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Tempo determinato (art. 1 cc. 39 – 43)

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Presentazione sul tema: "Tempo determinato (art. 1 cc. 39 – 43)"— Transcript della presentazione:

1 Tempo determinato (art. 1 cc. 39 – 43)
Riepilogo delle novità: All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: "01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato". I contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti per periodi complessivi superiori a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, sono considerati a tempo indeterminato.. Diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori che hanno prestato attività, anche con più contratti a termine, per più di sei mesi. Reintrodotto il diritto di precedenza per la riassunzione a termine in caso di attività stagionali. La contrattazione collettiva può mettere limitazioni quantitative ai contratti a tempo determinato per intensificazione dell'attività produttiva. Sarà possibile determinare limitazioni quantitative anche per i contratti di durata fino a sette mesi .

2 Tempo determinato durata contratto
I contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti per periodi complessivi superiori a 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, sono considerati a tempo indeterminato. Si può superare questa previsione soltanto se il contratto di lavoro, oppure la proroga, è stipulato/a presso la Direzione provinciale del lavoro con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Tale procedura può essere utilizzata soltanto una volta. La durata di questo contratto/proroga sarà definita da avvisi comuni tra le parti sociali (non è però specificato che atteggiamento tenere in assenza dei citati accordi). Salvo diverse precisazioni, per il calcolo dei 36 mesi si deve prendere in considerazione nell’intera vita lavorativa del dipendente. Sarà quindi necessaria una verifica attenta nella posizione dei singoli lavoratori. E’ invece prevista esplicitamente l’esclusione delle assunzione per attività stagionali. A questo proposito il legislatore è andato a riesumare l’elenco contenuto nel Dpr 1525/1963 che peraltro potrà essere integrato attraverso accordi tra le parti sociali. Attenzione: la proroga è possibile soltanto per contratti di durata iniziale inferiore a 3 anni (articolo 4 Dlgs 368/2001).

3 Tempo determinato durata contratto / 2
I contratti di durata superiore a 36 mesi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge ( ), continuano legittimamente ad esplicare i loro effetti fino alla scadenza. Si scongiura in questo modo il pericolo che i contratti in essere diventino automaticamente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi, i periodi di lavoro effettuati fino al momento dell’entrata in vigore della legge ( ) saranno computati dopo 15 mesi. 1. Lavoratore assunto l' per 24 mesi. - Fino alla scadenza nessun obbligo per il datore di lavoro - Alla scadenza proroga di 12 mesi: nessun obbligo per il datore di lavoro - Alla scadenza proroga di 24 mesi: deve essere attivata la procedura presso la Dpl 2. Lavoratore assunto l' per 37 mesi. - I caso di nuovo contratto: deve essere attivata la procedura presso la Dpl 3. Lavoratore assunto l' per 7 mesi (con precedenti rapporti a tempo determinato per complessivi 30 mesi). - Alla scadenza proroga di 1 mese: nessun obbligo per il datore di lavoro - Da nuovo contratto di 16 mesi: deve essere attivata la procedura presso la Dpl

4 Tempo determinato diritti di precedenza
Diritto di precedenza nell’assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori che hanno prestato attività, anche con più contratti a termine, per più di sei mesi. Il periodo di sei mesi deve essere calcolato con riferimento all’intera vita lavorativa del dipendente. La manifestazione di volontà deve avvenire entro 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro e riguarda le assunzioni relative alla stessa mansione effettuate nei 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Diritto di precedenza per la riassunzione a termine in caso di attività stagionali. Questo diritto, in precedenza contenuto nell’articolo 8bis della legge 79/1983, era stato abolito dal decreto 368/2001 che aveva previsto un analogo istituto di derivazione contrattuale. La manifestazione di volontà deve avvenire entro 3 mesi dalla fine del rapporto di lavoro e ha durata annuale (dalla fine del rapporto di lavoro). Per il settore agricolo il Dlgs 368 non si applica. Dovrebbero quindi essere in vigore le norme contrattuali (Ccnl cooperative agricole, Ccnl cooperative agroalimentari)

