La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

11 Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013 9 LUGLIO 2013 Filippo Basso.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "11 Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013 9 LUGLIO 2013 Filippo Basso."— Transcript della presentazione:

1 11 Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013 9 LUGLIO 2013 Filippo Basso - Ministero della Salute

2 22 Larticolo 3-ter del D.L. n. 211/2011 – L. n. 9/2012: disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - fissa il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Filippo Basso - Ministero della Salute

3 33 Articolo 3-ter: Comma 2 e 4: realizzazione di strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dellassegnazione a casa di cura e custodia. Filippo Basso - Ministero della Salute

4 44 Articolo 3-ter: Comma 6:assegna le risorse alle regioni e provincie autonome, con la procedura del programma straordinario di investimenti di cui allart. 20 L. n. 67/1988 per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere i soggetti ricoverati in Ospedali Psichiatrici Giudiziari o case di cura e custodia Filippo Basso - Ministero della Salute

5 55 D.I. 1° ottobre 2012: definizione di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dellassegnazione a casa di cura e custodia Filippo Basso - Ministero della Salute

6 66 D.I. 28 dicembre 2012: riparto del finanziamento previsto dallarticolo 3-ter, comma 6, della L. n. 9/2012. Art. 1, comma 2: Le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione. Filippo Basso - Ministero della Salute

7 77 Art. 3, comma 1: Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti provenienti dalle Regioni stesse. Filippo Basso - Ministero della Salute

8 88 Art. 3 comma 3: All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della L. n. 191/2009. Filippo Basso - Ministero della Salute

9 99 D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013: Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Art. 1 comma 1 lett. c): Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi, prevedendo la dimissione di tutte le persone Filippo Basso - Ministero della Salute

10 10 internate per le quali lautorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con lobbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico allinterno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a Filippo Basso - Ministero della Salute

11 11 favorire lesecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o allassegnazione a casa di cura e custodia. Filippo Basso - Ministero della Salute

12 12 D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013: Art. 1 c. 1 lett. e): Nel caso di mancata presentazione del programma entro il termine del 15/05/2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dellart. 120 della Costituzione e nel rispetto dellart. 8 della L. n. 131/2003, Filippo Basso - Ministero della Salute

13 13 provvede in via sostitutiva. Il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato - Regioni nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. Filippo Basso - Ministero della Salute

14 14 Alla data del 15 maggio 2013 sono pervenuti i programmi di tutte le Regioni ad esclusione della Regione Veneto. (Vedi Tab. 1). In attuazione del D.L. n. 24/2013 – L. n. 57/2013 – art. 1, comma 1, lett. e) per la Regione Veneto è stata attivata la procedura di commissariamento. Filippo Basso - Ministero della Salute

15 15 Filippo Basso - Ministero della Salute Tab. 1

16 16 A seguito della valutazione dei programmi, il Ministero ha espresso parere favorevole sui programmi presentati dalle Regioni Friuli V.G, Liguria, Emilia Romagna, Toscana- Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo- Molise, Campania,Calabria, Sardegna. Filippo Basso - Ministero della Salute

17 17 Si è proceduto a richiedere al Ministero delleconomia e delle finanze il concerto tecnico finanziario propedeutico alladozione del Decreto del Ministro della salute di assegnazione delle risorse. Filippo Basso - Ministero della Salute

18 18 Per le Regioni Piemonte, Lombardia-Valle dAosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana-Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si è in attesa di ricevere riscontro ai chiarimenti richiesti al fine di poter pervenire allapprovazione dei programmi trasmessi. Filippo Basso - Ministero della Salute

19 19 Le interlocuzioni con i funzionari delle Regioni sopra citate sono continue e tutte finalizzate ad accelerare i tempi e ad acquisire tutti gli elementi mancanti alla documentazione già trasmessa. Filippo Basso - Ministero della Salute


Scaricare ppt "11 Tutela della Salute Mentale: Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla luce della nuova legge n. 57/2013 9 LUGLIO 2013 Filippo Basso."

Presentazioni simili


Annunci Google