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FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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Presentazione sul tema: "FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA"— Transcript della presentazione:

1 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
“ Le agevolazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche” Milano, 8 aprile 2013 Relatore: Marco Perciballi

2 Associazioni sportive
INTRODUZIONE Associazioni sportive non riconosciute riconosciute Società sportive di capitali ORGANISMI SPORTIVI Dilettantistiche Professionistiche

3 INTRODUZIONE Sono sportivi professionisti quei soggetti (atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnico-sportivi, ecc.) che praticano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità a favore di società sportive affiliate a Federazioni le quali, in base alle direttive del CONI, hanno riconosciuto il professionismo sportivo all’interno del proprio statuto federale. Attività sportiva PROFESSIONISTICA Sono sportivi dilettanti tutti quei soggetti (atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnico-sportivi, ecc.) che praticano l’attività sportiva (a titolo gratuito o oneroso) a favore di società sportive affiliate a Federazioni le quali non hanno riconosciuto e regolamentato il professionismo all’interno del proprio statuto federale. Attività sportiva DILETTANTISTICA Ad oggi le Federazioni Sportive che hanno riconosciuto il professionismo sono solo 6 (Pallacanestro, Calcio, Golf, Ciclismo, Motociclismo, Pugilato), per cui la forma più diffusa con cui viene praticato lo sport in Italia è rappresentata dal DILETTANTISMO.

4 INTRODUZIONE RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
Come tutte le Spa e Srl, le società sportive di capitali hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una netta separazione fra il patrimonio della società e quello dei soci, i quali non rispondono per le obbligazioni sociali. Di conseguenza, i creditori della società possono agire solo sul patrimonio della società e non sul patrimonio dei singoli soci; nello stesso tempo, i creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio della società. Le associazioni riconosciute hanno una autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una netta separazione fra il patrimonio dell’associazione e degli associati. Di conseguenza, i creditori della associazione possono agire solo sul patrimonio dell’associazione e non sul patrimonio dei singoli associati; nello stesso tempo, i creditori personali degli associati non possono soddisfarsi sul patrimonio dell’associazione. Le associazioni non riconosciute hanno una autonomia patrimoniale imperfetta, ossia non vi è separazione fra il patrimonio dell’associazione e degli associati. Di conseguenza, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sia sul fondo comune dell’associazione sia sul patrimonio delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa, le quali rispondono personalmente e solidalmente.

5 INTRODUZIONE Per poter usufruire della fiscalità agevolata le Associazioni/Società devono, prima di ogni cosa, ottemperare a quanto stabilito dal Codice Civile , dalle normative fiscali e dai regolamenti emanati dal CONI , dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva

6 ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO – REQUISITO SOGGETTIVO
1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;

7 ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO – REQUISITO SOGGETTIVO ED ATTI SUCCESSIVI
INOLTRE Indicazione nella denominazione di a) “ Associazione Sportiva Dilettantistica” b) Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dello Statuto e di eventuali successive modifiche c) Iscrizione nel registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal CONI; d) Stampa del Certificato di iscrizione, sia quello iniziale che quello degli anni successivi, dopo aver rinnovato l’affiliazione a FSN e EPS; e) Predisposizione del bilancio annuale e sua approvazione entro 4 mesi dalla fine dell’esercizio

8 Come si fonda un'Associazione Sportiva Dilettantistica - guida rapida sulle procedure -
Un gruppo di persone, detti soci fondatori, possono costituire un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, registrando lo Statuto e l'Atto Costitutivo direttamente all’Agenzia delle Entrate -Ufficio Atti Privati, senza ricorrere all'atto pubblico o all'autentica notarile. Il processo di costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica,priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli del Codice Civile, si articola in tre fasi: Prima Fase: 1°) Redazione e sottoscrizione dell'Atto costitutivo. 2°) Elezione delle cariche sociali attraverso assemblea dei Soci fondatori

9 Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo Agenzia Entrate
Seconda Fase: 1°) Con il Modello AA5/6: richiesta Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, non è prevista la modalità telematica, per cui il Presidente deve recarsi presso l’ufficio, ovvero incaricare un terzo soggetto, dotandolo di delega e copia del suo documento. Se la ASD svolge operazioni di natura commerciale, successivamente alla registrazione dello Statuto dovrà procedere all’apertura della Partita IVA all'Agenzia delle Entrate. In questo caso potrà essere effettuata la richiesta telematica, mediante un intermediario abilitato. Si precisa altresì, che le Associazioni che intendono optare per il regime forfettario di cui alla Legge 398/91, oltre all’apertura della partita Iva, dovranno comunicare, per raccomandata ar, tale scelta all’Agenzia delle Entrate e sede SIAE competenti territorialmente. 2°) Con il Modello F 23: pagamento dell'Imposta di Registro (€ 168,00 + € 5,16 diritti di segreteria) per la registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. 3°) Con il Modello 69: richiesta di registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto allegando due copie originali e bollate di questi due documenti, ed una copia del mod. F23

10 Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo Agenzia Entrate
Terza Fase: Prelevare dal sito web della FISE tutta la modulistica relativa alla Istanza di Affiliazione di Associazione dopodichè procedere secondo le indicazioni indicate dalla Federazione. Bollatura documenti: Sulle due copie originali, sia dello Statuto che dell’Atto costitutivo, devono essere apposte una marca da bollo di €14,64 ogni 4 pagine o frazione. Attenzione però, in quanto le righe consentite per ogni facciata sono 25, cioè a dire una marca da 14,64 euro ogni 100 righe Il Decreto Legge n. 7 del ha elevato l’imposta di registro sia per la registrazione che per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ad € 168,00 Soltanto dopo avere correttamente adempiuto ai punti di cui sopra ed essersi affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale la nuova Associazione/Società si potrà iscrivere al Registro Nazionale del Coni ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