5 Tempo determinato limitazioni quantitative
Il Dlgs 368 aveva previsto la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre limiti quantitativi all'utilizzazione del tempo determinato stabilendo che in alcuni casi non potevano essere individuati limiti. Con le modifiche apportate la contrattazione collettiva può ora mettere limitazioni quantitative ai contratti a tempo determinato per intensificazione dell'attività produttiva ai contratti di durata fino a 7 mesi (compresa l'eventuale proroga) Rimane l'esclusione dalle limitazione per i contratti a tempo determinato stipulati: nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi che saranno definiti dai Ccnl) per ragioni di carattere sostitutivo per ragioni di stagionalità per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage con lavoratori di età superiore ai 55 anni quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.

6 Lavoro a tempo parziale (art. 1 c. 44)
Modifiche al Dlgs 61/2000 La possibilità di stabilire clausole flessibili è demandata non più alle parti stipulanti il contratto individuale ma al contratto collettivo. Il periodo di preavviso per utilizzare le clausole flessibili passa da 2 a 5 giorni. Non è più possibile concordare direttamente tra le parti le clausole flessibili ed elastiche. Il diritto alla trasformazione del contratto a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche è esteso anche ai lavoratori pubblici. E' istituito un diritto di precedenza nella trasformazione del contratto a tempo parziale in caso di coniuge, figli, genitori, persone conviventi con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi della legge 104/1992. La stessa priorità è riconosciuta a favore del lavoratore con figlio convivente di età fino a 13 anni o con figlio di qualsiasi età se certificato ai sensi della legge 104/92. In caso di assunzioni a tempo pieno viene previsto un diritto di precedenza per i lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale (ovviamente in caso di mansioni equivalenti). Il comma 52 della Legge 247 ha previsto che i datori di lavoro del settore edile debbano comunicare all'Inps l'orario dei lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.

7 Lavoro a tempo parziale / 1
Come per le modifiche favorevoli ai datori di lavoro introdotte dal Dlgs 276/2003 si è dovuto tenere conto delle previsioni contrattuali, così bisogna fare oggi: La maggior parte dei Ccnl ha già disciplinato le clausole elastiche e flessibili; Anche il periodo di preavviso per l'utilizzo delle clausole flessibili è spesso già definito dai contratti e quindi il limite di 5 giorni potrebbe già essere inferiore (ad esempio pulizie e multiservizi – 48 ore; consumo – 48 ore). Se i contratti non hanno riportato un minimo, il termine è quello legale di 5 giorni

8 Lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000 art. 3 comma 7 art. 8 comma 2ter)
Articolo 3 comma 7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono I predetti contratti collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Articolo 8 comma 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono. (L 247/2007)

9 Lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000 art. 3 comma 8)
Articolo 3 comma 8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. 8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.

10 Lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000 art. 12bis comma 1)
Articolo 12bis comma 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

11 Lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000 art. 12bis commi 2 e 3)
Articolo 12bis comma 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. (L247/2007) Articolo 12bis comma 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale" (L247/2007)

12 Lavoro a tempo parziale (Dlgs 61/2000 art. 12ter)
Articolo 12ter comma 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. L'articolo è di di nuova istituzione è prevede un diritto di precedenza per i lavoratori che hanno trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ovviamente in caso di mansioni equivalenti. Si reintroduce un diritto che prima delle modifiche apportate dal Dlgs 276/2003 era molto più articolato e prevedeva l'obbligo di informazione da parte dei datori di lavoro.

13 Le novità in agricoltura (art. 1 cc. 58 – 64)
Comma 58 Sgravio per le maggiori giornate denunciare dai datori di lavoro agricoli Comma 60 Riduzione Inail settore agricolo Comma 61 Inail Legge 240 Commi Estensione al settore agricolo della possibilità di adesione ai fondi interprofessionali Per tutte queste misure mancano le disposizioni attuative.

