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Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo

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Presentazione sul tema: "Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo"— Transcript della presentazione:

1 Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo
L'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche e il codice dei contratti Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

2 I CONTRATTI E L’ATTIVITÁ NEGOZIALE
Le Istituzioni Scolastiche, a seguito dell’attribuzione della personalità giuridica, sono soggetti titolari di diritti e di doveri e godono di piena capacità negoziale. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

3 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Finalità Il seminario vuole costituire un’occasione di aggiornamento ed approfondimento della disciplina in materia di attività contrattuale della P.A., con particolare riferimento alle Istituzioni scolastiche, alla luce delle innovazioni introdotte dal Codice dei contratti pubblici e dalla più recente giurisprudenza in materia. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

4 Il principio dell’evidenza pubblica
L’inerenza dell’evidenza pubblica all’attività istituzionale tipica dell’Amministrazione radica fortemente l’istituto nella dimensione pubblicistica, con la conseguenza che appare corretto fondare la legittimazione del relativo sistema di garanzie sulla natura superindividuale degli obiettivi al cui raggiungimento è preordinato l’impiego stesso della procedura ad evidenza pubblica. La gara, quale comparazione trasparente delle diverse posizioni giuridiche dei privati che aspirano a contrattare con un’Amministrazione pubblica, è imposta, peraltro, dalle regole del corretto esercizio dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., ai sensi del quale: <<I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione>>. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

5 Il principio dell’evidenza pubblica
Scopo della procedura ad evidenza pubblica è quello di garantire la competizione tra più concorrenti per consentire alla P.A. di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior offerente. Sin dalle origini normative dell’istituto (legge sulla contabilità generale dello Stato r.d. 18 novembre 1923, n. 244 e relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827), infatti, l’evidenza pubblica si configura quale strumento volto a garantire un più corretto confronto non tra interessi, ma, più propriamente, tra mezzi e risorse strumentalmente offerti alla capacità di scelta della stessa Amministrazione procedente. La connotazione pubblicistica dell’istituto è confermata dall’importanza che tale scelta riveste per la collettività latamente intesa; ciò in quanto è proprio dalla valutazione ponderata dell’Amministrazione che dipende la maggiore o minore efficacia dell’intervento diretto al raggiungimento del fine pubblico. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

6 Il principio dell’evidenza pubblica
Le norme di gara che impongono il rispetto della modalità dell’evidenza pubblica rispondono, da un lato, all’esigenza di consentire alle Amministrazioni di provvedere nel modo più economico e conveniente alla provvista di beni e servizi, nonché alla realizzazione di opere destinate alla fruizione collettiva, mirando, dall’altro lato, a consentire alla generalità dei soggetti dell’ordinamento la partecipazione al procedimento di allocazione delle risorse pubbliche a cui l’ente è preposto. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

7 Il principio dell’evidenza pubblica
Può dunque ritenersi che il ricorso all’evidenza pubblica sia funzionale al raggiungimento di un duplice obiettivo: concorre a rendere visibili i motivi di interesse pubblico sottesi alle scelte della P.A., garantisce la trasparenza e l’intellegibilità delle condizioni predisposte a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati. Nell’analisi dell’attività dell’Amministrazione pubblica non si può dimenticare, infatti, che, ad eccezione delle ipotesi in cui agisca iure privatorum, essa è sempre tenuta a ricercare la soluzione operativa più idonea a contemperare gli interessi pubblici e privati che vengono in questione, con la conseguenza che appare necessaria una procedimentalizzazione di tale attività che regolamenti correttamente le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi di interesse pubblico. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

8 L’azione della P.A. può esplicarsi nelle forme previste dal
Diritto Privato Diritto Pubblico Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

9 ATTI DI DIRITTO PUBBLICO:
Posti in essere secondo i principi e le forme di Diritto Pubblico Contratti di Diritto Pubblico Atti Amm/vi Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

10 Nell’attività di Diritto Pubblico In quanto organo pubblico
La P.A. In quanto organo pubblico è dotato di POTERI D’IMPERIO Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

11 In tale ipotesi si pone su di un
PIANO DI SUPREMAZIA rispetto ai destinatari dei suoi atti Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

12 Atti di Diritto Privato Negozi di Diritto Privato
In tali casi nella P.A. si trova su di un PIANO DI PARITA’ rispetto agli altri soggetti privati dell’ordinamento Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

13 Tali Atti giuridici sono regolati dalle norme del Diritto Privato
Nonostante in alcuni casi la P.A. operi nelle forme del diritto privato il fine dell’attività amministrativa è sempre pubblico Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

14 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Ciò che cambia è solo il mezzo attraverso cui il fine è raggiunto Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

15 PRINCIPI COSTITUZIONALI
Art. 97 Cost. Tale articolo garantisce indipendenza e neutralità della P.A. da influenze politiche sia sotto il profilo Attivo: Buona Amministrazione Passivo: Imparzialità Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

16 Intesa anzitutto come Equidistanza
Imparzialità Intesa anzitutto come Equidistanza tra più soggetti pubblici o privati che vengono in contatto con la P.A. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

17 Buona Amministrazione
Obbligo per i funzionari di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune al fine Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

18 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Dell’efficacia Efficienza Speditezza ed Economicità Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

19 BUONA AMMINISTRAZIONE
Può ritenersi quella che riesce nei limiti del possibile A soddisfare i seguenti obiettivi: Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

20 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
CRITERI GENERALI Economicità: Ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione Rapidità Efficacia: Raffronto tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

21 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Efficienza: Raffronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti Miglior contemperamento degli interessi Minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

22 IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA
L’azione della P.A. deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa sì da evitare decisioni arbitrarie od irrazionali Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

23 L’interesse alla conoscenza di documenti amministrativi assurge oggi
TRASPARENZA L’interesse alla conoscenza di documenti amministrativi assurge oggi A bene della vita autonomo meritevole di tutela Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

24 L’attività contrattuale dello Stato è
Manifestazione della capacità di diritto privato della P.A. Regolata di massima oltre che dal diritto privato da norme proprie del regolamento contabile Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

