alla piena accessibilità e verificabilità di tali informazioni.

78 L’Università ANCHE NELLE UNIVERSITA’ SI SONO SVILUPPATE POLITICHE GESTIONALI FINALIZZATE A MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SERVIZI (E A CONTENERE LA SPESA) ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

79 Il sistema premiante nell’Università
INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E “INDIVIDUALE” ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE FINALIZZATA MOBILITA’ ORIZZONTALE MOBILITA’ VERTICALE

80 Indennità di responsabilità - 1
Le università individuano le posizioni organizzative e le funzioni specialistiche e di responsabilità interne all’organizzazione e verificano la disponibilità di personale qualificato di categoria B, C e D per l’attribuzione delle stesse (informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS.) A ciascuna posizione e funzione è associata un’indennità accessoria annua, di importo variabile, revocabile, sulla base del livello di responsabilità e della complessità delle competenze attribuite (i criteri generali sono oggetto di contrattazione integrativa) I criteri per la scelta dei dipendenti, cui attribuire le posizioni e funzioni, sono definiti dall’amministrazione (informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS. che possono chiedere al riguardo un incontro)

81 Indennità di responsabilità - 2
Al personale di categoria D possono inoltre essere conferiti specifici e qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche. L’indennità annua varia da a euro, per 2/3 è corrisposta mensilmente e per 1/3 a seguito di valutazione annuale dei risultati I criteri generali per l’attribuzione degli incarichi e per la loro valutazione periodica sono oggetto di informazione preventiva/concertazione Cumulabilità delle indennità previste dall’art. 63 e dall’art. 68 del CCNL ??? Problemi e possibili soluzioni

82 Retribuzione di posizione
Al personale di categoria EP le amministrazioni conferiscono incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali o funzioni professionali che richiedono l’iscrizione a ordini professionali o comunque di alta qualificazione e specializzazione (i criteri generali per l’attribuzione sono oggetto di informazione preventiva/concertazione) Ad ogni incarico è correlata una retribuzione di posizione annua, di importo variabile (da un minimo di a un massimo di euro), sulla base di una graduazione articolata al massimo su tre fasce. La retribuzione di posizione nella misura minima è attribuita a tutto il personale di categoria EP. Gli importi superiori sono attribuiti solo in corrispondenza dell’affidamento di incarichi.

83 Retribuzione di risultato
La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività. E’ corrisposta a seguito di valutazione annuale e il suo importo (eventuale) è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano dal 10% al 20% del fondo! (art. 70 CCNL ) I criteri e le procedure di valutazione sono oggetto di informazione preventiva/concertazione

84 Retribuzione di posizione e di risultato
NOVITA’ INTRODOTTE DAL CCNL Sono oggetto di contrattazione integrativa (art. 38, c. 5): La definizione dei criteri generali per le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti La verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi … E DAL CCNL (art. 10, c. 1, lett. f ) Il fondo è incrementabile ai sensi dell’art. 67, comma 4, del CCNL

85 Conferimento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione. Tale potere, tuttavia, deve essere esercitato nel rispetto di criteri generali previamente determinati e tenendo conto di: elementi oggettivi: riguardano, rispetto alle funzioni e attività da svolgere, la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare requisiti soggettivi: riguardano i requisiti culturali e professionali posseduti, le attitudini e le capacità professionali e l’esperienza acquisita dal personale

86 Revoca degli incarichi
Il CCNL (art. 37, c.4 e art. 38, c.3) prevede espressamente quattro ipotesi di revoca dell’incarico: Per intervenuti mutamenti organizzativi In conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi Per motivi disciplinari Su richiesta del dipendente Il semplice mutamento dell’incarico comporta l’attribuzione di un altro incarico equivalente in termini economici (diminuzione dell’indennità di posizione, di norma, non oltre il 10%) Non confondere “revoca” con “temine” dell’incarico

87 Produttività collettiva e “individuale”
La produttività è un compenso diretto ad incentivare il miglioramento dei servizi La produttività, quindi, è erogata in una logica di ricompense legate: al merito individuale alla partecipazione ai risultati complessivi dell'università al giudizio esplicito dei destinatari dei servizi

88 Sistema di incentivazione

89 Sistema di valutazione
La valutazione è effettuata dal responsabile della struttura dove il dipendente ha svolto il suo lavoro Il responsabile ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al dipendente la scheda di valutazione Il dipendente, entro quindici giorni dal ricevimento, può formulare le proprie osservazioni in merito. In questo caso, deve essere acquisito il parere del Comitato di valutazione (presieduto dal Direttore amministrativo e composto secondo modalità che sono definite dalle singole Università e sono oggetto di informazione preventiva alla RSU e alle OOSS) Il Comitato di valutazione delibera entro venti giorni