11 Operazioni per registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo Agenzia Entrate
Terza Fase (segue): L’iscrizione al Registro, è obbligatoria, nonchè necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ma soprattutto per vedersi riconosciuto dal Coni lo “status” di associazione sportiva come prevede il Dlgs 242/1999 art. 5.2° lett. c). Entro 60 gg. dalla Costituzione deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il modello EAS (vedi modulistica allegata). Tale adempimento può essere effettuato anche mediante un intermediario abilitato. Contestualmente alla costituzione della Associazione, istituire i seguenti libri: libro degli assocaiti, libro dei verbali dell’assemblea degli associati e libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Non vi è obbligo di vidimazione e possono essere anche utilizzati fogli mobili.

12 Riferimenti Civilistici Per Le Associazioni Sportive Dilettantistiche
FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Riferimenti Civilistici Per Le Associazioni Sportive Dilettantistiche

13 Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
CODICE CIVILE LIBRO I DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO II Delle persone giuridiche CAPO II Delle Associazioni e delle Fondazioni Art. 18 Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

14 Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
LIBRO IV DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO III Dei Singoli Contratti CAPO IX Del mandato SEZIONE I Disposizioni generali Art Nozione Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

15 Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
Art Contenuto del mandato Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

16 Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
Art Diligenza del mandatario Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, ) con la diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Art Limiti del mandato Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

17 Obblighi amministrativi contabili degli amministratori
Art Comunicazione dell'eseguito mandato Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. Art Obbligo di rendiconto Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti). La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).

18 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Principali norme fiscali relative alle Associazioni Sportive Dilettantistiche

19 Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art
Articolo Enti di tipo associativo. (ex art. 111) In vigore dal 1 gennaio Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita‘ commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

20 Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art
Articolo Enti di tipo associativo. (ex art. 111) In vigore dal 1 gennaio Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita‘ istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

21 Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art
Articolo Enti di tipo associativo. (ex art. 111) In vigore dal 1 gennaio Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

22 Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art
Articolo Enti di tipo associativo. (ex art. 111) In vigore dal 1 gennaio Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita‘ associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

23 Articolo 148 - Enti di tipo associativo. (ex art
Articolo Enti di tipo associativo. (ex art. 111) In vigore dal 1 gennaio Inserito da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 In particolare il terzo comma sancisce: ………sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. L’agevolazione è oggettivamente non attuabile per per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali . Inoltre, l’agevolazione è condizionata ai vincoli soggettivi previsti nel comma 8, ossia all’inserimento nello Statuto dell’Associazione di quanto già in precedenza evidenziato, nonché all’iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

24 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Articolo 4 - Esercizio di imprese. In vigore dal 20 ottobre 2012 Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art del codice civile e dalle societa' di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

25 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Articolo 4 - Esercizio di imprese. In vigore dal 20 ottobre 2012 Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:

26 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Articolo 4 - Esercizio di imprese. In vigore dal 20 ottobre 2012  a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa' partecipate. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

27 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Articolo 4 - Esercizio di imprese. In vigore dal 20 ottobre 2012 a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. _______________________

28 Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. art. 20 Scritture contabili degli enti non commerciali. Scritture contabili degli enti non commerciali. modificato da: DLG del 04/12/1997 n. 460 art. 8 Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

29 Legge del 16 dicembre 1991 n Articolo 2 - Regime speciale IVA e imposte dirette. In vigore dal 10 dicembre 2000 1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n , opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n , in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e‘ determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.

30 Legge del 16 dicembre 1991 n Articolo 2 - Regime speciale IVA e imposte dirette. In vigore dal 10 dicembre 2000 SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO CHE: svolgono attività sportive dilettantistiche; sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione, hanno indicazione nella denominazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico; hanno adeguato il contenuto dello statuto e dell’atto costitutivo con l’inserzione della clausole e dei principi indicati nei commi 17 e 18 dell’art.90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni; hanno proventi relativi all’attività commerciale conseguiti nel periodo d’imposta precedente per un importo non superiore a euro; hanno esercitato opzione mediante la modalità di cui al D.P.R. n. 442/97, cioè attraverso il comportamento concretamente assunto dall’associazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate e SIAE. Ai fini dell’IRES la determinazione del redito imponibile avviene attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività del 3% sui proventi derivanti dalle attività commerciali , aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali Esclusi dall’IRES ma soggetti all’IVA i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali realizzati per un numero di eventi complessivamente non superiori a due l’anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali (il limite attualmente previsto è pari ad euro ,69=) ; Si detrae il 50% dell’IVA (anche sulle prestazioni pubblicitarie); Prestazioni di sponsorizzazione - Si detrae il 10% dell’IVA ; Cessioni o concessioni di diritti Radio TV - Si detrae 1/3 dell’IVA ;

31 Altre principali agevolazioni e limitazioni
IMPOSTA DI REGISTRO Sono assoggettati all’imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle Società ed Associazioni Sportive semprechè siano connesse allo svolgimento dell’attività sportiva. Sono esclusi costituzione o trasformazione con conferimento di beni immobili TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE Concede l’esenzione dal versamento dell’imposta. SPONSORIZZAZIONI Gli sponsor possono dedurre, fino a euro annui, dal loro reddito imponibile, come spese di pubblicità, le somme di denaro che vengono erogate alle Società ed Associazioni Sportive, come corrispettivo dell’attività svolta dalle Società ed Associazioni sportive per promuovere l’immagine od i prodotti dello sponsor. EROGAZIONI LIBERALI DA PERSONE FISICHE Le persone fisiche ( i privati cittadini non titolari d’impresa) possono dedurre, fino a 1500 euro annui massimo, le erogazioni in denaro, effettuate tramite banca od ufficio postale, a favore di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche. DENARO CONTANTE Le Associazioni e società sportive che effettuano transazioni contanti superiori ad € 516,00, perdono tutte le agevolazioni fiscali per loro previste.