25 Deve in ogni caso dar conto
Quando la P.A. agisce Iure privatorum Deve in ogni caso dar conto Sia delle ragioni di interesse pubblico che la inducono ad utilizzare lo strumento negoziale in luogo di quello provvedimentale Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

26 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Sia dell’effettiva realizzazione di tale interesse mediante ricorso all’autonomia privata Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

27 REGIME GIURIDICO DEI CONTRATTI PRIVATI DELLA P.A.
Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

28 SONO DISCIPLINATI DAL DIRITTO PRIVATO
I limiti dell’attività contrattuale della P.A Gli elementi essenziali del contratto Gli effetti del contratto La fase di attuazione coattiva mediante ricorso all’A.G.O Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

29 SONO DISCIPLINATI DAL DIRITTO PUBBLICO
Secondo il modello dell’evidenza pubblica Le attività inerenti al processo di formazione della volontà del soggetto pubblico (scelta dal privato contraente, le trattative che procedono l’accordo) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

30 DA NOTARE BENE CHE NELLA FASE ESECUTIVA
DOMINA IL DIRITTO PRIVATO Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

31 Si distinguono due fasi in cui si svolge il rapporto contrattuale
IN GENERALE Si distinguono due fasi in cui si svolge il rapporto contrattuale La prima anteriore Alla stipulazione La seconda successiva Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

32 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
NELLA PRIMA: CHE ABBRACCIA La deliberazione di addivenire al contratto La scelta per l’individuazione del contraente La formazione del prezzo contrattuale Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

33 DOMINA IL DIRITTO PUBBLICO
L’esperimento dell’eventuale gara La predisposizione delle clausole contrattuali L’approvazione del contratto DOMINA IL DIRITTO PUBBLICO Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

34 DOMINA IL DIRITTO PRIVATO
NELLA SECONDA Relativa all’esecuzione del contratto DOMINA IL DIRITTO PRIVATO Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

35 LIMITI ALL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA P.A.
Generalmente sono vietati Tutti gli atti che contrastano con i fini pubblici Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

36 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
LA P.A. PUO’ EFFETTUARE Donazioni Fideiussioni Sono vietati i contratti aleatori (gioco, scommessa, borsa) Sono ammessi (ass/ne, impiego di capitale) Contratti a favore del terzo ex art. 1411c.c. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

37 Principi generali e quadro normativo
1- Il quadro generale della riforma 2- Gli istituti innovativi 3- Procedure di gara 4- Procedure alternative alle gare ad evidenza pubblica 5- L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica 6- Gli affidamenti in house e gli affidamenti diretti di servizi alle società miste nella giurisprudenza comunitaria e nazionale. 7- I caratteri generali del sistema dell’economia. La nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici. 8- Le forniture di beni e servizi in economia: il quadro delle fonti normative e le possibili alternative per la disciplina interna. 9- Le modalità di affidamento degli incarichi professionali Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

38 1. Il quadro generale della riforma: La Direttiva 2004/18/CE
Pubblicazione GUCE del 30/04/04 Entrata in vigore in Italia 01/02/06 (per le parti self-executing) Testo unico per gli appalti di lavori (Dir. 93/37/CEE), servizi (Dir. 92/50/CEE) e forniture (Dir. 93/36/CEE) Principi ispiratori: - Flessibilità - Adeguamento tecnologico - Semplificazione Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

39 1. Il quadro generale della riforma: Il Codice degli Appalti
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) Nella scuola dell’autonomia è fondamentale assimilare “i principi” del nuovo codice Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

40 Premessa: le recenti novità
Il codice dei contratti (di cui al d.lgs. 163/2006), nel frattempo, ha subito l’intervento di diversi “correttivi” integrativi, modificativi e attuativi, nell’ordine disposti con: legge n. 228 del 2006, legge n. 296 del 2006, d.lgs. n. 6 del 2007, d.lgs. n. 113 del 2007, legge n. 123 del 2007, legge n. 124 del 2007, legge n. 244 del 2007, legge n. 31 del 2008, legge n. 201 del 2008, legge n. 14 del 2009, legge n. 69 del 2009, legge n. 77 del 2009, legge n. 94 del 2009, legge n. 99 del 2009, legge n. 102 del 2009, legge n. 166 del 2009, legge n. 26 del 2010, d.lgs. n. 53 del 2010, d.lgs. n. 104 del 2010, legge n. 10 del 2011, d.l. n. 34 del 2011, d.lgs. n. 58 del 2011; d.p.c.m. 25 marzo 2011. Da ultimo si segnala l’avvenuta approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore dal 9 giugno 2011. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

41 1. Il quadro generale della riforma: I principi ispiratori
Ricezione delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE entro i termini prescritti, al fine di evitare procedure di infrazione per inadempimento. Unificazione e razionalizzazione della disciplina dei contratti della P.A. secondo principi di imparzialità, trasparenza, efficienza efficacia e tutela ambientale. Introduzione per tutte le categorie di appalto della figura del responsabile del procedimento. Istituzione dell’ e-procurement. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

42 1. Il quadro generale della riforma: La struttura del Codice
Parte I (artt.1-27) «Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice» Parte II (artt ) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari» Parte III (artt ) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali» Parte IV (artt ), «Contenzioso» Parte V (artt ), « Disposizioni di coordinamento e transitorie- Abrogazioni» Allegati (da I a XXII) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

43 2. Gli istituti innovativi
Ampliamento del numero e procedure di aggiudicazione Flessibilità delle procedure Cooperazione tra committente e appaltatore Ricorso agli strumenti telematici Accentuazione della trasparenza e par condicio nelle gare Subappalto e avvalimento Ruolo della concessione (lavori e servizi) Nuovi strumenti di qualificazione Forme semplificate di adeguamento delle soglie Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

44 3. Procedure di gara: Determinazione a contrarre
La sua adozione compete al dirigente. Atto definito nei suoi contenuti Essa consiste nell’individuazione del fine, dell’oggetto del contratto, delle clausole da inserirvi, delle modalità di scelta del contraente così come contemplate dalla legislazione vigente in materia di contratti della P.A. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