14 Sgravio per le maggiori giornate denunciare dai datori di lavoro agricoli
E' previsto in via sperimentale per il solo 2008 un credito d'imposta per ogni giornata denunciata in più rispetto all'anno precedente. In carenza di specifiche restrizioni, la norma dovrebbe riferirsi a tutte le giornate sia per Oti che per Otd. L'importo è differenziato per area geografica in base al regolamento CE 1083/2006. euro 1,00 per giornata dichiarata nelle zone di cui all'obiettivo “convergenza” (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata) euro 0,30 per giornata dichiarata nelle zone di cui all'obiettivo “competitività regionale e occupazione” (tutte le regioni che non sono interessate dall’obiettivo "convergenza") Possibile estensione all'intero territorio nazionale, ma sembra che ci sia già anche se per un importo inferiore.

15 Norma premiale Inail Dall' , come negli altri settori, anche le imprese agricole con almeno due anni di attività potranno usufruire della norma premiale che prevede l riduzione fino al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione infortuni. Le condizioni per l'accesso sono: essere in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza; aver adottato piani poliennali di prevenzione, di eliminazione delle fonti di rischio non aver avuto infortuni nel biennio precedente Sussistendo le citate condizioni, i datori di lavoro agricolo possono accedere alla riduzione entro il limite, a livello nazionale, di venti milioni di euro annui.

16 Cooperative ex lege 240: estensione a Otd delle norme Inail per il settore industria
Dall' anche gli Otd delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 sono assicurati contro gli infortuni con il sistema del settore “industriale”. La nuova disposizione non dovrebbe influire sulle operazione relative al Le cooperative interessate fino al 4° trimestre dovranno versare i premi Inail attraverso il sistema unificando compilando il modello Dmag. Per il 2008: Cooperative che hanno già una posizione assicurativa presso l’INAIL per gli Oti: comunicazione di modifica del presunto? Cooperative che non hanno posizione assicurativa all’Inail. Apertura di posizione, vidimazione libri obbligatori . Il nuovo sistema comporta un anticipo nel pagamento dei premi (con l'autoliquidazione acconto a febbraio) una forte riduzione dell'aliquota (da 13,2435% a, mediamente 5% (ad esempio lavorazione latte 3,00%, vino 8,80%, magazzini ortofrutticoli 5,9%). L'inquadramento extra agricolo comporta anche la possibilità che il tasso oscilli, in positivo o in negativo, in relazione all'andamento infortunistico.

17 Estensione al settore agricolo della possibilità di adesione ai fondi interprofessionali
Anche per gli operai del settore agricolo sarà possibile versare il contributo dello 0,30% a un fondo interprofessionale. Fino ad oggi il settore agricolo non aveva questa possibilità in quanto il contributo DS non comprendeva lo 0,30%. La norma in esame ha previsto lo scorporo di tale aliquota da quella complessiva del 2,75% (per le cooperative ora pari all'1,38% per effetto della fiscalizzazione). Come per gli altri settori le aziende continueranno a versare l'intera contribuzione all'Inps attraverso il sistema Cau. Si pone però il problema delle imprese ubicate in zona svantaggiata dove operano sgravi del 68-75%, per le quali l’aliquota residua è quindi pari allo 0,88% e allo 0,6875%. Sono possibili due strade: Anche lo 0,30% sarà fiscalizzato (i versamenti al fondo saranno molto modesti) Lo 0,30% sarà versato per intero (si verificherà un aumento dei contributi e una differenziazione tra chi aderisce e chi no)

18 CONGEDI DI MATERNITA’ E PARENTALE NELLE ADOZIONI E AFFIDAMENTI (Finanziaria art. 2 c. 452-456)
L’articolo 2, nei commi dal 452 al 456 modifica il TU della maternità e della paternità (Dlgs. 151/2001): articoli 26, 31 e 36 sostituiti articoli 27 e 37 abrogati Si è proceduto a una sostanziale equiparazione delle tutele in caso di adozione e affidamento a quelle previste per la lavoratrice madre.