32 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Le Associazioni e l’obbligo della Collegialità delle decisioni e degli atti relativi alla propria attività

33 LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON RICONOSCIUTE
Assemblea dei soci (organo deliberativo): composta da tutti gli associati dell’associazione (soci), approva i bilanci consuntivi e preventivi, nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera eventuali modifiche dello statuto o dell’oggetto, delibera lo scioglimento dell’associazione, ecc. STRUTTURA ORGANIZZATIVA TIPICA ASSEMBLEA DEI SOCI CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Consiglio direttivo (organo esecutivo): eletto dall’Assemblea ordinaria, è composto da un numero di consiglieri (soci) precisato nello Statuto, i quali provvedono al funzionamento tecnico, pratico e amministrativo dell’associazione, con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (es. ammissione ed esclusione soci, assunzioni di allenatori, direttori, approvazione bilanci, ecc). Il Consiglio Direttivo nominano il Presidente del Consiglio, al quale spetta la rappresentanza legale dell’associazione. Collegio dei revisori (organo di controllo): se presente, è composto da un Presidente, da membri effettivi e da membri supplenti, tutti nominati dall’assemblea dei soci. Rappresenta l’organo deputato al controllo della contabilità, dell’amministrazione e del bilancio. Dura in carica normalmente 3 anni ed è rieleggibile.

34 FAC – SIMILE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Data , ……………………. Agli Associati della Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………. Ai componenti il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………… Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti …………………………………………… Ecc………. In data ………………., alle ore ……., presso la sede sociale in ………… - via ………………………. è convocata l’assemblea ordinaria dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica …………… , per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/20….. e della relativa Relazione del Presidente sulla gestione; Varie ed eventuali. Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario per deliberare sui punti sopra descritti, l’assemblea ordinaria dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica ……………, è indetta in seconda convocazione per il giorno ……….., alle ore ……., presso la sede sociale in ………… - via ……………………….. Cordiali saluti Il Presidente NOTE: Il Collegio dei Revisori deve essere convocato unicamente se nominato; Se nello Statuto è previsto, devono essere convocati anche i soci onorari, i probiviri, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici; L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale; nel caso l’esercizio non coincida con l’anno solare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (esempio esercizio 01/07/2004 – 30/06/2005, entro il 31 ottobre 2005); Nello Statuto sono indicati i termini per la convocazione dell’assemblea, che normalmente sono otto giorni prima della data fissata per la riunione, e le modalità di comunicazione (affissione nella sede sociale, raccomandata, posta elettronica ecc…); Nello Statuto è indicato il quorum per deliberare nella assemblea ordinaria, in mancanza valgono i termini previsti dal Codice Civile.

35 BOZZA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVAZIONE BILANCIO
Il giorno …………….. alle ore ……. si è riunito, presso la sede sociale in …………- via ……………….. n…………., l’Assemblea ordinaria dei soci della Associazione Sportiva Dilettantistica ……………., per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. …………………….., Presidente del Consiglio Direttivo della associazione Sportiva dilettantistica ………………, il quale constata e fa constatare che è presente, in proprio o per delega: - che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto; l’intero Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) gli associati che rappresentano il ….% degli iscritti nel libro dei soci; i soci onorari …………………………………(dove previsti); i probiviri ………………………(dove previsti) i rappresentanti degli atleti …………………………………….(dove previsti) i rappresentanti dei tecnici ………………………………(dove previsti) che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti i soci e non che rappresentano, in proprio o per delega, il …..% (verificare il quorum nello Statuto) degli aventi diritto di voto e tutti i componenti il Consiglio Direttivo. Pertanto, mentre é chiamato a fungere da Segretario il Sig. ……………….., che accetta, si dichiara regolarmente costituita l’assemblea ed atta a deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno : 1) Approvazione del bilancio o rendiconto chiuso al 31/12/20….. , della relativa Relazione del Presidente sulla gestione e della Relazione e parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 2)Varie ed eventuali.

36 SEGUE BOZZA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVAZIONE BILANCIO
Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della propria Relazione al bilancio……….., proseguendo con l'illustrazione del bilancio medesimo, evidenziante un risultato positivo/negativo di esercizio pari a Euro ………….=. Prende la parola il Sig. ………………, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Associazione Sportiva Dilettantistica ……………….., che dà lettura della Relazione dell’Organo di controllo che conclude con il parere favorevole sull’approvazione del bilancio in esame. Si apre una ampia discussione, e chiede la parola il Socio ……………, il quale chiede chiarimenti al Presidente sui motivi ……………………… Il Presidente risponde che i motivi per cui ………………………………………. Chiede la parola il Socio …………….., il quale pone alcuni quesiti sulle motivazioni indicate nella relazione del Presidente in merito ai risultati agonistici conseguiti nell’attività giovanile, tra cui i più rilevanti quelli che riguardano ……………………………….. Il Presidente chiede l’intervento del Vice Presidente, il quale all’interno del Consiglio Direttivo è delegato alla supervisione sull’attività giovanile. Il Vice Presidente Sig. ……………………., illustra i motivi dei risultati agonistici conseguiti nell’attività giovanile, spiegando che ……………. Al termine della discussione, l'assemblea dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ……………., ad unanimità, delibera di approvare il bilancio relativo all'esercizio …………….., nonché i relativi documenti che lo compongono, stabilendo inoltre, come proposto dal Presidente nella propria relazione, la seguente destinazione per l'utile d'esercizio/avanzo di gestione emergente pari a Euro ………. = a copertura di perdite precedenti/ a fondo di riserva/ ad incremento del fondo di dotazione/ a finanziamento dell’attività giovanile dell’anno in corso ecc… Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai convenuti che il Consiglio Direttivo propone l’organizzazione di un evento istituzionale denominato “ ………………….” con la partecipazione di altre due associazioni sportive dilettantistiche, il cui ricavato, al netto delle spese, sarà finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive per l’attività di alto livello. Dopo approfondita ed esaustiva discussione, deliberano all’unanimità di approvare la proposta del Consiglio Direttivo per l’organizzazione dell’evento sopra citato e della relativa finalizzazione del ricavato, al netto delle spese. Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore ……. la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