45 3. Procedure di gara: Metodi di scelta del contraente
Classificazione nazionale anteriore alla riforma: - asta pubblica - appalto concorso - licitazione privata - trattativa privata. Classificazione comunitaria e del codice: - procedura aperta - procedura ristretta - procedura negoziata Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

46 3. Procedure di gara: Criteri di aggiudicazione
Gli unici criteri ammessi sono: prezzo più basso offerta economicamente più vantaggiosa Scelta discrezionale della PA, ad eccezione del dialogo competitivo dove è ammesso solo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Obbligo di ponderazione: la PA deve attribuire un peso ai criteri di aggiudicazione per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, informandone in tempo utile i partecipanti nel capitolato o nel bando di gara in caso di dialogo competitivo nel “documento descrittivo” Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

47 3. Procedure di gara: Criteri di aggiudicazione e giurisprudenza
TAR Lazio, sez. I, 23/8/2006 n. 7375 L'obbligo di seguire le norme di evidenza pubblica, ivi incluse quelle concernenti l'adeguata pubblicizzazione della selezione, è regola generale, valevole anche gli appalti c.d. sotto soglia. Per un verso, infatti, la normativa nazionale in materia di contabilità pubblica (v. artt. 3 e 6 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e artt. 37 e 41 r.d. 23 maggio 1924, n. 827) impone per ogni attività contrattuale di una pubblica amministrazione (o di un soggetto ad essa equiparato) l'utilizzo di procedure concorsuali "aperte", circoscrivendo ad alcune ipotesi eccezionali la possibilità di ricorrere all'affidamento a trattativa privata. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

48 3. Procedure di gara: Procedure aperte
Le procedure aperte ammettono il concorso di una pluralità indeterminata di imprenditori appartenenti al settore oggetto dell’appalto. Gli offerenti sono tenuti al rispetto del bando (artt. 3 e 55). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

49 3. Procedure di gara: procedure aperte
Il decreto (o la determina a contrarre) indica se si seguirà una procedura aperta. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

50 3. Procedure di gara: Procedure ristrette
Le procedure ristrette consentono la partecipazione alla gara soltanto alle imprese che, avendone fatta richiesta, siano state invitate. Metodi adatti per appalti ad elevato contenuto tecnico (art. 3 e 55). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

51 3. Procedure di gara: procedure ristrette
Il decreto o la determinazione a contrarre indica se si seguirà una procedura ristretta Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

52 3. Procedure di gara: procedure negoziate con bando di gara
Possono essere indette quanto una precedente procedura aperta o ristretta o un precedente dialogo competitivo hanno dato esito sfavorevole per irregolarità o inammissibilità delle offerte presentate. In caso di lavori, la procedura negoziata può essere bandita soltanto se essi abbiano valore inferiore ad € Possono essere altresì indette per ragioni eccezionali di urgenza, o quando l’oggetto del contratto non sia predeterminabile in astratto, o quando debbano essere affidati lavori di sperimentazione o di ricerca. Nella procedura negoziata non possono essere modificate le condizioni iniziali del contratto. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

53 3. Procedure di gara: procedure negoziate senza bando
Art. 56: nella procedura negoziata, la pubblicazione del bando può essere omessa quando chi partecipa alla procedura negoziata ha già in precedenza presentato, in una procedura aperta o ristretta relativa allo stesso contratto, offerte formalmente valide. Art. 57: nella procedura negoziata, il bando non deve essere pubblicato se la procedura aperta o ristretta precedente è andata deserta. Si ricorre alla negoziazione diretta anche quando, per ragioni tecniche o artistiche o di esclusiva, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato, oppure in casi di estrema urgenza che non consentano la procedura negoziata con bando. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

54 3. Procedure di gara: Procedure negoziate senza bando
In caso di forniture, la procedura negoziata può aver luogo senza preventivo bando: per prodotti sperimentali; per acquisti di beni complementari a forniture precedenti; per acquisti di materie prime quotate; per acquisti a condizioni vantaggiose nell’ambito di procedure concorsuali. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

55 3. Procedure di gara: procedure negoziate senza bando
Per i contratti di servizi, la procedura negoziata può aver luogo senza bando: quando il contratto segua un concorso di progettazione; in tal caso debbono essere invitati tutti i vincitori di detto concorso. Per i contratti di lavori e servizi, la procedura negoziata può aver luogo senza bando, quando l’oggetto dell’aggiudicazione sia complementare e non scorporabile, non superi il 50% del valore dell’oggetto principale, oppure si tratti di un oggetto nuovo, ma conforme ad un progetto base interessato da una procedura aperta o ristretta. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

56 3. Procedure di gara: procedure negoziate senza bando
In caso di procedura negoziata senza bando per lavori o servizi nuovi previsti da un progetto-base già aggiudicato con procedura aperta o ristretta, l’affidamento mediante detto metodo deve essere previsto dal bando originario e deve aver luogo entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale. Osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e rotazione. Utilizzabilità dei criteri del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Divieto di rinnovo tacito del contratto. Strumentalità e residualità delle procedure negoziate. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

57 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Approfondimenti Gli aspetti procedurali relativi alla scelta del contraente disciplinati dal comma 6 dell'art 57 essi sono essenzialmente riconducibili a due fasi sub-procedimentali: la prima costituita dallo svolgimento di un indagine di mercato con la quale la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative desunte dal mercato; la seconda che si apre allorché, selezionati almeno 3 operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, si addiviene alla negoziazione vera e propria attraverso l'invito dei predetti operatori a presentare le offerte tra cui verrà scelta quella che offra le condizioni più vantaggiose. Se la norma richiede solo che nell'invito siano semplicemente contenuti gli elementi essenziali della prestazione richiesta, è ragionevole ritenere che il meccanismo attraverso il quale si procederà alla scelta dell'offerta migliore debba essere previamente contenuto nella lettera invito: questa conclusione appare maggiormente aderente a quei principi di trasparenza evocati dalla norma; sembra inoltre meglio rispettare lo spirito della nuova disciplina che alla mancata preordinazione di regole procedurali della vecchia trattativa privata ha sostituito un sistema che, sia pure con modalità assai semplificate, ricalca quelli delle gare vere e proprie. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