19 CONGEDI DI MATERNITA’ E PARENTALE NELLE ADOZIONI E AFFIDAMENTI congedo di maternità
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (in precedenza i mesi erano solo i 3 post parto). Il congedo spetta per adozioni e affidamenti di minori (in precedenza per quelli nazionali il limite di età era di 6 anni) In caso di Adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; Adozione internazionale, il congedo può essere fruito, in tutto o in parte, anche durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo può essere fruita entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. Spetta all’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione la certificazione della durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice; il congedo di maternità (astensione obbligatoria), nel caso di affidamento di minore, può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. Come in in precedenza, sia in caso di adozione che di affidamento, il congedo non chiesto dalla lavoratrice madre spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore padre.

20 CONGEDI DI MATERNITA’ E PARENTALE NELLE ADOZIONI E AFFIDAMENTI congedo parentale
Il congedo parentale (astensione facoltativa) spetta anche nel caso di adozione - nazionale e internazionale - e di affidamento; può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore (in precedenza era di 6 anni), entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia in precedenza 3 anni), e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. In analogia con le disposizioni ordinarie, l'indennità economica prevista ordinariamente (30% a carico INPS) è dovuta esclusivamente (per il periodo massimo complessivo previsto) nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

21 Decontribuzione (art. 1 cc. 67 – 70)
Viene disposta l’abrogazione dell’attuale meccanismo di decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello (art. 2, D.L. 67/1997, L. 135/1997), per introdurne (in via sperimentale per triennio ) uno nuovo. Le nuove regole, previa domanda da parte delle imprese, saranno: sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale): contenuti Le retribuzioni oggetto di decontribuzione saranno quelle variabili (retribuzioni di cui risultino incerti sia l’ammontare sia la corresponsione) La decontribuzione massima sarà pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La riduzione contributiva per il datore di lavoro sarà di 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari alla contribuzione a suo carico. Non è più previsto il contributo di solidarietà del 10%. Se confermata l’interpretazione dei 25 punti percentuali l’effetto è quello di un maggiore risparmio contributivo applicabile su un imponibile ancora più ampio. Se inece la risuzione sarà del 25% dei contributi si avrà un aumento dei costi. Le disposizioni attuative saranno contenute in un apposito decreto ministeriale. Il provvedimento prevede altresì una detassazione, per l’anno 2008, dei premi di risultato, vale a dire che il Ministero dell’Economia dovrà definire un regolamento che preveda l’esclusione dalla base imponibile fiscale delle somme interessate a decontribuzione, entro il limite di copertura finanziaria preordinata allo scopo: 150 mln di Euro per il 2008. La legge in commento non prevede invece nulla come gestione del periodo transitorio relativo a quegli accordi di secondo livello regolarmente depositati alla DPL e che genereranno premi variabili da corrispondere nel corso del 2008 riferiti ai parametri 2007.

22 Lavoro straordinario (art. 1 c. 71)
Contributo sul lavoro straordinario: il provvedimento stabilisce, con decorrenza , la soppressione del contributo aggiuntivo dovuto sul lavoro straordinario. Le maggiori aliquote, disciplinate dall’art. 2 comma 19 L. 549/1995 prevedevano: - 5% per le imprese con più di 15 dipendenti - 10% per le imprese industriali per le ore eccedenti le 44 ore settimanali - 15% per le imprese industriali per le ore eccedenti le 48 ore settimanali

23 Iscritti alla gestione separata INPS (art. 1, c. 79)
Viene stabilito un nuovo e progressivo adeguamento contributivo per i soggetti (collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, amministratori, lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata INPS, in particolare: Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24% dal 2008; 25% dal 2009; 26% dal A dette aliquote si dovrà aggiungere lo 0,72% dovuto per le assistenze: maternità, malattia e ANF; Soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 17% dal 2008. Resta ferma la ripartizione del contributo tra le parti, vale a dire 2/3 committente e 1/3 lavoratore (per gli associati in partecipazione: 55% associante e 45% associato). Il committente avrà quindi un significativo aumento del costo del lavoro per i contratti di collaborazione in corso e per quelli che andrà a sottoscrivere. Il comma 83 prevede altresì che con apposito decreto interministeriale possano essere rideterminate, per gli iscritti alla gestione separata, le aliquote contributive a copertura dell’indennità di maternità