37 SEGUE BOZZA VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVAZIONE BILANCIO
NOTE: Deve essere predisposto un Elenco dei partecipanti all’assemblea, indicando il nome, cognome e compiti (socio, componente direttivo, rappresentante dei tecnici ecc..), con accanto la firma dell’interessato che dimostra la loro presenza. Il Bilancio deve essere predisposto almeno trenta giorni prima della assemblea di approvazione, consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti e messo a disposizione degli associati e di quelli aventi diritto al voto. Secondo delle modalità di tenuta della contabilità, il bilancio si chiama – bilancio d’esercizio (in caso di contabilità economico – patrimoniale), rendiconto finanziario (nel caso di contabilità finanziaria). Il risultato d’esercizio è utile o perdita, per la contabilità economico patrimoniale, ovvero avanzo o disavanzo d’esercizio, per la contabilità finanziaria. Nel caso l’assemblea non approvi all’unanimità, dovrà essere indicata la maggioranza (viene approvata con il voto favorevole del ……% dei convenuti in assemblea, essendoci n. ….astenuti (cognomi) e n. ….. contrari (cognomi). Nel caso di interventi da parte dei convenuti è opportuno riportare la sintesi di quanto detto in assemblea.

38 BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno …………….. alle ore …….. si è riunito, presso la sede sociale in ……………………. - via ……………….. n…………., il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: Approvazione quote associative e per l’attività relative all’anno ……….; Approvazione bilancio di previsione per l’anno ………; Rinnovo dei contratti tecnici per l’anno ………….; Programmazione dell’attività per l’anno ……….; Varie ed eventuali.

39 SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. ………………, constatata la presenza di tutti i membri dell’Organo Amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione. Sul primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la proposta delle quote da chiedere agli associati e non associati per il prossimo/corrente anno, formulate sulla base delle esigenze di funzionamento dell’associazione e delle attività sportive, agonistiche e promozionali programmate. Per gli associati si propone quanto segue: QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE € ………….. QUOTA PER PARTICIPAZIONE ATTIVITA’ ……….. € ………………... QUOTA PER MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CAVALLO € ………………… ECC……….. Per i tesserati della FISE QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE € ………….. Per i non associati e non tesserati: QUOTA D’ISCRIZIONE € ……………….. Per i non associati e i non tesserati gli importi sopra riportati si intendono Iva compresa I convenuti approvano la proposta del Presidente in merito alla tabella sopra riportata Ovvero I convenuti propongono le seguenti variazioni rispetto alla proposta: …………………………………. I convenuti approvano le quote, con le modifiche sopra riportate.

40 SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai convenuti il budget predisposto per l’anno ………, che presenta un totale di entrate pari ad € ………… e di uscite pari ad € ………. La previsione per l’anno ………., in pareggio, è stata predisposta sulla base delle linee guida approvate dall’Assemblea degli Associati. Le entrate sono rappresentate da quote degli associati per € ……………, da proventi per sponsorizzazioni e pubblicità per € ……………, da contributi da Enti Locali per € ……………, da altre entrate istituzionali per € ……………. . Rispetto al precedente esercizio ( o esercizio in corso secondo la data di approvazione) le entrate evidenziano un incremento/decremento di € ……………, mentre le uscite un incremento/decremento di € ……………… I convenuti approvano il progetto di preventivo dell’esercizio ……….., che sarà portato all’approvazione della prossima assemblea degli associati.

41 SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Sul terzo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa i convenuti che gli incarichi degli attuali tecnici risultano scaduti o in scadenza al …….., pertanto si rende necessario la nomina dei nuovi staff tecnici della Associazione. Prende la parola il Consigliere …………………, delegato all’attività tecnica dell’associazione, che propone per il prossimo esercizio il seguente staff tecnico: ROSSI ANTONIO Tecnico ……………….. BIANCHI MARIO Tecnico ……………….. VERDI GIOVANNI Tecnico addetto alla preparazione e cura dei Cavalli. ……………………… Medico Sociale l convenuti approvano lo staff tecnico e saniatrio proposto dal Consigliere ………………, e determinano i seguenti tetti di spesa : ROSSI ANTONIO Tecnico ………………. € ……………… BIANCHI MARIO Tecnico ……………….. € ……………... VERDI GIOVANNI Tecnico Addetto ai Cavalli € ……………… ……………………… Medico Sociale € …………….. Contestualmente all’approvazione dello staff tecnico e sanitario, delegano il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti e/o incarichi con i nominativi sopra richiamati e per un importo massimo a fianco di ciascuno sopra indicato.