58 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Approfondimenti Ci si interroga proprio sulla qualificazione giuridica della procedura di cui all'art. 57, comma 6: gara ufficiosa o semplice indagine di mercato? Evidentemente la risposta al quesito ha delle ricadute operative di non poco momento dati i vincoli più penetranti della prima nella comparazione delle offerte. La lettera della norma non offre in realtà elementi univoci per una qualificazione nell'uno o nell'altro senso: se infatti per un verso viene utilizzato un termine quale quello di “consultazione”, che sembra tradire le sembianze di un'indagine esplorativa simile a quella di mercato, per altro verso, invece, le modalità previste (lettera di invito precisa nei contenuti, contestualità degli inviti, predeterminazione dei parametri di riferimento per la scelta dell’offerta migliore) sembrano proprio quelle di una gara, sia pure ufficiosamente svolta. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

59 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Approfondimenti "Dalla trattativa privata vera e propria va distinta la cd., e ben diversa, indagine di mercato, che costituisce una mera consultazione informale del mercato stesso, finalizzala non già alla ricerca del contraente ma del soggetto con cui intavolare la susseguente trattativa privata: procedura che, per sua natura, non soggiace ai vincoli che irrigidiscono l'azione amministrativa in uno schema concorsuale in senso stretto“ (TAR Veneto 6199/2002). "Ove, quindi, l'Amministrazione non abbia indetto una gara ufficiosa ed abbia invece fatto ricorso ad una indagine di mercato - che costituisce una mera consultazione informale del mercato, finalizzata non già alla ricerca del contraente ma di colui con cui intavolare la susseguente negoziazione, resta tuttora valido il principio per cui il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode l'ente appaltante e la riconducibililà delle relative scelte alla sua sfera di autonomia privata, a meno che non intenda quegli far valere, in veste di imprenditore del settore, l'eventuale indebito impiego della trattativa privata in luogo delle procedure di evidenza pubblica (CdS, sez. V, 1724/2001). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

60 Approfondimenti Da ultimo si v. CdS, sez. IV, 1789/2006 Sulla scorta della più attenta giurisprudenza deve essere rimarcata la differenza fra sondaggio esplorativo e gara ufficiosa istituti entrambi utilizzabili nella trattativa privata: il primo tende solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato e dunque dell’esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare; il secondo, oltre ad essere strumento di conoscenza implica una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara e che pone l’obbligo per l’amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

61 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Approfondimenti L’art 121 del Codice stabilisce che ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano tutte le disposizioni che disciplinano i contratti sopra soglia, in quanto non derogate dalle norme specificamente destinate ai contratti sotto soglia comunitaria. E questo ovviamente vale anche per la trattativa privata "sotto soglia"; riguardo alla quale però negli articoli successivi al 121 non si rintracciano disposizioni che deroghino alla disciplina della trattativa "sopra soglia". Si può quindi affermare con ragionevole certezza che la disciplina di cui all'art. 57 in tema di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei lavori, servizi e forniture pubblici si applica anche agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

62 3. Procedure di gara: Le soglie comunitarie
Forniture e servizi: rientrano in ambito comunitario quelle pari o superiori ad € o ad € a seconda della natura dell’Amministrazione appaltante (Allegato IV) o del tipo di servizio (Allegato II A e Allegato II B). Lavori: sono comunitari quelli pari o superiori ad € Determinazione del valore dell’appalto: art. 29. Divieto di frazionamento dell’appalto affinché esso, ai fini del raggiungimento o meno della soglia, sia valutato nel suo effettivo importo d’insieme. Divieto di accorpare ai lavori servizi e forniture non accessori o complementari ai primi: ogni prestazione autonoma deve essere individuata in rapporto alla soglia di riferimento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

63 3. Procedure di gara: Appalti sotto soglia
Appalti di lavori (art. 122): sono sottratti alle regole sovranazionali in tema di comunicazione alla Commissione e di pubblicità; Ad essi si applicano, in ogni caso, le regole del Testo unico in materia di termini, di metodi di scelta del contraente e di criteri di aggiudicazione. Alle opere di urbanizzazione sotto soglia si applica il D.P.R. n. 380/2001 (possibilità di realizzazione di dette opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

64 3. Procedure di gara: Appalti sotto soglia
Possibilità di prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Appalti di forniture e servizi (art. 124): non si applica l’evidenza pubblica comunitaria; è obbligatorio pubblicare i risultati della procedura di affidamento ed il bando; sono da osservarsi le procedure di scelta del contraente previste dal Testo unico degli appalti; l’esclusione automatica delle offerte anomale può essere prevista, ma con limitazioni. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

65 4. Procedure alternative alle gare: Affidamenti in economia
Metodi: amministrazione diretta e cottimo fiduciario (procedura negoziata). In entrambi i casi deve essere designato un responsabile del procedimento. L’amministrazione diretta esige la presenza di un’unità organizzativa apposita all’interno dell’ente autore dell’affidamento. Categorie di lavori in economia (comma 6°). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

66 4. Procedure alternative alle gare: Affidamenti in economia
Limiti di valore per l’esecuzione di lavori in economia: da € ad € è previsto il ricorso al cottimo fiduciario; fino ad € è ammessa l’attuazione in amministrazione diretta. Forniture e servizi in economia: richiedono la presenza di determinati presupposti (comma 10°). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

67 4. Procedure alternative alle gare: Affidamenti in economia
Limiti massimi raggiunti i quali l’acquisizione di servizi e forniture non può più avvenire in economia: le soglie comunitarie relative agli uni e alle altre. Forniture e servizi inferiori ad € : affidamento diretto. In via transitoria, restano efficaci i regolamenti locali. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

68 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Acquisti in economia L’attività attraverso cui la Pubblica Amministrazione procura i beni ed i servizi necessari per soddisfare le proprie esigenze operative ed organizzative, preordinate al perseguimento diretto o indiretto di fini pubblici, richiede un intenso impegno oltre che amministrativo e tecnico anche finanziario. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