24 Ammortizzatori sociali (finanziaria – art. 1 c. 521-525)
Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, può disporre per l’anno 2008 proroghe dei programmi di CIGS e di mobilità anche in deroga alla vigente normativa (il trattamento è però ridotto del 10% o del 30% o del 40%, rispettivamente se trattasi di prima, seconda o successiva proroga): art. 1 commi Il provvedimento – art.1 commi – stabilisce anche le seguenti proroghe a tutto il : della CIGS e mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (e fino a 200), per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione del personale da imprese escluse dalla relativa normativa Tutte queste misure sono oggetto di disponibilità di fondi limitati, i cui importi vengono indicati in finanziaria.

25 Incentivi all’occupazione (finanziaria art. 2 cc. 539 e ss.)
Incentivi all’occupazione: ai datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del Sud e nelle regioni Abruzzo e Molise potrà essere concesso fino al 2010 un credito d’imposta di € 333 mensili per ciascun lavoratore assunto (elevati a € 416 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato). L’incremento occupazionale va verificato con i lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta 1/1 – 31/12/2007. Nel caso di datori di lavoro che assumono per la prima volta a decorrere dal gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nella categoria dei lavoratori agevolati sono ricompresi anche i soci lavoratori di cooperative, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ulteriori condizioni: lavoratori mai occupati in precedenza o che abbiano perso o stiano perdendo il posto di lavoro, lavoratori disabili ex L. 104, donne in condizione di svantaggio ex UE; rispetto prescrizioni CCNL e norme in materia di salute e sicurezza Nessuna riduzione di base occupazionale nel periodo per motivi diversi dal pensionamento. Vengono stabilite altresì condizioni di decadenza dal beneficio. Il credito d’imposta andrà utilizzato esclusivamente in compensazione ex D. Lgs 241/1997.

26 IRAP (finanziaria art. 1, cc. 43 e ss. – 171 – 226 – 238)
A decorrere dal 1 Gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive verrà regolamentata con apposite leggi regionali (assumerà la natura di tributo proprio della regione), senza però che queste possano intervenire sulla determinazione della base imponibile. Vengono riviste anche alcune disposizioni che regolano la base imponibile (nessuna modifica per quanto riguarda l’incidenza sulla base imponibile del costo del lavoro e per quanto riguarda lavoratori autonomi ed enti non commerciali). La dichiarazione IRAP a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sarà resa direttamente dalla regione competente Per i datori di lavoro agricoli l’aliquota IRAP viene fissata all’1,9% per il 2007 e al 3,75% per il 2008, art. 1 comma 171 Le aliquote IRAP vigenti al 1 Gennaio 2008, qualora variate a norma dell’art. 16, c. 3, del D.Lgs. 446/1997 (variazione in aumento fino a un massimo dell’1%) sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 Detta riparametrazione è legata alla riduzione dell’aliquota base dal 4,25% al 3,90%: l’invarianza di gettito per l’erario è comunque garantita mediante una riduzione delle deduzioni dall’imponibile, cosiddetto cuneo fiscale.

27 Interventi in ambito fiscale
La legge finanziaria 2008 interviene di nuovo sulle disposizioni che regolano l’imposta sui redditi ed in particolare per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione. Gli interventi modificativi contenuti nel predetto provvedimento sono i seguenti: Restituzione del maggior gettito fiscale (art. 1, c. 4) Nuove detrazioni d’imposta (art. 1, cc e 221) Determinazione del reddito e reddito complessivo (art. 1, cc. 13 e 29) Soggetti passivi d’imposta (art. 1, c. 83) Oneri deducibili (art. 1, c. 83 e 88) Dichiarazione del sostituto d’imposta ai fini fiscali e contributivi (art 1, cc e 217) Ritenute fiscali sui TFR (art. 2 c. 514) Conferimento TFR maturato al ai fondi pensione (Art. 2, c. 515):

28 Restituzione maggior gettito fiscale (finanziaria art. 1, c. 4)
Il provvedimento, con un dispositivo che pare vincolare le scelte future del legislatore, stabilisce che le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero realizzarsi nel 2008 rispetto alle previsioni verranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, salvo non si renda necessario destinare detto maggior gettito a interventi urgenti e imprevisti (esempio calamità naturali). La riduzione della pressione fiscale verrà attivata, con apposito provvedimento, mediante l’incremento delle detrazioni d’imposta, previste dall’art. 13 del TUIR, vale a dire per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione. Per le fasce di reddito più basse l’incremento non potrà essere inferiore al 20%.

