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La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna

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Presentazione sul tema: "La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna"— Transcript della presentazione:

1 La nuova normativa sui tirocini in Emilia-Romagna
Lo stato dell’arte A cura di Katia Pedretti Servizio Lavoro

2 Le radici della nuova normativa
Linee Guida in materia di tirocini Legge “Fornero” (92/2012) Legge n. 148/2011, art. 11 Legge regionale n. 17/2005 Passando per la sentenza Corte Costituzionale n.287/2012

3 Finalità Tirocini (legge regionale n. 17/2005 art. 24, comma 1)
= modalità formative finalizzate a: sostenere le scelte professionali favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro Per i beneficiari tipologia c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità: inclusione sociale cittadinanza attiva

4 Principali novità Tipologie di tirocini (dal DL 138/2011)
Obbligo di erogazione di indennità Una UC di una qualifica del SRQ come obiettivo formativo Quota di formazione aggiuntiva tip. b) Impianto sanzionatorio

5 Tipologie Tirocini formativi e di orientamento
B) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro C) Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento per determinati beneficiari

6 Beneficiari tirocini tipologia C)
Persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 ( invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998

7 Tipologie escluse Tirocini curriculari
periodi di pratica professionale/di accesso alle professioni ordinistiche tirocini transnazionali (per es. progetti europei) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso

8 Durate a) sei mesi b) dodici mesi
Durata massima, comprensiva delle eventuali proroghe: a) sei mesi b) dodici mesi c1) dodici mesi soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 c2) ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità

9 Soggetti promotori Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione istituzioni scolastiche statali e paritarie università statali e non statali azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER-GO Centri per l’Impiego provinciali aziende sanitarie locali e comuni o Unioni di Comuni (cui sono assimilate le Aziende Speciali di cui all’art. art. 114 del TUEL), comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e ASP (Aziende pubbliche Servizi alla Persona) - comuni, soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro all’attività di intermediazione

10 Obblighi dei soggetti/1 soggetto promotore
Invio convenzione e progetto nei termini previsti divieto di promuovere più volte lo stesso tirocinio (stesso progetto per stesso tirocinante) rispetto delle previsioni di convenzione e progetto

11 Obblighi dei soggetti/2 soggetto ospitante
Invio CO erogazione indennità solo 1 tirocinio con lo stesso tirocinante rispetto dei limiti numerici di tirocinanti essere in regola con Legge n.68/99, Decreto legislativo 81/2008 non aver effettuato licenziamenti (salvo giusta causa e giustificato, motivo soggettivo e fatti salvi accordi di deroga) nei 12 mesi precedenti non fruire di CIG/contratti di solidarietà per attività equivalenti a quella del tirocinio nell’unità produttiva

12 Sanzioni a carico di: Soggetto ospitante
Mancato/tardivo CO = art. 19 Decreto legislativo 273/03 (da 100 a 500 €) mancato rispetto obblighi art. 26 bis = divieto di ospitare tirocini per i 12 mesi successivi mancata corresponsione dell'indennità = sanzione amministrativa da a € (Legge “Fornero”)

13 Sanzioni a carico di: Soggetto promotore
Mancato/tardivo convenzione+progetto = art. 19 Decreto legislativo n. 273/03 (da 100 a 500 €) mancato rispetto di convenzione progetto, mancata individuazione tutor, mancata assicurazione del tirocinante = divieto di promuovere tirocini per i 12 mesi successivi

14 Attuato e da attuare La legge regionale n. 7/2013 prevede atti della Giunta per: approvare i modelli di convenzione e progetto attuare le deroghe possibili per i tirocini tip. C) definire le modalità di attuazione del SRFC

15 Attuato Modelli di convenzione e progetto (DG 1256/2013)
Deroghe per tipologia c) (DG 1472/2013)

16 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013 Convenzione
Sottoscritta da soggetto promotore e soggetto ospitante costituisce anche una autodichiarazione per quanto riguarda l’ottemperanza degli obblighi posti dalla legge regionale deve essere sottoscritta una nuova convenzione per ogni tirocinio (o gruppo di tirocini) promosso

17 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256/2013 Progetto individuale
Format unico per tutte le tipologie di tirocinio sottoscritto dai 3 soggetti ha come obiettivo formativo il raggiungimento di una UC di una qualifica del SRQ

18 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013
Attuazione delle deroghe previste dalla legge regionale n. 7/2013 per la tipologia c): - deroghe ai limiti numerici - ripetibilità - corresponsione e ammontare dell’indennità

19 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Limiti numerici
I tirocini di tipologia C) sono esclusi dal computo dei tirocini che un soggetto promotore può ospitare

20 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Ripetibilità
Beneficiari > 79% invalidità; invalidità psichica: 1 ripetizione automatica N. ripetizioni a richiesta di soggetto promotore e beneficiario Altri tipologia c: 1 ripetizione a richiesta di soggetto promotore e beneficiario

21 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Indennità
Tirocini progettati per < 10 ore settimanali = L’indennità può non essere corrisposta Tirocini progettati per ore settimanali = almeno 200 € mensili L’indennità può essere erogata da un soggetto diverso dall’ospitante

22 Deliberazione di Giunta Regionale n
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/1 Collocato presso i Servizi per l’Impiego Costituito da: 1 esperto di lavoro 1 esperto di salute 1 esperto di politiche sociali

23 Deliberazione di Giunta Regionale n
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/2 Competente su: Ripetibilità Deroga all’obbligo di erogazione della indennità da parte del soggetto ospitante

24 Deliberazione di Giunta Regionale n
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1472/2013 Organismo Tecnico di valutazione/2 2 Province (PR, RA) hanno attivato gli OTV a livello distrettuale 7 Province a livello provinciale Tutti gli OTV si sono insediati, in alcuni casi sono già stati espressi pareri sulle tematiche di competenza

25 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471/2013
Estende il regime transitorio (art. 10 della legge regionale n. 7/2013), oltre che ai tirocini già avviati, anche a progetti o operazioni di finanziamento di tirocini già approvati al momento dell’entrata in vigore della legge Chiarisce che l’indennità di tirocinio di cui all’art. 26 quater è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione all’esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale

26 Da attuare Modalità di attuazione del SRFC
Formazione aggiuntiva tip. B)

27 Fine Grazie per l’attenzione
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina


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