69 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Acquisti in economia I passaggi fondamentali attraverso i quali si estrinseca la procedura di acquisizione di beni e servizi sono costituiti dalle seguenti attività: - stipula dei contratti, a seguito di procedure da svolgere in ambito interno o comunitario in relazione all’entità della spesa delle singole acquisizioni; - effettuazione di ordinazioni a seguito di procedure non contrattuali, quali quelle oggetto della presente trattazione e quelle economali; Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

70 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Acquisti in economia ………………….. - produzione diretta di beni e servizi a mezzo di strutture tecniche interne (gestioni dirette); - svolgimento, in via preliminare, di adempimenti destinati a favorire e stimolare tutta l’attività acquisitiva di beni e di servizi; - osservanza, nello svolgimento di tale attività, di norme e prescrizioni contenute in un contesto normativo articolato e complesso, nazionale e comunitario Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

71 Il rinnovo dei contratti
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Il rinnovo dei contratti L’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004, ha modificato la disciplina in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, disponendo, all’art. 23, comma 1, che l’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è soppresso. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

72 Il rinnovo dei contratti
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Il rinnovo dei contratti Ne consegue che, prima dell’entrata in vigore della norma del 2005, il rinnovo espresso e motivato dei rapporti contrattuali delle pubbliche amministrazioni era consentito dal nostro ordinamento (alle condizioni previste), risultando sottoposto a divieto unicamente il rinnovo tacito. Quest'ultimo divieto rappresentava e rappresenta l'applicazione concreta del principio secondo il quale i contratti delle pubbliche amministrazioni "devono avere termini e durata certi" (art. 12, comma 1, l. cont. Stato r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

73 Il rinnovo/proroga dei contratti
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Il rinnovo/proroga dei contratti Il dibattito dottrinale e la casistica  giurisprudenziale  sull’art. 6  l. 537/1993 ha riguardato anche la vexata quaestio della differenza fa proroga e rinnovo contrattuale, avendo precisato il Consiglio di Stato ( sez. V, n del ) che mentre  la prima sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, il secondo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato  esercizio dell’autonomia negoziale. Dunque, stante la differenza sostanziale fa proroga e rinnovo è consentito l’inserimento di clausole o patti  accessori che prevedano la prorogabilità del contratto. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

74 Il rinnovo dei contratti
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Il rinnovo dei contratti Con ciò, si veniva nella sostanza a consentire la stipulazione di nuovi contratti mediante trattativa privata al di fuori delle ipotesi previste sia dalla legge di contabilità dello stato, sia dalle discipline di derivazione comunitaria in materia di affidamento di forniture e di servizi (d.lgs. n. 358/1992, d.lgs. n. 157/1995). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

75 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
5. L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Comma 7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

76 7. I caratteri generali del sistema dell’economia: art. 125 del Codice
Art Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001) 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, che rappresentano comunque un sistema alternativo alle normali procedure di affidamento dei contratti pubblici, possono essere effettuate (soltanto in presenza di particolari situazioni): a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

77 7. I caratteri generali del sistema dell’economia: art. 125 del Codice
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10. 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

78 7. I caratteri generali del sistema dell’economia: Cottimo fiduciario
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

79 8. Le forniture di beni e servizi in economia
Importi < 9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a per le [autorità governative centrali] e per importi inferiori a euro per le [altre] stazioni appaltanti. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

80 8. Le forniture di beni e servizi in economia
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

81 8. Le forniture di beni e servizi in economia
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

82 8. Le forniture di beni e servizi in economia
< Importi < 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

83 7-8. Affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

84 7-8. Affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

85 7-8. Affidamenti in economia di Lavori, Forniture e Servizi
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento. N.B. Vedi art. 253 c. 22 codice appalti per il regime transitorio. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

86 Attività negoziale nella scuola dell’autonomia
Titolo IV D.I. 44/2001 Capo I Principi generali Capo II Singole figure contrattuali Capo III Altre attività negoziali Art. 7 D.P.R. 275/1999 Artt. 40 e 43 L. 449/1997 Codice civile Fonti normative Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

87 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Principi generali Art. 31 D.I. 44/2001 Attribuzione di piena autonomia negoziale alle Istituzioni scolastiche. Le scuole possono concludere convenzioni e contratti. Eccezioni: Contratti aleatori (art cod.civ.) Operazioni finanziarie speculative Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

88 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Principi generali Partecipazioni a società, salva la possibilità di aderire a consorzi, anche in forma di s.r.l. Divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle mansioni ordinarie di personale della Scuola (ad eccezione dei contratti di prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa e realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

89 PRINCIPI GENERALI Art. 31 (Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni. 2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata. 3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17. 4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

90 Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui all'articolo 17. 3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del direttore. 4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

91 Art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; i) all'acquisto di immobili. 2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: a) contratti di sponsorizzazione; b) contratti di locazione di immobili; c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h) partecipazione a progetti internazionali. 3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

92 Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento. 3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto. 4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato. 5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi. 6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

93 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Art. 35 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) 1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola. 2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni. 3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione. 5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

94 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Principi generali Dirigente scolastico Legittimazione ad agire e a sottoscrivere i contratti e gli ordini di acquisto di beni o servizi. Il D.s. può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Dsga o ad uno dei collaboratori. Qualora non vi siano figure idonee il D.s. può avvalersi di esterni.(art. 32 D.I. 44/2001). Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

95 Novità nell’attività negoziale
Si passa dalla informazione preventiva ( e conseguente decisione) del Consiglio d’Istituto alla INFORMAZIONE SUCCESSIVA al Consiglio ( art. 35 D.I. 44/2001) Dirigente scolastico Gestione Consiglio di Istituto Indirizzo Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

96 Direttore dei servizi gg.aa. e attività negoziale
Competenze proprie Attività necessaria ed ordinaria del Dsga Competenze delegate dal Dirigente scolastico Attività straordinaria ed eventuale del Dsga Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

97 Attività necessaria ed ordinaria del Direttore
Gestione dell’attività negoziale connessa alle minute spese (art. 17 e 32, 2° co. D.I. 44); Attività istruttoria nello svolgimento dell’attività negoziale (art. 32, 3°co.); Ruolo di ufficiale rogante per la stipula degli atti che prevedono la forma pubblica (art. 34, 6° co.); Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