29 Nuove detrazioni d’imposta (finanziaria art. 1 cc
Nuove detrazioni d’imposta (finanziaria art. 1 cc , 221 circ agenzia entrate 1/2008) La legge in commento interviene anche sulla determinazione delle detrazioni d’imposta così come regolamentate dagli articoli 12 e 13 del TUIR, in particolare: Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR): viene stabilito, già dal periodo d’imposta in corso al (vale a dire che i sostituti d’imposta ne dovranno tenere conto nelle operazioni di conguaglio di fine 2007, che si ricorda possono essere effettuate entro il ), che in presenza di almeno 4 figli a carico ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura di € (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria) Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo nella misura del 100%.

30 Nuove detrazioni d’imposta /2
Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l’ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51. La detrazione spetta per intero a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento che dà diritto alla maggiorazione (per esempio nascita del 4’ figlio). La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni. Ciò significa –pur in presenza di minoritarie interpretazioni differenti- che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche le maggiorazione di € viene meno. Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata. L’utilizzo del predetto credito verrà regolamentato con apposito decreto del Ministero dell’economia. Il reddito complessivo, utile per il calcolo dell’esatto ammontare delle detrazioni deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). Anche tale disposizione risulta applicabile a partire dal 2007.

31 Altre detrazioni Viene modificata la detrazione spettante ai redditi derivanti da assegni periodici corrisposti al coniuge (art. 10, c. 1, lettera c) del TUIR), considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettera i), del TUIR). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche detti redditi deve essere riconosciuta una detrazione d’imposta, non cumulabile con le altre detrazioni legate ai redditi di lavoro subordinato e autonomo, in misura pari a quelle spettanti ai redditi da pensione (pensionati con meno di 75 anni), da non rapportare ad alcun periodo dell’anno. I valori sono differenti in relazione a tre fasce di reddito: < € 7.500, compreso fra e , compreso fra e Il reddito complessivo, utile per il calcolo dell’esatto ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, per lavoro autonomo, per i redditi di pensione e alcuni redditi diversi (art. 13 del TUIR) deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). Anche tale disposizione risulta applicabile a partire dal 2007. Le predette disposizioni si applicano già a partire dal 2007.

32 Modalità di richiesta delle detrazioni
Il comma 221 modifica l’art. 23 del DPR 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta (dal 2008) delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, in particolare: le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare le eventuali variazioni; la dichiarazione deve essere resa annualmente; la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali viene richiesta la detrazione. Si ricorda che la bozza del modello 770/2008 semplificato richiede già di fornire dette informazioni per le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (in ogni caso per il coniuge anche se non a carico) concesse sui redditi 2007 nonché per il bonus incapienti riferito ai familiari a carico 2006, di cui al D.L. 159/2007 (L. 222/2007) e al DM

33 Dichiarazione sostituto d’imposta ai fini fiscali e contributivi (finanziaria art 1, cc e 217) A decorrere dalle retribuzione del gennaio 2009, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD, comunicheranno, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per i calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (attuale flusso EMENS trasmesso all’INPS). Secondo il legislatore si tratterà di una semplificazione amministrativa. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si tratterà quindi di trasmettere mensilmente una sorta di modello 770 mensile (un EMens fiscale/contributivo). Le modalità attuative, comprese le modalità di condivisione dei dati tra INPS, INPDAP e Agenzia delle entrate, verranno definite con apposito decreto interministeriale (Economia - Lavoro). Il medesimo decreto dovrà provvedere anche alla semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti del sostituto d’imposta, nel rispetto dei seguenti criteri: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; previsione di un unico canale telematico; possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione anche ad altri enti previdenziali. Modello 770 ordinario (art. 1, c. 217): viene disposto il differimento della trasmissione telematica al 31 luglio (anziché il 31 marzo). Nessuna modifica al termine per la trasmissione del modello 770 semplificato, che rimane quindi al 31 marzo, salva la proroga disposta per il 2008 al 30 aprile.