42 SEGUE BOZZA VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
Sul quarto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ……………… l’attività che si intende realizzare nel …………. Dopo una lunga discussione i convenuti approvano il programma illustrato dal PresIdente. Sul quinto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che non ci sono argomenti da porre in discussione e approvazione. Alle ore ………, null’altro essendovi da deliberare, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale, si dichiara chiusa la riunione.

43 Assemblea nomina Direttivo
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA – Codice fiscale ……………… VIA ……………… snc - …………(RM) VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'anno ……… e questo dì …….. del mese di ………., alle ore 12,00, presso la sede associativa in ………… (RM), via ……………, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria degli associati della "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA …………………..". Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. ………………………., Presidente del Consiglio Direttivo della associazione, il quale constata e fa constatare: - che l'assemblea è stata convocata a norma dello Statuto sociale; - che è presente il Consiglio Direttivo al completo; - che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti al completo (SE ISTITUITO); - che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, tutti gli associati; pertanto atta a deliberare sul seguente ordine del giorno Riassetto della compagine sociale; Dimissioni dei componenti il Consiglio Direttivo; Nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

44 Segue assemblea nomina direttivo
Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. …………………………. Il Presidente prima di iniziare la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, illustra in breve la situazione economica e finanziaria della Polisportiva,………………………………………. Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente espone quanto segue. L’importanza dell’investimento e l’esposizione in termini economici e di garanzie evidenzia la necessità di ulteriori sforzi da parte degli Associati della Polisportiva …………, anche al fine di …………………………………………………………….. Tenuto conto delle ulteriori necessità sopra evidenziate, oltre agli Associati già intenzionati a recedere, di cui al Consiglio Direttivo del ……………….., manifestano la stessa volontà di recesso anche gli Associati ……………………………………. Preso atto che a fronte delle volontà di recedere degli Associati sopra indicati, vi è richiesta di ammissione a Socio da parte dei Sigg. ……………… e ………………., i quali hanno manifestato la volontà di subentrare, insieme con gli altri Associati non recedenti, ……… e ………………., anche nelle posizioni di tutti i soci recedenti.

45 Segue assemblea nomina direttivo
Tutto ciò premesso, l’Assemblea, delibera in ordine al riassetto della compagine associativa, all’unanimità: di accettare le dichiarazioni di recesso degli Associati ……………………..; di accettare le dichiarazioni di recesso degli Associati……………………………………….. con decorrenza …………….; di ammettere quali Associati Sigg. …………..e ………………. con decorrenza immediata. Resta inteso che ogni Associato recedente, con la definizione della propria posizione individuale ed il rilascio della relativa quietanza, più nulla avrà a pretendere dall’Associazione, né dai singoli Associati iscritti o da iscrivere nel libro soci. Sul secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente prende atto delle dimissioni dei componenti il Consiglio Direttivo, che ovviamente è collegata con il loro recesso da associati. Il Presidente per coerenza rassegna anch’egli le proprie dimissioni, ringraziando a nome di tutti gli associati l’opera e la collaborazione di tutto il Consiglio Direttivo, che ha consentito di poter realizzare …………………………….. I futuri associati, ringraziano l’opera svolta da questo gruppo di amici, i quali con il loro impegno sia in termini economici e sia di tempo, nonché con la loro comprovata professionalità hanno consentito la realizzazione di …………………….. Tutti gli associati, uscenti ed entranti, condividono quanto espresso dal Presidente, e dopo aver nuovamente ringraziato il Consiglio Direttivo, accettano all’unanimità le loro dimissioni.

46 Segue assemblea nomina direttivo
Sul terzo punto posto all’ordine del giorno, tenuto conto delle dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente, a norma di Statuto, rappresenta la necessità di ricostituire l’organo amministrativo della Polisportiva. Interviene l’associato ………………., il quale propone di nominare il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone degli associati: …………….., nato a ………….. (………..) il ………………., ed ivi residente in via della ………. n….. Codice Fiscale N. ………………………………; …………….., nato a ………….. (………..) il ………………., ed ivi residente in via della ………. n….. –Codice Fiscale N. ………………………………; …………….., nato a ………….. (………..) il ………………., ed ivi residente in via della ………. n….. –Codice Fiscale N. ………………………………. I suddetti associati, presenti all’assemblea dichiarano di accettare la carica proposta dall’associato …………..e propongono la nomina di ………………………….. a Presidente del Consiglio Direttivo e ………………. a Vice Presidente. L’assemblea, con l’astensione degli associati recedenti, delibera a maggioranza la nomina del nuovo Consiglio Direttivo della …………………….. – Associazione Dilettantistica – con i poteri previsti dallo Statuto i Sigg.: ………………………. PRESIDENTE ………………………. VICE PRESIDENTE ……………………………….. COMPONENTE

47 Segue assemblea nomina direttivo
I nuovo Consiglio Direttivo, unitamente agli altri soci non uscenti, nel garantire la continuità dell’iniziativa avviata, impegnano la Polisportiva e si impegnano personalmente a tenere fede a tutti gli obblighi assunti dal precedente Consiglio Direttivo nei modi e nei tempi deliberati. Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti gli associati, che hanno partecipato all’assemblea ed alle ore 13,40 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. IL SEGRETARIO ILPRESIDENTE (……………………) (………………………)

48 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
“ Il Nuovo Redditometro”