98 Attività necessaria ed ordinaria del Direttore
Redazione materiale, con l’ausilio del restante personale amm.vo, dei contratti (art. 31 D.I. 44); Tenuta della documentazione inerente all’attività negoziale (art. 35,4°co.); Redazione del certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici (art. 36,3° co.) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

99 Attività straordinaria e meramente eventuale del Direttore
Attività connessa alla possibilità che il Dirigente deleghi al Direttore singole attività negoziali(art. 32, 2° co D.I. 44); Attività connessa alla possibilità che il Direttore possa essere designato responsabile del procedimento per le istanze di accesso agli atti concernenti l’attività negoziale(art.4, 7° co D.P.R.352/1992); Redazione di un certificato che attesta la regolarità delle forniture di valore inferiore a euro, su delega del D.s.. Viene sempre in questione l’istituto della delegazione amministrativa Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

100 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
D.s.g.a. e minute spese Nessuna novità di rilievo, fatta eccezione per il diverso tenore testuale della disposizione, rispetto al disposto dell’art. 46 D.I. 28/5/1975. Partite di giro sul funzionamento (C..M. 173/2001) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

101 Attività istruttoria del D.s.g.a
Procedure di contrattazione diverse da quelle precedentemente in vigore Diverso iter previsto per la procedura ordinaria(Art. 34 D.I. 44/02) per acquisti, appalti o forniture il cui valore ecceda € o il limite più alto deciso dal Consiglio. Il D.s. procede alla scelta del contraente, previa comparazione di almeno 3 offerte. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

102 Contrattazioni inferiori a €.2.000
Informale consultazione del mercato per garantire: Efficienza Efficacia Buon andamento Economicità (Art. 97 Cost.) Possibilità di prescindere da consultazioni in caso di urgenza e per evidenti ragioni di opportunità da motivare adeguatamente. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

103 Procedura ordinaria di contrattazione
Contratti della P.a. come contratti ad evidenza pubblica: Azione negoziale alla stessa stregua dei privati; Azione amministrativa per far sì che, nel procedimento amministrativo volto alla conclusione del contratto, si salvaguardi la buona amministrazione e la trasparenza. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

104 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Art. 34 D.I. 44/2001 Prevede dei requisiti oggettivi che l’invito a proporre un’offerta deve avere Contempla la possibilità di far ricorso alle discipline di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato; Sancisce che le Istituzioni scolastiche sono comunque tenute ad osservare le norme dell’U.E. in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

105 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
L’art. 34 presuppone la CONOSCENZA, DA PARTE DEL DEL D.S. E, D.S.G.A., DI SVARIATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE REGOLANO L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLA P.A. Es. Diversa procedura per contratti che superino la c.d. soglia comunitaria. Casi rari nella scuola (appalti di pulizia, approvigionamento Ist. Alberghieri) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

106 Invito a presentare un’offerta
Deve contenere: Criteri di aggiudicazione; Indicazione esatta delle prestazioni contrattuali; Termini e modalità di esecuzione e di pagamento Esempio lettera d’invito Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

107 Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso oppure Offerta economicamente più vantaggiosa Margine di discrezionalità dell’ Ammini- strazione previa predeterminazione dei parametri da valutare (da indicare nella lettera di invito). Ordine di importanza degli elementi da tenere a riferimento. Indicazione numerica del peso attribuito ad ognuno di essi ai fini della scelta. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

108 Criteri di aggiudicazione
Obbligo di motivare la scelta del contraente Onde evitare che il provvedimento sia viziato (la L. 241/1990 prevede l’obbligo di motivazione) e per garantire comunque la trasparenza dell’azione amministrativa. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

109 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Art. 34,4° co. D.I. 44/2001 Lascia salva la possibilità di ricorrere alle procedure di gara disciplinate dalle norme di contabilità di Stato. RECEDE Con il d.lgs. 163/2006 Sistemi di scelta del contraente previsti dal nuovo codice degli appalti (d.lgs. 163/2006) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

110 Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a.
Art. 34, co. 6° D.I.44/2001 Il Dsga esercita le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica e può delegare un funzionario ad hoc per lo svolgimento di detta funzione. Compito nuovo ed importantissimo, finora sconosciuto alle singole scuole, ma peraltro ben noto a funzionari di altre Amministrazioni (es. Università o Ministeri) Riserva di legge o delega Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

111 Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a.
Ratio L’ufficiale rogante deve essere un funzionario diverso dall’Ufficiale stipulante (D.s.). Nella sua attività l’ufficiale rogante è tenuto a seguire, in quanto applicabili, le norme dettate dalla legge notarile(art. 96 R.d.827/24) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

112 Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a.
Compito di attribuire pubblica fede all’atto redatto nella c.d. forma pubblica amministrativa particolare tipologia di forma solenne prevista solo per le amministrazioni pubbliche. L’ufficiale rogante assolve lo stesso compito che il notaio assume per dare agli atti da lui redatti pubblica fede( art cod.civ.) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

113 Funzioni di ufficiale rogante del D.s.g.a.
L’atto redatto dall’Ufficiale rogante fa piena prova, fino a querela di falso(art. 221 c.p.c.): Della provenienza del documento Delle dichiarazioni delle parti Degli altri fatti che l’Ufficiale rogante attesta essere avvenuti in sua presenza L’ufficiale rogante procede inoltre all’autentica delle copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e al rilascio delle copie stesse(art. 95 r.d. 827/1924) Obbligo di registrazione e connesse responsabilità Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

114 Redazione materiale del contratto
Forma scritta non solo ad probationem ma ad substantiam Cons. Stato e Cassazione Opportunità di prevedere recesso ad nutum della Scuola “ Ai sensi dell’art cod.civ. (art per i contratti di prestazione d’opera int.) l’Amm.ne scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo” Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