34 Dichiarazione sostituto d’imposta ai fini fiscali e contributivi /2
A decorrere dalle retribuzione del gennaio 2009, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD, comunicheranno, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per i calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (attuale flusso EMENS trasmesso all’INPS). Secondo il legislatore si tratterà di una semplificazione amministrativa. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si tratterà quindi di trasmettere mensilmente una sorta di modello 770 mensile (un EMens fiscale/contributivo). Le modalità attuative, comprese le modalità di condivisione dei dati tra INPS, INPDAP e Agenzia delle entrate, verranno definite con apposito decreto interministeriale (Economia - Lavoro). Il medesimo decreto dovrà provvedere anche alla semplificazione e all’armonizzazione degli adempimenti del sostituto d’imposta, nel rispetto dei seguenti criteri: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; previsione di un unico canale telematico; possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione anche ad altri enti previdenziali. Modello 770 ordinario (art. 1, c. 217): viene disposto il differimento della trasmissione telematica al 31 luglio (anziché il 31 marzo). Nessuna modifica al termine per la trasmissione del modello 770 semplificato, che rimane quindi al 31 marzo, salva la proroga disposta per il 2008 al 30 aprile.

35 Comunicazioni obbligatorie telematiche
Nuovi modelli obbligatori In primo luogo dall’11 gennaio 2008 non possono essere più utilizzati i precedenti modelli di comunicazione e precisamente il modello C/ASS e il modulo denominato “Modello Unificato – Temp”: entrambi i modelli menzionati, infatti, per espressa previsione dell’art. 7 del DI 30 ottobre 2007, “a decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati”. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, in effetti, vengono adottati i moduli “Unificato-Lav”, “Unificato-Somm” e “Unificato-VARDatori” che, per quanto espressamente previsto dalla norma (comma 3) “sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni”. Il 10 gennaio 2008, pertanto, rappresenta l’ultimo giorno di validità dei preesistenti modelli, così come adattati dai singoli servizi provinciali e regionali per l’impiego. Dall’11 gennaio, invece, potranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi moduli unificati.

36 Comunicazioni obbligatorie telematiche /2
Urgenza e forza maggiore In secondo luogo diviene chiaramente operativo (per quanto operante normativamente già dal 1° gennaio 2007) il sistema delle comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro “in deroga”, vale a dire per causa di forza maggiore (secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota 4 gennaio 2007, n. 440) ovvero per ragioni d’urgenza. Nel primo caso il modello “Unificato-Lav” contiene due appositi campi denominati, rispettivamente, “assunzione per cause di forza maggiore” e “descrizione causa forza maggiore” i quali, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota 21 dicembre 2007, n. 8371, vanno obbligatoriamente utilizzati per specificare se l’assunzione che si procede a comunicare rientra fra quelle inviate oltre il termine per causa di forza maggiore e indicare la circostanza che ha determinato la tardiva comunicazione. Nel secondo caso opera il nuovo modello “Unificato Urg” che consente, appunto, di identificare in forma sintetica il datore di lavoro e il lavoratore, di specificare la data di inizio del rapporto di lavoro e di indicare il motivo dell’urgenza, per il quale è previsto un apposito campo dove è possibile inserire una descrizione dei motivi che hanno impedito la comunicazione integrale ordinaria.