49 IL NUOVO REDDITOMETRO Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il decreto 24 dicembre 2012, relativo alla modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, applicabile per gli accertamenti successivi all’anno d’imposta 2008. Ora è possibile sapere in che modo gli uffici finanziari potranno contestare al contribuente che il suo tenore di vita non è coerente con il reddito dichiarato. In linea generale, il nuovo strumento consente di ricostruire il reddito delle persone fisiche prendendo come riferimento le spese sostenute del corso dell’anno, e tale dato lo si ricava sia dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria sia dalle spese medie che risultano dalle indagini ISTAT. Oltre alle spese, viene dato rilievo agli incrementi patrimoniali, al netto, comunque, dei mutui/finanziamenti e dei disinvestimenti effettuati nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti. Rimane ovviamente ferma la facoltà di prova contraria: il contribuente, oltre al possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, può altresì dimostrare il diverso ammontare della spesa attribuita tramite il “redditometro”. Da una prima analisi del Decreto del Ministero delle Finanze del emerge il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito, in attesa, comunque, di sapere quali voci di spesa, oltre a quelle per le quali l’Ufficio dispone del relativo ammontare sostenuto, saranno attribuite al contribuente.

50 Il “nuovo” art. 38 del DPR 600/73 prevede che:
IL NUOVO REDDITOMETRO Il motivo delle modifiche è rinvenibile, come specifica l’art. 22 del DL 78/2010, nel “fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio”. Il “nuovo” art. 38 del DPR 600/73 prevede che:    l’ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili; la determinazione sintetica del reddito può essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice”, individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di appartenenza; l’utilizzo della rettifica sintetica postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato; prima dell’emanazione dell’accertamento, occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente; dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d’imposta per le spese previste dalla legge.

51 Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
IL NUOVO REDDITOMETRO TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer NUOVO REDDITOMETRO Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria Spesa per cavallo mantenuto in proprio: € 5 x numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributaria Spese per cavallo a pensione: € 10 x numero dei giorni in Anagrafe tributaria VECCHIO REDDITOMETRO Abbonamenti pay-tv --- Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali Giochi on-line Cavalli Gli indici sono determinati con il DM (l’adeguamento biennale è previsto dallo stesso decreto).

52 il contraddittorio tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.
IL NUOVO REDDITOMETRO Essendo la spesa del mantenimento del cavallo, un elemento che si può comunque differenziare negli importi e nelle modalità, diventa estremamente rilevante il contraddittorio tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’ufficio, riscontrata l’incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere all’eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell’Agenzia. L’incoerenza, infatti, in diversi casi, può avere svariate giustificazioni e diventare coerenza o, perlomeno, ridimensionarsi.    Il decreto all’articolo 4, ribadisce che il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile. Se poi l’ufficio riterrà comunque di dare corso al controllo, dovrà nuovamente invitare il contribuente al contraddittorio per tentare la strada dell’accertamento con adesione.

53 E’ possibile evidenziare che:
IL NUOVO REDDITOMETRO Il contraddittorio è “l’elemento determinante per adeguare il singolo contribuente alla concreta realtà economica, in caso contrario, il “redditometro”, “si trasformerebbe da mezzo di accertamento a mezzo di determinazione del reddito”, con inevitabile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto, la valenza presuntiva delle stime dovrà, effettivamente, formarsi nel contraddittorio. Poi, all’esito di ciò, se il contribuente condivide l’eventuale rideterminazione del reddito effettuata, potrà essere stipulato l’accertamento con adesione; in caso contrario si apre la via del contenzioso e l’Agenzia delle Entrate dovrà dimostrare al giudice perché le deduzioni difensive del contribuente non sono state ritenute soddisfacenti. E’ possibile evidenziare che:  se il redditometro imputa un reddito maggiore del dichiarato, l’onere probatorio del contribuente è assolto se si possiedono redditi esenti, donazioni dei familiari e così via; se ci sono errori materiali (esempio, una spesa che emerge dall’Anagrafe tributaria e che, per errore, è stata sostenuta in maniera inferiore), è possibile confutare il dato con i documenti alla mano; per le spese presunte, come dice il decreto, sarà possibile dimostrare la diversa imputazione tramite “massime di esperienza”, e specie in tal caso il contraddittorio avrà un ruolo fondamentale.”.

54 IL NUOVO REDDITOMETRO In conclusione, sulla base di quanto esposto, si ritiene opportuno adottare i seguenti comportamenti: Caso 1) Cavallo tenuto presso un Circolo o presso un’azienda agricola Il Circolo o l’azienda agricola devono emettere una ricevuta ogni qualvolta il proprietario del cavallo paga le quote relative alla sua tenuta e mantenimento; le quote devono essere conformi a quelle normalmente applicate per gli altri soggetti con analoghi servizi nello stesso centro, eventuali quote agevolate devono essere motivate Caso 2) Cavallo tenuto presso un fondo proprio Il proprietario deve conservare i documenti fiscali che dimostrano le spese sostenute per il mantenimento del cavallo (fatture, scontrini e ricevute fiscali) Caso 3) Cavallo tenuto presso un Circolo e da questo utilizzato Molti proprietari di cavalli li affidano a dei Circoli, senza che quest’ultimi chiedano nessun corrispettivo per il loro mantenimento, concedendo al circolo la possibilità di poterlo utilizzare per l’attività didattica; tale accordo deve essere formulato in forma scritta, deliberato dal Consiglio Direttivo del Circolo, inoltre il documento deve avere data certa (spedire con raccomandata l’accordo, senza busta – chiuso a plico)