115 Redazione materiale del contratto
Opportunità di non derogare dal foro competente in caso di controversie R.d. 1611/33 Prevedere che tutte le spese e gli oneri contrattuali siano a carico della controparte Clausola penale (art cod.civ.) per inadempimento del contratto o eventuali ritardi nella fornitura o nel servizio prestato Clausola risolutiva espressa (art cod.civ.) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

116 Redazione materiale del contratto
Oltre alla prescrizione essenziale della forma scritta e della cd. contestualità, vi sono altri canoni che, com’è noto, disciplinano la determinazione del contenuto dei contratti stipulati dalla PA., e che è pacifico debbano essere osservati poiché tali principi presidiano, in generale, allo svolgmento di qualsiasi attività contrattuale della PA., ed in particolare: - il divieto di cessione del contratto senza l’autorizzazione della P.A., atteso che la scelta del contraente è sempre fatta intuitu personae; - il divieto di durata ultranovennale ex art. 12 Legge cont. St.; - il divieto di rinnovo tacito, oltre la scadenza convenuta, per i contratti di durata, atteso che non è ammessa la proroga tacita del contratto stipulato con la PA., anche quando il contratto alla scadenza non sia stato disdettato (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147, conferma T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, sent. n. 5/2004). L’ente pubblico può continuare ad avvalersi della clausola del rinnovo espresso, a condizione che, tra gli altri casi, tale clausola sia inserita negli atti di gara. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

117 Attività straordinaria e meramente eventuale del Direttore
Attività connessa alla possibilità che il Dirigente deleghi al Direttore singole attività negoziali(art. 32, 2° co D.I. 44); Attività connessa alla possibilità che il Direttore possa essere designato responsabile del procedimento per le istanze di accesso agli atti concernenti l’attività negoziale(art.4, 7° co D.P.R.352/1992); Redazione di un certificato che attesta la regolarità delle forniture di valore inferiore a euro, su delega del D.s.. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

118 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Tipologie dei negozi Negozi di diritto pubblico o di concertazione -Collaborazione tra scuole -Collaborazione tra scuole ed altri soggetti pubblici o privati Negozi di diritto privato -Funzionamento didattico e amministrativo -Prestazioni di esterni -Reperimento mezzi economici Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

119 Negozi di diritto pubblico o di concertazione
Creazione di organismi stabili e permanenti -Associazioni -Consorzi Creazione di meri rapporti obbligatori - Accordi di rete(tra scuole) -Accordi di collaborazione(partecipazione anche di altri soggetti pubblici o privati) Convenzioni Protocolli d’intesa Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

120 Negozi di diritto privato
Alienazione di beni e fornitura di sevizi prodotti dalla scuola (art. 38 D.M.44/2001) Concessione di beni in uso gratuito (art. 39) Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento del POF(art.40) Sponsorizzazioni(art. 41) Contratti di fornitura di siti informatici (art.42) Concessione in uso dei siti informatici(art. 43) Contratti di comodato(art. 44) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

121 Negozi di diritto privato
Contratti di mutuo (art.45) Manutenzione edifici scolastici(art.46) Leasing-locazione finanziaria (art.47) Gestione finalizzata risorse finanziarie (art.48) Compravendita (art.49) Uso temporaneo edificio scolastico(art. 50) Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali(art. 51) Vendita di materiali fuori uso o beni non utilizzabili( art. 52) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

122 Altre attività negoziali
Fondazioni (art. 53) Borse di studio (art.54) Donazioni (art. 55) Eredità e legati (art.55) Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

123 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa) 1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

124 Contratto d’insegnamento (prestazione d’opera intellettuale)
Art. 40, 1° co. L. 449/1997 Art. 40 D.M. 44/2001 Art.2230 ss. Codice civile Consentiti allorchè il personale interno non riesca ad assolvere alle esigenze didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa Verifica da fare in concreto, caso per caso Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

125 Contratto d’insegnamento(2)
Finalità pubbliche di ampliamento dell’offerta formativa Doti di provata capacità specifica e specifica competenza tecnica degli estranei Acquisizione del curriculum Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri ed i limiti per la conclusione dei contratti e il limite massimo dei compensi da attribuire agli esperti Obbligazione di mezzi e non di risultato Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

126 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
A) Prestazione d’opera con esperti B) Per particolari attività d’insegnamento purché non sostitutivi di quelli curriculari Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

127 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
C) Per le sperimentazioni didattiche ed ordinamentali D) Per l’ampliamento dell’offerta formativa E) Per l’avvio dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche Ex Art. 21 L. 59/1997 Ex Artt. 43/44 L. N° 449/98 Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

128 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Gli incarichi esterni Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

129 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Articolo 3. l. finanziaria (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali) 18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

130 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Consulenze esterne La finanziaria 2005 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311) detta disposizioni concernenti l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione. Le disposizioni prevedono precisamente che l’affidamento di incarichi senza il rispetto delle previsioni legislative costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale e dispongono la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di conferimento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

131 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Consulenze esterne Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato che: a) le tipologie di incarico individuate dalla norma hanno un contenuto dell’atto di conferimento che coincide con quello relativo al contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (come gli studi di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione, quelli per l’elaborazione di schemi d atti e leggi, le consulenze legali, i pareri e le valutazioni); Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

132 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Consulenze esterne b) per valutare in concreto se un incarico rientri nella previsione normativa, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata dal medesimo; Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

133 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Consulenze esterne c) non rientrano nella previsione normativa: -  gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge (come la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione, i servizi per cui esistono uffici o strutture ad hoc, gli appalti e le esternalizzazioni); - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo che, per il contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza); questi incarichi si collocano in una «posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato» e sono «utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative», differenziandosi quindi dagli incarichi esterni. In una recente decisione della Corte Costituzionale si è affermato il principio secondo il quale gli amministratori e i dirigenti sono direttamente responsabili per gli incarichi da loro affidati per conto dell’ente se essi sono condizionati ad un futuro finanziamento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

134 Consulenze esterne: finanziaria 2005
Le prescrizioni relative al conferimento degli incarichi di collaborazione nella P.A., le assunzioni a tempo determinato, le convenzioni e le collaborazioni coordinate e continuative negli enti locali per l’anno 2005, sono contenute nei commi 11, 42 e 116 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). Il comma 11 prescrive limiti di spesa e regole generali che tutte le p.a. in genere, devono osservare per affidare incarichi di collaborazione per studi e consulenze, conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