90 Indennità accessoria mensile
Art. 41, c. 4 CCNL Nell’ambito della contrattazione integrativa e a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all’art. 67 del CCNL , gli Atenei istituiranno un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità ... e non è decurtabile se non in caso di sciopero (introdotto dal CCNL ) A decorrere dall’anno 2006, lo 0,3% del monte salari 2003 è destinato a finanziare l’indennità accessoria mensile (introdotto dal CCNL )

91 Altre forme di incentivazione finalizzata
Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi Reperibilità Lavoro notturno Lavoro festivo Turno Rischio Flessibilità Sportello Specifiche attività e prestazioni Legge cd. “Merloni” Conto terzi

92 Reperibilità E’ prevista per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi Si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro per indifferibili necessità che non possano essere gestite per mezzo di altre forme di articolazione dell’orario La durata massima della reperibilità è di dodici ore Ogni lavoratore in un mese non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte e per non più di due volte in giorni festivi In caso di chiamata in servizio la prestazione lavorativa non può superare le sei ore (V. art. 27 CCNL )

93 Lavoro notturno Lavoro notturno è “l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ricomprese nell’intervallo fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo” (art. 8 CCNL ) Il dipendente che svolga la sua attività in via non eccezionale per almeno tre ore nell’intervallo sopra indicato e per un minimo di sessanta giorni all’anno, è definito “lavoratore notturno” La contrattazione integrativa stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile per i lavoratori notturni e definisce inoltre la relativa maggiorazione retributiva

94 Rischio L'indennità di rischio compete a coloro che svolgono particolari prestazioni lavorative comportanti continua e diretta esposizione a rischi che pregiudicano la salute e l'incolumità personale. Ad esempio prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti e prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicità. L'indennità di rischio non è corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi motivo, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio riguardante il rischio cui l'indennità si riferisce Per l’indennità di rischio la norma di riferimento è il DPR n. 146/1975 L’indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall’art. 20 del DPR 319/1990 (art. 50 CCNL )

95 Legge cd. “Merloni” “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (…) e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere… ” (art. 92, c. 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i. - ex art.18 Legge n. 109/1994)

96 Conto terzi “Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati (…) I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni (…) sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni… “ (art. 66 DPR 382/1980) “La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.” (art. 4, c. 5, Legge n. 370/1999)

97 Progressione orizzontale
La “progressione orizzontale” è lo strumento per riconoscere l’effettivo accrescimento di una professionalità nell’ambito della categoria di appartenenza E’ un meccanismo selettivo attivato con cadenza biennale sulla base di criteri oggetto di contrattazione integrativa Per partecipare alla selezione occorre aver maturato tre anni di effettivo servizio nella posizione economica immediatamente inferiore Il numero di passaggi consentito è in funzione delle risorse disponibili, finalizzate dal CCNL e dalla contrattazione integrativa

98 Sistema di progressioni orizzontali

99 Progressione verticale - 1
La “progressione verticale” è lo strumento per il riconoscimento delle capacità e dei meriti acquisiti La procedura è riservata al personale in servizio appartenente alla categoria immediatamente inferiore Per partecipare alla selezione occorre possedere il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno oppure aver maturato cinque anni di servizio nella categoria di appartenenza Un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito solo se si possiede il titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza (art. 14 CCNL )

100 Progressione verticale - 2
I regolamenti di Ateneo disciplinano le procedure selettive Valutazione delle competenze professionali acquisite (curriculum e prove d’esame) Adeguato riconoscimento della formazione certificata Valorizzazione del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno Inoltre, possono essere previsti requisiti professionali specifici in relazione al tipo di attività lavorativa

101 Progressione verticale - 3
I criteri generali per lo svolgimento delle procedure di mobilità verticale sono oggetto di informazione/concertazione con la RSU e le OOSS Il numero dei posti da destinare ai passaggi verticali è pari al 50% dei posti da coprire, calcolati su base annua, nell’ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale Se viene data precedenza ai concorsi interni, la riserva per i pubblici concorsi resta indisponibile fino alla copertura mediante accesso dall’esterno Finanziamento delle progressioni verticali: 0,2% monte salari 2001 calcolate su base annua (Art. 42 CCNL )

102 Problemi applicativi ? Problematiche specifiche e/o casi pratici ritenuti di interesse dai partecipanti al seminario.

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