55 Ulteriori accorgimenti
IL NUOVO REDDITOMETRO Ulteriori accorgimenti Nei pubblici registri (esempio passaporto FEI) deve risultare il proprietario effettivo del cavallo, pertanto, in caso di cessione verificare se sia stato effettuata la variazione 2) Nel caso un proprietario affidi a terzi il cavallo, l’accordo deve essere effettuato in forma scritta e spedito con le stesse modalità sopra descritte per il mantenimento a carico del Circolo 3) La cessione o l’acquisto di un cavallo deve essere effettuata possibilmente in forma scritta, comunque, essenziale è che il pagamento venga effettuato per bonifico, in modo tale che il corrispettivo pagato risulti in una transazione tracciata dal sistema bancario 4) Per quanto possibile, utilizzare per tutte le transazioni, pagamenti a mezzo bonifico o assegno bancario non trasferibile, è determinante per dimostrare gli effettivi costi sostenuti

56 Attendiamo ulteriori sviluppi???
IL NUOVO REDDITOMETRO Il Tribunale Civile di Napoli, sezione di Pozzuali, con l’ordinanza del , ha disposto la cancellazione dei dati utilizzati dall’amministrazione finanziaria relativamente all’accertamento della posizione fiscale di un contribuente. La pronuncia, nonostante si tratti “solamente” (considerando la possibilità di appello sia in riferimento al provvedimento cautelare sia in riferimento alla definizione del giudizio) di un provvedimento cautelare, apre uno scenario importante relativamente all’applicazione del redditometro: secondo il Giudice di merito, infatti, l’utilizzo dei dati da parte del fisco sarebbe illegittimo in quanto lede il diritto del contribuente e della sua famiglia alla riservatezza. Il giudice, in particolare, ha disposto la cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della raccolta dei dati nei confronti del contribuente, la dichiarazione di quelli in possesso e la loro cancellazione. La pronuncia del Giudice mette in risalto come non siano del tutto eliminate le problematiche in materia di riservatezza in riferimento all’utilizzo del redditometro. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le prospettive aperte dalla pronuncia del Giudice e la disciplina del redditometro. Attendiamo ulteriori sviluppi???

57 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
I compensi degli sportivi dilettati Disciplina tributaria dei compensi agli sportivi dilettanti

58 Prestazione di lavoro autonomo
1) Esercizio di arti e professioni 2) Collaborazioni a progetto 3) Collaborazioni occasionali 4) Esercizio di attività sportive dilettantistiche collaboratore che opera nei Circoli non riconosciuti dalla FISE Collaboratore che opera nei Circoli riconosciuti dalla FISE

59 Compensi erogati agli sportivi dilettanti
Art. 67 lett. m) T.U.I.R TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO CHE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I CIRCOLI AFFILIATI ALLA FISE O AD ALTRI ENTI RICONOSCIUTI DAL CONI

60 Art. 67 primo comma lett. m) Tuir
Sono redditi diversi: “Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”.

61 Art 35 Decreto Milleproroghe
"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche', contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”

62 Individuazione delle somme erogate
Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale Sono esclusi i rimborsi di spese documentate (quindi in forma analitica, a pié di lista o i rimborsi chilometrici) relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (esclusi da reddito ai sensi dell’art.69 co.2 nuovo Tuir ex 83).

63 Soggetti percettori (Persone fisiche)
Soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica Cavalieri Proprietari cavalli Tecnici Dirigenti accompagnatori Giudici di gara Commissari Addetti alla gestione sportiva Titolari di rapporti di collab. coordinata e continuativa non professionale per prestazioni di carattere amministrativo-gestionale a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche Segretario Il comma 6 del l’art 35 ”decreto milleproroghe allarga anche alle Federazioni Sportive Nazionali la possibilità di applicare quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett m)

64 Chiarimenti su “esercizio diretto”
(Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del ) Ciascuna somma deve essere erogata nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. (cfr. risoluzione Agenzia Entrate n.34/E del sui chiarimenti su "esercizio diretto" delimitando la disciplina a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi di gioco" (es. atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l’operato, ecc..). Anche le somme o le indennità in favore dei dirigenti che presenziano all’evento (elemento indispensabile alla sua concreta realizzazione), trovano una legittimità di corresponsione quali attività amministrativo-gestionale non professionali, purché si eviti il concretizzarsi di fattispecie di distribuzione indiretta di utili.

65 Chiarimenti sulle prestazioni amministrativo-gestionali
(Circolare Ag.Entrate n.21/E del 22/4/2003 ) Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa Assenza del vincolo di subordinazione Continuità nel tempo Inserimento nell’organizzazione economica del committente Coordinamento con il committente Di natura non professionale La prestazione non rientra nell’oggetto dell’arte o professione del percettore Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

66 Attività escluse dal regime agevolato
Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell’ambito dell’attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni: DI LAVORO DIPENDENTE DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA DI SPORTIVI DILETTANTI IN UNA MANIFESTAZIONE DI PROFESSIONISTI DI SPORTIVI PROFESSIONISTI IN UNA MANIFESTAZIONE DILETTANTISTICA A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE DI NATURA OCCASIONALE, ANCORCHE’ EROGATE DA SOCIETA’ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

67 Trattamento fiscale delle somme percepite
(anno solare principio di cassa) Fino ad € 7.500,00 Non concorrono a formare il reddito del percettore Oltre ad € 7.500,00 fino ad € ,27 (ulteriori €20.658,28) Assoggettati a ritenuta a titolo di imposta (definitiva) nella misura del 23%, maggiorata dell’addizionale regionale Non concorrono a formare il reddito del percettore, ma rilevano ai fini della determinazione dello scaglione Somme che eccedono € ,27 Assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 23% e dell’addizionale regionale Concorrono alla formazione del reddito del percettore

68 Adempimenti del collaboratore
rilasciare una dichiarazione con cui attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l’eventuale superamento in corso d’anno In questo modo il soggetto che eroga il nuovo compenso potrà eventualmente applicare l’eventuale ritenuta. 2. Inserire nella dichiarazione dei redditi solo i compensi che eccedono i limite di € 7.500,00;