135 Consulenze esterne: finanziaria 2005
Se oggetto della prestazione è uno studio, una consulenza o un parere, anche se l’obbligazione è stata contratta a seguito della stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non vi è dubbio che rientri nelle previsioni dei commi 11 e 42; qualora, invece, si tratti di un progetto di collaborazione relativa alla realizzazione di un progetto di lavoro, quale ad esempio potrebbe essere l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio, in questo caso  non sarebbe soggetto ad alcun limite di spesa, né a particolari regole procedurali. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

136 Consulenze esterne: finanziaria 2005
Occorre, quindi, fare riferimento al contenuto concreto dell'obbligazione contratta dalle parti. In questo senso, si può dire che consulenza è esclusivamente quel rapporto contrattuale da cui deriva un'obbligazione di mezzi e non di risultato, per effetto del quale il consulente fornisce al committente informazioni specialistiche, consigli, relazioni, in base alle quali sarà poi il committente a formare un prodotto ed un risultato. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

137 Consulenze esterne: indirizzi della Corte dei Conti
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO Adunanza del 15 febbraio 2005 “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

138 Consulenze esterne: indirizzi della Corte dei Conti
La Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; d) indicazione della durata dell’incarico; e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

139 Consulenze esterne: indirizzi
Condizioni per il conferimento di incarichi esterni di studio, o di ricerca, ovvero consulenza 1) Obbligo di adeguata motivazione L’adeguata motivazione deve essere riferita all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi (comma 42). Devono mancare, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo al loro soddisfacimento, oppure carenti in relazione all’eccezionalità della finalità. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

140 Consulenze esterne: indirizzi
2) Straordinarietà dell’incarico Occorre considerare che per i soggetti pubblici l’affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, costituisce carattere eccezionale alla luce di citati commi, posto che: - è possibile “solo nei casi previsti dalle legge, ovvero, nelle ipotesi di eventi straordinari”. - “deve essere adeguatamente motivato” e l’adeguata motivazione deve essere riferita “all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi (comma 42)”; Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

141 Consulenze esterne: indirizzi
3) Oggetto dell’incarico pertinente e determinato L’oggetto dell’incarico deve essere specifico e pertinente con gli obiettivi dell’Ente, per cui è necessario richiamare i provvedimenti programmatori che individuano gli obiettivi da realizzare e, inoltre, l’incarico non deve essere generico o indeterminato. 4) Elevata professionalità L’oggetto della consulenza deve richiedere professionalità, conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. L’incaricato deve essere in possesso della qualifica professionale ed esperienza necessaria. Inoltre l’incarico non deve implicare svolgimento di un’attività continuativa, ma di specifici progetti, attività o programmi individuati nell’atto di incarico. 5) Temporaneità dell’incarico L’incarico deve essere specifico e temporaneo e l’atto deve evidenziare l’impossibilità dell’ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

142 Consulenze esterne: indirizzi
6) Incompatibilità Non devono sussistere motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico, né deve trattarsi di dipendenti cessati dal servizio senza il requisito per il pensionamento di vecchiaia (art. 25 della legge 23/12/94 n. 724) 7) Selezione In generale devono essere osservati criteri di selezione del professionista, fatto salvo il conferimento diretto adeguatamente motivato. 8) Compenso Il compenso deve essere commisurato all’esperienza e professionalità del soggetto incaricato, al tipo di incarico, al valore, alla durata ed alla difficoltà dei problemi da risolvere. Inoltre occorre indicare gli elementi di riferimento della quantificazione (utilità conseguita, vantaggio ottenuto) al fine che possa essere valutata la congruità del compenso. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

143 Consulenze esterne: i limiti della finanziaria 2006
Il comma 173 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) prevede che gli atti di spesa, relativi a studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo superiore a euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

144 Consulenze esterne: i limiti della riforma Bersani-Visco
Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

145 Consulenze esterne: i limiti della riforma Bersani-Visco
Art. 32. Contratti di collaborazione 1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti: Art. 7. Gestione delle risorse umane 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

146 Consulenze esterne: i limiti della riforma Bersani-Visco
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

147 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Modificato art. 3 Fin. 2008
Art. 7. Gestione delle risorse umane. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

148 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Modificato art. 3 Fin. 2008
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

149 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Modificato art. 3 Fin. 2008
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

150 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Riassumendo Si deve quindi di volta in volta, ad esempio, distinguere tra: prestazione d’opera intellettuale (consulenza, ricerca, studio) (Esempio) Appalto di servizi (tipologia cfr. All. II.A d.lgs. 163/2006) vedere soglia < euro; compreso tra e euro; > euro. Collaborazioni co.co.co. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

151 Studio, ricerca, consulenza
Gli incarichi di studio L’art. 5 DPR n. 338/1994 determina il contenuto di tali tipi di incarichi. Essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione. Le consulenze E' l'ipotesi più semplice di richiesta di un parere ad un esperto esterno. Siamo in presenza -sottolinea la Corte dei Conti- di un contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229–2238 codice civile). I Giudici contabili individuano una serie di casi, da intendersi ricompresi all'interno della previsione contenuta in Finanziaria: - studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; - studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

152 Tutto ciò che non è ricerca, studio, consulenza
Non rientrano invece nella tipologia precedente gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. E in particolare: - le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; - gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

153 Copyright - 20011 © Remo Morzenti Pellegrini
Art. 125 dlgs. 163/2006 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

154 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Diversa tipologia sono poi i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 cpc e art. 61 d. lgs. 276 del 2003) e che sono in atto utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative. Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

155 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
“L’art. 125 – che disciplina per l’appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all’art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell’ambito delle procedure in argomento”. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione generale per l'attività ispettiva Interpello n. 10/2009 Roma, 20 febbraio Sull'obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia Copyright © Remo Morzenti Pellegrini

156 GRAZIE per l’attenzione
Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo Copyright © Remo Morzenti Pellegrini


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