37 Comunicazioni obbligatorie telematiche /3
Trasformazioni e variazioni del rapporto In terzo luogo dall’11 gennaio 2008 (e non dal 1° marzo 2008) divengono obbligatorie le comunicazioni inerenti le trasformazioni e le variazioni dei rapporti di lavoro. Si tratta dell’obbligo di comunicare entro 5 giorni dall’evento: a) proroga del termine nel contratto a tempo determinato b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno d) trasformazione da apprendistato a contratto a tempo indeterminato e) trasformazione da formazione e lavoro (o inserimento) a tempo indeterminato f) trasformazione da tirocinio e simili a rapporto di lavoro subordinato g) trasferimento del lavoratore h) distacco del lavoratore i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro j) trasferimento d’azienda o di ramo di essa. Le comunicazioni indicate alle lettere da a) a h) devono essere effettuate utilizzando il modulo “Unificato Lav”, le comunicazioni indicate alle lett. i) e j) devono invece essere effettuate con il modulo “Unificato VARdatori”, nel quale compaiono appositamente i due quadri distinti relativi, rispettivamente, alla mera modifica della ragione sociale del datore di lavoro e al trasferimento d’azienda, per cessione o per fusione, incorporazione o usufrutto, e alla cessione o all’affitto di ramo di azienda.

38 Comunicazioni obbligatorie telematiche /4
Pluriefficacia della comunicazione Altro aspetto di fondamentale importanza attiene all’efficacia delle nuove comunicazioni obbligatorie, infatti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella citata nota del 21 dicembre 2007, “con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale, così come espressamente indicato all’art. 5, entra in vigore la c.d. pluriefficacia della comunicazione”. La norma stabilisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro, inviate con le modalità del Decreto Interministeriale, sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle DRL e DPL, dell'INPS, dell'INAIL, di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura-UTG. Dall’11 gennaio 2008 i datori di lavoro obbligati o i soggetti abilitati ad effettuare le comunicazioni per conto di questi che procederanno a inviare le comunicazioni per il tramite dei servizi informatici non saranno più soggetti all’obbligo di effettuare ai rispettivi organismi competenti le seguenti comunicazioni, : comunicazione INAIL, ai sensi dell'art. 14 comma 2, D.Lgs. 38/2000; comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell’art. 1, comma 9, D.L. n. 2/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006; comunicazione alla Prefettura dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del DPR n. 286/1998, comunicazione all'ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. Fino al 1° marzo 2008, peraltro, per effetto dell’art. 8, comma 2, del DM 30 ottobre 2007, non potranno godere della “pluriefficacia” le comunicazioni effettuate con i nuovi modelli obbligatori ma inviate con strumenti diversi dai servizi informatici (ad es. consegnati a mano).

39 Comunicazioni obbligatorie telematiche /5
Accentramento delle comunicazioni Sempre dall’11 gennaio 2008, i datori di lavoro e i soggetti abilitati che procederanno ad effettuare le comunicazioni fin da subito attraverso i servizi informatici disponibili, potranno accentrare la quasi totalità degli obblighi di comunicazione, previa apposita comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione, contenente la specificazione del servizio informatico regionale prescelto per l’accentramento. I datori di lavoro che hanno sedi di lavoro in più Regioni possono accentrare l’invio delle comunicazioni al solo servizio informatico presso il cui ambito territoriale è ubicata una delle sedi, sia se procedono ad effettuare le comunicazioni direttamente, sia che operino per il tramite di un intermediario abilitato. Inoltre, i soggetti abilitati, e in specie i consulenti del lavoro e gli altri liberi professionisti iscritti agli albi, di cui alla legge n. 12/1979, possono effettuare le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale che comprende la Provincia di iscrizione all’Albo. Infine, anche le agenzie di somministrazione possono procedere ad accentrare l’invio delle comunicazioni attraverso un solo servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una qualsiasi delle sedi operative. L’accentramento non viene consentito per quelle comunicazioni che riguardano particolari rapporti di lavoro per i quali si rende necessaria l’acquisizione, nel singolo ambito regionale di riferimento, di ulteriori specifiche informazioni, come nel caso del contratto di apprendistato che, pertanto, dovrà essere comunque fatto oggetto di apposita comunicazione al servizio informatico territorialmente competente, a prescindere dal già avviato accentramento.


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