69 Dichiara Di non avere, per l’anno solare _______, alla data odierna maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'ufficio amministrativo della citata società Di avere, per l’anno solare _______, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 7.500,00 e, quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per € ____________(euro___________________________) Di avere, per l’anno solare _______, alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a € 7.500,00. Alla luce di tutto quanto sopra dichiaro di ricevere la somma di €_______________(euro _________________) mezzo contanti/bonifico bancario/altro per compensi/premi/rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi al periodo dal _______________ al _________________  In fede Data ____________ Firma _____________________

70 Adempimenti dell’ente sportivo
Ricevono la dichiarazione dal collaboratore per operare o meno la ritenuta sulla quota che eccede la somma di € 7.500,00 Versano la ritenuta eventualmente operata entro il giorno 16 del mese successivo Entro il dell’anno successivo rilasciano al percettore una certificazione (in forma libera) che riepiloga tutte lo somme erogate, anche quelle non soggette a ritenuta ( fino a € 7.500,00) Compilano la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770), indicando per ciascun percettore l’ammontare delle somme erogate con l’indicazione di quelle assoggettate a ritenuta e di quelle non assoggettate Ai fini dell’Irap l’art.90 comma 10 della Legge n.289/2002, con decorrenza 01/01/2003, considera non più imponibili a fini di tassazione le indennità e i rimborsi di cui all’art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir (ex art.81).

71 Compensi da erogare a dipendenti pubblici
Comma 23 dell’art.90 L. n. 289/2002 I dipendenti pubblici possono prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, purché a “titolo gratuito” e “fatti salvi gli obblighi di servizio”, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all’art.67, comma 1 lett. m) (ex art.81).

72 Compensi da erogare a dipendenti pubblici
Comma 23 dell’art.90 L. n. 289/2002 Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive). La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di spesa anche all’interno del comune dove viene svolta l’attività deve tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri e propri compensi, da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di volta in volta.

73 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE E PROFESSIONALI AUTONOMI

74 Rapporti di lavoro dipendente
Nel caso in cui le prestazioni vengano richieste da soggetti diversi dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovvero vi sia palese subordinazione, viene meno la possibilità di applicare la normativa agevolativa di cui all’art.67 lett. m). In particolare poniamo l’attenzione su due figure che operano all’interno dei Circoli o in occasione di Concorsi Equestri, ossia, gli addetti alla Segreteria e addetti all’impianto ed ai cavalli La prima ipotesi riguardante l’inquadramento di dette figure, considerate le modifiche apportate dalla “Riforma Fornero”, riguarda l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente

75 Rapporti di lavoro dipendente
Il rapporto di lavoro dipendente può essere instaurato full time o part – time, a tempo determinato o indeterminato. I CCNL normalmente applicati per l’attività equestre, ovvero di gestione dei circoli sono quelli di “Federculture o quello degli “Impianti Sportivi” I circoli che assumono personale dipendente, devono aprire una posizione all’Enpals (è previsto l’assorbimento di questo ente da parte dell’Inps), all’Inps e all’INAIL. Per la gestione del personale ci si deve affidare ad un professionista, commercialista o consulente del lavoro Lo stesso professionista scelta per la tenuta della contabilità del personale, potrà dare la necessaria consulenza, relativamente al tipo di rapporto da instaurare, considerato che proprio nella “Riforma Fornero” ci sono dei vincoli, in particolare, per i rapporti a tempo determinato

76 Rapporti di lavoro dipendente – I buoni Lavoro
Oltre alle tipologie di rapporto di lavoro sopra descritte, vi è la possibilità, ti utilizzare, per esigenze temporanee e brevi, i cosidetti “buoni lavoro” Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a euro lorde. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i euro per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a euro lorde. Ambiti di attività e tipologie di prestatori: Le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per: Per ulteriori e dettagliate informazioni si consiglia di consultare il sito Inps

77 Rapporti di lavoro dipendente
L’utilizzo di personale dipendente, normalmente, si rende necessario: Per gli addetti alle segreterie e assistenza impianti e cavalli di Soggetti che non sono Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, che vengono utilizzati in modo continuativo e in cui c’è subordinazione; Per le stesse figure di cui al punto precedente, che operano all’interno e per una Associazione/Società Sportiva, in modo continuativo e subordinato; In generale per coloro che svolgono, senza essere imprenditori o professionisti, attività non operative con mezzi messi a disposizione dal committente e comunque, l’attività svolta rappresenta la loro attività abituale, con esclusione dei tecnici e dirigenti sportivi.

78 Rapporti di lavoro autonomo
Nell’ambito dello sport equestre, operano anche figure professionali, che normalmente sono titolari di partita iva, tipo i veterinari e i medici. In questi casi si tratta di incarichi conferiti a professionisti. Inoltre, è possibile utilizzare, per casi particolari, le collaborazioni occasionali, che ricordiamo hanno due limitazioni, ossia che il collaboratore non può aver effettuato tale prestazioni per più di 30 gg nell’anno solare e percepito compensi superiori ad € 5.000,00 sempre annui. Tale limite è soggettivo, ossia della persona che percepisce il compenso, pertanto, all’atto dell’erogazione del compenso, il percipiente deve dichiarare di non aver superato i suddetti limiti. Per tutte le forme di lavoro autonomo, in cui non esiste una copertura assicurativa sugli infortuni, è importante premunirsi con una adeguata polizza assicurativa, a copertura di eventuali infortuni.

79 FISE – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Grazie a tutti della presenza e dell’attenzione prestata


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